12.2004.194
sfratto - irricevibilità di nuovi fatti e prove in appello
11 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2004.194
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, IICCA
Titolo:
sfratto - irricevibilità di nuovi fatti e prove in appello
APPELLO
LINGUA
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 117 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.194
Lugano
11 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2004.1038 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e
più precisamente sull'istanza di sfratto 1° settembre 2004 promossa da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 17
agosto 2004 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Breganzona da
AP 1,
contro
AO 1
rappr. da RA 1
sulle quali il Segretario Assessore si è pronunciato, con decreto 25
ottobre 2004, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed
accolto l'istanza di sfratto;
ed ora sul "Rekurs" 7 novembre 2004 della parte
soccombente in prima sede;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con il giudizio qui impugnato il Segretario Assessore, preso atto che la
locatrice (la cui denominazione "AO 1 " dev'essere modificata
d'ufficio in "AO 1 ", cfr. il principio giurisprudenziale in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 165) aveva posto termine al contratto di
locazione per il 31 agosto 2004 in forza della disdetta per mora 22 luglio 2004
(doc. E), significata in quanto la conduttrice non aveva provveduto
all'integrale pagamento della pigione per il mese di maggio 2004, ha accolto
l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della disdetta;
che
con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, redatto in lingua tedesca,
la conduttrice contesta di essere stata a suo tempo in mora e chiede la
concessione di una protrazione di almeno 3 mesi;
che
il gravame può senz'altro essere respinto già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario rinviarlo alla parte
per la sua traduzione in italiano (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad
art. 117) o intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che
in effetti è indiscutibile che nel caso di specie, sulla base delle prove
esperite in prima sede, non si poteva assolutamente ritenere che la
conduttrice, gravata dell'onere della prova (art. 8 CC), avesse dimostrato di
aver provveduto all'intero pagamento della pigione del mese di maggio 2004 o
comunque di aver ottenuto una dilazione di pagamento, dal che la correttezza
della decisione di prime cure;
che
la conduttrice è assai malvenuta a contestare in questa sede, per la prima
volta, che gli estratti conto allestiti dalla controparte attestanti il mancato
pagamento della pigione arretrata sarebbero errati, rispettivamente a produrre
in questa sede tutta una serie di documenti che attesterebbero il suo integrale
pagamento, ritenuto che in appello è chiaramente esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, principio
applicabile anche in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 5 ad art. 321);
che
dovendosi così confermare la validità della disdetta per mora (ex art. 257d CO)
significata alla conduttrice, è parimenti escluso che essa possa beneficiare di
un'eventuale protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che
la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio vanno poste a carico
della conduttrice, integralmente soccombente nella procedura d'appello (art.
148 CPC);
Per
Fatti
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello
7 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico dell'appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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