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Decisione

12.2004.197

contratto di lavoro, licenziamento immediato non giustificato per vacanze prese senza autorizzazione in assenza di esplicito divieto del datore di lavoro

22 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili della convenuta gli abbiano esplicitamente vietato di partire in

vacanza e lo abbiano avvertito che una sua assenza ingiustificata avrebbe

comportato il licenziamento immediato, come del resto l’appellante ammette

(appello, pag. 6). La convenuta sostiene al riguardo che essa confidava

nell’obbedienza del dipendente e che non aveva quindi motivo di formulare

ammonimenti per il caso in cui egli non vi si fosse attenuto. Né essa ha dimostrato

di aver ammonito in precedenza il lavoratore per le assenze ingiustificate da

lei menzionate all’udienza del 5 maggio 2004 (doc. 5, 6). In ultima analisi,

quindi, risulta che il dipendente ha comunicato il suo desiderio di prendere le

vacanze nel periodo dal 19 novembre al 4 dicembre circa un mese e mezzo prima

(deposizione __________, 9 luglio 2004, pag. 6) e che la convenuta ha rifiutato

verbalmente tale proposta in data imprecisata (deposizione __________),

ribadendo il 18 novembre al dipendente che la sua presenza al lavoro in quel

periodo era necessaria, senza formulare alcun esplicito divieto di vacanza né

avvertire il dipendente che un’eventuale trasgressione delle istruzioni avrebbe

comportato sanzioni, in particolare il licenziamento immediato (cfr. appello,

pag. 6). In siffatte circostanze la decisione unilaterale del dipendente di

partire in vacanza senza autorizzazione non è, per sé sola, un motivo grave di

licenziamento immediato (DTF 108 II 301), a maggior ragione se si considera che

essa non ha comportato ripercussioni negative sull’azienda. L’appello,

infondato, deve pertanto essere respinto.

6. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una

procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). AP 1 rifonderà alla

controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi

Richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC

dichiara e pronuncia

1. L’appello

15 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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