12.2004.197
contratto di lavoro, licenziamento immediato non giustificato per vacanze prese senza autorizzazione in assenza di esplicito divieto del datore di lavoro
22 giugno 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2004.197
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro, licenziamento immediato non giustificato per vacanze prese senza autorizzazione in assenza di esplicito divieto del datore di lavoro
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
OSSERVANZA DI DIRETTIVE O ISTRUZIONI
VACANZA O FERIE
art. 337 CO
Incarto n.
12.2004.197
Lugano
22 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.377
(procedura per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con istanza 19 aprile 2004 da
AO 1
rappr. daRA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'856.80
lordi (fr. 12'400.80 netti) più interessi al 5% dal 1° febbraio 2004 a titolo
di arretrati salariali, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 5 novembre 2004 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 15 novembre 2004 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante postula la reiezione del gravame nelle osservazioni del 26 novembre
2004, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto: A. AO
1 ha lavorato alle dipendenze della AP 1 come capocontabile-procuratore dal 1°
luglio 1997. Il 15 gennaio 2003 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un nuovo
contratto di lavoro, valido dal 1° gennaio 2003, che prevedeva uno stipendio
lordo mensile di fr. 7'000.- per tredici mensilità, un orario di 40 ore
settimanali e 4 settimane di vacanze per anno solare (doc. 1). AO 1 ha disdetto
il contratto di lavoro il 18 novembre 2003 per la scadenza del 31 gennaio 2004
(doc. B). AP 1, dal canto suo, ha disdetto il contratto con effetto immediato
il 19 novembre 2003, dopo aver constatato che il dipendente aveva preso un
periodo di vacanze non autorizzato (doc. D). La lettera, inviata per posta
raccomandata, è ritornata al mittente (doc. F) e AO 1 ha avuto conoscenza del
licenziamento con effetto immediato al suo rientro dalle vacanze, l’8 dicembre
2003 (doc. H) e lo ha contestato, rivendicando il pagamento dello stipendio
sino al 31 gennaio 2004. AP 1 ha ribadito il licenziamento immediato per gravi
motivi e ha rifiutato le pretese salariali di AO 1.
B. Con
istanza del 19 aprile 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere da AP 1 il versamento di fr. 13'856.80 lordi
(fr. 12'400.80 netti) a titolo di salario per la differenza del mese di
novembre, i mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004, la differenza della
tredicesima mensilità 2003 e la quota parte della tredicesima 2004, dopo
deduzione dell’indennità di vacanze e delle trattenute sociali di legge.
All'udienza del 5 maggio 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale
si è opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali
conclusivi del 30 luglio 2004 e del 27 agosto 2004.
C. Statuendo
il 5 novembre 2004, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, ha
condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 13'856.80 lordi oltre interessi al 5% dal
1° febbraio 2004 e fr. 400.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorta con un appello del 15 novembre 2004 contro la sentenza del Pretore,
chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza. AO 1 ha proposto
con le osservazioni del 26 novembre 2004 di respingere l'appello, con protesta
di ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il dipendente aveva preso tre settimane
di vacanze senza l’autorizzazione della datrice di lavoro, ma che questa non lo
aveva avvertito che sarebbe stato licenziato in tronco se si fosse assentato
senza la sua autorizzazione. Inoltre la datrice di lavoro aveva avuto a
disposizione un periodo di circa un mese e mezzo per valutare la proposta di
vacanze del dipendente e la sua asserita necessità di avere a disposizione in
quel periodo il capo contabile non era stata precisata ed era rimasta nel vago.
In conclusione, dunque, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
immediato e ha riconosciuto all’istante il diritto a ricevere lo stipendio,
comprensivo della quota parte di tredicesima, fino al 31 gennaio 2004, nella
misura di fr. 13'856.80 lordi, pari a fr. 12'400.80 netti oltre interessi al 5%
dal 1° febbraio 2004.
2. La
convenuta rimprovera al Pretore di non aver considerato nella sua corretta
sequenza temporale la fattispecie e di aver “fossilizzato” la propria decisione
sui criteri della giurisprudenza, che lascia tuttavia spazio a considerazioni
diverse in presenza di casi diversi, come è appunto in concreto. L’appellante
rileva di essersi trovata di fronte al fatto compiuto in seguito alla partenza
per le vacanze del suo collaboratore, la cui presenza era assolutamente indispensabile
per trattare alcune pratiche delicate, così che la decisione unilaterale del
dipendente costituiva una grave violazione del rapporto di fiducia e giustificava
una rescissione immediata del contratto di lavoro.
3. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono
giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto,
ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo,
deve portarne la prova. È invece la controparte a dover provare che, malgrado
la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto
soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.
337 CO, N. 7 c).
In
materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze,
benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio,
una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; non però se l'assenza è limitata a
pochi giorni: JAR 1997 p. 203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso
è tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e
successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso,
secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del
lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata
giustificata solo in casi eccezionali (JAR
1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit., p. 256), se la stessa
avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse
attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR
1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad
art. 329c CO). Inoltre un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta
grave motivo di licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma,
in determinate circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare
il licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa
direttiva del datore di lavoro (DTF 22 luglio 2004 4C.201/2004; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337 CO).
4. È
indiscusso che l’istante ha preso un periodo di vacanze dal 19 novembre 2003 al
4 dicembre 2003 senza l’autorizzazione della datrice di lavoro (doc. 7, scheda
di notifica d’assenza non sottoscritta dalla datrice di lavoro). L’interessato
ha asserito di aver voluto inizialmente prendere le vacanze dal 3 al 18
novembre 2003 e di averle dovute rinviare per esigenze della datrice di lavoro
(doc.- H, doc. C), ciò che l’appellante contesta. L’istruttoria al riguardo non
ha fornito indicazioni concrete sulle modalità in cui era avvenuta la richiesta
di vacanze del dipendente (doc. 7) e il rifiuto da parte del superiore. __________,
vicedirettore della convenuta e diretto superiore dell’istante, ha confermato di
aver detto al dipendente che non autorizzava le vacanze e che queste creavano
un problema all’interno dell’azienda, poiché in quel periodo vi era una
necessità di disporre dell’istante e del suo lavoro, anche per la conoscenza da
lui acquisita relativamente a tutte le società gestite, senza precisare la data
della comunicazione (deposizione del 9 luglio 2004). Il direttore della
convenuta ha riferito che il dipendente era l’unico contabile con attestato
federale nel novembre 2003 e che la sua presenza era “assolutamente importante”
(deposizione 9 luglio 2004 di __________, fiduciario commercialista). Per quali
precisi motivi la presenza dell’istante fosse assolutamente necessaria in quel
periodo non è tuttavia emerso dall’istruttoria di causa (deposizioni __________,
__________).
5. L’istante
ha ammesso che nel corso di un colloquio tenutosi il 18 novembre 2003, alla
vigilia della sua partenza, due responsabili della convenuta gli avevano comunicato
che la sua presenza era indispensabile in ditta (verbale 5 maggio 2004, pag. 4),
ciò che la convenuta non contesta. Non risulta tuttavia che in quell’occasione
Fatti
i responsabili della convenuta gli abbiano esplicitamente vietato di partire in
vacanza e lo abbiano avvertito che una sua assenza ingiustificata avrebbe
comportato il licenziamento immediato, come del resto l’appellante ammette
(appello, pag. 6). La convenuta sostiene al riguardo che essa confidava
nell’obbedienza del dipendente e che non aveva quindi motivo di formulare
ammonimenti per il caso in cui egli non vi si fosse attenuto. Né essa ha dimostrato
di aver ammonito in precedenza il lavoratore per le assenze ingiustificate da
lei menzionate all’udienza del 5 maggio 2004 (doc. 5, 6). In ultima analisi,
quindi, risulta che il dipendente ha comunicato il suo desiderio di prendere le
vacanze nel periodo dal 19 novembre al 4 dicembre circa un mese e mezzo prima
(deposizione __________, 9 luglio 2004, pag. 6) e che la convenuta ha rifiutato
verbalmente tale proposta in data imprecisata (deposizione __________),
ribadendo il 18 novembre al dipendente che la sua presenza al lavoro in quel
periodo era necessaria, senza formulare alcun esplicito divieto di vacanza né
avvertire il dipendente che un’eventuale trasgressione delle istruzioni avrebbe
comportato sanzioni, in particolare il licenziamento immediato (cfr. appello,
pag. 6). In siffatte circostanze la decisione unilaterale del dipendente di
partire in vacanza senza autorizzazione non è, per sé sola, un motivo grave di
licenziamento immediato (DTF 108 II 301), a maggior ragione se si considera che
essa non ha comportato ripercussioni negative sull’azienda. L’appello,
infondato, deve pertanto essere respinto.
6. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una
procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). AP 1 rifonderà alla
controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi
Richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
dichiara e pronuncia
1. L’appello
15 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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