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Decisione

12.2004.199

contratto di lavoro - licenziamento immediato in seguito a diverbio animato con un superiore - rilascio del certificato di lavoro

22 giugno 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 26 maggio 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________

per ottenere la condanna di AP 1 al versamento di fr. 11'371.75 oltre interessi

al 5% dal 16 luglio 2003, un’indennità per licenziamento ingiustificato da

determinare e la consegna di una lettera di licenziamento per il termine

contrattuale del 31 agosto 2003 e di un attestato di buona uscita. All'udienza

del 16 giugno 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposta

AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla

discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 30 e

del 31 agosto 2004.

C. Statuendo

il 2 novembre 2004, il segretario assessore ha accolto l’istanza, condannando AP

1 a versare a AO 1 fr. 10'781.40 lordi a titolo di stipendio per i mesi di

luglio e agosto 2003, quota parte di tredicesima e indennità per vacanze non

godute, fr. 500.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato e a

consegnargli l’attestato previsto dall’art. 330a CO. Non sono state prelevate

tasse né spese di giudizio e AP 1 è stata condannata a versare all’istante fr.

500.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorta con un appello del 15 novembre 2004 contro la sentenza del primo giudice,

chiedendo in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 1'561.65. Il presidente della Camera ha concesso

all’appello effetto sospensivo il 18 novembre 2004. AO 1 ha proposto con le

osservazioni del 29 novembre 2004 di respingere l'appello, con protesta di

ripetibili.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il segretario assessore ha accertato che nel pomeriggio del 4

luglio 2003 tra il dipendente e G__________ __________, fratello

dell’amministratore della ditta, era sorto un acceso diverbio, in esito al

quale il dipendente ha lasciato il posto di lavoro senza autorizzazione, dopo

aver imprecato, bestemmiato, picchiato i pugni sul tavolo e sbattuto una porta,

e aver detto a __________ “non mi rompere i coglioni”. Il giudice di prime cure

non ha tuttavia ritenuto che tale comportamento avesse raggiunto la gravità e

l’intensità richieste dalla giurisprudenza per notificare un licenziamento

immediato. Né l’abbandono del posto del lavoro subito dopo il diverbio giustificano

un licenziamento in tronco, non essendo per altro stata provata l’intenzione

del dipendente di non voler più riprendere la propria attività. In simili

circostanze, dunque, il licenziamento notificato telefonicamente il 4 luglio e

ribadito poi con lo scritto del 10 luglio 2003 non era giustificato, di modo

che il lavoratore aveva diritto a percepire fr. 10'781.40, pari allo stipendio

dei mesi di luglio e di agosto 2003, alla quota parte di tredicesima e alle

vacanze non godute. A titolo di indennità per licenziamento ingiustificato il

Pretore ha riconosciuto all’istante fr. 500.-, in considerazione della sua

giovane età e del suo comportamento nel diverbio. Infine, il Pretore ha fatto

ordine alla datrice di lavoro di consegnare all’istante un attestato che

indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 330a

CO.

Considerandi

2.

La

convenuta rimprovera al segretario assessore di aver considerato solo in parte

le prove da lei offerte e ribadisce che il comportamento dell’istante, così come

dimostrato dalle deposizioni testimoniali, ha compromesso irrevocabilmente ogni

relazione di fiducia, per l’assenza di rispetto nei confronti dei colleghi e

dei superiori, l’atteggiamento minaccioso e l’inosservanza delle direttive

interne. Inoltre l’istante aveva dimostrato la propria intenzione di

abbandonare il posto di lavoro liberando la scrivania dei suoi effetti

personali. L’appellante ritiene inoltre ingiustificata la consegna di un

attestato di uscita all’ex dipendente, visto il comportamento tenuto da questi.

3.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono

giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice

valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali

raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in

applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto,

ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo,

deve portarne la prova. È invece la controparte a dover provare che, malgrado

la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto

soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.

337.

CO, N. 7 c).

4.

A

seconda delle circostanze, una violazione da parte del lavoratore dei principi

di convenienza e di cortesia verso il datore di lavoro può giustificare un

licenziamento immediato. Per fondare un motivo di risoluzione immediata del

contratto di lavoro è però necessario un comportamento gravemente ingiurioso

che pone fine all’indispensabile rapporto di fiducia tra le parti così da non

permettere che la collaborazione possa essere ancora continuata fino al

prossimo termine ordinario di disdetta (DTF 104 II 29, 116 II 145 121 III 472 e

127.

III 313; DTF 4C.21/1998, consid. 1a/b; II CCA 9 marzo 2001 in re E.L. c.

R.R; JAR 1999, pag. 284 ss.). Per giustificare il provvedimento del

licenziamento in tronco non è sufficiente un disprezzo di poca importanza dei

sentimenti di valore che socialmente ed eticamente il datore di lavoro può

avere, ma piuttosto attestazioni contrarie alla decenza e all’onore che non

possono e non devono appartenere a una relazione di lavoro (II CCA del 9 marzo

2001.

in re E.L. c. R.R.; BIZR 1987, pag. 301, consid. III 1). Se invece le

violazioni sono meno gravi, prima di procedere alla rescissione immediata del

contratto è necessario procedere ad un avvertimento (DTF 130 III 28 consid. 4.1

pag. 31, 129 III 380 consid. 2.1 pag. 382 con rif.). È altresì indispensabile

valutare tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente la posizione e il

grado di responsabilità rivestito nell’azienda, nonché la natura e la durata

del rapporto di lavoro, nonché i motivi che hanno indotto una parte ad

esprimersi in un determinato modo, ad esempio una provocazione dell’altra parte

o in caso di gravi tensioni sul posto di lavoro (DTF 4C.21/1998, consid. 1a;

DTF 116 II 145, 104 II 28).

5.

Nella

fattispecie l’istante ha avuto nel pomeriggio di venerdì 4 luglio 2003 un animato

diverbio con __________, fratello dell’amministratore della convenuta. Uno dei dipendenti

ha visto i due uscire dal locale stampa e ha sentito l’istante dire a __________,

con uno tono della voce alto e alterato “hai finito di rompermi i coglioni” (deposizione

__________ del 21 luglio 2004). Un’altra dipendente ha riferito che l’istante

aveva picchiato i pugni sul tavolo e sbattuto la porta e che nel corso della

discussione con __________ si era voltato e dopo essere stato rimproverato per

aver voltato le spalle all’interlocutore, ha risposto a costui di non

“permettersi più di rivolgersi a lui in quel modo”. Essa ha precisato che i toni

della discussione erano molto accesi e che entrambi i partecipanti erano molto

alterati (deposizione __________, del 21 luglio 2004). Il responsabile della

pre-stampa ha ricordato che l’istante, messo sotto pressione da __________ per

terminare un lavoro entro la giornata, si era arrabbiato, bestemmiando e

imprecando anche se non nei confronti dell’interlocutore, ed era uscito

sbattendo la porta dopo aver picchiato i pugni sul tavolo, andando poi a casa

dopo aver prelevato effetti personali e CD dalla scrivania (deposizione __________,

del 21 luglio 2004). Il comportamento dell’istante, a prescindere dai motivi

per i quali è avvenuta la discussione con __________, ha invero travalicato i

confini della buona educazione, ma l’istante non ha rivolto direttamente

all’interlocutore le bestemmie e gli improperi (deposizione __________), anche

se gli ha ingiunto di “non rompermi i coglioni” (deposizione __________). Si

tratta a non averne dubbio di un’espressione volgare, che è nondimeno

ampiamente diffusa nel linguaggio quotidiano. Come che sia, l’istante non ha

ingiuriato __________, né lo ha minacciato (deposizione __________). Il

superiore dell’istante non è intervenuto nel diverbio perché “l’istante mi

sembrava molto arrabbiato. Non volevo intromettermi e sinceramente devo dire

che in quel momento mi sembrava un po’ pericoloso … aveva un fare un po’

minaccioso” (deposizione __________). A prescindere da tali impressioni

soggettive, non risulta però dall’istruttoria che l’istante abbia

effettivamente e concretamente minacciato __________ o altri colleghi. In

simili circostanze il comportamento dell’istante, benché lesivo dei doveri di

cortesia nei confronti dei colleghi di lavoro, non raggiunge manifestamente la

gravità richiesta per giustificare un licenziamento immediato ai sensi della

giurisprudenza.

6.

Neppure

la circostanza che il lavoratore sia tornato a casa prima del termine del

normale orario di lavoro può giustificare il licenziamento in tronco. Alcuni

testimoni hanno invero riferito che l’istante ha lasciato il posto di lavoro

dopo il diverbio prima del termine del normale orario lavorativo (deposizioni __________,

__________), ma contrariamente a quanto afferma l’appellante non è stato

dimostrato che egli abbia avuto l’intenzione di abbandonare definitivamente il

lavoro senza preavviso. Il semplice fatto di prelevare qualche effetto

personale non meglio precisato dalla scrivania non denota per sé solo un

abbandono del posto di lavoro, che presuppone un rifiuto cosciente,

intenzionale e definitivo del lavoratore di continuare l’attività lavorativa (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté,

Lausanne 2001, n. 1 ad art. 337d CO). Ciò non è manifestamente avvenuto nella

fattispecie, tanto più che il dipendente era in uno stato alterato dopo il

diverbio. La datrice di lavoro ha licenziato il dipendente la sera stessa del

diverbio, senza attendere di vedere quale sarebbe stato il comportamento di

questi il giorno successivo. Ora, il licenziamento immediato non serve per

sanzionare il dipendente né per dare soddisfazione al datore di lavoro, ma è

una via d’uscita da una situazione oggettivamente insostenibile (sentenza del

Tribunale federale del 2 febbraio 2005 4C.435/2004, consid. 3.3). Nella

fattispecie il comportamento dell’istante descritto in precedenza non ha

oggettivamente raggiunto una gravità tale da rendere insostenibile la

continuazione del rapporto di lavoro fino alla più prossima scadenza del

termine ordinario di preavviso, che era di un solo mese. Ne deriva che il

licenziamento in tronco non era giustificato e l’appello, infondato, deve

dunque essere respinto.

7.

L’appellante

si oppone al rilascio dell’attestato di lavoro chiesto dall’istante ai sensi

dell’art. 330a CO in considerazione dell’atteggiamento tenuto dall’ex

dipendente. A torto. Il lavoratore può chiedere in ogni momento al datore di

lavoro un certificato indicante la natura, la durata del rapporto di lavoro, le

sue prestazioni e la sua condotta (art. 330a CO). Il datore di lavoro non può

rifiutare la consegna di un attestato di lavoro (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 1.1 ad art. 330a CO; Wyler, Droit du travail, Bern 2002, pag. 271) e un suo

rifiuto costituisce una violazione contrattuale che può fondare un’azione in

risarcimento del danno (Wyler, op. cit., pag. 273). Su questo

punto l’appello, oltre che manifestamente infondato, è ai limiti della

temerarietà.

8.

Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una

procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). AP 1 rifonderà alla

controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi

Richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC

dichiara e pronuncia

1.

L’appello

del 15 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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