12.2004.20
convalida del sequestro - appello - ferie giuidiziarie - donazione di diritto italiano - diritto appllicabile - forma - abuso di diritto
17 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2004.20
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, IICCA
Titolo:
convalida del sequestro - appello - ferie giuidiziarie - donazione di diritto italiano - diritto appllicabile - forma - abuso di diritto
CONTRATTO
DIRITTO APPLICABILE
DONAZIONE
FERIE
art. 116 LDIP
art. 56 LEF
Incarto n.
12.2004.20
Lugano
17 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.49
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa- con petizione 3
aprile 1996 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. RA 2
con cui l’attrice,
a convalida di un sequestro, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 89'770.- più accessori e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande
avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 10 dicembre 2003 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 21 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 5 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 22 febbraio 1991 __________,
cittadino italiano domiciliato in Italia e titolare presso la succursale di Chiasso
del __________ della relazione bancaria “__________”, ha provveduto a
bonificare a __________ AP 1, cui era legato sentimentalmente, pure cittadina
italiana con domicilio in Italia e titolare presso quel medesimo istituto del
conto “__________”, la somma di DM 103'000.-.
2.Con il giudizio qui impugnato il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha integralmente accolto la petizione
in rassegna, mediante la quale __________ AO 1, figlia e unica erede di __________,
aveva chiesto, a convalida di un sequestro nel frattempo decretato nei
confronti del conto bancario di __________ AP 1, la condanna di quest’ultima al
pagamento di fr. 89'770.- più interessi ed accessori, somma corrispondente al
bonifico effettuato a suo tempo dal padre. Il giudice di prime cure, per quanto
qui interessa, ha in sostanza ritenuto che il bonifico in questione era
costitutivo di una donazione ai sensi dell’art. 769 CCIt., e che, non essendo
stata ossequiata la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 782 CCIt., lo
stesso doveva essere considerato nullo, con l’obbligo per la convenuta di
restituire, ai sensi dell’art. 2033 CCIt., l’importo bonificato.
3.Con l’appello che qui ci occupa la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione. Essa ritiene che alla fattispecie fosse applicabile il diritto
svizzero, che le parti avevano scelto esplicitamente o quanto meno in forma
tacita, per cui la donazione, non essendo soggetta ad alcuna esigenza di forma,
era perfettamente valida, rispettivamente, se fosse invece confermata
l’applicazione del diritto italiano, che il bonifico in questione andava
qualificato come una liberalità non donativa (o donazione indiretta) ai sensi
dell’art. 809 CCIt., di per sé non sottomessa ad alcuna forma, e che in ogni
caso nelle particolari circostanze la controparte commetteva un manifesto abuso
di diritto a prevalersi della sua eventuale nullità.
4.Delle osservazioni con cui l’attrice
postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
5.Prima di passare in rassegna le
censure dell’appello, occorre evadere l’obiezione con cui l’attrice ne mette in
dubbio la tempestività, ritenendo in concreto applicabili le ferie esecutive e
non invece quelle della procedura cantonale. L’assunto è infondato, poiché le
ferie esecutive degli art. 56 seg. LEF sono esplicitamente riferite agli atti
esecutivi e una sentenza in procedura giudiziaria così come pure l’atto di
appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133),
rispettivamente esse non si applicano ai termini delle procedure giudiziarie
regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP, N. 3 ad
art. 56; II CCA 21 settembre 1995 inc. n. 12.95.243).
6.La prima censura d’appello, secondo
cui le parti, in base all’art. 116 LDIP, avrebbero scelto di sottoporsi al
diritto svizzero per il semplice fatto che la somma bonificata non era stata
dichiarata alle competenti autorità fiscali italiane e che in Svizzera si
trovavano sia il luogo di adempimento sia l’oggetto stesso del contratto, è
priva di fondamento. Ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LDIP la scelta del diritto
applicabile operata dalle parti deve infatti essere esplicita o risultare
univocamente dal contratto o dalle circostanze. Nel caso concreto non vi è agli
atti traccia di una scelta esplicita a favore dell’applicazione del diritto
svizzero, né a ben vedere quanto addotto dalla convenuta è sufficiente per ritenere
che una scelta in tal senso possa essere univocamente desunta dal contratto o
dalle circostanze, fermo restando che indizi in tal senso avrebbero semmai potuto
essere, in particolare, l’utilizzazione di concetti giuridici di un certo diritto,
la condizione personale comune dei contraenti o il fatto che il contratto facesse
riferimento ad altri accordi soggetti ad un particolare regime giuridico (cfr. ICCTF
18 dicembre 2000,4C.331/2000), in concreto del tutto assenti.
7.Ammessa con ciò l’applicabilità alla
fattispecie del diritto italiano ai sensi dell’art. 117 LDIP, deve pure essere disattesa
la tesi d’appello secondo cui il bonifico bancario andrebbe qualificato come
una liberalità non donativa (o donazione atipica), di per sé non soggetta ad
alcuna esigenza di forma. La giurisprudenza italiana ha in effetti già avuto
modo di stabilire che non sono donazioni indirette le liberalità attuate
attraverso una cambiale, un assegno o la consegna di un libretto di deposito (Cian/Trabucchi,
Commentario breve al Codice Civile, Milano 2002, n. I.9 ad art. 809 e n. VII.3
ad art. 769; cfr. pure Pescatore/Ruperto, Codice Civile, 9. ed., Milano
1993, n. 8 ad art. 769), e ciò vale ovviamente anche per l’accreditamento conseguente
ad un bonifico (II CCA 22 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.22), che in
definitiva altro non è che lo strumento idoneo a determinare l’effetto di
acquisto di una somma di denaro (Cian/Trabucchi, op. cit., n. VI.3 ad
art. 1852, ove è precisato che l’accreditamento non sana i vizi del titolo in
base al quale le somme sono state trasferite). A questa stessa conclusione è
del resto giunta, con sentenza 3 novembre 2000, anche la Quarta Sezione Civile
del Tribunale di Milano, nella causa rubricata sub N. 8886/97 G R.G. (N. 6697
Reg. Dep.), avente per oggetto un’analoga contestazione tra queste medesime
parti (doc. N inc. n. OA.1999.30 rich., relativo tra l’altro, come risulta dal
doc. F inc. n. OA.1999.30 rich., a un bonifico di Lit. 45'000’000).
8.Parimenti infondata è infine la
censura con cui la convenuta rimprovera all’attrice un manifesto abuso di
diritto per aver ora preteso la ripetizione della donazione, a suo tempo decisa
e attuata dal padre in piena libertà. In base alla giurisprudenza italiana la
donazione nulla è in effetti insuscettibile di sanatoria da parte del donante;
una convalida della stessa può essere eccezionalmente compiuta, ai sensi
dell’art. 799 CCIt., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché siano
a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione
del negozio successive alla morte del donante (Pescatore/Ruperto, op.
cit., n. 1 ad art. 799; Cian/Trabucchi, op. cit., n. 2 ad art. 799), ciò
che però non si è assolutamente verificato nel caso concreto.
9.Ne discende la reiezione del gravame,
del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 21 gennaio 2004 di __________ AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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