12.2004.200
garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito?
25 agosto 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.200
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, IICCA
Titolo:
garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito ?
ASSUNZIONE DI CREDITO
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
FIDEIUSSIONE SEMPLICE
GARANZIA
INTERPRETAZIONE
art. 18 CO
art. 111 CO
art. 175 CO
art. 492 CO
Incarto n.
12.2004.200
Lugano
25 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.9
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 3
febbraio 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
con la quale è chiesta la condanna dei convenuti al
pagamento, in solido, dell’importo di Fr. 11'291.60 oltre interessi, che il
Pretore, con sentenza del 26 ottobre 2004, ha integralmente respinto.
Appellante l’attrice che, con appello 16 novembre
2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la sua
domanda mentre i convenuti, con osservazioni 3 gennaio 2005, ne postulano la
reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. L’attrice AP 1, che si occupa della torrefazione e della vendita di
caffè, ha stipulato, il 7 ottobre 2000, un contratto di compravendita con la __________
la quale si impegnava ad acquistare esclusivamente caffè __________ per lo
smercio nel suo esercizio pubblico __________, per quantità e prezzi precisamente
stabiliti, ottenendo anche un finanziamento di Fr. 5'000.- . Una copia di
questo contratto è stato sottoscritto dai signori AO 2 e AO 1 sotto
l’indicazione “per avvallo”.
Considerandi
2.
__________
non ha rispettato il contratto e AP 1 le ha quindi chiesto il pagamento di Fr.
11'291.60
-
comprensivo di una fattura scaduta (Fr. 1'645.60), della restituzione del
finanziamento (Fr. 5'000.-) e del risarcimento per quantità di caffè non
ritirata (Fr. 4'646.-) - mai ottenuto, la debitrice essendo nel frattempo
fallita.
L’attrice
si è quindi rivolta ai convenuti chiedendo loro di provvedere al pagamento
dello scoperto e, non ottenendo soddisfazione, ha avviato la causa giudiziaria
che ci occupa sostenendo che, con l’apposizione della loro firma in calce al
contratto, i convenuti si erano obbligati in solido con la Darma __________AO 2
e AO 1 hanno contestato di essersi voluti obbligare nei confronti dell’attrice
la loro sottoscrizione del contratto essendo avvenuta, nella loro qualità di
dipendenti della __________, quale presa di conoscenza degli impegni della loro
datrice di lavoro riguardo all’obbligo di rifornirsi di caffè presso l’attrice.
3.
Con
la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che
l’espressione “per avallo” può avere diversi significati, tra i quali oltre a
garanzia anche adesione e conferma, e che, in presenza di dubbi, sulla reale
volontà delle parti va preferita l’interpretazione più confacente al debitore
così che si deve concludere per l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a
ritenere che, sottoscrivendo in quel modo il contratto, i convenuti abbiano
inteso obbligarsi solidalmente con la __________.
4.
Contrariamente
alle conclusioni del Pretore, questa Camera ritiene che la locuzione “per avvallo”
non possa essere intesa altrimenti, in un contesto commerciale, che quale
impegno di garanzia. Gli altri significati della parola individuati dal Pretore
hanno una loro valenza solo in senso figurato e non possono aver rappresentato
la reale intenzione delle parti che, se fosse stata quella avanzata dai
convenuti, rappresenterebbe una soluzione inutile e innaturale. Mal si
comprende, infatti, come dei dipendenti debbano confermare il contenuto di un
contratto stipulato dal loro datore di lavoro rispettivamente come, per
prenderne atto, debbano sottoscriverlo nei confronti della controparte quando è
invece logico, utile e naturale che sia il datore di lavoro a renderli attenti nell’ambito
delle sue direttive ed istruzioni. Del resto, all’infuori del documento che
porta l’indicazione “per avvallo” sottoscritta dai convenuti, nessuna prova è
stata assunta dalle parti e non appare, quindi, nessun indizio contrario a
ritenere che il significato dell’espressione non sia quello letterale e
primario di garanzia. E, nel contesto specifico, in funzione dell’utilità di
quella sottoscrizione, essa non poteva essere intesa altrimenti dall’attrice.
5.
Stabilito
che i convenuti si sono impegnati, per garanzia, nei confronti dell’attrice
occorre stabilire quale forma giuridica, quella pattuizione, rappresenti.
La
dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello
stabilire se una determinata pattuizione costituisca una semplice garanzia, una
fideiussione o un’assunzione cumulativa di debito. Non essendo evidente optare
per l’una o l’altra delle tre varianti -e non essendo per altro nemmeno
determinante le espressioni utilizzate dalle parti (art. 18 CO)- tale questione
impone spesso di dover interpretare l’accordo in base al principio
dell’affidamento (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, 2. ed. Basilea 1996, N. 24 e 32 ad art. 111 CO; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, N.
4082; IICCA 21 dicembre 1993 in re I./B.): in definitiva, determinante
per stabilire l’esatta qualificazione giuridica dell’accordo è unicamente lo
scopo economico e giuridico che viene perseguito con quell’impegno (Honsell/Vogt/Wiegand,
op. cit., N. 32 ad art. 111 CO; DTF 81 II 525 e seg.).
5.1
L’assunzione cumulativa di debito può essere esclusa poiché non
appare che i convenuti avessero un interesse proprio all’esecuzione del
contratto né ne traessero beneficio (Tercier, Les contrats spéciaux, 2°
ed., n. 4986 e seg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2°
ed., pag. 904; Merz, Traité de droit privé suisse, VI I, pag. 85) e, in
ogni caso, nessuno lo afferma o lo prova.
5.2
Nemmeno può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di
un terzo dell’art. 111 CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di
un terzo verso il garantito (DTF 113 II 434 consid. 2) poiché chi
garantisce in questo modo assume un’obbligazione indipendente che può esistere
anche se il terzo non risulta debitore oppure il suo impegno è nullo (Tercier,
op. cit. n. 5314 e 5325). Anche in questo caso non appare nessun interesse
personale dei convenuti ad impegnarsi in questo modo e l’impegno è contestuale
al contratto principale.
5.3
Quest’ultima
considerazione con l’aggiunta che l’obbligo di garanzia corrisponde esattamente
a quello del debitore principale ed è definito interamente con riferimento a
quel contratto, tanto è vero che i convenuti hanno sottoscritto lo stesso testo
e quindi sono intervenuti nello stesso e non hanno assunto un obbligo diretto,
porta indizi a favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e
3c) che va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quand’anche
dovessero esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da
attribuire all’impegno sottoscritto dai convenuti (Gauch/Schluep, op.
cit., N. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131).
6.
Dovendosi
così ammettere, nella garanzia prestata dai convenuti, l’esistenza di una
fideiussione si arriva, per altri motivi, alla stessa conclusione del Pretore
ed alla reiezione dell’appello poiché quando il fideiussore è una persona
fisica l’impegno relativo richiede, per essere valido, l’atto pubblico (art.
493.
cpv. 2 CO) che, in concreto, non esiste.
7.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la completa soccombenza dell’attrice.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 16 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giudizio Fr. 350.-
b) spese Fr.
50.
-
totale Fr.
400.
-
già
anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
agli appellati, in solido, Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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