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Decisione

12.2004.200

garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito?

25 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.200

Data decisione, Autorità:

25.08.2005, IICCA

Titolo:

garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito ?

ASSUNZIONE DI CREDITO

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

FIDEIUSSIONE SEMPLICE

GARANZIA

INTERPRETAZIONE

art. 18 CO

art. 111 CO

art. 175 CO

art. 492 CO

Incarto n.

12.2004.200

Lugano

25 agosto

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.9

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 3

febbraio 2004 da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1

AO 2

entrambi rappr.

dall’ RA 1

con la quale è chiesta la condanna dei convenuti al

pagamento, in solido, dell’importo di Fr. 11'291.60 oltre interessi, che il

Pretore, con sentenza del 26 ottobre 2004, ha integralmente respinto.

Appellante l’attrice che, con appello 16 novembre

2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la sua

domanda mentre i convenuti, con osservazioni 3 gennaio 2005, ne postulano la

reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa

Considerato

in fatto ed in diritto

1. L’attrice AP 1, che si occupa della torrefazione e della vendita di

caffè, ha stipulato, il 7 ottobre 2000, un contratto di compravendita con la __________

la quale si impegnava ad acquistare esclusivamente caffè __________ per lo

smercio nel suo esercizio pubblico __________, per quantità e prezzi precisamente

stabiliti, ottenendo anche un finanziamento di Fr. 5'000.- . Una copia di

questo contratto è stato sottoscritto dai signori AO 2 e AO 1 sotto

l’indicazione “per avvallo”.

Considerandi

2.

__________

non ha rispettato il contratto e AP 1 le ha quindi chiesto il pagamento di Fr.

11'291.60

-

comprensivo di una fattura scaduta (Fr. 1'645.60), della restituzione del

finanziamento (Fr. 5'000.-) e del risarcimento per quantità di caffè non

ritirata (Fr. 4'646.-) - mai ottenuto, la debitrice essendo nel frattempo

fallita.

L’attrice

si è quindi rivolta ai convenuti chiedendo loro di provvedere al pagamento

dello scoperto e, non ottenendo soddisfazione, ha avviato la causa giudiziaria

che ci occupa sostenendo che, con l’apposizione della loro firma in calce al

contratto, i convenuti si erano obbligati in solido con la Darma __________AO 2

e AO 1 hanno contestato di essersi voluti obbligare nei confronti dell’attrice

la loro sottoscrizione del contratto essendo avvenuta, nella loro qualità di

dipendenti della __________, quale presa di conoscenza degli impegni della loro

datrice di lavoro riguardo all’obbligo di rifornirsi di caffè presso l’attrice.

3.

Con

la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che

l’espressione “per avallo” può avere diversi significati, tra i quali oltre a

garanzia anche adesione e conferma, e che, in presenza di dubbi, sulla reale

volontà delle parti va preferita l’interpretazione più confacente al debitore

così che si deve concludere per l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a

ritenere che, sottoscrivendo in quel modo il contratto, i convenuti abbiano

inteso obbligarsi solidalmente con la __________.

4.

Contrariamente

alle conclusioni del Pretore, questa Camera ritiene che la locuzione “per avvallo”

non possa essere intesa altrimenti, in un contesto commerciale, che quale

impegno di garanzia. Gli altri significati della parola individuati dal Pretore

hanno una loro valenza solo in senso figurato e non possono aver rappresentato

la reale intenzione delle parti che, se fosse stata quella avanzata dai

convenuti, rappresenterebbe una soluzione inutile e innaturale. Mal si

comprende, infatti, come dei dipendenti debbano confermare il contenuto di un

contratto stipulato dal loro datore di lavoro rispettivamente come, per

prenderne atto, debbano sottoscriverlo nei confronti della controparte quando è

invece logico, utile e naturale che sia il datore di lavoro a renderli attenti nell’ambito

delle sue direttive ed istruzioni. Del resto, all’infuori del documento che

porta l’indicazione “per avvallo” sottoscritta dai convenuti, nessuna prova è

stata assunta dalle parti e non appare, quindi, nessun indizio contrario a

ritenere che il significato dell’espressione non sia quello letterale e

primario di garanzia. E, nel contesto specifico, in funzione dell’utilità di

quella sottoscrizione, essa non poteva essere intesa altrimenti dall’attrice.

5.

Stabilito

che i convenuti si sono impegnati, per garanzia, nei confronti dell’attrice

occorre stabilire quale forma giuridica, quella pattuizione, rappresenti.

La

dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello

stabilire se una determinata pattuizione costituisca una semplice garanzia, una

fideiussione o un’assunzione cumulativa di debito. Non essendo evidente optare

per l’una o l’altra delle tre varianti -e non essendo per altro nemmeno

determinante le espressioni utilizzate dalle parti (art. 18 CO)- tale questione

impone spesso di dover interpretare l’accordo in base al principio

dell’affidamento (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, OR I, 2. ed. Basilea 1996, N. 24 e 32 ad art. 111 CO; Gauch/Schluep,

Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, N.

4082; IICCA 21 dicembre 1993 in re I./B.): in definitiva, determinante

per stabilire l’esatta qualificazione giuridica dell’accordo è unicamente lo

scopo economico e giuridico che viene perseguito con quell’impegno (Honsell/Vogt/Wiegand,

op. cit., N. 32 ad art. 111 CO; DTF 81 II 525 e seg.).

5.1

L’assunzione cumulativa di debito può essere esclusa poiché non

appare che i convenuti avessero un interesse proprio all’esecuzione del

contratto né ne traessero beneficio (Tercier, Les contrats spéciaux, 2°

ed., n. 4986 e seg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2°

ed., pag. 904; Merz, Traité de droit privé suisse, VI I, pag. 85) e, in

ogni caso, nessuno lo afferma o lo prova.

5.2

Nemmeno può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di

un terzo dell’art. 111 CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di

un terzo verso il garantito (DTF 113 II 434 consid. 2) poiché chi

garantisce in questo modo assume un’obbligazione indipendente che può esistere

anche se il terzo non risulta debitore oppure il suo impegno è nullo (Tercier,

op. cit. n. 5314 e 5325). Anche in questo caso non appare nessun interesse

personale dei convenuti ad impegnarsi in questo modo e l’impegno è contestuale

al contratto principale.

5.3

Quest’ultima

considerazione con l’aggiunta che l’obbligo di garanzia corrisponde esattamente

a quello del debitore principale ed è definito interamente con riferimento a

quel contratto, tanto è vero che i convenuti hanno sottoscritto lo stesso testo

e quindi sono intervenuti nello stesso e non hanno assunto un obbligo diretto,

porta indizi a favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e

3c) che va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quand’anche

dovessero esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da

attribuire all’impegno sottoscritto dai convenuti (Gauch/Schluep, op.

cit., N. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131).

6.

Dovendosi

così ammettere, nella garanzia prestata dai convenuti, l’esistenza di una

fideiussione si arriva, per altri motivi, alla stessa conclusione del Pretore

ed alla reiezione dell’appello poiché quando il fideiussore è una persona

fisica l’impegno relativo richiede, per essere valido, l’atto pubblico (art.

493.

cpv. 2 CO) che, in concreto, non esiste.

7.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la completa soccombenza dell’attrice.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 16 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giudizio Fr. 350.-

b) spese Fr.

50.

-

totale Fr.

400.

-

già

anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

agli appellati, in solido, Fr. 500.- per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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