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Decisione

12.2004.202

contratto - vizio del consenso - termine annuale per la ratifica

12 ottobre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

3. Con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, dopo che le parti avevano

limitato l’udienza preliminare alla discussione di questa eccezione di

perenzione, l’ha respinta osservando che l’istruttoria di causa aveva permesso

di acclarare che l’attore era venuto a conoscenza con certezza del reale valore

delle azioni, nel maggio/giugno 2001, a seguito di una valutazione della __________

eseguita dalla __________ nello stesso periodo. Il fatto poi che l’attore

avesse delle funzioni dirigenziali in azienda, che avesse seguito un corso di

lettura e comprensione dei bilanci, nonché che fosse a conoscenza del fatturato

della società, ancora non significava che egli avesse la certezza del vizio già

in epoca precedente il maggio/giugno 2001. Anche le traversie fiscali che hanno

coinvolto il titolare __________ non sono di per sé motivi sufficienti per

ritenere che l’attore avesse la conoscenza certa dell’errore in cui fu indotto

al momento della stipulazione del contratto. Semmai questa circostanza avrebbe

potuto insinuargli un dubbio, ma ciò non era ancora sufficiente per far

decorrere il termine di perenzione.

4. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,

rimproverando al Pretore di aver preso in considerazione dei fatti emersi nel

corso dell’istruttoria che non erano stati addotti dall’attore negli allegati

preliminari. In particolare l’attore avrebbe dichiarato di essere venuto a

conoscenza della valutazione della __________ direttamente da un funzionario

della __________ers e non da voci che circolavano nell’azienda o dal signor __________

mentre l’istruttoria ha confermato che nessuno della __________ informò

l’attore intorno alla valutazione della __________ e che mai l’ing. AO 1

partecipò a delle riunioni con i consulenti della __________. Le circostanze

riferite dal teste __________ sulle quali il Pretore ha fondato il suo giudizio

erano quindi nuove e mai erano state allegate dall’attore con la conseguenza

che il Pretore avrebbe disatteso il principio attitatorio che governa il codice

di rito. L’istruzione probatoria non ha infatti lo scopo di completare una

carente allegazione probatoria o di correggere delle dichiarazioni false rese

da una delle parti negli allegati preliminari. I testi __________ e __________,

poi, avrebbero riferito intorno a temi che non erano stati indicati all’udienza

preliminare per giustificare la loro audizione. L’attore non si è limitato ad affermare

di aver scoperto il dolo nel mese di maggio/giugno 2001, ma ha aggiunto

dettagli e circostanze diversi da quelle che sono stati presi in considerazione

dal Pretore. In concreto si è quindi in presenza non di un allargamento del

substrato fattuale, ma di un vero e proprio insanabile cambiamento dei fatti

posti a giudizio.

L’appellante

critica ancora la sentenza del Pretore ritenendo che questi avrebbe proceduto

ad una arbitraria valutazione dei fatti, poiché i testi __________ e __________

sono inattendibili. Infatti entrambi erano dipendenti della __________ ed

avevano successivamente fondato, insieme all’attore, una nuova società

concorrente, mentre il teste __________ è il commercialista dell’appellato. Per

di più questi testi dovevano essere escussi per via rogatoriale per rispondere

a domande e controdomande che erano già state vagliate dal Pretore e solo la

loro citazione diretta presso la Pretura ha consentito al patrocinatore

dell’attore di influenzare quest’ultimi, nonché di modificare ed ampliare i

quesiti in funzione di quanto avevano già dichiarato i dipendenti della __________,

sentiti presso il Tribunale di Milano. Contesta che dalla testimonianza di __________

risulta che questi abbia riferito all’attore che da una prima stima la

valutazione dell’azienda si aggirava intorno a Lit 100 miliardi, mentre sulla

stessa circostanza il teste __________ riferisce indirettamente poiché il fatto

gli sarebbe stato confidato dall’attore ed anche la testimonianza di __________

è indiretta, giacché costui si limita a riportare circostanze inveritiere

confidategli sempre dall’attore per le quali l’azienda era stata valutata, nel

maggio 2001, attorno a Lit 200 miliardi.

Eccepisce

anche che la signora __________ è stata sentita in regime di interrogatorio

formale pur non avendo alcun ruolo nella AP 1, con la conseguenza che costei

deve essere risentita come teste in appello.

Infine l’appellante

sostiene che l’attore sapeva del valore delle azioni vendute ben prima del

maggio 2001 poiché egli era a conoscenza dell’andamento economico dell’azienda

ed era in grado di leggere i bilanci avendo seguito un corso ad hoc all’inizio

dell’anno 2000 e perché, ancora, conosceva già almeno dal settembre/ottobre

dell’anno 1999 le traversie fiscali del signor __________ al quale, in quell’occasione,

veniva contestato che i bilanci societari non rispecchiavano la reale

situazione dell’azienda.

Con

tempestive osservazioni l’attore ha controdedotto che nella specie i testi

sentiti hanno chiarito e precisato quanto già era stato esposto nelle comparse

scritte. Di conseguenza non v’è stata una modifica del substrato fattuale. Ciò

che importa è che egli è venuto a conoscenza del dolo solo nel mese di

maggio/giugno 2001 ed il Pretore ha allargato il substrato fattuale, senza

modificarlo, per approfondire le allegazioni scritte e per avvicinarsi alla

verità materiale. Egualmente il primo giudice ha valutato correttamente le

prove secondo il suo libero convincimento, dandone ragione nella sentenza.

L’audizione dei testi di parte attrice in Pretura avrebbe poi permesso e

garantito all’appellante di controinterrogare i testi senza alcuna limitazione

e le loro testimonianze sono chiare e il senso delle dichiarazioni rese non

possono essere distorte. In relazione all’audizione della signora __________

attraverso l’interrogatorio formale, precisa che solo in appello vengono mosse

delle contestazioni sulle modalità con le quali la stessa, moglie del

presidente della __________ e azionista della società, è stata sentita.

Con

riferimento al merito della questione sottoposta a giudizio, ossia all’eventuale

decorrenza del termine per impugnare il contratto, prima del mese di

maggio/giugno 2001, l’appellante nega che egli potesse averne una conoscenza

certa per aver partecipato ad un corso di un solo giorno sulla lettura e la

conoscenza dei bilanci della società. Inoltre la controparte, cui era imposto

l’onere della prova, non è neppure riuscita a dimostrare che dal procedimento

penale avviato nei confronti del signor __________ l’attore fosse riuscito ad

avere informazioni sufficienti per scoprire il dolo ritenuto che il semplice

dubbio, per prassi, non è sufficiente a far decorrere il termine dell’art. 31 CO.

5. L’appellante chiede una nuova audizione testimoniale, in appello,

dei testi __________ e __________ e della signora __________ qualora questa

Camera lo ritenesse utile per il proprio convincimento. Il che non è.

Con

riferimento alla pretesa audizione irrituale, nelle forme dell’interrogatorio

formale, della signora __________ va osservato che, all’udienza preliminare, la

convenuta si era opposta all’audizione della signora quale testimone, mentre,

al momento in cui essa è stata sentita formalmente, non ha mosso alcuna

obiezione sia in ordine alle modalità con cui si procedeva, sia in relazione

alle domande che vennero formulate. Indipendentemente dal suo fondamento,

l’obiezione sollevata per la prima volta in appello si pone in contrasto con i

principi che governano la buona fede processuale. Difatti questo principio

obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo

immediatamente, in un momento in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le

vieta di attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene

– se del caso – successivamente dinnanzi all’autorità di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 228 m. 17 e N. 407).

6. L’udienza preliminare è stata limitata al tema di sapere se il vizio

del consenso sollevato dall’attore è stato fatto valere tempestivamente. A

norma dell’art. 31 CO il contratto viziato da errore o dolo si considera

ratificato se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio

non abbia notificato all’altra che essa non intende mantenerlo o non abbia

chiesto la restituzione (cpv. 1). Il termine decorre nel caso di errore o di

dolo dal momento in cui furono scoperti (cpv. 2). Come ha ricordato il Pretore

nella sua sentenza, il termine perentorio annuale dell’art. 31 CO (DTF 114 II

141) non conosce sospensioni o interruzioni (Schmidlin, Berner Kommentar,

ad art. 31 N. 127 e 134) ed inizia a decorrere dal momento della conoscenza

certa dell’errore o del dolo. Fino a quando l’errans nutre dei dubbi, il

termine non decorre (DTF 108 II 105; 82 II 426; Schmidlin, op. cit.,

ad art. 31 N. 128; BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 12; Engel, Traité des obligations en droit suisse,

IIa ed. pag. 340). In caso di dolo occorre che la vittima scopra non solo

l’errore, ma anche l’inganno che ne costituisce la causa. Se il dolo si è

configurato per omissione, la vittima deve aver avuto conoscenza di tutti i

fatti essenziali che l’autore gli ha intenzionalmente dissimulato. Sono essenziali

tutti quelli per i quali, se ne avesse avuto conoscenza, la vittima non avrebbe

perfezionato il contratto (SJ 1988 pag. 487 consid. 2a). L’attore ha

comunicato alla convenuta di non ritenersi vincolato dal contratto il 24

settembre 2001. Controverso è sapere quando e come l’attore è venuto a

conoscenza dell’errore/dolo. Compete a chi si avvale del vizio della volontà

provare di aver osservato il termine (BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 16), mentre incombe

all’altro contraente provare che l’errans ha ratificato il contratto quantomeno

per atti concludenti in piena conoscenza del vizio della volontà (DTF 108 II

106; BSK OR I-Schwenzer,

ad art. 31 N. 17 e 24; Schmidlin, Berner Kommentar, ad art. 31 N. 121), almeno un anno prima la

dichiarazione della risoluzione del contratto (Engel, op. cit. pag.

343 in fine).

6.1. Dapprima occorre esaminare se l’appellante ha ratificato il

contratto perfezionato il 4 marzo 1997 per atti concludenti negli anni

successivi come implicitamente sostiene il ricorrente, rilevando che l’ing. AO

1, nella sua veste di quadro dirigente e di persona cognita della lettura dei

bilanci di un’azienda, conosceva già prima del 24 settembre 2000 (un anno prima

della risoluzione del contratto) che l’azienda aveva un valore superiore rispetto

a quello che gli era stato prefigurato al momento della conclusione del

contratto. Nel caso in esame da nessuna prova acquisita agli atti può essere

desunto un comportamento dell’attore dal quale si possa dedurre che egli

dovesse considerare valido il controverso contratto (CR CO I- Schmidlin,

ad art. 31 N. 39; idem in Berner Kommentar, ad art. 31 N. 119 e seg.).

L’appellante non ha recato la prova che l’attore, già prima del 24 settembre

2000, fosse pienamente consapevole e certo del vizio della volontà che ha fatto

valere in causa. Questo onere incombeva alla convenuta e non all’attore. Per

procedere ad una valutazione seria ed attendibile dell’azienda, la __________

ha fatto capo a specialisti della __________, i quali a loro volta hanno potuto

avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società che doveva essere

valutata, e hanno fornito loro numerosa e copiosa documentazione, che non è mai

stata visionata dall’ing. AO 1. Il fatto che egli potesse aver visto i bilanci

societari depositati presso la Camera di commercio, come pure che conoscesse il

fatturato della stessa e partecipasse alla formazione dei prezzi dei prodotti

(teste __________), ancora non significa che egli avesse una conoscenza certa

del valore dell’azienda, né che, come ha precisato il Pretore, che la condanna

penale del signor __________ potesse in qualche modo, già nel 1999, dargli modo

di scoprire l’asserito dolo. Quantomeno nessun teste, neppure la __________, ha

riferito che in seguito a questa condanna l’attore venne a conoscenza del

valore delle azioni che aveva acquistato nel 1997. L’appellante ha tentato di

insinuare dei dubbi, senza però recare la prova certa, o degli indizi tali da

far ritenere che l’attore conoscesse già il vizio della volontà invocato: dei

semplici sospetti, come si è detto, non sono sufficienti. I risvolti di questa

vicenda giudiziaria non sono stati peraltro approfonditi, né essi hanno formato

oggetto di istruttoria. La teste __________ ha però riferito che il signor __________

non fu condannato per falso in bilancio, per cui a quell’epoca (1999) non

v’erano elementi di riferimento sicuri per ritenere che le azioni della __________

vendute dall’attore alla convenuta nel 1997 valessero di più di quanto erano

state stimate. È altresì innegabile che senza una valutazione del valore

effettivo dell’azienda non si poteva neppure determinare con sicurezza il

valore delle azioni. Le due cose non sono distinte come ha tentato di spiegare

l’appellante nel gravame, ma sono strettamente connesse. Anche il fatto che

l’attore partecipò ad un corso di un giorno di lettura e comprensione del

bilancio d’esercizio per non specialisti (doc. I e 2), non depone a sfavore

dell’attore, perché dal conseguimento dell’attestato di partecipazione non si

può desumere che egli, con le nozioni rudimentali che possono essere trasmesse

in un giorno, fosse in grado di procedere alla valutazione di una grossa

azienda come la __________. Le argomentazioni dell’appellante sono poco

convincenti su questo punto, anche perché è lei stessa ad ammettere di essere

stata impossibilitata a recare la prova certa della scoperta del presunto dolo

(cfr. appello a pag. 19). Questa prova le incombeva se intendeva dimostrare che

il contratto era stato ratificato prima della scadenza del termine dell’art. 31

CO e il Pretore non ha capovolto, al proposito, l’onere probatorio.

6.2. Per il Pretore il termine è iniziato a decorrere nel corso dei mesi

di maggio/giugno 2001 quando un dipendente della __________ (signor __________)

che collaborava in quel periodo con la __________ che stava eseguendo una

valutazione dell’azienda riferì all’attore che la stessa valeva intorno a Lit

100 miliardi, importo poi lievitato sino a Lit 250/3000 miliardi verso la fine

dell’anno. La ricorrente lamenta che il Pretore ha fondato il suo giudizio su

dei fatti diversi da quelli che erano stati addotti dall’attore nei suoi

allegati, modificando così il substrato fattuale e disattendendo il principio attitatorio

che obbliga le parti ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio

ed ad offrire le relative prove (art. 78 CPC). Il tema dell’allegazione dei

fatti si situa al crocevia fra il diritto materiale (federale) e il diritto

procedurale cantonale. Il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di

dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e

presuppone che i fatti da provare, rilevanti per il giudizio, siano stati

allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate

sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano allegati in

maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle

modalità e ai termini in cui tale allegazione è avvenuta è regolata dal diritto

cantonale (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App., ad art. 78 m. 39). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, lo

scopo “dell’allegazione sufficiente” è quello di permettere alla controparte di

sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti, nonché di proporre le

controprove, ed al Giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata.

Come ha ricordato il Pretore, il principio dell’allegazione non può essere così

rigoroso da impedire l’applicazione del diritto materiale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121). Con la petizione l’attore ha

precisato che egli venne a conoscenza del dolo nel corso del mese di

maggio/giugno 2001 quando gli fu comunicata l’intenzione di quotare in borsa la

__________ (cfr. petizione, pag. 7), mentre con la replica ha aggiunto che il

valore dell’azienda di Lit 250 miliardi gli venne riferito da un funzionario

della __________ (cfr. replica, pag. 11 e 12). L’oggetto dell’udienza

preliminare è stato limitato a questo tema, per cui occorre esaminare se il

Pretore ha fondato il suo giudizio su degli elementi fattuali estranei e

diversi da quelli indicati nelle comparse scritte. Su questo punto la decisione

del Pretore appare ineccepibile. Il signor __________, nell’ambito del suo

interrogatorio formale ha confermato che il mandato alla __________s di

valutare l’azienda, fu conferito dalla __________ in vista – fra altre cose –

di intraprendere i passi necessari per quotare la società in borsa (lo stesso

hanno riferito i testi __________ e __________). È altresì assodato che la __________

ha iniziato il suo compito verso l’inizio del 2001, che tale attività si è

protratta sino all’anno successivo (interrogatorio formale __________) e che

durante i primi mesi dell’anno gli specialisti della __________ lavoravano

presso la __________ in stretta collaborazione con i dipendenti di quest’ultima,

che fornivano ai consulenti tutte le informazioni necessarie ai fini della

valutazione. Una prima valutazione della __________ e di alcune società del

gruppo __________ (perimetro valutativo) fu trasmessa alla signora __________

fra il mese di giugno (secondo il teste __________) e il mese di luglio

(secondo la teste __________). Il documento riguardava un ventaglio di valori

in base a scenari diversi (testi __________ e __________), che non sono stati

precisati nel corso dell’istruttoria. La teste __________ ha però negato di

aver comunicato all’ing. AO 1 valori riferiti alla valutazione della __________

e nessun altro teste interrogato della __________ ha riferito di aver dato una

simile notizia all’attore. È su questo punto che vi è divergenza fra quanto

l’attore ha sostenuto nei suoi allegati e quanto egli è riuscito a dimostrare

in istruttoria attraverso le audizioni dei testi __________ e __________. Il

teste __________ ha riferito di aver raccolto la confidenza dall’ing. AO 1

intorno al maggio/giugno 2001 che i funzionari della __________ avevano dato

una valutazione dell’azienda nell’ordine di 250/300 miliardi, soggiungendo che

in azienda giravano pettegolezzi e voci di corridoio in relazione al valore da parte

di funzionari della __________ che lavoravano a stretto contatto con i collaboratori

della consulente. Simili confidenze furono raccolte dal commercialista

dell’attore, il quale però gli comunicò nel maggio 2001 di aver saputo che la __________

aveva un valore che si aggirava intorno a Lit 200 miliardi, allorché nel 1997

doveva valere solo ca. 10 di miliardi (teste __________). Dal canto suo __________

ha riferito che nel corso del mese di maggio 2001, certo signor __________,

consulente esterno e amico del signor __________, poi assunto in azienda per

assistere i consulenti della __________ nella valutazione della società, fece

trapelare la notizia che da una prima stima la società aveva un valore intorno

a Lit 100 miliardi e che questo episodio fece arrabbiare il titolare della __________,

il quale riteneva che la sua società valesse di più. __________ per questi

fatti fu dapprima esautorato dalle sue funzioni, per poi essere licenziato nel

mese di luglio 2001 (teste __________). Il teste ha altresì precisato di aver

sentito che una valutazione che si aggirava intorno ai Lit 250/300 miliardi fu

comunicata dallo stesso signor __________ verso la fine dell’anno, ma che voci

di corridoio la confermavano già nel mese di settembre. Se così stanno le cose,

si deve ritenere che l’attore ha fatto fronte al suo obbligo di allegare in

maniera sufficiente i fatti determinanti per il giudizio i quali hanno

sostanzialmente trovato conferma nell’istruttoria. Il fatto che vi fosse una

girandola di cifre discordanti nel mese di maggio/giugno 2001 intorno alla

valutazione della società, come pure che queste notizie fossero trapelate non

già da un dipendente della __________, ma dal signor __________, che era l’uomo

di collegamento principale della __________ con la società di consulenza, o da

altre persone in seno all’azienda che osservavano il lavoro della __________ e

sentivano le voci di questi esperti, non è così determinante in questa

evenienza ai fini dell’applicazione dell’art. 31 CO. Determinante e rilevante –

per quanto figura agli atti -, è riconoscere che solo attraverso la valutazione

della __________ e delle sue associate l’attore è venuto a conoscenza del fatto

che la società poteva avere un valore sensibilmente più alto (di almeno Lit 100

miliardi) rispetto a quello che si era prefigurato nel 1997 (10 miliardi).

Benché l’istruttoria non abbia chiarito fino in fondo con quali modalità

l’attore apprese la notizia, è comunque certo che solo in quel periodo egli

avrebbe potuto venirne a conoscenza. Ciò basta ed è sufficiente (perché il

fatto è stato indicato nell’atto introduttivo di causa e nella replica), per

ritenere che il termine annuale prescritto dall’art. 31 CO sia stato

rispettato. Dagli atti non emergono altri indizi o circostanze dai quali si possa

desumere che l’attore, prima dell’intervento della società di consulenza e

della sua importante valutazione, potesse conoscere il reale valore delle

azioni che aveva venduto.

7. L’appellante scredita l’attendibilità e la credibilità dei testi

sentiti, rimproverando al Pretore di non aver considerato che costoro erano

amici e soci in affari dell’attore, come pure concorrenti della __________.

Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualora l’attendibilità di un teste

possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un

rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente di amicizia, con una delle

parti, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un

interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni

può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i

fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudice

può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per

tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 75). Identici principi sono stati

sviluppati per deposizioni rese da un concorrente della parte convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 77). In concreto non vi sono motivi per

dubitare della credibilità dei testi che sono stati sentiti, almeno sui punti

essenziali, ovvero: che nel corso del 2001 era in corso una valutazione del

valore aziendale della __________ e delle sue consociate e che in azienda

circolavano già voci fra i mesi di maggio e luglio 2001 su uno o più valori

approssimativi della società che erano di gran lunga superiori a quelli che si

era prefigurato l’attore nel 1997. Sapere con quali modalità l’ing. AO 1 venne

a sapere di queste valutazioni interessa poco – in questa evenienza -, perché

non essendoci stata altra valutazione in precedenza, né essendo stato indicato

dalle parti altro momento significativo entro il quale l’attore avrebbe potuto

rendersi conto del vizio della volontà, non v’erano elementi significativi che

potessero indurre il Pretore, e possano indurre questa Camera, a discostarsi

dalle testimonianze rese dai testi __________, __________ e __________ in punto

ai fatti che sono stati valutati e ritenuti determinanti per il giudizio.

8. Non può neppure seriamente essere presa in seria considerazione la

censura dell’appellante nel senso di essere sfavorita dal fatto che i testi di

parte attrice sono stati sentiti personalmente dal Pretore a Lugano, anziché in

via rogatoriale come era stato predisposto prima di una modifica dell’ordinanza

sulle prove. La convenuta, durante l’escussione dei testi in Pretura ha potuto controinterrogare

e verbalizzare le dichiarazioni da loro rese senza alcuna limitazione. Di

conseguenza essa non può lamentare la violazione dei suoi diritti procedurali

in particolare quello di essere sentita.

9. Ne discende che l’appello deve essere respinto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza

dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

16 novembre 2004 di AP 1, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2’000.-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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