12.2004.202
contratto - vizio del consenso - termine annuale per la ratifica
12 ottobre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
12.2004.202
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, IICCA
Titolo:
contratto - vizio del consenso - termine annuale per la ratifica
RATIFICA DEL CONTRATTO VIZIATO
art. 31 CO
Incarto n.
12.2004.202
Lugano
12 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.243
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa, con petizione 17
aprile 2002, da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la quale si chiede, in materia di annullamento
parziale di un contratto, la condanna della convenuta al pagamento di Fr.
1'896'721.-, domanda avversata
dalla convenuta che ha sollevato, tra l’altro, l’eccezione di intempestività
dell’azione per decorrenza del termine di perenzione in relazione
all’annullamento di un contratto per vizio della volontà discussa all’udienza
preliminare limitata del 9 dicembre 2002, eccezione che il Pretore ha respinto
con sentenza 25 ottobre 2004.
Appellante la convenuta che, con appello 16 novembre
2004, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere
l’eccezione e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione, mentre
l’attore, con osservazioni 14 gennaio 2005, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
1. L’ing. AO 1, dirigente industriale della __________ dall’agosto1988,
ha venduto, il 4 marzo 1997, alla AP 1 di __________ 10'000 azioni della __________,
incorporate in 3 certificati azionari, al prezzo di Lit 507'000'000.-. Queste
azioni, rappresentanti il 5% del capitale della __________ (ora __________) gli
erano state cedute gratuitamente al momento della sua assunzione in azienda.
Con
scritto 24 settembre 2001 l’ing. AO 1 ha risolto il contratto di compravendita
per vizio della volontà, adducendo che solo nella primavera di quell’anno venne
a conoscenza del fatto che il controverso negozio era stato perfezionato poco
prima che si procedesse ad un aumento del capitale azionario della società da Lit
2 miliardi a Lit 10 miliardi, che gli era stato sottaciuto e che, del pari, a quell’epoca,
egli venne altresì a conoscenza che il fatturato della __________ superava i Lit
200 miliardi, per cui la sua quota societaria aveva un valore nettamente
superiore rispetto al prezzo pattuito nel 1997.
La AP 1
ha negato che il venditore all’epoca della conclusione del contratto fosse
stato indotto in errore.
2. Stante l’impossibilità di comporre bonariamente il litigio, AO 1,
con petizione 17 aprile 2002, ha convenuto in giudizio la __________, chiedendo
l’annullamento “parziale” del contratto di compravendita per dolo,
rispettivamente per errore essenziale, e postulando nel contempo il risarcimento
di un danno di Fr. 1'517'377.- oltre ad un ulteriore danno per interessi di Fr.
379'344.-, per complessivi Fr. 1'896'721.-.
La
domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale, fra le eccezioni e le
contestazioni che qui non interessano, ha sollevato l’eccezione della
perenzione della pretesa, poiché la dichiarazione di invalidità del contratto
sarebbe tardiva siccome formulata dopo lo spirare del termine di un anno (art.
31 CO) da quando l’attore aveva avuto conoscenza dei fatti.
Fatti
3. Con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, dopo che le parti avevano
limitato l’udienza preliminare alla discussione di questa eccezione di
perenzione, l’ha respinta osservando che l’istruttoria di causa aveva permesso
di acclarare che l’attore era venuto a conoscenza con certezza del reale valore
delle azioni, nel maggio/giugno 2001, a seguito di una valutazione della __________
eseguita dalla __________ nello stesso periodo. Il fatto poi che l’attore
avesse delle funzioni dirigenziali in azienda, che avesse seguito un corso di
lettura e comprensione dei bilanci, nonché che fosse a conoscenza del fatturato
della società, ancora non significava che egli avesse la certezza del vizio già
in epoca precedente il maggio/giugno 2001. Anche le traversie fiscali che hanno
coinvolto il titolare __________ non sono di per sé motivi sufficienti per
ritenere che l’attore avesse la conoscenza certa dell’errore in cui fu indotto
al momento della stipulazione del contratto. Semmai questa circostanza avrebbe
potuto insinuargli un dubbio, ma ciò non era ancora sufficiente per far
decorrere il termine di perenzione.
4. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,
rimproverando al Pretore di aver preso in considerazione dei fatti emersi nel
corso dell’istruttoria che non erano stati addotti dall’attore negli allegati
preliminari. In particolare l’attore avrebbe dichiarato di essere venuto a
conoscenza della valutazione della __________ direttamente da un funzionario
della __________ers e non da voci che circolavano nell’azienda o dal signor __________
mentre l’istruttoria ha confermato che nessuno della __________ informò
l’attore intorno alla valutazione della __________ e che mai l’ing. AO 1
partecipò a delle riunioni con i consulenti della __________. Le circostanze
riferite dal teste __________ sulle quali il Pretore ha fondato il suo giudizio
erano quindi nuove e mai erano state allegate dall’attore con la conseguenza
che il Pretore avrebbe disatteso il principio attitatorio che governa il codice
di rito. L’istruzione probatoria non ha infatti lo scopo di completare una
carente allegazione probatoria o di correggere delle dichiarazioni false rese
da una delle parti negli allegati preliminari. I testi __________ e __________,
poi, avrebbero riferito intorno a temi che non erano stati indicati all’udienza
preliminare per giustificare la loro audizione. L’attore non si è limitato ad affermare
di aver scoperto il dolo nel mese di maggio/giugno 2001, ma ha aggiunto
dettagli e circostanze diversi da quelle che sono stati presi in considerazione
dal Pretore. In concreto si è quindi in presenza non di un allargamento del
substrato fattuale, ma di un vero e proprio insanabile cambiamento dei fatti
posti a giudizio.
L’appellante
critica ancora la sentenza del Pretore ritenendo che questi avrebbe proceduto
ad una arbitraria valutazione dei fatti, poiché i testi __________ e __________
sono inattendibili. Infatti entrambi erano dipendenti della __________ ed
avevano successivamente fondato, insieme all’attore, una nuova società
concorrente, mentre il teste __________ è il commercialista dell’appellato. Per
di più questi testi dovevano essere escussi per via rogatoriale per rispondere
a domande e controdomande che erano già state vagliate dal Pretore e solo la
loro citazione diretta presso la Pretura ha consentito al patrocinatore
dell’attore di influenzare quest’ultimi, nonché di modificare ed ampliare i
quesiti in funzione di quanto avevano già dichiarato i dipendenti della __________,
sentiti presso il Tribunale di Milano. Contesta che dalla testimonianza di __________
risulta che questi abbia riferito all’attore che da una prima stima la
valutazione dell’azienda si aggirava intorno a Lit 100 miliardi, mentre sulla
stessa circostanza il teste __________ riferisce indirettamente poiché il fatto
gli sarebbe stato confidato dall’attore ed anche la testimonianza di __________
è indiretta, giacché costui si limita a riportare circostanze inveritiere
confidategli sempre dall’attore per le quali l’azienda era stata valutata, nel
maggio 2001, attorno a Lit 200 miliardi.
Eccepisce
anche che la signora __________ è stata sentita in regime di interrogatorio
formale pur non avendo alcun ruolo nella AP 1, con la conseguenza che costei
deve essere risentita come teste in appello.
Infine l’appellante
sostiene che l’attore sapeva del valore delle azioni vendute ben prima del
maggio 2001 poiché egli era a conoscenza dell’andamento economico dell’azienda
ed era in grado di leggere i bilanci avendo seguito un corso ad hoc all’inizio
dell’anno 2000 e perché, ancora, conosceva già almeno dal settembre/ottobre
dell’anno 1999 le traversie fiscali del signor __________ al quale, in quell’occasione,
veniva contestato che i bilanci societari non rispecchiavano la reale
situazione dell’azienda.
Con
tempestive osservazioni l’attore ha controdedotto che nella specie i testi
sentiti hanno chiarito e precisato quanto già era stato esposto nelle comparse
scritte. Di conseguenza non v’è stata una modifica del substrato fattuale. Ciò
che importa è che egli è venuto a conoscenza del dolo solo nel mese di
maggio/giugno 2001 ed il Pretore ha allargato il substrato fattuale, senza
modificarlo, per approfondire le allegazioni scritte e per avvicinarsi alla
verità materiale. Egualmente il primo giudice ha valutato correttamente le
prove secondo il suo libero convincimento, dandone ragione nella sentenza.
L’audizione dei testi di parte attrice in Pretura avrebbe poi permesso e
garantito all’appellante di controinterrogare i testi senza alcuna limitazione
e le loro testimonianze sono chiare e il senso delle dichiarazioni rese non
possono essere distorte. In relazione all’audizione della signora __________
attraverso l’interrogatorio formale, precisa che solo in appello vengono mosse
delle contestazioni sulle modalità con le quali la stessa, moglie del
presidente della __________ e azionista della società, è stata sentita.
Con
riferimento al merito della questione sottoposta a giudizio, ossia all’eventuale
decorrenza del termine per impugnare il contratto, prima del mese di
maggio/giugno 2001, l’appellante nega che egli potesse averne una conoscenza
certa per aver partecipato ad un corso di un solo giorno sulla lettura e la
conoscenza dei bilanci della società. Inoltre la controparte, cui era imposto
l’onere della prova, non è neppure riuscita a dimostrare che dal procedimento
penale avviato nei confronti del signor __________ l’attore fosse riuscito ad
avere informazioni sufficienti per scoprire il dolo ritenuto che il semplice
dubbio, per prassi, non è sufficiente a far decorrere il termine dell’art. 31 CO.
5. L’appellante chiede una nuova audizione testimoniale, in appello,
dei testi __________ e __________ e della signora __________ qualora questa
Camera lo ritenesse utile per il proprio convincimento. Il che non è.
Con
riferimento alla pretesa audizione irrituale, nelle forme dell’interrogatorio
formale, della signora __________ va osservato che, all’udienza preliminare, la
convenuta si era opposta all’audizione della signora quale testimone, mentre,
al momento in cui essa è stata sentita formalmente, non ha mosso alcuna
obiezione sia in ordine alle modalità con cui si procedeva, sia in relazione
alle domande che vennero formulate. Indipendentemente dal suo fondamento,
l’obiezione sollevata per la prima volta in appello si pone in contrasto con i
principi che governano la buona fede processuale. Difatti questo principio
obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo
immediatamente, in un momento in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le
vieta di attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene
– se del caso – successivamente dinnanzi all’autorità di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 228 m. 17 e N. 407).
6. L’udienza preliminare è stata limitata al tema di sapere se il vizio
del consenso sollevato dall’attore è stato fatto valere tempestivamente. A
norma dell’art. 31 CO il contratto viziato da errore o dolo si considera
ratificato se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio
non abbia notificato all’altra che essa non intende mantenerlo o non abbia
chiesto la restituzione (cpv. 1). Il termine decorre nel caso di errore o di
dolo dal momento in cui furono scoperti (cpv. 2). Come ha ricordato il Pretore
nella sua sentenza, il termine perentorio annuale dell’art. 31 CO (DTF 114 II
141) non conosce sospensioni o interruzioni (Schmidlin, Berner Kommentar,
ad art. 31 N. 127 e 134) ed inizia a decorrere dal momento della conoscenza
certa dell’errore o del dolo. Fino a quando l’errans nutre dei dubbi, il
termine non decorre (DTF 108 II 105; 82 II 426; Schmidlin, op. cit.,
ad art. 31 N. 128; BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 12; Engel, Traité des obligations en droit suisse,
IIa ed. pag. 340). In caso di dolo occorre che la vittima scopra non solo
l’errore, ma anche l’inganno che ne costituisce la causa. Se il dolo si è
configurato per omissione, la vittima deve aver avuto conoscenza di tutti i
fatti essenziali che l’autore gli ha intenzionalmente dissimulato. Sono essenziali
tutti quelli per i quali, se ne avesse avuto conoscenza, la vittima non avrebbe
perfezionato il contratto (SJ 1988 pag. 487 consid. 2a). L’attore ha
comunicato alla convenuta di non ritenersi vincolato dal contratto il 24
settembre 2001. Controverso è sapere quando e come l’attore è venuto a
conoscenza dell’errore/dolo. Compete a chi si avvale del vizio della volontà
provare di aver osservato il termine (BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 16), mentre incombe
all’altro contraente provare che l’errans ha ratificato il contratto quantomeno
per atti concludenti in piena conoscenza del vizio della volontà (DTF 108 II
106; BSK OR I-Schwenzer,
ad art. 31 N. 17 e 24; Schmidlin, Berner Kommentar, ad art. 31 N. 121), almeno un anno prima la
dichiarazione della risoluzione del contratto (Engel, op. cit. pag.
343 in fine).
6.1. Dapprima occorre esaminare se l’appellante ha ratificato il
contratto perfezionato il 4 marzo 1997 per atti concludenti negli anni
successivi come implicitamente sostiene il ricorrente, rilevando che l’ing. AO
1, nella sua veste di quadro dirigente e di persona cognita della lettura dei
bilanci di un’azienda, conosceva già prima del 24 settembre 2000 (un anno prima
della risoluzione del contratto) che l’azienda aveva un valore superiore rispetto
a quello che gli era stato prefigurato al momento della conclusione del
contratto. Nel caso in esame da nessuna prova acquisita agli atti può essere
desunto un comportamento dell’attore dal quale si possa dedurre che egli
dovesse considerare valido il controverso contratto (CR CO I- Schmidlin,
ad art. 31 N. 39; idem in Berner Kommentar, ad art. 31 N. 119 e seg.).
L’appellante non ha recato la prova che l’attore, già prima del 24 settembre
2000, fosse pienamente consapevole e certo del vizio della volontà che ha fatto
valere in causa. Questo onere incombeva alla convenuta e non all’attore. Per
procedere ad una valutazione seria ed attendibile dell’azienda, la __________
ha fatto capo a specialisti della __________, i quali a loro volta hanno potuto
avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società che doveva essere
valutata, e hanno fornito loro numerosa e copiosa documentazione, che non è mai
stata visionata dall’ing. AO 1. Il fatto che egli potesse aver visto i bilanci
societari depositati presso la Camera di commercio, come pure che conoscesse il
fatturato della stessa e partecipasse alla formazione dei prezzi dei prodotti
(teste __________), ancora non significa che egli avesse una conoscenza certa
del valore dell’azienda, né che, come ha precisato il Pretore, che la condanna
penale del signor __________ potesse in qualche modo, già nel 1999, dargli modo
di scoprire l’asserito dolo. Quantomeno nessun teste, neppure la __________, ha
riferito che in seguito a questa condanna l’attore venne a conoscenza del
valore delle azioni che aveva acquistato nel 1997. L’appellante ha tentato di
insinuare dei dubbi, senza però recare la prova certa, o degli indizi tali da
far ritenere che l’attore conoscesse già il vizio della volontà invocato: dei
semplici sospetti, come si è detto, non sono sufficienti. I risvolti di questa
vicenda giudiziaria non sono stati peraltro approfonditi, né essi hanno formato
oggetto di istruttoria. La teste __________ ha però riferito che il signor __________
non fu condannato per falso in bilancio, per cui a quell’epoca (1999) non
v’erano elementi di riferimento sicuri per ritenere che le azioni della __________
vendute dall’attore alla convenuta nel 1997 valessero di più di quanto erano
state stimate. È altresì innegabile che senza una valutazione del valore
effettivo dell’azienda non si poteva neppure determinare con sicurezza il
valore delle azioni. Le due cose non sono distinte come ha tentato di spiegare
l’appellante nel gravame, ma sono strettamente connesse. Anche il fatto che
l’attore partecipò ad un corso di un giorno di lettura e comprensione del
bilancio d’esercizio per non specialisti (doc. I e 2), non depone a sfavore
dell’attore, perché dal conseguimento dell’attestato di partecipazione non si
può desumere che egli, con le nozioni rudimentali che possono essere trasmesse
in un giorno, fosse in grado di procedere alla valutazione di una grossa
azienda come la __________. Le argomentazioni dell’appellante sono poco
convincenti su questo punto, anche perché è lei stessa ad ammettere di essere
stata impossibilitata a recare la prova certa della scoperta del presunto dolo
(cfr. appello a pag. 19). Questa prova le incombeva se intendeva dimostrare che
il contratto era stato ratificato prima della scadenza del termine dell’art. 31
CO e il Pretore non ha capovolto, al proposito, l’onere probatorio.
6.2. Per il Pretore il termine è iniziato a decorrere nel corso dei mesi
di maggio/giugno 2001 quando un dipendente della __________ (signor __________)
che collaborava in quel periodo con la __________ che stava eseguendo una
valutazione dell’azienda riferì all’attore che la stessa valeva intorno a Lit
100 miliardi, importo poi lievitato sino a Lit 250/3000 miliardi verso la fine
dell’anno. La ricorrente lamenta che il Pretore ha fondato il suo giudizio su
dei fatti diversi da quelli che erano stati addotti dall’attore nei suoi
allegati, modificando così il substrato fattuale e disattendendo il principio attitatorio
che obbliga le parti ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio
ed ad offrire le relative prove (art. 78 CPC). Il tema dell’allegazione dei
fatti si situa al crocevia fra il diritto materiale (federale) e il diritto
procedurale cantonale. Il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di
dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e
presuppone che i fatti da provare, rilevanti per il giudizio, siano stati
allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate
sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano allegati in
maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle
modalità e ai termini in cui tale allegazione è avvenuta è regolata dal diritto
cantonale (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., ad art. 78 m. 39). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, lo
scopo “dell’allegazione sufficiente” è quello di permettere alla controparte di
sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti, nonché di proporre le
controprove, ed al Giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata.
Come ha ricordato il Pretore, il principio dell’allegazione non può essere così
rigoroso da impedire l’applicazione del diritto materiale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121). Con la petizione l’attore ha
precisato che egli venne a conoscenza del dolo nel corso del mese di
maggio/giugno 2001 quando gli fu comunicata l’intenzione di quotare in borsa la
__________ (cfr. petizione, pag. 7), mentre con la replica ha aggiunto che il
valore dell’azienda di Lit 250 miliardi gli venne riferito da un funzionario
della __________ (cfr. replica, pag. 11 e 12). L’oggetto dell’udienza
preliminare è stato limitato a questo tema, per cui occorre esaminare se il
Pretore ha fondato il suo giudizio su degli elementi fattuali estranei e
diversi da quelli indicati nelle comparse scritte. Su questo punto la decisione
del Pretore appare ineccepibile. Il signor __________, nell’ambito del suo
interrogatorio formale ha confermato che il mandato alla __________s di
valutare l’azienda, fu conferito dalla __________ in vista – fra altre cose –
di intraprendere i passi necessari per quotare la società in borsa (lo stesso
hanno riferito i testi __________ e __________). È altresì assodato che la __________
ha iniziato il suo compito verso l’inizio del 2001, che tale attività si è
protratta sino all’anno successivo (interrogatorio formale __________) e che
durante i primi mesi dell’anno gli specialisti della __________ lavoravano
presso la __________ in stretta collaborazione con i dipendenti di quest’ultima,
che fornivano ai consulenti tutte le informazioni necessarie ai fini della
valutazione. Una prima valutazione della __________ e di alcune società del
gruppo __________ (perimetro valutativo) fu trasmessa alla signora __________
fra il mese di giugno (secondo il teste __________) e il mese di luglio
(secondo la teste __________). Il documento riguardava un ventaglio di valori
in base a scenari diversi (testi __________ e __________), che non sono stati
precisati nel corso dell’istruttoria. La teste __________ ha però negato di
aver comunicato all’ing. AO 1 valori riferiti alla valutazione della __________
e nessun altro teste interrogato della __________ ha riferito di aver dato una
simile notizia all’attore. È su questo punto che vi è divergenza fra quanto
l’attore ha sostenuto nei suoi allegati e quanto egli è riuscito a dimostrare
in istruttoria attraverso le audizioni dei testi __________ e __________. Il
teste __________ ha riferito di aver raccolto la confidenza dall’ing. AO 1
intorno al maggio/giugno 2001 che i funzionari della __________ avevano dato
una valutazione dell’azienda nell’ordine di 250/300 miliardi, soggiungendo che
in azienda giravano pettegolezzi e voci di corridoio in relazione al valore da parte
di funzionari della __________ che lavoravano a stretto contatto con i collaboratori
della consulente. Simili confidenze furono raccolte dal commercialista
dell’attore, il quale però gli comunicò nel maggio 2001 di aver saputo che la __________
aveva un valore che si aggirava intorno a Lit 200 miliardi, allorché nel 1997
doveva valere solo ca. 10 di miliardi (teste __________). Dal canto suo __________
ha riferito che nel corso del mese di maggio 2001, certo signor __________,
consulente esterno e amico del signor __________, poi assunto in azienda per
assistere i consulenti della __________ nella valutazione della società, fece
trapelare la notizia che da una prima stima la società aveva un valore intorno
a Lit 100 miliardi e che questo episodio fece arrabbiare il titolare della __________,
il quale riteneva che la sua società valesse di più. __________ per questi
fatti fu dapprima esautorato dalle sue funzioni, per poi essere licenziato nel
mese di luglio 2001 (teste __________). Il teste ha altresì precisato di aver
sentito che una valutazione che si aggirava intorno ai Lit 250/300 miliardi fu
comunicata dallo stesso signor __________ verso la fine dell’anno, ma che voci
di corridoio la confermavano già nel mese di settembre. Se così stanno le cose,
si deve ritenere che l’attore ha fatto fronte al suo obbligo di allegare in
maniera sufficiente i fatti determinanti per il giudizio i quali hanno
sostanzialmente trovato conferma nell’istruttoria. Il fatto che vi fosse una
girandola di cifre discordanti nel mese di maggio/giugno 2001 intorno alla
valutazione della società, come pure che queste notizie fossero trapelate non
già da un dipendente della __________, ma dal signor __________, che era l’uomo
di collegamento principale della __________ con la società di consulenza, o da
altre persone in seno all’azienda che osservavano il lavoro della __________ e
sentivano le voci di questi esperti, non è così determinante in questa
evenienza ai fini dell’applicazione dell’art. 31 CO. Determinante e rilevante –
per quanto figura agli atti -, è riconoscere che solo attraverso la valutazione
della __________ e delle sue associate l’attore è venuto a conoscenza del fatto
che la società poteva avere un valore sensibilmente più alto (di almeno Lit 100
miliardi) rispetto a quello che si era prefigurato nel 1997 (10 miliardi).
Benché l’istruttoria non abbia chiarito fino in fondo con quali modalità
l’attore apprese la notizia, è comunque certo che solo in quel periodo egli
avrebbe potuto venirne a conoscenza. Ciò basta ed è sufficiente (perché il
fatto è stato indicato nell’atto introduttivo di causa e nella replica), per
ritenere che il termine annuale prescritto dall’art. 31 CO sia stato
rispettato. Dagli atti non emergono altri indizi o circostanze dai quali si possa
desumere che l’attore, prima dell’intervento della società di consulenza e
della sua importante valutazione, potesse conoscere il reale valore delle
azioni che aveva venduto.
7. L’appellante scredita l’attendibilità e la credibilità dei testi
sentiti, rimproverando al Pretore di non aver considerato che costoro erano
amici e soci in affari dell’attore, come pure concorrenti della __________.
Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualora l’attendibilità di un teste
possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un
rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente di amicizia, con una delle
parti, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un
interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni
può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i
fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudice
può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per
tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 75). Identici principi sono stati
sviluppati per deposizioni rese da un concorrente della parte convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 77). In concreto non vi sono motivi per
dubitare della credibilità dei testi che sono stati sentiti, almeno sui punti
essenziali, ovvero: che nel corso del 2001 era in corso una valutazione del
valore aziendale della __________ e delle sue consociate e che in azienda
circolavano già voci fra i mesi di maggio e luglio 2001 su uno o più valori
approssimativi della società che erano di gran lunga superiori a quelli che si
era prefigurato l’attore nel 1997. Sapere con quali modalità l’ing. AO 1 venne
a sapere di queste valutazioni interessa poco – in questa evenienza -, perché
non essendoci stata altra valutazione in precedenza, né essendo stato indicato
dalle parti altro momento significativo entro il quale l’attore avrebbe potuto
rendersi conto del vizio della volontà, non v’erano elementi significativi che
potessero indurre il Pretore, e possano indurre questa Camera, a discostarsi
dalle testimonianze rese dai testi __________, __________ e __________ in punto
ai fatti che sono stati valutati e ritenuti determinanti per il giudizio.
8. Non può neppure seriamente essere presa in seria considerazione la
censura dell’appellante nel senso di essere sfavorita dal fatto che i testi di
parte attrice sono stati sentiti personalmente dal Pretore a Lugano, anziché in
via rogatoriale come era stato predisposto prima di una modifica dell’ordinanza
sulle prove. La convenuta, durante l’escussione dei testi in Pretura ha potuto controinterrogare
e verbalizzare le dichiarazioni da loro rese senza alcuna limitazione. Di
conseguenza essa non può lamentare la violazione dei suoi diritti procedurali
in particolare quello di essere sentita.
9. Ne discende che l’appello deve essere respinto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza
dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
16 novembre 2004 di AP 1, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’950.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
2’000.-
già
anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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