12.2004.203
prescrizione - regresso dell'assicuratore LAINF per le prestazioni assicurative obbligatorie
15 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.203
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, IICCA
Titolo:
prescrizione - regresso dell'assicuratore LAINF per le prestazioni assicurative obbligatorie
PRESCRIZIONE
REGRESSO
TRENO O FERROVIA O STAZIONE FERROVIARIA
art. 41 LAINF
art. 14 LRESPC
Incarto n.
12.2004.203
Rinvio TF
Lugano
15 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.44 della
Pretura di Mendrisio-Nord promossa, con petizione 12 aprile 2002, da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Fr. 100'000.-, oltre interessi al 5 % dal 3 febbraio
1995.
Ed ora per giudicare su un’eccezione di prescrizione
sollevata dalla convenuta, avversata dall’attrice e che il Pretore, con decreto
13 febbraio 2003, ha respinto.
Appellante la AP 1 che, con gravame 10 marzo 2003,
chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere l’eccezione
di prescrizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre
l’attrice, con osservazioni 25 aprile 2003, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
1. In data 3 febbraio 1995 __________ è stato investito da un convoglio
ferroviario ed è stato rinvenuto a lato del binario 2, al termine del
marciapiede della stazione di __________, adagiato sulla schiena, con gravi
ferite alla parte sinistra della calotta cranica. Numerosi interventi
chirurgici gli hanno salvato la vita, ma egli è rimasto cerebroleso in modo
particolarmente grave. A quell’epoca __________ era dipendente del __________,
il quale era assicurato contro gli infortuni in ambito LAINF presso la AO 1. Al
termine di una lunga controversia fra __________ e la AO 1, sfociata davanti al
Tribunale federale delle assicurazioni con una sentenza di data 25 marzo 1998
(doc. H), l’assicuratore ha dovuto erogare all’assicurato delle prestazioni
che, al 12 settembre 2002, ammontavano a Fr. 665'408,55, di cui Fr. 332'693,55
a titolo di spese di cura, indennità giornaliere ed indennità per menomazione
dell’integrità e Fr. 332'715.- per delle rendite di invalidità ed assegni per
grandi invalidi.
Considerandi
2.
La AO 1 ha notificato, il 23 gennaio 1997, la sua intenzione di
esercitare il regresso nei confronti delle AP 1 per il danno patito dal signor __________
il 3 febbraio 1995. L’assicuratore ipotizzava una responsabilità delle AP 1 e
precisava che l’ammontare delle prestazioni erogate in favore dell’assicurato,
come pure la quota di partecipazione delle AP 1 sarebbe stata comunicata solo
dopo la liquidazione del caso tanto per le prestazioni LAINF assicurate
obbligatoriamente (doc. P), quanto per quelle complementari (doc. EE).
In
proseguo di tempo le AP 1 hanno rinunciato ad avvalersi dell’eccezione della
prescrizione nei confronti dell’assicuratore fino al 3 febbraio 2002, nella
misura in cui essa non fosse già intervenuta prima del 20 gennaio 2000 (doc. I
e L). In data 1° febbraio 2002 la AO 1 ha avviato una procedura esecutiva nei
confronti delle AP 1 per un importo di Fr. 2'500'000.- oltre interessi per
interrompere il termine di prescrizione (doc. M e N). Al precetto esecutivo è
stata interposta opposizione.
3.
Con petizione 12 aprile 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna delle AP
1.
al pagamento parziale di Fr. 100'000.- (azione parziale) oltre interessi al
5% dal 3 febbraio 1995 a causa di regresso (art. 41 LAINF) per le prestazioni
assicurate obbligatoriamente e a titolo complementare che l’assicuratore contro
gli infortuni ha erogato in favore di __________.
Alla
petizione si sono opposte le AP 1, le quali, preliminarmente, hanno sollevato
l’eccezione della prescrizione.
L’udienza
preliminare è stata limitata alla discussione di questa eccezione.
4.
Con sentenza 13 febbraio 2003 il Pretore ha respinto l’eccezione di
prescrizione in relazione al diritto di regresso per le prestazioni
assicurative obbligatorie, precisando che il termine di prescrizione per
l’assicuratore infortuni in relazione alle prestazioni assicurate
obbligatoriamente, inizia a decorrere non già al momento dell’infortunio, ma al
momento in cui l'assicuratore viene a conoscenza delle prestazioni che è
chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Questo principio si trova peraltro ora codificato all’art. 72 cpv. 3 LPGA, che
ha sostituito l’abrogato art. 41 LAINF. Posto che l’attrice è venuta a
conoscenza il 7 aprile 1998 (giorno della notifica della sentenza del TFA)
delle prestazioni che era tenuta ad erogare e che il termine di prescrizione
biennale dell’art. 14 LrespC era stato interrotto prima del 7 aprile 2000, la
sua pretesa era ancora esigibile. In ordine alle prestazioni complementari
versate dall’assicuratore al signor __________, esse non soggiacciono alla
disciplina dell’art. 41 LAINF, ma alle pretese di regresso governate dalla LCA.
Questo tema è stato lasciato indeciso dal Pretore, che lo ha rinviato al
giudizio di merito. Il Giudice di prima istanza ha però ricordato che il
regresso dell’assicuratore nei confronti di una persona responsabile a titolo
causale non è dato, salvo che non si possa rimproverare una colpa alle AP 1.
Nel tal caso, però, il credito sarebbe verosimilmente prescritto. Del pari, se
l’indennizzo versato al signor __________ fosse annoverabile fra le cosiddette “assicurazioni
delle persone”, l’attrice non avrebbe alcun diritto al regresso ai sensi
dell’art. 96 LCA.
5.
Contro il premesso giudizio le AP 1 si sono aggravate in appello,
osservando che il termine di prescrizione per le pretese verso un’impresa di
strade ferrate è di 2 anni (art. 14 LrespC) ed esso inizia a decorrere dal
giorno dell’infortunio e non dal momento della conoscenza della persona
responsabile. L’attrice aveva preso in esame la possibilità di un regresso già
all’inizio del 1997, ma essa non ha adottato alcuna misura per interrompere il
termine di prescrizione. Diversamente da quanto è stato sostenuto dal Pretore,
il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va fatto risalire,
per le prestazioni obbligatorie LAINF, al giorno dell’infortunio, ovvero al 3
febbraio 1995 e non al giorno in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle
prestazioni che era tenuto ad erogare. Le tesi dottrinali riprese dal Pretore
per fondare il suo giudizio sono erronee anche perché, in concreto,
diversamente da altre ipotesi in cui è applicabile l’art. 60 CO, il termine di
prescrizione per gli incidenti ferroviari inizia a decorrere dal giorno
dell’evento pregiudizievole e non dalla “conoscenza del danno” (art. 60 CO) o “dalla
conoscenza delle prestazioni” (art. 72 LPGA). Il termine di prescrizione
previsto dall’art. 14 LrespC conosce regole diverse, per cui non si può far
capo all’applicazione dell’art. 60 CO in via analogica. Il fatto che ora l’art.
72.
LPGA disciplini l’inizio del termine di prescrizione per l’azione di
regresso, non significa che si possa far capo a questa norma, perché l’abrogato
art. 41 LAINF non prevedeva che la decorrenza del termine di prescrizione
potesse essere fatta risalire al giorno in cui l’assicuratore è venuto a
conoscenza delle prestazioni che è tenuto a riconoscere all’assicurato. In
relazione alle prestazioni complementari, l’appellante sostiene che, nella
misura in cui le pretese di risarcimento sono state erogate in base ad
un’assicurazione contro i danni, esse sono prescritte, perché l’assicuratore,
subentrando nei diritti dell’assicurato, riprende anche il termine di
prescrizione in corso. Diversamente da quanto ha precisato il Pretore, il
termine di prescrizione nella concreta evenienza non è quello delle azioni aquiliane,
ma quello dell’art. 14 LrespC, il quale inizia a decorrere dal giorno
dell’infortunio. Di conseguenza anche per queste pretese la prescrizione è
intervenuta il 3 febbraio 1997.
Con
tempestive osservazioni, l’appellata ha ripreso le argomentazioni contenute
nella sentenza impugnata in relazione al regresso delle pretese che discendono
dall’assicurazione obbligatoria LAINF. In ordine alle richieste fondate
sull’assicurazione complementare, l’attrice ha rilevato che il Pretore non
aveva elementi sufficienti il giorno del giudizio per qualificare la natura
delle prestazioni erogate dall’assicurazione (assicurazione contro i danni o
assicurazione di persone). Col che non si poteva neppure pretendere che egli si
determinasse sull’ammissibilità dell’azione di regresso. Del pari al momento
dell’udienza preliminare le AP 1 non hanno offerto alcuna prova tesa ad
accertare se le condizioni previste dagli art. 41 segg. CO fossero soddisfatte
o meno.
In
assenza di un substrato probatorio, la decisione del Pretore di rinviare al
giudizio di merito questo punto controverso, apparirebbe senz'altro legittima.
6.
Con sentenza 29 marzo 2004 questa
Camera ha respinto l’appello delle AP 1 negando che, nella fattispecie
concreta, fosse intervenuta la prescrizione invocata dall’appellante.
La II
Corte civile del Tribunale federale, con decisione 6 ottobre 2004, ha riformato
il giudizio d’appello nel senso che la petizione dell’assicuratore sociale
contro la compagnia della strada ferrata è respinta per intervenuta
prescrizione, rinviando a questa Camera la causa per una nuova decisione sulle
spese giudiziarie e sulle ripetibili della prima e della seconda istanza
cantonali.
7.
Per quanto riguarda le spese e le
ripetibili della procedura avanti al Pretore le stesse vanno tutte addebitate
all’attrice mentre quelle d’appello seguono, così come indicato dal Tribunale
federale, la stessa ripartizione della sede federale, ossia ¾ a carico
dell’attrice e ¼ a carico della convenuta.
8.
Definitivamente risolta la questione
della prescrizione riguardante le prestazioni obbligatorie prestate
dall’assicuratore sociale, la causa ritorna alla Pretura affinché abbia a
decidere sulla sorte delle prestazioni assicurative complementari per l’esame
delle quali il Pretore aveva rinviato al merito.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 10 marzo 2003 è evaso come
ai dispositivi 1 e 1.1. della sentenza 6 ottobre 2004 della II Corte civile del
Tribunale federale (5C.98/2004).
2.
Il dispositivo 2. della sentenza 13
febbraio 2003 del Pretore di Mendrisio-Nord è così riformato:
“Le
spese di Fr. 50.- e la tassa di giustizia di Fr. 2'000.-, da anticipare come di
rito, sono a carico dell’attrice la quale rifonderà altresì alla convenuta la
somma di complessivi
Fr.
2'000.- a titolo di ripetibili”
3.
Le spese della procedura d’appello
consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 950.-
b)
spese Fr. 50.-
totale Fr.1'000.-
sono
poste a carico della parte appellata per ¾ ed a carico della parte appellante
per ¼.
AO 1
verserà a AP 1 l’importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4.
La
causa è rinviata al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord per
istruttoria e decisione sulle pretese riguardanti le prestazioni assicurative
complementari.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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