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Decisione

12.2004.204

sfratto, bene del demanio pubblico, legittimazione del rappresentante dello Stato del Canton Ticino

27 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Lo

Stato del Canton Ticino ha chiesto il 4 giugno 2004 la riconsegna della

superficie occupata da AP 1, ripristinata allo stato naturale, per il 30

settembre 2004 e il 6 ottobre 2004 ha proposto istanza di sfratto, non avendo

ottenuto la riconsegna del fondo. All’udienza dell’11 novembre 2004 l’istante ha

confermato l’istanza di sfratto, alla quale si è opposto il convenuto.

Statuendo il 15 novembre 2004, il Pretore ha decretato lo sfratto immediato di AP

1 dalla parte di fondo n. __________ RFD __________ da lui occupato.

C. __________

è insorto contro il giudizio pretorile con un appello del 26 novembre 2004, nel

quale chiede che in riforma del decreto impugnato l’istanza di sfratto sia

respinta, con protesta di spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23

dicembre 2004 lo Stato del Canton Ticino propone la reiezione dell’appello, con

protesta di spese e ripetibili.

e

considerato

in

diritto: 1. Giusta

l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o

di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in

comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con

istanza motivata.

Considerandi

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha decretato lo sfratto dopo aver constatato che il

proprietario del fondo aveva validamente disdetto il contratto di locazione per

la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2003, come risulta dalla sentenza 23

aprile 2004 della II Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2003.175),

passata in giudicato. Il primo giudice ha ritenuto che le ampie argomentazioni

sviluppate dal convenuto per opporsi allo sfratto non erano rilevanti di fronte

a una valida disdetta e ha negato un abuso di diritto del proprietario, che si

era limitato a chiedere l’esecuzione di una sentenza a lui favorevole.

3.

L’appellante

ravvisa nella decisione dello Stato di chiedere lo sgombero dalla parte di

fondo n. __________ RFD __________ da lui occupato un abuso di diritto, perché

gli imporrebbe di spostare altrove la propria attività industriale, con spese

ingenti non ammortizzabili e di fatto gli imporrebbe la chiusura del silos

ubicato sul fondo n. __________, proprietà consortile adiacente a quello in

discussione, con la prospettiva di dover licenziare a breve termine i propri

duecento dipendenti. Egli afferma che l’utilizzo delle vasche di decantazione

non comporta alcun inconveniente per lo Stato, e che non vi sono urgenze per

ottenere la riconsegna immediata del fondo. Del resto, prosegue l’appellante,

nessuna istanza giudiziaria ha sinora analizzato la nota disdetta dal profilo

della proporzionalità e dell’arbitrio, evidenti per le conseguenze

occupazionali sulle sue maestranze. Il convenuto ravvisa pertanto un diniego di

giustizia nel rifiuto del Pretore di esaminare la proporzionalità della

disdetta del contratto di locazione. Infine, l’appellante solleva dubbi sulla

legittimazione dell’amministrazione immobiliare che ha chiesto lo sfratto,

lamentando anche la mancanza di indicazioni precise sul modo di riconsegnare la

superficie da lui occupata.

4.

L’istante

ha fondato la sua domanda di sfratto sulla cessazione della convenzione 9

ottobre 1980, in forza della quale il convenuto occupava una parte del fondo n.

__________ RFD __________, situato nella zona naturalistica protetta delle

Bolle di Magadino. Il contratto di locazione sorto tra le parti è cessato alla

scadenza contrattuale del 31 dicembre 2003 (doc. C, sentenza 23 aprile 2004 di

questa Camera). Il quesito di sapere se la disdetta notificata per la scadenza

del 31 dicembre 2003 fosse valida è quindi già stato risolto affermativamente

dal Pretore con la sentenza 3 ottobre 2003 (DI.2003.146, pag. 8 consid. 7),

confermata da questa Camera il 23 aprile 2004, contrariamente a quanto sostiene

l’appellante. Quest’ultimo non ha riconsegnato il fondo da lui parzialmente

occupato al proprietario, nonostante le precise richieste (doc. D, F, 1, 2).

Sono di conseguenza adempiuti nella fattispecie i requisiti fondamentali di una

domanda di sfratto, vale a dire l’esistenza di una valida disdetta del

contratto di locazione e la mancata riconsegna del bene locato alla scadenza

del contratto (art. 506 CPC).

5.

L’appellante

ravvisa nella domanda di riconsegna immediata del fondo un abuso di diritto e

“un’operazione vessatoria e sproporzionata”, intesa unicamente a imporgli la

chiusura del silos prima dei termini fissati dal Cantone e dalla

Confederazione. A torto. Le difficoltà lamentate dall’appellante per la

continuazione della propria attività industriale nascono dal fatto che egli ha

installato un impianto di estrazione e di lavorazione degli inerti in una zona

notoriamente protetta, ossia le Bolle di Magadino, su fondi appartenenti a

diversi proprietari, come il n. __________ RFD __________, proprietà dello

Stato del Canton Ticino, e il n. __________, proprietà del Consorzio __________

(golena di sponda destra del fiume Ticino, doc. 3), con contratti rinnovabili

tacitamente di anno in anno. Gli inconvenienti insiti nella riconsegna del

fondo n. __________ prima di quella del fondo __________, il cui contratto è

stato disdetto per il 31 dicembre 2005, trovano la loro origine nel rischio

industriale assunto dal convenuto con la scelta dell’ubicazione del proprio

impianto e dei contratti stipulati a suo tempo con i proprietari dei fondi e

non nelle decisioni dello Stato, che deve far rispettare le leggi federali e

cantonali a protezione dell’ambiente, a tutela del bene pubblico. Né le

modalità con le quali l’istante ha presentato la domanda di sfratto configurano

un qualsivoglia abuso di diritto. L’istante ha avviato la procedura di sfratto,

in esecuzione della sentenza 23 aprile 2004 di questa Camera, dopo che il

convenuto aveva rifiutato di riconsegnare la superficie da lui occupata alla

scadenza fissata del 30 settembre 2004, preavvisata quattro mesi prima (doc. D,

G) e prima di rivolgersi alla Pretura ha atteso la scadenza del termine di

tolleranza (ben quattro mesi) che aveva concesso all’occupante. Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, non vi è pertanto stata alcuna domanda di

riconsegna “immediata”, né si ravvisa in concreto un abuso di diritto

dell’istante, che attende da oltre un anno di poter recuperare, nell’interesse

pubblico, il fondo occupato ormai senza diritto dal convenuto.

6.

L’appellante

solleva anche dubbi sulla legittimazione del rappresentante dello Stato del

Canton Ticino, rimproverando al funzionario che ha sottoscritto l’istanza di

sfratto di aver agito in contrasto con le decisioni del Consiglio di Stato, che

hanno ordinato la chiusura del Silo __________ al 31 dicembre 2005. Se non che,

in discussione in questa sede è solo la procedura di sfratto avviata per

ottenere l’esecuzione della nota sentenza 23 aprile 2004, che ha sancito la

validità della disdetta notificata dal Consiglio di Stato all’appellante per il

contratto di locazione relativo al fondo n. __________ RFD __________. Ogni

altra considerazione sull’attività industriale dell’appellante esula dall’esame

di questo appello. Ora, la disdetta 25 febbraio 2003 è stata intimata al convenuto

dal Consiglio di Stato, la cui legittimazione a rappresentare lo Stato il

convenuto non contesta. La domanda di riconsegna del 4 giugno 2004 (doc. D) e

l’istanza di sfratto 6 ottobre 2004 sono stati sottoscritti dall’avv. __________,

capo dell’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali. Questo

funzionario è esplicitamente autorizzato a rappresentare singolarmente lo Stato

nelle procedure giudiziarie davanti alle giurisdizioni civili nell’ambito

dell’attività del proprio ufficio (doc. H, risoluzione 31 agosto 2004 del

Consiglio di Stato; cfr. art. 64a cpv. 4 CPC) ed ha firma individuale (art. 3

lett. b del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto

1994). Le contestazioni dell’appellante sulla legittimazione alla rappresentanza

processuale sono di conseguenza inconsistenti.

7.

AI

limiti della temerarietà è infine la censura sulle modalità di riconsegna della

superficie occupata. Lo Stato ha chiesto il 4 giugno 2004 la riconsegna della

superficie ripristinata allo stato naturale (doc. D) e l’appellante ha

comunicato il 7 luglio 2004 che non vi erano manufatti da demolire, dimostrando

di essere in chiaro sugli interventi da eseguire per ripristinare la superficie

e dichiarando la propria disponibilità ad assumerne le spese e a impiegare il

macchinario necessario “presente sul posto” (doc. E). La sentenza pretorile del

15.

novembre 2004 sfugge pertanto a ogni critica e deve essere confermata.

L’appello, sprovvisto di ogni fondamento, deve dunque essere respinto.

8.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC) e sono di conseguenza a carico dell’appellante.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

26.

novembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 500.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellato fr. 400.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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