12.2004.204
sfratto, bene del demanio pubblico, legittimazione del rappresentante dello Stato del Canton Ticino
27 aprile 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2004.204
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, IICCA
Titolo:
sfratto, bene del demanio pubblico, legittimazione del rappresentante dello Stato del Canton Ticino
DEMANIO PUBBLICO
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64a CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.204
Lugano
27 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.182 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 6 ottobre
2004 da
AO 1
rappr. dal RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
volta a ottenere
lo sfratto immediato del convenuto dal fondo n. __________ RFD __________,
domanda avversata dalla controparte, e che il Pretore, con decreto 15 novembre
2004, ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 26 novembre 2004, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 23 dicembre 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 1° dicembre 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto: A. Il 9
ottobre 1980 lo Stato del Canton Ticino e AP 1 hanno sottoscritto, in sanatoria
di una situazione preesistente, una convenzione con la quale AP 1 ha ottenuto
“in affitto” di occupare una superficie di 3510 mq del fondo n. __________ RFD __________,
sul quale egli ha costruito circa 40 anni orsono vasche di decantazione per il
lavaggio degli inerti nell’ambito della sua attività di estrazione di inerti,
situata nelle “Bolle di Magadino”. La convenzione prevedeva un canone di
locazione annuo di fr. 2'500.- e una durata fino al 31 dicembre 1981, con
rinnovo tacito annuale in mancanza di disdetta con preavviso di sei mesi. Lo
Stato del Canton Ticino ha disdetto il 25 febbraio 2003 la convenzione per la
scadenza del 31 dicembre 2003. Con sentenza 23 aprile 2004 (inc. 12.2003.175)
questa Camera ha respinto l’appello presentato da AP 1 contro la sentenza 3
ottobre 2003 del Pretore di Locarno-Città, che ha respinto la sua domanda di
annullamento della disdetta, subordinatamente la protrazione del rapporto di
locazione per 6 anni dal 1° gennaio 2004.
Fatti
B. Lo
Stato del Canton Ticino ha chiesto il 4 giugno 2004 la riconsegna della
superficie occupata da AP 1, ripristinata allo stato naturale, per il 30
settembre 2004 e il 6 ottobre 2004 ha proposto istanza di sfratto, non avendo
ottenuto la riconsegna del fondo. All’udienza dell’11 novembre 2004 l’istante ha
confermato l’istanza di sfratto, alla quale si è opposto il convenuto.
Statuendo il 15 novembre 2004, il Pretore ha decretato lo sfratto immediato di AP
1 dalla parte di fondo n. __________ RFD __________ da lui occupato.
C. __________
è insorto contro il giudizio pretorile con un appello del 26 novembre 2004, nel
quale chiede che in riforma del decreto impugnato l’istanza di sfratto sia
respinta, con protesta di spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23
dicembre 2004 lo Stato del Canton Ticino propone la reiezione dell’appello, con
protesta di spese e ripetibili.
e
considerato
in
diritto: 1. Giusta
l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o
di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in
comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con
istanza motivata.
Considerandi
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha decretato lo sfratto dopo aver constatato che il
proprietario del fondo aveva validamente disdetto il contratto di locazione per
la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2003, come risulta dalla sentenza 23
aprile 2004 della II Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2003.175),
passata in giudicato. Il primo giudice ha ritenuto che le ampie argomentazioni
sviluppate dal convenuto per opporsi allo sfratto non erano rilevanti di fronte
a una valida disdetta e ha negato un abuso di diritto del proprietario, che si
era limitato a chiedere l’esecuzione di una sentenza a lui favorevole.
3.
L’appellante
ravvisa nella decisione dello Stato di chiedere lo sgombero dalla parte di
fondo n. __________ RFD __________ da lui occupato un abuso di diritto, perché
gli imporrebbe di spostare altrove la propria attività industriale, con spese
ingenti non ammortizzabili e di fatto gli imporrebbe la chiusura del silos
ubicato sul fondo n. __________, proprietà consortile adiacente a quello in
discussione, con la prospettiva di dover licenziare a breve termine i propri
duecento dipendenti. Egli afferma che l’utilizzo delle vasche di decantazione
non comporta alcun inconveniente per lo Stato, e che non vi sono urgenze per
ottenere la riconsegna immediata del fondo. Del resto, prosegue l’appellante,
nessuna istanza giudiziaria ha sinora analizzato la nota disdetta dal profilo
della proporzionalità e dell’arbitrio, evidenti per le conseguenze
occupazionali sulle sue maestranze. Il convenuto ravvisa pertanto un diniego di
giustizia nel rifiuto del Pretore di esaminare la proporzionalità della
disdetta del contratto di locazione. Infine, l’appellante solleva dubbi sulla
legittimazione dell’amministrazione immobiliare che ha chiesto lo sfratto,
lamentando anche la mancanza di indicazioni precise sul modo di riconsegnare la
superficie da lui occupata.
4.
L’istante
ha fondato la sua domanda di sfratto sulla cessazione della convenzione 9
ottobre 1980, in forza della quale il convenuto occupava una parte del fondo n.
__________ RFD __________, situato nella zona naturalistica protetta delle
Bolle di Magadino. Il contratto di locazione sorto tra le parti è cessato alla
scadenza contrattuale del 31 dicembre 2003 (doc. C, sentenza 23 aprile 2004 di
questa Camera). Il quesito di sapere se la disdetta notificata per la scadenza
del 31 dicembre 2003 fosse valida è quindi già stato risolto affermativamente
dal Pretore con la sentenza 3 ottobre 2003 (DI.2003.146, pag. 8 consid. 7),
confermata da questa Camera il 23 aprile 2004, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante. Quest’ultimo non ha riconsegnato il fondo da lui parzialmente
occupato al proprietario, nonostante le precise richieste (doc. D, F, 1, 2).
Sono di conseguenza adempiuti nella fattispecie i requisiti fondamentali di una
domanda di sfratto, vale a dire l’esistenza di una valida disdetta del
contratto di locazione e la mancata riconsegna del bene locato alla scadenza
del contratto (art. 506 CPC).
5.
L’appellante
ravvisa nella domanda di riconsegna immediata del fondo un abuso di diritto e
“un’operazione vessatoria e sproporzionata”, intesa unicamente a imporgli la
chiusura del silos prima dei termini fissati dal Cantone e dalla
Confederazione. A torto. Le difficoltà lamentate dall’appellante per la
continuazione della propria attività industriale nascono dal fatto che egli ha
installato un impianto di estrazione e di lavorazione degli inerti in una zona
notoriamente protetta, ossia le Bolle di Magadino, su fondi appartenenti a
diversi proprietari, come il n. __________ RFD __________, proprietà dello
Stato del Canton Ticino, e il n. __________, proprietà del Consorzio __________
(golena di sponda destra del fiume Ticino, doc. 3), con contratti rinnovabili
tacitamente di anno in anno. Gli inconvenienti insiti nella riconsegna del
fondo n. __________ prima di quella del fondo __________, il cui contratto è
stato disdetto per il 31 dicembre 2005, trovano la loro origine nel rischio
industriale assunto dal convenuto con la scelta dell’ubicazione del proprio
impianto e dei contratti stipulati a suo tempo con i proprietari dei fondi e
non nelle decisioni dello Stato, che deve far rispettare le leggi federali e
cantonali a protezione dell’ambiente, a tutela del bene pubblico. Né le
modalità con le quali l’istante ha presentato la domanda di sfratto configurano
un qualsivoglia abuso di diritto. L’istante ha avviato la procedura di sfratto,
in esecuzione della sentenza 23 aprile 2004 di questa Camera, dopo che il
convenuto aveva rifiutato di riconsegnare la superficie da lui occupata alla
scadenza fissata del 30 settembre 2004, preavvisata quattro mesi prima (doc. D,
G) e prima di rivolgersi alla Pretura ha atteso la scadenza del termine di
tolleranza (ben quattro mesi) che aveva concesso all’occupante. Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, non vi è pertanto stata alcuna domanda di
riconsegna “immediata”, né si ravvisa in concreto un abuso di diritto
dell’istante, che attende da oltre un anno di poter recuperare, nell’interesse
pubblico, il fondo occupato ormai senza diritto dal convenuto.
6.
L’appellante
solleva anche dubbi sulla legittimazione del rappresentante dello Stato del
Canton Ticino, rimproverando al funzionario che ha sottoscritto l’istanza di
sfratto di aver agito in contrasto con le decisioni del Consiglio di Stato, che
hanno ordinato la chiusura del Silo __________ al 31 dicembre 2005. Se non che,
in discussione in questa sede è solo la procedura di sfratto avviata per
ottenere l’esecuzione della nota sentenza 23 aprile 2004, che ha sancito la
validità della disdetta notificata dal Consiglio di Stato all’appellante per il
contratto di locazione relativo al fondo n. __________ RFD __________. Ogni
altra considerazione sull’attività industriale dell’appellante esula dall’esame
di questo appello. Ora, la disdetta 25 febbraio 2003 è stata intimata al convenuto
dal Consiglio di Stato, la cui legittimazione a rappresentare lo Stato il
convenuto non contesta. La domanda di riconsegna del 4 giugno 2004 (doc. D) e
l’istanza di sfratto 6 ottobre 2004 sono stati sottoscritti dall’avv. __________,
capo dell’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali. Questo
funzionario è esplicitamente autorizzato a rappresentare singolarmente lo Stato
nelle procedure giudiziarie davanti alle giurisdizioni civili nell’ambito
dell’attività del proprio ufficio (doc. H, risoluzione 31 agosto 2004 del
Consiglio di Stato; cfr. art. 64a cpv. 4 CPC) ed ha firma individuale (art. 3
lett. b del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto
1994). Le contestazioni dell’appellante sulla legittimazione alla rappresentanza
processuale sono di conseguenza inconsistenti.
7.
AI
limiti della temerarietà è infine la censura sulle modalità di riconsegna della
superficie occupata. Lo Stato ha chiesto il 4 giugno 2004 la riconsegna della
superficie ripristinata allo stato naturale (doc. D) e l’appellante ha
comunicato il 7 luglio 2004 che non vi erano manufatti da demolire, dimostrando
di essere in chiaro sugli interventi da eseguire per ripristinare la superficie
e dichiarando la propria disponibilità ad assumerne le spese e a impiegare il
macchinario necessario “presente sul posto” (doc. E). La sentenza pretorile del
15.
novembre 2004 sfugge pertanto a ogni critica e deve essere confermata.
L’appello, sprovvisto di ogni fondamento, deve dunque essere respinto.
8.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC) e sono di conseguenza a carico dell’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
26.
novembre 2004 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 500.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 400.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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