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Decisione

12.2004.206

ragione sociale - modifica d'ufficio

9 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 176 consid. 1; Killias, op. cit., p. 86 seg. e 220 seg.). Anche in

questo caso, occorre però che l’indicazione non sia tale da trarre in inganno.

5.3 La soluzione è

sostanzialmente identica anche per la combinazione “grand casinò” o “gran

casinò”. A questo stadio della lite è innanzitutto pacifico che i termini

in questione non siano protetti dalla legge. La questione a sapere se essi,

contrapposti al termine “kursaal”, costituiscano o meno una definizione

legale non è di facile soluzione: se in effetti è vero che con quella combinazione

il parlamento, modificando la terminologia proposta dal Consiglio federale nel

suo messaggio -ove quell’espressione era sostituita dalla formulazione “case da

gioco della categoria A”, contrapposte a quelle della categoria B (cfr. FU

1997 III p. 158 e 186)- aveva inteso indicare una delle due categorie di case

da gioco previste dalla LCG e meglio proprio quella al beneficio della

concessione A (art. 8 cpv. 1 LCG, cfr. pure art. 60 cpv. 1 LCG), è però

altrettanto vero che quei termini non sono poi stati ripresi nella relativa

ordinanza del Consiglio federale, in cui è invece stato utilizzato, e a più

riprese, il termine originario “casa da gioco con una concessione A” (art. 47,

49 cpv. 1, 50, 52, 55 cpv. 1, 57 cpv. 1 e 82 cpv. 1 OCG), o in altri atti legislativi.

Ciò sta a significare che il termine “gran casinò”, adottato in sede

parlamentare, non era, nemmeno per gli addetti ai lavori, sufficientemente

chiaro, preciso o rappresentativo rispettivamente si era sufficientemente consolidato

nella realtà legislativa, il che esclude a priori che il suo uso possa essere manifestamente

tale da trarre in inganno. Ma a prescindere da quanto precede, determinante per

l’esito della lite è in definitiva sapere quale sia l’impressione suscitata da

quei termini in un pubblico mediamente attento, ovvero se quest’ultimo,

confrontato con la ragione sociale dell’opponente debba o meno ritenere di

trovarsi di fronte ad una casa da gioco al beneficio di una concessione di tipo

A. Ora, né nella lingua italiana (cfr. Battaglia, Grande dizionario

della lingua italiana, Vol. II, p. 835 seg. alla voce “casino” o “casinò”),

né in quella francese (cfr. Grande Larousse Encyclopédique, Vol. 2, p.

678, alla voce “casino”), né in quella tedesca (Die freie Enzyklopädie

Wikipedia, in www.de.wikipedia.org,

alla voce “casino”) il termine “gran casinò” ha un significato

proprio e in ogni caso rappresenta qualcosa di diverso da un grande casinò.

Confrontato con una ragione sociale contenente il termine “gran casinò” o

“grand casinò” il pubblico mediamente attento svizzero, a cui

l’esistenza di due categorie di case da gioco stabilita dalla LCG è perlopiù

sconosciuta o comunque indifferente e in ogni caso ancor più sconosciuta e

indifferente è l’effettiva differenza tra le case da gioco con concessione

federale di tipo A o B rispettivamente tra le denominazioni “gran casinò”

o “kursaal”, può dunque aspettarsi tutt’al più di aver a che fare solo con

una casa da gioco di notevoli dimensioni o importanza. Ritenuto che la

ricorrente ha effettivamente quale scopo sociale la gestione di un casinò e

che, per la sua cifra d’affari nonché per il numero di tavoli

da gioco, di dipendenti e di clienti, superiore a quelli di quasi tutte le

società al beneficio di concessioni di tipo A, può oggettivamente essere

considerata grande, non vi è motivo di modificare la sua attuale ragione

sociale, che non è tale da trarre in inganno, oltretutto in modo manifesto, il

pubblico medio.

6. Ne

discende, in accoglimento del gravame, che l’opposizione alla diffida

dell’Ufficio del registro di commercio dev’essere accolta e all’opponente

dev’essere così concesso di continuare a presentarsi con la sua attuale ragione

sociale.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, fermo restando

che, per la procedura innanzi all’autorità di vigilanza cantonale, all’Ufficio

del registro di commercio di __________, che ha chiesto la modifica della

ragione sociale, non possono essere caricate le spese di procedura, non avendo

esso agito in mala fede o con leggerezza (art. 62 cpv. 2 ORC e 13 cifra 3 lett.

b OTRC), mentre all’opponente non possono essere assegnate ripetibili, non essendosi

avvalsa, a quel momento, dell’ausilio di un legale. Non così per la procedura

innanzi alla scrivente Camera, retta, in virtù del rimando contenuto all’art. 6

cpv. 2 della legge cantonale sul registro di commercio, dalla LPamm, che

prevede, a carico della parte soccombente, il pagamento della tassa di

giustizia e di un’indennità ripetibile alla controparte patrocinata da un

legale (art. 28 e 31 LPamm).

per i quali motivi

viste le norme richiamate

dichiara e pronuncia

I. Il ricorso 29 novembre 2004 di RI 1 è accolto.

§ Di conseguenza la decisione 11 novembre 2004 della Sezione del

registro fondiario e di commercio è così riformata:

1. L’opposizione

alla diffida 28 novembre 2003 dell’Ufficio del registro di commercio di __________

è accolta.

2. Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.- già

anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico dell'Ufficio del registro di

commercio di __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

(art. 103 litt. b seconda frase OG)

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la

presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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