12.2004.206
ragione sociale - modifica d'ufficio
9 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.206
Data decisione, Autorità:
09.09.2005, IICCA
Titolo:
ragione sociale - modifica d'ufficio
CASINO E GIOCO D'AZZARDO
GIOCO O LOTTERIA O SCOMMESSA O GIOCO D'AZZARDO
ISCRIZIONE DELLE DITTE
REGISTRO DI COMMERCIO
art. 944 cpv. 1 CO
art. 8 cpv. 1 LCG
art. 38 cpv. 1 ORC
art. 44 ORC
art. 60 cpv. 1 ORC
art. 60 cpv. 3 ORC
Incarto n.
12.2004.206
Lugano
9 settembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria competente a
decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza
cantonale sul registro di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 29
novembre 2004 da
RI 1
rappr. da RA 1
contro la
decisione 11 novembre 2004 (inc. n. 3/2004 RC) della Sezione del registro
fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che respingeva la sua
opposizione alla diffida 28 novembre 2003 dell’Ufficio del registro di
commercio di __________ e di conseguenza le faceva ordine di voler notificare entro
30 giorni il cambiamento della sua ragione sociale, caricandole la tassa di
giudizio di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-;
con cui l’opponente
ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio ed il conseguente accoglimento
della sua opposizione, con l’autorizzazione a continuare ad utilizzare la sua
attuale ragione sociale;
mentre l’Ufficio
del registro di commercio di __________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
28 novembre 2003 l’Ufficio del registro di commercio di __________ ha diffidato
ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 ORC RI 1, società iscritta nel registro di
commercio il 4 settembre 2000 ed avente quale scopo la gestione di un casinò e
di altre attività accessorie, a voler notificare entro 30 giorni, termine poi
prorogato fino al 28 gennaio 2004, il cambiamento della sua ragione sociale.
Esso, così sollecitato dall’Ufficio federale del registro di commercio, evidenziava
come la società in questione, avendo nel frattempo ottenuto solo una
concessione federale di tipo B, non fosse più legittimata a far figurare nella
propria ragione sociale l’indicazione “grand casinò”, che a suo giudizio
poteva essere utilizzata unicamente dalle case da gioco in possesso di una
concessione di tipo A.
2. RI
1, con memoriale 23 gennaio 2004, il cui tenore è stato ribadito il 10 marzo
2004 dopo aver preso atto delle osservazioni 19 febbraio 2004 dell’Ufficio federale
del registro di commercio, si è opposta alla modifica della sua ragione sociale.
Essa ha in sostanza rilevato che la prassi delle competenti autorità dimostrava
come i termini “casinò” e “grand casinò”, che a suo dire non
costituivano definizioni legali, non fossero riservati alle sole società
titolari di una concessione rilasciata in base alla LCG ed in particolare a
quelle al beneficio di una concessione di tipo A, in contrapposizione del
termine “kursaal” a favore dei beneficiari di una concessione di tipo B.
Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento con tutta una serie di altre
società che, pur utilizzando quei medesimi termini nelle loro ragioni sociali,
non erano state astrette e modificare la loro ditta. La sua ragione sociale non
era in ogni caso tale da trarre in inganno i potenziali clienti, visto che era
innegabile che la casa di gioco da lei gestita a __________, per la sua cifra
d’affari nonché per il numero di tavoli da gioco, di dipendenti e di clienti,
superiore a quelli di quasi tutte le società al beneficio di concessioni di
tipo A, potesse essere considerata “grande”.
3. Con
il giudizio qui impugnato la Sezione del registro fondiario e di commercio,
autorità competente a statuire sulla questione (art. 60 cpv. 3 ORC nonché art.
2 e 4 della legge cantonale sul registro di commercio), ha respinto
l’opposizione alla diffida ed ha di conseguenza fatto ordine alla società opponente
di voler notificare entro 30 giorni il cambiamento della sua ragione sociale,
caricandole la tassa di giudizio di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-. Essa ha
in sostanza ritenuto che il termine “gran casinò” costituiva una
definizione legale e che con lo stesso si indicavano le case da gioco al
beneficio di una concessione di tipo A. La società opponente, che non disponeva
di quella concessione, non era pertanto legittimata a far figurare quel termine
nella propria ragione sociale, che era così atta a trarre in inganno. Il fatto
che essa fosse di notevoli dimensioni e realizzasse incassi record, superiori ai
casinò al beneficio della concessione di tipo A, non era determinante. Pure
ininfluente era la circostanza che nel 2000 la sua ragione sociale fosse stata
regolarmente iscritta a registro di commercio, visto e considerato che a quel
momento, non avendo il Consiglio federale ancora rilasciato le concessioni, non
era escluso che essa potesse effettivamente ottenere una concessione di tipo A,
ciò che invece non è più il caso attualmente. La società opponente non poteva infine
lamentare un’eventuale disparità di trattamento con altre società che si fregiavano
dei termini in parola: a parte il fatto che le società da lei indicate
contenenti la combinazione “grand casinò” -quelle contenenti la parola “casinò”
non erano di per sé problematiche, non essendovi alcuna disposizione che vietasse
l’uso di quel termine da parte di soggetti sprovvisti di una concessione ai
sensi della LCG- non erano tali da trarre in inganno, trattandosi di case da
gioco in possesso della concessione di tipo A o di entità giuridiche con un’attività
che nulla aveva a che fare con la conduzione di case da gioco rispettivamente
erano già state radiate, essa non poteva in effetti invocare il principio della
parità di trattamento, che, in base alla dottrina, non entrava in
considerazione in una situazione di illegalità.
4. Con
il ricorso che qui ci occupa la società opponente chiede l’annullamento di quel
giudizio ed il conseguente accoglimento della sua opposizione, ribadendo le
argomentazioni già addotte innanzi all’autorità di vigilanza sul registro di
commercio.
5. Giusta
l’art. 944 cpv. 1 CO ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali
determinati dalla legge, contenere tra l’altro richiami alla natura del negozio
o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non
possano trarre in inganno e non ledano alcun interesse pubblico (cfr. pure art.
38 cpv. 1 ORC). Il rischio di trarre in inganno esiste nel caso in cui la ditta
contenga termini che si riferiscono a un’attività, un prodotto o un servizio
che non sia menzionato nella descrizione dello scopo e del genere di attività,
oppure nel caso in cui si riferiscano soltanto a uno scopo accessorio,
mascherando così l’attività principale (DTF 117 II 192 consid. 4). La
questione a sapere se i limiti per la formazione della ditta siano stati rispettati
o invece superati dev’essere decisa sulla base delle circostanze concrete del
singolo caso (DTF 108 II 130 consid. 4), tenendo conto dell’impressione suscitata
dai termini utilizzati in un pubblico mediamente attento (DTF 114 II 284
consid. 2b; Altenpohl, Basler Kommentar, 2. ed.,
N. 18 ad art. 944 CO).
La
modifica ai sensi degli art. 60 seg. ORC di una ragione sociale già iscritta a
registro di commercio può in ogni caso intervenire solo se è manifesto che la
stessa non sia più conforme ai fatti o alle prescrizioni legali (Berger,
Aus der Grundbuch- und Handelsregisterpraxis, in BJM 1960 p. 59 n. 44; Killias,
Les raisons de commerce: Répertoire de jurisprudence fédérale et cantonale,
Losanna 1990, p. 201).
5.1 Nel caso di specie è
del tutto pacifico che nessuna legge vieti l’uso in una ragione sociale del
termine “casinò” da parte di un soggetto sprovvisto della relativa
concessione A o B. Occorre tuttavia, per evitare il rischio di inganno, che
dalla stessa risulti chiaramente che l’attività svolta non è assolutamente in
relazione con una casa da gioco.
5.2 Lo stesso discorso, a
seguito della modifica dell’art. 44 ORC entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che
ha comportato lo stralcio del divieto della pubblicità nella formazione delle
ditte (Altenpohl, op. cit., N. 20 ad art. 944 CO; David,
OR-Handkommentar, N. 15 ad art. 944 CO), vale per l’aggettivo “grand” o
“grande”, in precedenza considerato non ammissibile (cfr. DTF 79
Fatti
I 176 consid. 1; Killias, op. cit., p. 86 seg. e 220 seg.). Anche in
questo caso, occorre però che l’indicazione non sia tale da trarre in inganno.
5.3 La soluzione è
sostanzialmente identica anche per la combinazione “grand casinò” o “gran
casinò”. A questo stadio della lite è innanzitutto pacifico che i termini
in questione non siano protetti dalla legge. La questione a sapere se essi,
contrapposti al termine “kursaal”, costituiscano o meno una definizione
legale non è di facile soluzione: se in effetti è vero che con quella combinazione
il parlamento, modificando la terminologia proposta dal Consiglio federale nel
suo messaggio -ove quell’espressione era sostituita dalla formulazione “case da
gioco della categoria A”, contrapposte a quelle della categoria B (cfr. FU
1997 III p. 158 e 186)- aveva inteso indicare una delle due categorie di case
da gioco previste dalla LCG e meglio proprio quella al beneficio della
concessione A (art. 8 cpv. 1 LCG, cfr. pure art. 60 cpv. 1 LCG), è però
altrettanto vero che quei termini non sono poi stati ripresi nella relativa
ordinanza del Consiglio federale, in cui è invece stato utilizzato, e a più
riprese, il termine originario “casa da gioco con una concessione A” (art. 47,
49 cpv. 1, 50, 52, 55 cpv. 1, 57 cpv. 1 e 82 cpv. 1 OCG), o in altri atti legislativi.
Ciò sta a significare che il termine “gran casinò”, adottato in sede
parlamentare, non era, nemmeno per gli addetti ai lavori, sufficientemente
chiaro, preciso o rappresentativo rispettivamente si era sufficientemente consolidato
nella realtà legislativa, il che esclude a priori che il suo uso possa essere manifestamente
tale da trarre in inganno. Ma a prescindere da quanto precede, determinante per
l’esito della lite è in definitiva sapere quale sia l’impressione suscitata da
quei termini in un pubblico mediamente attento, ovvero se quest’ultimo,
confrontato con la ragione sociale dell’opponente debba o meno ritenere di
trovarsi di fronte ad una casa da gioco al beneficio di una concessione di tipo
A. Ora, né nella lingua italiana (cfr. Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, Vol. II, p. 835 seg. alla voce “casino” o “casinò”),
né in quella francese (cfr. Grande Larousse Encyclopédique, Vol. 2, p.
678, alla voce “casino”), né in quella tedesca (Die freie Enzyklopädie
Wikipedia, in www.de.wikipedia.org,
alla voce “casino”) il termine “gran casinò” ha un significato
proprio e in ogni caso rappresenta qualcosa di diverso da un grande casinò.
Confrontato con una ragione sociale contenente il termine “gran casinò” o
“grand casinò” il pubblico mediamente attento svizzero, a cui
l’esistenza di due categorie di case da gioco stabilita dalla LCG è perlopiù
sconosciuta o comunque indifferente e in ogni caso ancor più sconosciuta e
indifferente è l’effettiva differenza tra le case da gioco con concessione
federale di tipo A o B rispettivamente tra le denominazioni “gran casinò”
o “kursaal”, può dunque aspettarsi tutt’al più di aver a che fare solo con
una casa da gioco di notevoli dimensioni o importanza. Ritenuto che la
ricorrente ha effettivamente quale scopo sociale la gestione di un casinò e
che, per la sua cifra d’affari nonché per il numero di tavoli
da gioco, di dipendenti e di clienti, superiore a quelli di quasi tutte le
società al beneficio di concessioni di tipo A, può oggettivamente essere
considerata grande, non vi è motivo di modificare la sua attuale ragione
sociale, che non è tale da trarre in inganno, oltretutto in modo manifesto, il
pubblico medio.
6. Ne
discende, in accoglimento del gravame, che l’opposizione alla diffida
dell’Ufficio del registro di commercio dev’essere accolta e all’opponente
dev’essere così concesso di continuare a presentarsi con la sua attuale ragione
sociale.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, fermo restando
che, per la procedura innanzi all’autorità di vigilanza cantonale, all’Ufficio
del registro di commercio di __________, che ha chiesto la modifica della
ragione sociale, non possono essere caricate le spese di procedura, non avendo
esso agito in mala fede o con leggerezza (art. 62 cpv. 2 ORC e 13 cifra 3 lett.
b OTRC), mentre all’opponente non possono essere assegnate ripetibili, non essendosi
avvalsa, a quel momento, dell’ausilio di un legale. Non così per la procedura
innanzi alla scrivente Camera, retta, in virtù del rimando contenuto all’art. 6
cpv. 2 della legge cantonale sul registro di commercio, dalla LPamm, che
prevede, a carico della parte soccombente, il pagamento della tassa di
giustizia e di un’indennità ripetibile alla controparte patrocinata da un
legale (art. 28 e 31 LPamm).
per i quali motivi
viste le norme richiamate
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 29 novembre 2004 di RI 1 è accolto.
§ Di conseguenza la decisione 11 novembre 2004 della Sezione del
registro fondiario e di commercio è così riformata:
1. L’opposizione
alla diffida 28 novembre 2003 dell’Ufficio del registro di commercio di __________
è accolta.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.- già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico dell'Ufficio del registro di
commercio di __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
(art. 103 litt. b seconda frase OG)
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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