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Decisione

12.2004.207

lavoro, non responsabilità del lavoratore per mancati incassi in mancanza di prove sulle istruzioni che gli erano state date

11 agosto 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti indicati dall’azionista sarebbero stati serviti solo in contanti (risposta

14 dicembre 2001, doc. 9). L’azionista ha rinnovato in modo perentorio il divieto

di fornire merce se non contro incasso o contro pagamento anticipato a una

serie di clienti morosi ancora il 16 gennaio 2002 (doc. 19). Non risulta che

tali istruzioni siano state violate.

Non

risulta nemmeno provata la responsabilità dell’istante nella disorganizzazione

aziendale, contrariamente a quanto afferma in questa sede la convenuta. La

nuova responsabile della convenuta, __________, ha spiegato di aver trovato

difficoltà nell’organizzazione aziendale e nella gestione degli acquisti e

delle vendite (verbale, pag. 33), confermate anche da __________ (verbale pag.

36). Se non che, l’appellante non ha dimostrato quali erano i compiti attribuiti

all’istante e quali direttive gli erano state impartite dall’azionista o

dall’amministratore unico al momento in cui ha iniziato l’attività di direttore

della convenuta nel maggio 2001. Tutto si ignora dell’organigramma aziendale,

che sarebbe stato allestito dall’azionista per ottenere un prestito agevolato

in vista della costituzione di una ditta all’estero (deposizione __________,

pag. 35), ma che non è stato prodotto in causa. L’assenza di diritto di firma (doc.

1) e il coinvolgimento dell’azionista nel funzionamento amministrativo e

contabile della convenuta (cfr. deposizione __________) costituiscono seri indizi

dai quali ritenere che l’istante si occupava del settore delle vendite ma non

della gestione e dell’amministrazione, per le quali il punto di riferimento era

__________ o l’azionista (deposizione __________, pag. 18 e 19; Alessandro

Iorio, pag. 36 e 37). La ripartizione dei ruoli tra il consulente __________,

che fungeva sostanzialmente da “ambasciatore” dell’azionista e il direttore AO

1 è stata sin dall’inizio imprecisa e i dipendenti sentiti come testimoni non

la conoscevano (deposizione __________, pag. 19, __________ pag. 40). Ne

risulta che la convenuta ha fallito nell’onere della prova che le incombeva,

non avendo dimostrato quali compiti e quali responsabilità essa aveva

attribuito all’istante, con la conseguenza che non ha potuto dimostrare la loro

violazione.

8. L’appello

deve dunque essere respinto, poiché l’appellante non ha dimostrato di aver

subito il danno da lei posto in compensazione alle pretese salariali

dell’istante, né la violazione degli obblighi contrattuali da parte

dell’istante, di modo che è superfluo attardarsi oltre sulle altre condizioni poste

dall'art. 321e CO .

9. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi

e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà all’istante un'equa

indennità per ripetibili di appello.

Per

questi motivi,

richiamato

l’art. 148 cpv. 1 CPC

pronuncia: 1. L’appello

26 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.– per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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