12.2004.207
lavoro, non responsabilità del lavoratore per mancati incassi in mancanza di prove sulle istruzioni che gli erano state date
11 agosto 2005Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.207
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, IICCA
Titolo:
lavoro, non responsabilità del lavoratore per mancati incassi in mancanza di prove sulle istruzioni che gli erano state date
OSSERVANZA DI DIRETTIVE O ISTRUZIONI
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321a cpv. 1 CO
art. 321e CO
Incarto n.
12.2004.207
Lugano
12 agosto
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.91 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 17 luglio 2003 da
AO 1
(rappr. da RA 2)
contro
AP 1
(rappr. da RA 1)
con la quale l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 16'470.65 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2002 a titolo di stipendi
arretrati e rimborsi spese, domande alle quali si è opposta la convenuta, che
ha fatto valere in compensazione il danno da lei subito per le inadempienze dell’istante,
e che il Pretore ha accolto nella misura di fr. 14'943.65 oltre interessi al 5%
su fr. 2'708.05 dal 1° aprile 2002, su
fr. 7'519.60 dal 1° maggio 2002 e su fr. 4'176.– dal 1° giugno 2002;
appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 26
novembre 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione integrale
dell'istanza, con protesta di ripetibili;
mentre l’istante con le osservazioni del 15 dicembre 2004 propone la
reiezione dell'appello, protestando le ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1 è stato assunto il 1° aprile 2001 da AP 1 con uno stipendio mensile lordo di
fr. 8'588.– oltre spese, come direttore e responsabile delle vendite (doc. A). AP
1 ha comunicato verbalmente il 14 marzo 2002 a AO 1 il licenziamento con
effetto dal 30 aprile 2002, e lo ha confermato con scritto 18 marzo 2002,
precisando al collaboratore che era esonerato dal prestare attività presso
l’azienda e poteva godere delle eventuali ferie nei mesi di marzo e aprile 2002
(doc. B). AO 1 è stato in malattia dal 21 marzo al 7 aprile 2002 (doc. EE) e ha
comunicato a AP 1 che il contratto di lavoro cessava il 31 maggio 2002.
B. Con
istanza 17 luglio 2003 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Mendrisio–Nord per ottenere
la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 16'470.65 oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 2002 a titolo di stipendi arretrati e rimborsi spese. All'udienza del 21
ottobre 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta
la convenuta, che ha opposto in compensazione le proprie pretese a risarcimento
del danno subito per le inadempienze contrattuali del lavoratore e ha presentato
un’azione riconvenzionale per fr. 81'300.– oltre interessi dal 21 ottobre 2003,
poi ritirata. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei rispettivi
memoriali conclusivi.
C. Statuendo
il 16 novembre 2004, il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 14'943.65
oltre interessi al 5% su fr. 2'708.05 dal 1° aprile 2002, su fr. 7'519.60 dal
1° maggio 2002 e su fr. 4'176.– dal
1° giugno 2002. Non sono state prelevate tasse né spese e la
convenuta è stata condannata a versare all'istante fr. 1’500.– per ripetibili.
D. AP
1 è insorta con un appello del 26 novembre 2004 contro la sentenza del Pretore,
chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell'istanza.
AO 1 propone con le osservazioni del 15 dicembre 2004 di respingere l'appello,
protestando ripetibili.
e
ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro tra le parti è
terminato il 31 maggio 2002, la disdetta essendo stata differita per la
malattia del lavoratore, comprovata dal certificato medico prodotto agli atti
(doc. EE). In seguito ha stabilito in fr. 14'943.65 il credito dell’istante per
le pretese salariali, dedotti gli acconti già ricevuti e l’importo versato
dall’assicurazione contro la disoccupazione, pretesa riconosciuta dalla
convenuta mediante la dichiarazione di compensazione. Il Pretore ha poi constatato
che il danno subito dalla datrice di lavoro per le asserite inadempienze
contrattuali dell’istante non è stato dimostrato, agli atti figurando solo la
lista dei clienti le cui fatture erano scoperte, ma non altri elementi dai
quali accertare se l’eventuale violazione delle istruzioni ricevute o il
mancato controllo della solvibilità prima della fornitura di merce ai clienti
avessero provocato danni patrimoniali alla convenuta.
2. L'appellante
rimprovera al Pretore di aver riconosciuto a torto l’inabilità lavorativa
dell’istante sulla base di un certificato medico contraddittorio e sostiene che
l’intervento al quale egli si era sottoposto non era urgente e avrebbe potuto
essere eseguito dopo la scadenza del periodo di disdetta. Contesta pertanto il
differimento del licenziamento al 31 maggio 2002, affermando che le conseguenze
dell’incapacità di lavoro devono essere sopportate dal medico che aveva eseguito
l’intervento, non eseguito a regola d’arte, e non dalla datrice di lavoro. L’argomentazione
è ai limiti della temerarietà. Il medico estensore del certificato medico agli
atti (doc. C, EE), dott. __________ ha confermato nel corso della sua
deposizione testimoniale del 13 maggio 2004 di aver certificato un’inabilità
lavorativa dal 15 marzo al 7 aprile 2002 dovuta a un problema reumatico al
ginocchio sinistro, dolente e gonfio (verbali, pag. 34). A prescindere
dall’incapacità lavorativa derivante dall’intervento che sarebbe stato eseguito
il 15 aprile 2002, di cui per altro l’istante non si è prevalso e sul quale
l’istruttoria è silente, la tesi dell’appellante cade nel vuoto. L’istante ha
infatti chiesto in causa il pagamento dello stipendio fino al 31 maggio 2002,
per l’importo di fr. 16'470.65, e la convenuta lo ha esplicitamente riconosciuto,
avendovi opposto in compensazione un suo asserito credito per danni di fr.
81'300.– (conclusioni pag. 3). Ne deriva che l’appellante non può ora contestare
l’ammontare delle pretese salariali dell’istante, da lei riconosciute in prima
sede.
3. Per
quel che concerne le pretese da lei opposte in compensazione, l’appellante sostiene
che l’istante le ha causato ingenti danni pecuniari con la violazione dei
propri obblighi contrattuali e critica il Pretore per non aver ritenuto provato
l’ammontare del danno e la colpa del lavoratore, per la vendita di prodotti a
clienti morosi, la violazione di chiare direttive impartite dal datore di lavoro
e l’ordinazione di merce poi invenduta, nonostante le chiare risultanze dei
documenti agli atti e delle deposizioni testimoniali.
4. A
norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e
con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione
generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli
interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La
misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III
257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio
professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro
richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore
(art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da
un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando
tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni
derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin,
Zürcher Kommentar, N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può
comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato
intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit., N. 4 all’art.
321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio
generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale
presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali,
nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due
elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza
dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare
l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice
– il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento –
stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid.
2.1; DTF 110 II 349).
5. Nella
fattispecie la convenuta afferma che il danno di fr. 81'300.– da lei subito è
comprovato dai documenti agli atti (doc. 23 e 24) e dalla deposizione
testimoniale di __________. A torto. Agli atti figurano due liste, elaborate
dalla convenuta, degli scoperti sulle fatture dei suoi clienti (doc. 23) e dei
clienti della ____________________ (doc. 24). La convenuta non può far valere
alcuna pretesa nei confronti dell’istante per gli asseriti mancati incassi
della ____________________ (doc. 24), pari a fr. 50'697.74 (risposta, pag. 5
dei verbali), società da lei distinta e che nemmeno le ha ceduto l’eventuale
credito. Rimane la lista dei clienti della convenuta, serviti dall’istante, che
non avrebbero onorato le fatture (doc. 23) per un totale di fr. 35'846.45. Se
non che, tale lista è stata elaborata a partire dalla documentazione contabile della
convenuta, come confermato dal testimone __________, responsabile
amministrativo della __________ (pag. 36) e consiste in un elenco di nomi e di
cifre, senza che nulla consenta di verificarle in base alla contabilità
dell’appellante, di cui non vi è traccia agli atti. La lista delle fatture scoperte
di pertinenza dell’appellante è quindi solo un’affermazione di parte, rimasta
senza alcun supporto probatorio.
La
convenuta ha rimproverato all’istante tutta una serie di errori commessi nello
svolgimento delle sue mansioni (doc. D), ma non ha quantificato i costi
derivanti da tali comportamenti, né si è curata di provarne l’entità. La teste __________
ha invero riferito di ordinazioni eccessive, di materiale rimasto poi invenduto
e di errori di calcolazione nei prezzi del formaggio (verbali pag. 32), ma essa
è entrata alle dipendenze della convenuta dopo la partenza dell’istante e ha
potuto ripetere solo quanto le è stato comunicato da terzi, così che la sua
deposizione è priva di qualsiasi valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 ad art. 237). Anche __________,
che ha constatato l’esistenza a fine 2001 di merce invenduta, non ha fornito
dati oggettivi e precisi sul danno che sarebbe derivato alla convenuta da tale
situazione (verbale, pag. 36). Il danno asseritamente patito dall’appellante è
pertanto rimasto allo stadio di un’affermazione di parte.
6. Alla
medesima conclusione si giunge per quel che concerne la violazione degli obblighi
contrattuali, in particolare del dovere di diligenza del dirigente aziendale,
che a detta della convenuta l’istante avrebbe commesso. L’appellante sostiene
che l’istante era un suo dirigente e non solo un responsabile della vendita,
mentre l’ex dipendente nega di aver avuto compiti dirigenziali al di fuori
dell’organizzazione delle vendite e imputa alla disorganizzazione aziendale e
alla mancanza di strutture adeguate le difficoltà di incasso di cui la
convenuta vuole ora rivalersi nei suoi confronti. Invano si cercherebbe
nell’incarto una qualsiasi indicazione sulle direttive impartite all’istante
dalla convenuta e sugli obblighi da lui assunti contrattualmente (cfr. doc. E).
Le parti non hanno concluso un contratto di lavoro scritto e l’istruttoria non ha
permesso di chiarire quale era la posizione dell’istante nell’organigramma
aziendale né quali erano i suoi compiti. A Registro di Commercio l’istante non
ha mai avuto alcun diritto di firma sin dalla fondazione della convenuta, il 7
marzo 2001 (cfr. doc. 1), anche se la sua carta da visita indicava la posizione
di “direttore” (doc. 2). Non è contestato che egli inviava comunicazioni
organizzative ai dipendenti (doc. 4, comunicazione del 25 maggio 2001 ai
collaboratori, doc. 5 comunicazioni per Natale 2001). Il suo ruolo all’interno
della ditta non risulta tuttavia essere stato dominante, da un lato per la
presenza del consulente __________, che si occupava dell’acquisizione di una
clientela di un certo peso e della gestione della produzione presso la convenuta
(deposizione __________, pag. 37), degli ordini e delle trattative con i
fornitori (deposizione __________, pag. 26) e che agli occhi di parte del
personale appariva come il dirigente dell’azienda (deposizione __________, pag.
40) e dall’altro per l’importante coinvolgimento amministrativo e dirigenziale
dell’azionista di riferimento, la __________. Quest’ultima partecipava
attivamente alla gestione dando istruzioni all’istante (doc. 9–19, deposizione __________
pag. 36), si è occupata di razionalizzare i listini dei prezzi di vendita
(deposizione __________, ibidem) e gestiva l’amministrazione, tanto che ha
inviato negli uffici della convenuta il proprio responsabile amministrativo per
occuparsi della contabilità (deposizione __________). Presso il precedente
datore di lavoro __________ l’istante si occupava solo della vendita, alle
dipendenze di _____ (deposizione __________ __________ pag. 20). Di valore
probatorio nullo sono le “voci che circolavano in __________”, riferite dalla
testimone __________ (deposizione, pag. 31), secondo il quale l’istante sarebbe
stato il direttore della convenuta, già per il fatto che si tratta appunto di
voci sprovviste di qualsiasi constatazione oggettiva, per altro tra persone
senza cognizione diretta dei fatti e della situazione all’interno della convenuta.
7 L’appellante
ribadisce che l’istante era responsabile delle difficoltà di incasso per
l’omissione di ogni verifica sulla solvibilità dei clienti da lui prospettati,
ciò che rientrava nei suoi compiti, sia come direttore responsabile sia come
capo delle vendite e gli imputa la responsabilità dei problemi di
organizzazione degli acquisti e della vendita delle merci, constatati dalla
testimone __________, sua impiegata dopo la partenza dell’istante. Anche queste
critiche non hanno trovato riscontro negli atti. Per quanto risulta
dall’istruttoria la convenuta ha iniziato a servire clienti della ____________________,
che commercializzava in precedenza i prodotti dell’azionista __________ di __________
(deposizione __________) e si è trovata confrontata con difficoltà di incasso
(doc. 13 a 18). L’azionista di riferimento ha poi dato istruzioni precise sul
modo di trattare i clienti in ritardo con i pagamenti, proibendo ai venditori di
fornire loro merce se non contro pagamento anticipato (fax dell’11 dicembre
2001, doc. 9). L’istante ha preso atto di queste istruzioni e ha comunicato che
Fatti
i clienti indicati dall’azionista sarebbero stati serviti solo in contanti (risposta
14 dicembre 2001, doc. 9). L’azionista ha rinnovato in modo perentorio il divieto
di fornire merce se non contro incasso o contro pagamento anticipato a una
serie di clienti morosi ancora il 16 gennaio 2002 (doc. 19). Non risulta che
tali istruzioni siano state violate.
Non
risulta nemmeno provata la responsabilità dell’istante nella disorganizzazione
aziendale, contrariamente a quanto afferma in questa sede la convenuta. La
nuova responsabile della convenuta, __________, ha spiegato di aver trovato
difficoltà nell’organizzazione aziendale e nella gestione degli acquisti e
delle vendite (verbale, pag. 33), confermate anche da __________ (verbale pag.
36). Se non che, l’appellante non ha dimostrato quali erano i compiti attribuiti
all’istante e quali direttive gli erano state impartite dall’azionista o
dall’amministratore unico al momento in cui ha iniziato l’attività di direttore
della convenuta nel maggio 2001. Tutto si ignora dell’organigramma aziendale,
che sarebbe stato allestito dall’azionista per ottenere un prestito agevolato
in vista della costituzione di una ditta all’estero (deposizione __________,
pag. 35), ma che non è stato prodotto in causa. L’assenza di diritto di firma (doc.
1) e il coinvolgimento dell’azionista nel funzionamento amministrativo e
contabile della convenuta (cfr. deposizione __________) costituiscono seri indizi
dai quali ritenere che l’istante si occupava del settore delle vendite ma non
della gestione e dell’amministrazione, per le quali il punto di riferimento era
__________ o l’azionista (deposizione __________, pag. 18 e 19; Alessandro
Iorio, pag. 36 e 37). La ripartizione dei ruoli tra il consulente __________,
che fungeva sostanzialmente da “ambasciatore” dell’azionista e il direttore AO
1 è stata sin dall’inizio imprecisa e i dipendenti sentiti come testimoni non
la conoscevano (deposizione __________, pag. 19, __________ pag. 40). Ne
risulta che la convenuta ha fallito nell’onere della prova che le incombeva,
non avendo dimostrato quali compiti e quali responsabilità essa aveva
attribuito all’istante, con la conseguenza che non ha potuto dimostrare la loro
violazione.
8. L’appello
deve dunque essere respinto, poiché l’appellante non ha dimostrato di aver
subito il danno da lei posto in compensazione alle pretese salariali
dell’istante, né la violazione degli obblighi contrattuali da parte
dell’istante, di modo che è superfluo attardarsi oltre sulle altre condizioni poste
dall'art. 321e CO .
9. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi
e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà all’istante un'equa
indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello
26 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.– per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster