12.2004.210
mandato - diritto di informazione degli eredi, in parte beneficiari economici, verso la banca a cui sono versati (da un terzo) i fondi dopo la morte del de cuius
18 gennaio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.210
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, IICCA
Titolo:
mandato - diritto di informazione degli eredi, in parte beneficiari economici, verso la banca a cui sono versati (da un terzo) i fondi dopo la morte del de cuius
AVENTE DIRITTO ECONOMICO
BANCA
RENDICONTO
art. 400 CO
Incarto n.
12.2004.210
Lugano
18 gennaio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.201
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 31
marzo 2000 da
AP 1
AP 2
entrambe rappr.
da RA 3
contro
AO 1
rappr. da RA 2
AO 2
rappr. da RA 1
con cui le
attrici hanno chiesto che alle convenute fosse fatto ordine di rendere conto di
tutte le operazioni e di tutti gli atti di gestione relativi ai conti e/o depositi
aperti in relazione all’ordine di trasferimento 20.12 (recte: 11).1992 /
26.1.1993 dalla __________ alla AO 1, in particolare sotto le referenze __________
e __________, rubriche __________ o __________ e __________ o __________, e __________,
nonché ad ogni altro conto o relazione su cui fosse stata trasferita quella
sostanza o il provento della sua realizzazione, in tutto o in parte, da allora
in poi, segnatamente di tutti gli estratti conto e di tutti i giustificativi;
domande
avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 8 novembre 2004 ha accolto limitatamente alle
relazioni ed alle rubriche che concernevano i titoli depositati sulla rubrica __________
ed il relativo provento di vendita nonché l’importo di fr. 189'635.- provento della
vendita di titoli depositati su __________ e successivamente accreditato sulla
rubrica __________;
appellanti
le attrici, con atto di appello 30 novembre 2004, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ritenuto che l’attrice AP 1,
con comunicazione 5 gennaio 2005, ha però dichiarato la sua desistenza
dall’appello;
mentre la
convenuta AO 1 con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In
data 22 giugno 1973 il conto cifrato n. __________, che E__________ aveva
aperto a suo nome nel corso del 1969 presso la __________ di __________, è
stato cointestato anche al marito ing. M__________ (doc. E1, E2), ritenuto che
a quel momento E__________ ha provveduto ad aprire, presso quel medesimo
istituto di credito, un nuovo conto cifrato n. __________ (doc. G). A seguito
della morte dell’ing. M__________, avvenuta il 2 maggio 1978 (doc. C), il conto
n. __________ è stato nuovamente intestato alla moglie, che il 20 giugno 1986
lo ha chiuso e ne ha fatto confluire l’intero saldo sul conto n. __________.
Quest’ultimo conto è stato a sua volta chiuso a seguito dell’apertura il 20
novembre 1992, presso la AO 1 di __________, del conto __________, sul quale la
titolare E__________, che nel relativo formulario A aveva dichiarato “di
essere l’avente diritto economico dei valori da conferire alla banca per sé e
per gli eredi del marito defunto”, aveva conferito procura amministrativa a
AO 2 (cfr. doc. 13 inc. penale rich.). Con due ordini di trasferimento di
medesima data (doc. H e doc. 12 inc. penale rich.) i titoli presenti sul conto n.
__________ sono così stati trasferiti su un conto della AO 1 di __________ (__________)
intestato a AO 2, rubriche __________ e __________. I titoli sono poi stati
venduti ed il ricavato della rubrica __________, pari a fr. 756'068.70, è stato
accreditato il 24 maggio 1993 sul conto __________, salvo fr. 189'635.30 che
sono stati accreditati a __________, mentre il provento della vendita della
rubrica __________, pari a fr. 900'843.67, oltre ai già citati fr. 189'635.30,
è stato bonificato, a favore di E__________, su altri conti non meglio
precisati (doc. 29 e 53 inc. penale rich.).
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalle convenute, AP 1 e AP 2, eredi legali (doc.
B) e testamentarie (doc. D), unitamente alla sorella A__________ ed alla madre
E__________, dell’ing. M__________, il quale per testamento aveva istituito la
moglie quale erede universale e ridotto le 3 figlie alla legittima, hanno
chiesto che a AO 1 ed a AO 2 fosse fatto ordine di rendere conto di tutte le
operazioni e di tutti gli atti di gestione relativi ai conti e/o depositi
aperti in relazione all’ordine di trasferimento 20 novembre 1992, in
particolare sotto le referenze __________ e __________, rubriche __________ o __________
e __________ o __________, e __________, nonché ad ogni altro conto o relazione
su cui fosse stata trasferita quella sostanza o il provento della sua
realizzazione, in tutto o in parte, da allora in poi, segnatamente di tutti gli
estratti conto e di tutti i giustificativi.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alle
relazioni ed alle rubriche che concernevano i titoli depositati sulla rubrica __________
ed il relativo provento di vendita nonché l’importo di fr. 189'635.- provento della
vendita di titoli depositati su __________ e successivamente accreditato sulla
rubrica __________. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che per
quanto riguardava il conto __________, su cui erano affluiti i proventi dalla
relazione __________, in parte di spettanza degli eredi del marito siccome
riconducibili agli attivi originariamente intestati sul conto n. __________, le
attrici avevano senz’altro diritto ad essere informate nella loro qualità di
co-aventi diritto economiche del conto e di eredi della relazione cointestata
al padre. Non così invece per quanto riguardava la rubrica __________, tranne
per l’importo di fr. 189'635.- accreditato dalla rubrica __________: le attrici
non erano infatti state indicate quale beneficiarie economiche del conto
intestato a AO 2, né era stato provato che i beni in questione facessero parte
della successione paterna, essendo semmai verosimile che gli stessi fossero di
proprietà della madre, in quanto presenti sul conto n. __________ già prima del
1986, conto che non risultava essere stato aperto fiduciariamente per il marito.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1, le attrici, previa l’assunzione
di una prova respinta a suo tempo dal Pretore, chiedono di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, cioè di
ammettere il rendiconto anche per quanto riguardava la relazione __________. A
loro dire, il fatto che esse fossero beneficiarie economiche di quei beni
risultava già dal formulario A relativo alla relazione __________, che
menzionava l’esistenza di 2 rubriche “__________” e “__________”, le quali
corrispondevano verosimilmente ad __________ e __________. Non era inoltre stato
provato, tale circostanza essendo stata addotta dalla sola E__________, interessata
alla lite, che i beni presenti nella rubrica __________ fossero effettivamente quelli,
di proprietà della madre, presenti sul conto n. __________ prima del 1986
rispettivamente che quest’ultima non avesse provveduto a trasferimenti dal
conto congiunto al suo tra il giugno 1973 ed il maggio 1978.
5. Con
scritto 5 gennaio 2005 AP 1 ha dichiarato di desistere dall’appello, per cui il
gravame, nella misura in cui è stato da lei presentato, dev’essere stralciato
dai ruoli per desistenza, ciò che viene qui formalmente sanzionato (art. 352 cpv.
1 e 2 CPC), ponendo a suo carico parte delle spese giudiziarie (art. 77 cpv. 3
CPC), ma senza l’obbligo di versare ripetibili alle rispettive controparti, che
a quel momento non avevano ancora inoltrato le loro osservazioni.
Nulla
osta per contro all’esame dell’appello nella misura in cui è stato presentato
da AP 2.
6. Il
fatto che quest’ultima fosse un’erede legale e riservataria del padre, uno dei
2 titolari del conto congiunto n. __________ aperto presso la __________, è del
tutto irrilevante per l’azione di rendiconto che qui ci occupa. E ciò per
almeno 2 motivi. Innanzitutto si osserva che nella fattispecie nemmeno è stato
convenuto quell’istituto bancario rispettivamente, a seguito della fusione ex
art. 748 CO intervenuta nel 1998, il suo successore in diritto __________, bensì
altre entità giuridiche che nulla avevano a che vedere con quel conto, per cui
la richiesta di informazioni basata su quella circostanza andrebbe respinta già
per carenza di legittimazione passiva. Ma, soprattutto, va rilevato che in tali
circostanze non sarebbe comunque possibile ottenere le informazioni richieste
con la petizione, che hanno per oggetto l’evoluzione di varie relazioni bancarie
successivamente alla data della morte del de cuius: in effetti se, come
nel caso di specie (cfr. clausola 2 doc. E2), i titolari di un conto congiunto
hanno previsto una clausola d’esclusione degli eredi, ovvero un accordo con cui
le parti ad una convenzione di conto congiunto solidale fanno eccezione al
regime generale della trasmissibilità dei contratti escludendo gli eredi di
tutti i titolari del conto dal rapporto obbligazionario di base (Frigerio,
La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare
defunto, in Rep. 1994 p. 180), la banca è tenuta ad informare gli eredi
solo in merito allo stato del conto al momento dell’apertura della successione
(Aeppli, Im Hinblick auf den Tod des Bankkunden abgeschlossene
Depotverträge, in SJZ 1948 p. 37; Guggenheim, Le compte-joint, in
FJS 1351 p. 7; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob
/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., p. 336) ed a tutte le
operazioni effettuate in precedenza al decesso dal de cuius limitatamente
agli ultimi dieci anni calcolati a partire dalla relativa richiesta (Frigerio,
op. cit., p. 183); altre informazioni non possono essere fornite.
7. Ma
nemmeno il fatto che l’appellante sia in parte l’avente diritto economico del
conto __________ -così deve in effetti essere intesa la dichiarazione di E__________
nel formulario A “di essere l’avente diritto economico dei valori da
conferire alla banca per sé e per gli eredi del marito defunto” (doc. 13
inc. penale rich.)- potrebbe giustificare un rendiconto da parte di AO 1 o da
parte di AO 2.
7.1 In
merito all’azione di rendiconto nei confronti di AO 1, si osserva che la
dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la banca non
è di principio tenuta a fornire informazioni all’avente diritto economico di un
conto intestato ad altri (Matthey, La notion d’ayant droit économique en
droit bancaire suisse, in Freiheit und Ordnung im Kapitalmarktrecht, Festgabe
für Jean-Paul Chapuis, p. 74; Stanislas, Ayant droit économique et droit
civil: le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 p. 428 segg.
e p. 432; Bretton-Chevallier, Jurisprudence civile récente, in Journée
2004 de droit bancaire et financier, p. 82; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von
Burg / Schwob / Treuillaud, op. cit., p. 365; Lombardini, Droit
bancaire suisse, p. 137; Lombardini, Ayant-droit économique et droit aux
renseignements bancaires: deux arrêts de la Cour de Justice de Genève, in NRCP
2004 p. 307; ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. c/aa). Quand’anche
si volessero seguire alcuni autori (Aubert / Haissly / Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996
p. 141; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob /
Treuillaud, op. cit., p. 365 seg.), secondo i quali un obbligo di
informazione potrebbe eccezionalmente sussistere nel caso in cui la banca, che
è a conoscenza dell’esistenza di un rapporto fiduciario sulla base delle
risultanze del formulario A, dovesse accorgersi di comportamenti manifestamente
illeciti e fraudolenti commessi a danno dell’avente diritto economico, la
posizione dell’appellante non sarebbe in ogni caso migliore. Nella fattispecie
non risulta in effetti che AO 1, alla quale non era assolutamente noto in che
misura i fondi presenti sul conto fossero di spettanza della titolare
rispettivamente degli eredi, potesse ritenere che con le operazioni di vendita
e di bonifico successivamente messe in atto, tramite AO 2, a favore del conto __________
e a favore di altri conti di esclusiva spettanza di E__________ la posizione
degli eredi fosse stata danneggiata, oltretutto in modo manifesto.
7.2 Quanto
alla domanda di informazioni formulata nei confronti di AO 2, la stessa
dev’essere disattesa per il fatto che non risulta che E__________, che -come
detto- aveva conferito procura amministrativa a quella società a suo nome e per
suo conto, si sia rivolta a quest’ultima in rappresentanza diretta degli eredi
del de cuius: tra quella società e questi ultimi non vi è pertanto alcuna
relazione contrattuale che giustifichi un rendiconto ex art. 400 CO. Dovendosi
al contrario ammettere che quella società, che nell’occasione agiva a titolo
fiduciario per conto di E__________, di fatto si trovava in una posizione
analoga a quella di una banca che aveva aperto un conto a nome di un cliente, si
ha che la richiesta d’informazioni nei suoi confronti avrebbe in ogni caso dovuto
essere respinta, alla luce delle considerazioni esposte al considerando
precedente. In effetti, già detto che l’avente diritto economico del cliente
fiduciante non ha di principio diritto ad essere informato dalla fiduciaria
depositaria dei beni, in concreto nemmeno potrebbe entrare in linea di conto la
facoltà di ottenere eccezionalmente informazioni, non risultando che AO 2, così
come già la banca (cfr. consid. 7.1), fosse a conoscenza di comportamenti
manifestamente illeciti commessi da E__________ con gli atti di disposizione
effettuati sul conto. Oltretutto nemmeno è stato provato che quella società sapesse
che gli eredi del de cuius erano, almeno in parte, gli aventi diritto
economici dei beni che sono poi transitati sul conto a lei intestato, e meglio
sulle rubriche __________ e __________. È innanzitutto pacifico che essi non
risultano essere stati indicati come gli aventi diritto economici di quei beni nel
relativo formulario A (cfr. doc. 29 inc. penale rich.). Nel gravame
l’appellante non è stata del resto in grado di provare che quella società potesse
aver saputo in altro modo che i fondi in questione, provenienti da un conto
intestato ad E__________, potessero essere in parte di proprietà di altri. In
particolare, non è vero che il fatto che E__________ al momento della
sottoscrizione del conto __________ abbia fatto menzione a 2 rubriche “Rubrica __________”
e “Rubrica __________”, che a detta dell’appellante avrebbero poi trovato
espressione nelle rubriche __________ e __________, proverebbe che gli eredi del
de cuius erano in parte gli aventi diritto economici anche di quei
conti. In primo luogo si osserva che al momento dell’apertura della relazione __________
E__________ aveva semmai menzionato due rubriche “__________” e “__________”
del conto __________ stesso (doc. 13 inc. penale rich.), ma nulla permette di
concludere che le stesse debbano necessariamente essere messe in relazione con
le rubriche __________ e __________ -termini che invero da un punto di vista
logico contraddicevano quelle menzioni, le lettere __________ riferendosi ora
agli eredi e viceversa la lettera __________ al titolare-, intestate oltretutto
a AO 2; il riferimento alle rubriche “__________” e “__________” risulta per
altro essere stato cancellato e non è stato sostituito (cfr. doc. 13 inc.
penale rich.). Ma soprattutto, ed a prescindere da quanto precede, l’appellante
non ha assolutamente preteso che AO 2 possa aver preso conoscenza del tenore
del formulario A del conto __________, né si è data la pena di provare le
eventuali circostanze a sostegno di una tale tesi.
8. Stando
così le cose, non è in definitiva necessario esaminare se ed eventualmente in
quale misura l’azione di rendiconto avrebbe potuto essere accolta in misura
maggiore di quanto riconosciuto dal primo giudice, né vi è motivo di ordinare preliminarmente
l’edizione di eventuale documentazione, auspicata nel gravame, da parte dal
successore in diritto della __________, prova che appare ininfluente per
l’esito della lite.
9. Ne
discende che l’appello, in quanto presentato da AP 2, deve senz’altro essere
respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
quest’ultima, che rifonderà a AO 1 congrue ripetibili (art. 148 CPC); nessuna
indennità può invece essere attribuita a AO 2 che, con scritto 12 gennaio 2005,
ha dichiarato di rinunciare a presentare le sue osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 novembre 2004, in quanto presentato da AP 1, è
stralciato dai ruoli per desistenza.
Considerandi
II. L’appello
30.
novembre 2004, in quanto presentato da AP 2, è respinto.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’550.-
già
anticipate, sono a carico di AP 1 in ragione di fr. 250.- e per la rimanenza
sono a carico di AP 2, la quale rifonderà a AO 1 fr. 3’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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