12.2004.211
ricusazione del giudice - apparenza di prevenzione - rinvio alla parte di allegato prolisso e sconveniente
9 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.211
Data decisione, Autorità:
09.12.2004, IICCA
Titolo:
ricusazione del giudice - apparenza di prevenzione - rinvio alla parte di allegato prolisso e sconveniente
FORMA DEGLI ATTI
RICUSAZIONE
art. 27 CPC-TI
art. 115 cpv. 3 CPC-TI
art. 165 CPC-TI
Incarto n.:
12.2004.211
Lugano
9 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente
Walser e Pellegrini
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.722 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________ promossa con petizione 4
novembre 2004 da
IS 1 __________
contro
AO 1
rappr. da RA 1
e ora sull’istanza
di ricusa presentata dall’attore il 22 novembre 2004 nei confronti del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione __________, avv. __________., il quale non ha
preso posizione al riguardo;
preso atto della risposta 2 dicembre 2004 di AO 1,
che si oppone all’istanza;
data la competenza di questa Camera sulla base
dell’art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto
che il 9
dicembre 2003 IS 1 ha avviato una causa civile davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano nei confronti di AO 1 per ottenere il versamento di fr.
10'000.- oltre a fr. 4'504.- per interessi maturati dal 30 novembre 1994 e
interessi al 5% dalla data della petizione, a titolo di risarcimento del danno per
un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace risalente al 7 gennaio
1985;
che con
decreto 10 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________
ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore
ai sensi dell’art. 39 CPC;
che con ordinanza
16 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, ha
ritornato la petizione 9 dicembre 2003 alla parte attrice, assegnandole un
termine di 20 giorni per presentare l’allegato in conformità all’art. 165 CPC;
che nei
termini assegnati IS 1 ha dichiarato di nominare suo patrocinatore l’avv. __________
di __________ e ha presentato personalmente una nuova versione della petizione;
che con
decreto 6 febbraio 2004 il Pretore ha rilevato che la nuova versione della
petizione, datata 14 gennaio 2004, era sostanzialmente identica alla precedente
del 9 dicembre 2003, non ossequiava le formalità imposte dall’art. 165 CPC ed
era “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 CPC, ragione
per la quale l’ha dichiarata inammissibile, retrocedendola ad IS 1 (inc. OA.2003.803);
che
costui ha presentato personalmente il 4 novembre 2004 alla Pretura del
Distretto di Lugano una nuova petizione con la quale chiede la condanna di AO 1
al versamento di fr. 10'000.- oltre a fr. 4'908.- per interessi dal 30 novembre
1994 alla data della petizione oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2004, fr.
410.- per spese di precetto e fr. 500.- per tassa di incasso a titolo di
risarcimento del danno per un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace
risalente al 7 gennaio 1985;
che con
ordinanza 4 novembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________,
ha ritornato la petizione all’attore, assegnandogli un termine di 20 giorni per
inoltrare un allegato conforme all’art. 165 CPC;
che con
scritto del 9 novembre 2004 IS 1 ha chiesto al Pretore di precisargli dove e in
che l’art. 115 CPC era applicabile alla petizione 4 novembre 2004 e a quale
punto dell’art. 165 CPC l’allegato non era conforme;
che il 16
novembre 2004 il Pretore ha confermato la propria ordinanza del 4 novembre
2004;
Considerandi
che il 22
novembre 2004 IS 1 ha presentato istanza di ricusa del Pretore avv. __________.,
rimproverandogli un atteggiamento “prevenuto e censorio”, tale da costituire
uno “scandaloso diniego di giustizia” e da giustificare la ricusa del
magistrato per “incapacità soggettiva”;
che il
Pretore ha rinunciato a esprimersi sulla ricusa, mentre la convenuta vi si è
opposta;
che
l’art. 27 CPC prevede la possibilità delle parti di ricusare il giudice, oltre
che nei casi di esclusione, quando vi è grave inimicizia tra lo stesso giudice
e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente se esistono altre gravi ragioni
(lett. b);
che scopo
dell’istituto della ricusa è quello di garantire l’imparzialità del giudice, in
particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale,
rispettivamente quando vi è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in
una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo
1958, pag. 13);
che ciò
nonostante, alla ricusa deve essere fatto ricorso con riserbo, rivestendo tale
istituto carattere eccezionale (DTF 116 I a 14 consid. 4);
che i
motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile
parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo,
tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere
ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare
l’atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (RDAT
1993-II n. 19; Rep. 1997 n. 94);
che nella
fattispecie il ricusante si duole del fatto che il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione __________, gli abbia imposto di emendare la petizione 4
novembre 2004, siccome non conforme a quanto prescritto dall’art. 165 CPC e
inoltre “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 cpv. 3
CPC, impedendogli così da far valere le sue ragioni nei confronti della
convenuta;
che a
prescindere dal tono a tratti ingiurioso dell’istanza di ricusa nei confronti
del Pretore, in sostanza l’attore rimprovera a quest’ultimo di non aver
ritenuto conforme all’art. 165 CPC una petizione che a suo dire corrisponde
sostanzialmente a quelle da lui presentate al Tribunale di appello e alla
Pretura del Distretto di Bellinzona;
che la
petizione 4 novembre 2004 appare d’acchito sconveniente per il contenuto
(accuse di reati penali, ingiurie, epiteti e volgarità), prolissa (si parte
dalla nascita dell’attore per proseguire con digressioni dalla carriera
artistica dei genitori alle conoscenze di famosi artisti, alla carriera
sportiva dell’attore, alla produzione del caffè in Argentina) pur tenendo conto
dell’asserita complessità della vicenda, e finanche illeggibile a causa dei
continui e ripetuti inserimenti nel testo della petizione di brani di allegati
di cause penali, rapporti e documenti vari;
che di fronte
a un allegato del genere la decisione del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione __________, di chiedere la presentazione di un testo leggibile, esente
da prolissità e sconvenienza e conforme alle esigenze di procedura non
costituisce errore né violazione dei doveri del magistrato;
che non
rientra inoltre nei compiti del magistrato di prestare consulenza giuridica
alle parti, libere di rivolgersi a patrocinatori di loro scelta e di accedere
alla giustizia nel rispetto di quanto previsto dal Codice di procedura civile;
che i
provvedimenti procedurali, anche se contrari agli interessi del ricusante, non
sono idonei a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità
del magistrato nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2);
che il
testo dell’istanza di ricusa, al pari della nota petizione 4 novembre 2004, è
denso di accuse non solo nei confronti di numerosi magistrati, ma del sistema
giudiziario cantonale in genere (l’istante avrebbe assistito a un
“caleidoscopio di nefandezze”, pag. 1 dell’istanza di ricusa), tanto da lasciar
apparire nell’attore un generico timore di parzialità, che tuttavia non è
sufficiente per fondare un dubbio legittimo e suffragare la tesi di incapacità
soggettiva del giudice ricusato (DTF 124 I 255 consid. 4 a pag. 261), in
assenza di riscontri oggettivi;
che nella
fattispecie le ordinanze 4 e 18 novembre 2004 appaiono corrette dal profilo
della procedura e non configurano apparenza di prevenzione del giudice ricusato,
che non è vincolato nella conduzione della causa promossa davanti a lui dalle
opinioni espresse da altri magistrati in altre azioni giudiziarie, sia pur
derivanti dalla medesima vertenza tra attore e convenuta;
che
l’istante deve sopportare le spese e le tasse di giustizia e rifondere alla controrte
un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e segg. CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L’istanza
di ricusa 22 novembre 2004 di IS 1 nei confronti del Pretore del distretto di
Lugano, sezione __________, avv. __________., è respinta.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia, in fr. 300.-, sono poste a carico di IS 1, che
rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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