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Decisione

12.2004.211

ricusazione del giudice - apparenza di prevenzione - rinvio alla parte di allegato prolisso e sconveniente

9 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.211

Data decisione, Autorità:

09.12.2004, IICCA

Titolo:

ricusazione del giudice - apparenza di prevenzione - rinvio alla parte di allegato prolisso e sconveniente

FORMA DEGLI ATTI

RICUSAZIONE

art. 27 CPC-TI

art. 115 cpv. 3 CPC-TI

art. 165 CPC-TI

Incarto n.:

12.2004.211

Lugano

9 dicembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, vicepresidente

Walser e Pellegrini

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.722 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________ promossa con petizione 4

novembre 2004 da

IS 1 __________

contro

AO 1

rappr. da RA 1

e ora sull’istanza

di ricusa presentata dall’attore il 22 novembre 2004 nei confronti del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione __________, avv. __________., il quale non ha

preso posizione al riguardo;

preso atto della risposta 2 dicembre 2004 di AO 1,

che si oppone all’istanza;

data la competenza di questa Camera sulla base

dell’art. 30 cpv. 1 CPC;

considerato

in fatto e in diritto

che il 9

dicembre 2003 IS 1 ha avviato una causa civile davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano nei confronti di AO 1 per ottenere il versamento di fr.

10'000.- oltre a fr. 4'504.- per interessi maturati dal 30 novembre 1994 e

interessi al 5% dalla data della petizione, a titolo di risarcimento del danno per

un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace risalente al 7 gennaio

1985;

che con

decreto 10 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________

ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore

ai sensi dell’art. 39 CPC;

che con ordinanza

16 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, ha

ritornato la petizione 9 dicembre 2003 alla parte attrice, assegnandole un

termine di 20 giorni per presentare l’allegato in conformità all’art. 165 CPC;

che nei

termini assegnati IS 1 ha dichiarato di nominare suo patrocinatore l’avv. __________

di __________ e ha presentato personalmente una nuova versione della petizione;

che con

decreto 6 febbraio 2004 il Pretore ha rilevato che la nuova versione della

petizione, datata 14 gennaio 2004, era sostanzialmente identica alla precedente

del 9 dicembre 2003, non ossequiava le formalità imposte dall’art. 165 CPC ed

era “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 CPC, ragione

per la quale l’ha dichiarata inammissibile, retrocedendola ad IS 1 (inc. OA.2003.803);

che

costui ha presentato personalmente il 4 novembre 2004 alla Pretura del

Distretto di Lugano una nuova petizione con la quale chiede la condanna di AO 1

al versamento di fr. 10'000.- oltre a fr. 4'908.- per interessi dal 30 novembre

1994 alla data della petizione oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2004, fr.

410.- per spese di precetto e fr. 500.- per tassa di incasso a titolo di

risarcimento del danno per un atto illecito, ravvisato in una denuncia mendace

risalente al 7 gennaio 1985;

che con

ordinanza 4 novembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________,

ha ritornato la petizione all’attore, assegnandogli un termine di 20 giorni per

inoltrare un allegato conforme all’art. 165 CPC;

che con

scritto del 9 novembre 2004 IS 1 ha chiesto al Pretore di precisargli dove e in

che l’art. 115 CPC era applicabile alla petizione 4 novembre 2004 e a quale

punto dell’art. 165 CPC l’allegato non era conforme;

che il 16

novembre 2004 il Pretore ha confermato la propria ordinanza del 4 novembre

2004;

Considerandi

che il 22

novembre 2004 IS 1 ha presentato istanza di ricusa del Pretore avv. __________.,

rimproverandogli un atteggiamento “prevenuto e censorio”, tale da costituire

uno “scandaloso diniego di giustizia” e da giustificare la ricusa del

magistrato per “incapacità soggettiva”;

che il

Pretore ha rinunciato a esprimersi sulla ricusa, mentre la convenuta vi si è

opposta;

che

l’art. 27 CPC prevede la possibilità delle parti di ricusare il giudice, oltre

che nei casi di esclusione, quando vi è grave inimicizia tra lo stesso giudice

e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente se esistono altre gravi ragioni

(lett. b);

che scopo

dell’istituto della ricusa è quello di garantire l’imparzialità del giudice, in

particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale,

rispettivamente quando vi è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in

una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo

1958, pag. 13);

che ciò

nonostante, alla ricusa deve essere fatto ricorso con riserbo, rivestendo tale

istituto carattere eccezionale (DTF 116 I a 14 consid. 4);

che i

motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile

parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo,

tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere

ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare

l’atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (RDAT

1993-II n. 19; Rep. 1997 n. 94);

che nella

fattispecie il ricusante si duole del fatto che il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione __________, gli abbia imposto di emendare la petizione 4

novembre 2004, siccome non conforme a quanto prescritto dall’art. 165 CPC e

inoltre “illeggibile, sconveniente e prolissa” ai sensi dell’art. 115 cpv. 3

CPC, impedendogli così da far valere le sue ragioni nei confronti della

convenuta;

che a

prescindere dal tono a tratti ingiurioso dell’istanza di ricusa nei confronti

del Pretore, in sostanza l’attore rimprovera a quest’ultimo di non aver

ritenuto conforme all’art. 165 CPC una petizione che a suo dire corrisponde

sostanzialmente a quelle da lui presentate al Tribunale di appello e alla

Pretura del Distretto di Bellinzona;

che la

petizione 4 novembre 2004 appare d’acchito sconveniente per il contenuto

(accuse di reati penali, ingiurie, epiteti e volgarità), prolissa (si parte

dalla nascita dell’attore per proseguire con digressioni dalla carriera

artistica dei genitori alle conoscenze di famosi artisti, alla carriera

sportiva dell’attore, alla produzione del caffè in Argentina) pur tenendo conto

dell’asserita complessità della vicenda, e finanche illeggibile a causa dei

continui e ripetuti inserimenti nel testo della petizione di brani di allegati

di cause penali, rapporti e documenti vari;

che di fronte

a un allegato del genere la decisione del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione __________, di chiedere la presentazione di un testo leggibile, esente

da prolissità e sconvenienza e conforme alle esigenze di procedura non

costituisce errore né violazione dei doveri del magistrato;

che non

rientra inoltre nei compiti del magistrato di prestare consulenza giuridica

alle parti, libere di rivolgersi a patrocinatori di loro scelta e di accedere

alla giustizia nel rispetto di quanto previsto dal Codice di procedura civile;

che i

provvedimenti procedurali, anche se contrari agli interessi del ricusante, non

sono idonei a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità

del magistrato nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2);

che il

testo dell’istanza di ricusa, al pari della nota petizione 4 novembre 2004, è

denso di accuse non solo nei confronti di numerosi magistrati, ma del sistema

giudiziario cantonale in genere (l’istante avrebbe assistito a un

“caleidoscopio di nefandezze”, pag. 1 dell’istanza di ricusa), tanto da lasciar

apparire nell’attore un generico timore di parzialità, che tuttavia non è

sufficiente per fondare un dubbio legittimo e suffragare la tesi di incapacità

soggettiva del giudice ricusato (DTF 124 I 255 consid. 4 a pag. 261), in

assenza di riscontri oggettivi;

che nella

fattispecie le ordinanze 4 e 18 novembre 2004 appaiono corrette dal profilo

della procedura e non configurano apparenza di prevenzione del giudice ricusato,

che non è vincolato nella conduzione della causa promossa davanti a lui dalle

opinioni espresse da altri magistrati in altre azioni giudiziarie, sia pur

derivanti dalla medesima vertenza tra attore e convenuta;

che

l’istante deve sopportare le spese e le tasse di giustizia e rifondere alla controrte

un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e segg. CPC e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza

di ricusa 22 novembre 2004 di IS 1 nei confronti del Pretore del distretto di

Lugano, sezione __________, avv. __________., è respinta.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia, in fr. 300.-, sono poste a carico di IS 1, che

rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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