12.2004.212
società anonima - convocazione dell'assemblea generale - qualità di azionista - spese e ripetibili
21 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2004.212
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, IICCA
Titolo:
società anonima - convocazione dell'assemblea generale - qualità di azionista - spese e ripetibili
APPELLO
ASSEMBLEA GENERALE
PROCEDURA NON CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 699 CO
art. 148 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 360 CPC-TI
art. 3 cf. 1 LAC
Incarto n.
12.2004.212
Lugano
21 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.1201
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 4
ottobre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
volta ad
ottenere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione di un’assemblea
generale straordinaria della convenuta, che il Pretore, con sentenza 23
novembre 2004, ha integralmente respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 6 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza in rassegna AP 1, rilevando come il consiglio d’amministrazione della
AO 1, società di cui egli si professava azionista nella misura del 33% sin
dalla sua costituzione, non avesse provveduto, seppure sollecitata in tal senso
con scritto 13 agosto 2004 (doc. T), a convocare l’assemblea generale
straordinaria entro il successivo 15 settembre, ha chiesto che la relativa convocazione
fosse staccata ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, con
l’ordine del giorno da lui proposto a quel momento.
2. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha integralmente respinto l’istanza. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istante non avesse sufficientemente
reso verosimile la sua qualità di azionista, non avendo prodotto alcunché a
sostegno delle sue affermazioni, come ad esempio l’atto di costituzione della società,
tanto più che dal doc. V sembrava evincersi che egli avesse ceduto ad altri le
sue azioni.
3. Con
l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza. A sostegno della sua qualità di azionista,
egli adduce che con l’istanza aveva postulato l’ispezione a registro di
commercio del rogito di costituzione della società, prova che il primo giudice
aveva ignorato e la cui assunzione viene ora riproposta, e che l’eventualità di
una cessione delle sue azioni, ipotizzata dal legale di un altro azionista nel
doc. V, era stata da lui espressamente negata con il doc. Z.
4. Delle
osservazioni con cui la società convenuta postula la reiezione del gravame si
dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Nell’ambito
della procedura non contenziosa di camera di consiglio, qual’è pacificamente
quella in esame (art. 2 cpv. 3 n. 1 LAC), il Pretore ha la facoltà di assumere
informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati (art. 360
cpv. 2 CPC). Se egli non ritiene però di indire un’udienza o di interrogare gli
interessati -com’è avvenuto nella fattispecie- questi, per giurisprudenza
invalsa, possono in ogni caso far valere nella successiva procedura d’appello
le prove che dovessero essere rilevanti, non potendo esser opposto loro il
divieto dei nova di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 360 m. 8 e 15 e ad art. 321 m. 9 seg.).
6. In
applicazione del principio giurisprudenziale appena evocato, nulla osta
all’ispezione presso l’ufficio dei registri dell’atto di costituzione della
società convenuta, postulata nell’appello. Ora, da questa ispezione, avvenuta
ad opera della scrivente Camera, è effettivamente risultato che l’istante, al
momento della costituzione della società, aveva sottoscritto il 33% del
capitale azionario. Non avendo la controparte addotto in questa sede altre
circostanze o versato agli atti altre prove a sostegno dell’esistenza di una
cessione delle azioni dell’istante oltre alla produzione del doc. V, che costituisce
però una semplice affermazione di parte, per altro rimasta priva di riscontri
ed il cui tenore era già stato contestato a tempo debito dall’istante (doc. Z),
oltretutto rilasciata in risposta alla sua richiesta di convocazione
dell’assemblea generale (doc. T), e dunque in tempi sospetti, dal legale dell’azionista
__________, amministratore di fatto della società (cfr. doc. B, N e V), ben si
può ritenere che l’istante nelle particolari circostanze abbia sufficientemente
reso verosimile (la legge non esige in tal caso la prova piena: Dreifuss/Lebrecht,
Basler Kommentar, N. 12 ad art. 699 CO) la sua qualità di azionista con almeno
il 10 per cento del capitale azionario, ciò che gli consente, stante l’inazione
del consiglio d’amministrazione nel congruo termine assegnato con il doc. T, di
ottenere dal giudice la convocazione dell’assemblea generale straordinaria (cfr.
Dreifuss/Lebrecht, op. cit., N. 11 ad art. 699 CO).
7. Ne
discende l’integrale accoglimento del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC). Nonostante la procedura per la convocazione
dell’assemblea della società anonima sia di natura non contenziosa, la
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la società, se risulta
soccombente, è senz’altro tenuta a pagare, oltre agli oneri processuali, anche
le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148 m. 4).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 6 dicembre 2004 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 novembre 2004 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5 è così riformata:
1. L’istanza 4 ottobre 2004 è
accolta.
§ Di
conseguenza l’assemblea generale straordinaria di AO 1, __________, è convocata
per il 20 aprile 2005 alle ore 15.00 presso la sede della stessa secondo
l’ordine del giorno proposto dall’istante con lo scritto 13 agosto 2004.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e
le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, che
rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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