12.2004.213
diritto di essere sentito
16 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2004.213
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, IICCA
Titolo:
diritto di essere sentito
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ATTO NULLO / ATTI NULLI
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 39 cpv. 2 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 5 LAG
art. 11 LAG
Incarto n.
12.2004.213
Lugano
16 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.44
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa, con petizione 21
aprile 2004, da
AO 1
rappr. dallo RA
1 Chiasso
contro
AP 1
che il Pretore, contumace la parte convenuta, ha
accolto con sentenza 10 novembre 2004 (intimata il 16 novembre 2004),
condannandola a pagare all’attore l’importo di Fr. 15'017.50 oltre interessi al
5% dal 28 gennaio 2002.
Appellante la AP 1 la quale, con scritto 4 dicembre
2004, chiede l’annullamento della sentenza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la AP 1, dopo aver ricevuto la petizione di __________ AO 1, ha
scritto al Pretore specificando che “la società non può far fronte ad essere
patrocinata da un legale da noi scelto” e chiedendo “la possibilità di una
difesa d’ufficio” (cfr. lettera 19 maggio 2004);
che la
controparte, chiesta di prendere posizione su questa richiesta, ha osservato
che il beneficio dell’assistenza giudiziaria era riservato alle sole persone
fisiche (art. 3 Lag) ed ha domandato l’assegnazione del termine di grazia di
cui all’art. 169 CPC per la presentazione della risposta (cfr. lettera 28
maggio 2004) che il Pretore ha prontamente fissato con ordinanza 3 giugno 2004;
che,
trascorso infruttuoso il termine di grazia, il Pretore ha convocato le parti
all’udienza preliminare ed alla discussione finale, per il giorno 26 agosto
2004, udienza alla quale è comparso solo il patrocinatore dell’attore;
che, il
10 novembre 2004, il Pretore ha emanato la decisione che accoglie la petizione;
che la
convenuta, con l’appello che ci occupa, si lamenta del fatto che il Pretore le
ha negato “la possibilità di difenderci durante il dibattimento di causa
avvenuta senza la nostra presenza e di un avvocato da noi richiesto al
pretore”;
che la
procedura condotta dal Pretore presenta una grave anomalia là dove non ha mai
deciso sulla richiesta 19 maggio 2004 della convenuta intesa alla nomina di un
patrocinatore d’ufficio;
che, se
quella domanda era intesa alla semplice designazione di un patrocinatore
d’ufficio come agli art. 2 e 10 Lag, doveva essere decisa ai sensi dell’art. 11
Lag e, se la designazione rifiutata, indicando alla parte i mezzi di ricorso;
che, se
la domanda era da intendersi quale richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi
degli art. 3 e 12 e seg. Lag, doveva trovare risposta in una decisione come
all’art. 5 Lag;
che, in
ogni caso, stante l’incertezza che la domanda della convenuta poteva porre,
sarebbe stato compito del giudice acclarare la reale volontà della stessa parte
convenuta;
che, del
resto, il tenore poco chiaro della domanda ed il tipo di espressioni usate,
doveva indurre il giudice ad accertare, ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, se la
parte convenuta era in grado di proporre e discutere convenientemente la causa,
con le conseguenze di cui alla stessa norma di legge;
che,
difettando le elencate indispensabili attività del giudice, alla parte convenuta
è stato negato il diritto di essere sentita (art. 142 cpv. 1 litt. b CPC), con
la conseguenza che la sentenza 10 novembre 2004 è nulla così come tutte le
attività procedurali (assegno termine di grazia, udienza preliminare) che sono
seguite alla domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio senza che la
stessa venisse decisa;
che la
causa va così ritornata al Pretore affinché abbia a determinarsi sulla domanda
19 maggio 2004 della parte convenuta e, poi, proseguire nella procedura;
che,
stante la nullità della sentenza, l’appello può essere accolto già all’esame
dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non
si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1.La sentenza 10 novembre 2004 e tutti
gli atti procedurali successivi alla domanda 19 maggio 2004 della parte
convenuta, di cui all’inc. OA.2004.44 della Pretura di Mendrisio-Sud, sono
nulli.
2.La causa è ritornata al Pretore
ai sensi dei considerandi.
Fatti
3.Non si prelevano tasse o spese di
giudizio.
4.Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Considerandi
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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