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Decisione

12.2004.216

Qualifica del contratto: lavoro o mandato di consulenza - interpretazione di un contratto di consulenza per il procacciamento di commercio nel settore pretrolifero - interpretazione di una clausola su

26 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, in particolare, gli obblighi dell’attrice, il tempo di lavoro, la

durata, la disdetta, le assicurazioni sociali, le vacanze e il rapporto di

subordinazione (doc. C, sentenza impugnata pag. 4). In questa sede l’appellante

contesta la qualifica del contratto ammessa dal primo giudice, senza tuttavia confrontarsi

con le motivazioni di quest’ultimo e limitandosi a ribadire che l’attività

dell’attrice era tipica di una mandataria. Come esposto con pertinenza dal

Pretore, tuttavia, l’ampia autonomia dell’attrice nello svolgimento della sua

attività di procacciatrice di occasioni di acquisto di greggio non escludeva

l’esistenza di un contratto di lavoro. La censura dell’appellante sul tipo di

attività svolta dall’attrice si rivela quindi inconsistente. La convenuta sostiene

che a ogni modo l’attrice non ha diritto a remunerazione in quanto inadempiente

per la sua mancanza di attività e per il rifiuto di lavorare presso l’ufficio

di M__________ dopo che problemi di carattere internazionale avevano reso privo

di oggetto il contratto di consulenza. Se non che, l’istruttoria non conforta le

tesi dell’appellante. Il contratto sottoscritto dalle parti, infatti, non

limita il campo di attività a un solo Paese, come sembra ritenere l’appellante,

e l’attrice ha segnalato a più riprese occasioni di operazioni nel settore coperto

dal contratto (commercio di greggio e prodotti petroliferi: trading crude

oil and oil products, doc. C). Per quel che concerne l’asserito rifiuto di

collaborare con gli uffici di M__________, il contratto sottoscritto dalle

parti subordinava ogni sua modifica alla forma scritta mediante invio

raccomandato (clausola n. 14 doc. C), ciò che non è avvenuto. L’attrice ha comunicato

alla convenuta che il 12 giugno 2001 sarebbe andata a S__________ per prendere

il passaporto e “conoscere D__________” (doc. 5), ma tale affermazione non è sufficiente

per provare che essa aveva ricevuto le istruzioni di recarsi a dirigere

l’ufficio di __________, come lascia intendere la convenuta. Anzi, dal tenore

della successiva corrispondenza in forma elettronica (doc. 6), era chiaro che nel

dicembre 2001 l’attrice non aveva ricevuto le istruzioni di cui si prevale la

convenuta (doc. Q). Non risulta dall’istruttoria che l’attrice abbia

abbandonato l’attività pattuita, né una sua inadempienza contrattuale. Non vi

sono dunque motivi per negare all’attrice il versamento dello stipendio mensile

di US$ 2'500.- dall’agosto 2001 al 31 gennaio 2002.

5. La

convenuta afferma che le provvigioni previste dal punto 5 del contratto

dovevano essere calcolate sul profitto netto e non sul profitto lordo come

rivendicato dall’attrice, e ribadisce di aver provato, contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore, i costi da lei sopportati per le quattro operazioni su

cui erano maturate commissioni in favore dell’attrice. A detta della convenuta dalla

Considerandi

provvigione riconosciuta all’attrice devono essere dedotti tutti gli anticipi

mensili di US$ 2'500.- previsti dal contratto, e non solo US$ 5'000.- come

ammesso dal Pretore, poiché i costi devono essere ripartiti su tutto il periodo

contrattuale. La critica non regge. Il contratto doc. C prevede al suo punto 5

una retribuzione mensile fissa di US$ 2'500.- (monthly retainer fee) e

in aggiunta una provvigione pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione (success

fee equal to 25% of the net profit resulting from each cargo). La

retribuzione mensile pattuita non costituisce quindi un anticipo della

provvigione, ma un versamento fisso, indipendente dall’andamento degli affari,

a cui doveva aggiungersi la provvigione in caso di conclusione di un’operazione

di trading. Come ammesso dal Pretore, il profitto netto era da

intendersi per ogni spedizione e i costi fissi generati dall’attrice da dedurre

corrispondono pertanto a quelli dei due mesi in cui si sono verificate le

quattro spedizioni sulle quali è maturato il diritto alla provvigione (marzo e

maggio 2001, doc. D a L). Per dimostrare la correttezza dei propri conteggi sui

costi sopportati, ritenuti non provati dal primo giudice, l’appellante afferma

che il suo ex dipendente G__________, partecipante alle operazioni sul greggio

e che aveva diritto alla medesima provvigione dell’attrice, ha sottoscritto un

documento attestante il versamento senza riserve della provvigione. L’argomentazione

non ha tuttavia consistenza. Tutto si ignora infatti del ruolo di G__________ nelle

operazioni di greggio in esame e dei suoi accordi con l’appellante, che non ha

ritenuto utile citarlo come testimone. La documentazione versata agli atti

(doc. 7, 8), consistente in conteggi allestiti a detta della convenuta da G__________,

non consente di dedurre che costui aveva diritto alle medesime provvigioni

dovute all’attrice, né quali fossero i costi delle operazioni, in assenza di

ogni altra indicazione concreta. Il fatto che l’attrice non abbia contestato la

partecipazione di G__________ alle operazioni e la firma apposta sul conteggio

doc. 7 non dimostra d’altra parte la tesi dell’appellante, fondata essenzialmente

su fatti estranei all’incarto processuale.

6.

L’appellante

sostiene ancora che l’assenza di contestazioni dell’attrice sull’importo

ricevuto di € 26'477.32 per oltre cinque mesi ne dimostra la correttezza. Il

Pretore ha spiegato per quale motivo tale argomentazione non reggeva e in

questa sede la convenuta si limita a riproporre le proprie generiche

contestazioni, senza confrontarsi con le conclusioni del primo giudice e dire

per quale motivo sarebbero errate. Al riguardo l’appello si rivela dunque

finanche irricevibile. Né miglior sorte hanno gli altri argomenti sollevati

dall’appellante in modo generico. Il Pretore ha esplicitamente riconosciuto il

diritto della convenuta di liberarsi del proprio debito nella valuta prevista

dal contratto, sicché è inutile riproporre in questa sede la doglianza, accolta

dal primo giudice. Infine, l’appellante contesta il calcolo degli interessi

ammessi in sentenza, senza tuttavia dare la benché minima spiegazione al

riguardo. La censura si rivela pertanto irricevibile per difetto di

motivazione. In definitiva, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere

respinto.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante verserà

alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

cpv. 1 CPC

pronuncia: 1. L’appello

9 dicembre 2004 di AO 1 è respinto.

2. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'200.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

2'250.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellata fr. 4'000.- per ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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