12.2004.216
Qualifica del contratto: lavoro o mandato di consulenza - interpretazione di un contratto di consulenza per il procacciamento di commercio nel settore pretrolifero - interpretazione di una clausola su
26 gennaio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.216
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, IICCA
Titolo:
Qualifica del contratto : lavoro o mandato di consulenza - interpretazione di un contratto di consulenza per il procacciamento di commercio nel settore pretrolifero - interpretazione di una clausola sul calcolo della provvigione
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
QUALIFICA
art. 319 CO
Incarto n.
12.2004.216
Lugano
26 gennaio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.296
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con petizione 16
maggio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
264'678.80 oltre interessi al 5% e il rigetto dell'opposizione interposta al PE
n. __________ limitatamente all’importo di fr. 25'208.53 oltre interessi al 5%
dal 28 febbraio 2003 e al PE n. __________, domande alle quali si è opposta la
convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto nella misura di fr.
230'660.27 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 e di fr. 25'208.53 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 con sentenza 17 novembre 2004;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 9 dicembre 2004 chiede in
riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l'attrice propone nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2005 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1, cittadina italiana domiciliata a M__________ e AP 1, società anonima di
diritto lussemburghese con sede a __________, hanno sottoscritto il 15 febbraio
2001 un contratto di consulenza in virtù del quale la prima diventava
consulente a tempo parziale per il “trading” di prodotti petroliferi in
collegamento con la succursale di L__________ di AP 1 dal 1° febbraio 2001 per
la durata di un anno, con possibilità per le stipulanti di disdire il contratto
per la fine di ogni mese con preavviso di un mese. AO 1 aveva il compito di
sviluppare personalmente nuovi mercati e opportunità commerciali per conto
della compagnia contraente, con una remunerazione mensile di US$ 2'500.- e una
commissione di successo pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione di
prodotti petroliferi da lei trattati direttamente o indirettamente (doc. C). Le
stipulanti hanno sottoposto il contratto al diritto svizzero e hanno previsto per
ogni controversia il foro di L__________. AO 1 ha chiesto invano a AP 1 il
pagamento della provvigione del 25% sugli affari da lei procacciati e dei
compensi fissi mensili dall’agosto 2001 al gennaio 2002. Il 4 aprile 2003 AO 1
ha fatto spiccare dall’UE di L__________ nei confronti di AP 1 il PE n. __________
per fr. 29'654.95 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 (doc. CC,
versamenti fissi mensili) e il PE n. __________ per fr. 239'470.25 oltre
interessi al 5% dal 7 giugno 2001 (doc. DD, provvigione), ai quali l’escussa ha
interposto opposizione.
B. Con petizione
16 maggio 2003 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per
chiedere la condanna di AP 1, __________ al pagamento di fr. 25'208.53 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 e di fr. 239'470.27 oltre interessi al 5%
dal 7 giugno 2001 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________. AP 1 si è opposta alla petizione con la
risposta del 14 agosto 2003. Le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale e si sono confermate nel contenuto dei rispettivi memoriali
conclusivi del 9 febbraio 2004.
C. Statuendo
il 17 novembre 2004, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente
accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr.
230'660.27 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 e di fr. 25'208.53 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2002.
D. AP 1
è insorta con un appello del 9 dicembre 2004, con il quale chiede in riforma
del giudizio impugnato la reiezione della petizione, protestando spese e
ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 21 gennaio 2005 di
respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Il
Pretore ha qualificato il contratto sottoscritto dalle parti il 15 febbraio
2001 (doc. C) per la durata di un anno dal 1° febbraio 2001 come un contratto
di lavoro, per la presenza degli elementi caratteristici di tale contratto, e ha
poi constatato che le parti divergevano sull’interpretazione del “net profit”
in base al quale doveva essere calcolata la provvigione dell’attrice. Egli è
giunto alla conclusione che il profitto netto era l’importo ottenuto dalla
convenuta dopo aver dedotto i costi relativi ai singoli carichi di greggio, comprensivi
dello stipendio dell’attrice nei mesi di marzo e maggio 2001, periodo in cui si
sono verificate le operazioni. Nel calcolo delle pretese rivendicate
dall’attrice, il Pretore ha accertato che i costi asseritamente sostenuti dalla
convenuta per le quattro operazioni in discussione non sono stati provati, i
documenti agli atti non avendo il contenuto che la convenuta presta loro nei
propri allegati e mancando ogni altro riscontro, in particolare quello
testimoniale delle persone che avevano partecipato alle trattative. Ha dunque
riconosciuto all’attrice la remunerazione fissa di US$ 2'500.- mensili fino
alla scadenza del contratto, il 31 gennaio 2002, non essendo provata una
risoluzione convenzionale dello stesso, per un totale di US$ 15'000.- con
interessi al 5% dal 15 novembre 2001 (data intermedia) pari a fr. 25'208.53 con
interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 e una provvigione di US$ 158'278.26 meno
US$ 22’898.43 e US$ 5'000.-, per un totale di US$ 130'734.39 pari a fr.
230'660.27 con interessi al 5% dal 7 giugno 2001.
2. L’appellante
ribadisce che il contratto concluso il 15 febbraio 2001 era un tipico contratto
di consulenza, poiché l’attrice svolgeva un’attività indipendente – procacciare
opportunità di commercio nel settore petrolifero - remunerata con una provvigione
sulla quale veniva versato un anticipo mensile. In ogni modo la convenuta
sostiene che nulla sarebbe dovuto all’attrice a titolo di remunerazione fissa
mensile anche ammettendo l’esistenza di un contratto di lavoro, dal momento che
l’interessata non ha svolto alcuna attività di mandataria o di dipendente, il
contratto essendo diventato praticamente privo di oggetto e l’attrice avendo
rifiutato la possibilità offertale di lavorare negli uffici di M__________,
rompendo così il contratto.
3. L'art.
319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il lavoratore si
obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o
indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a
cottimo. Per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la
terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il
contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento
agli elementi caratteristici e distintivi di ogni tipo di contratto. Elementi
distintivi del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi,
il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del
contratto (Wyler, Le droit du travail, Berne, 2002, pag.
41-43). Oltre al carattere duraturo e remunerato dell'impegno del lavoratore è
decisiva per la distinzione del contratto di lavoro da altre forme contrattuali
l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti, ovvero una relazione
di dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Questa
subordinazione si configura in un legame personale nei confronti del datore di
lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo di tipo
organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata
autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività
nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro
svolto (Brühwiler, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO).
4. Il
Pretore ha indicato nel proprio giudizio quali erano gli elementi del contratto
concluso tra le parti che denotavano l’esistenza di un contratto di lavoro, tra
Fatti
i quali, in particolare, gli obblighi dell’attrice, il tempo di lavoro, la
durata, la disdetta, le assicurazioni sociali, le vacanze e il rapporto di
subordinazione (doc. C, sentenza impugnata pag. 4). In questa sede l’appellante
contesta la qualifica del contratto ammessa dal primo giudice, senza tuttavia confrontarsi
con le motivazioni di quest’ultimo e limitandosi a ribadire che l’attività
dell’attrice era tipica di una mandataria. Come esposto con pertinenza dal
Pretore, tuttavia, l’ampia autonomia dell’attrice nello svolgimento della sua
attività di procacciatrice di occasioni di acquisto di greggio non escludeva
l’esistenza di un contratto di lavoro. La censura dell’appellante sul tipo di
attività svolta dall’attrice si rivela quindi inconsistente. La convenuta sostiene
che a ogni modo l’attrice non ha diritto a remunerazione in quanto inadempiente
per la sua mancanza di attività e per il rifiuto di lavorare presso l’ufficio
di M__________ dopo che problemi di carattere internazionale avevano reso privo
di oggetto il contratto di consulenza. Se non che, l’istruttoria non conforta le
tesi dell’appellante. Il contratto sottoscritto dalle parti, infatti, non
limita il campo di attività a un solo Paese, come sembra ritenere l’appellante,
e l’attrice ha segnalato a più riprese occasioni di operazioni nel settore coperto
dal contratto (commercio di greggio e prodotti petroliferi: trading crude
oil and oil products, doc. C). Per quel che concerne l’asserito rifiuto di
collaborare con gli uffici di M__________, il contratto sottoscritto dalle
parti subordinava ogni sua modifica alla forma scritta mediante invio
raccomandato (clausola n. 14 doc. C), ciò che non è avvenuto. L’attrice ha comunicato
alla convenuta che il 12 giugno 2001 sarebbe andata a S__________ per prendere
il passaporto e “conoscere D__________” (doc. 5), ma tale affermazione non è sufficiente
per provare che essa aveva ricevuto le istruzioni di recarsi a dirigere
l’ufficio di __________, come lascia intendere la convenuta. Anzi, dal tenore
della successiva corrispondenza in forma elettronica (doc. 6), era chiaro che nel
dicembre 2001 l’attrice non aveva ricevuto le istruzioni di cui si prevale la
convenuta (doc. Q). Non risulta dall’istruttoria che l’attrice abbia
abbandonato l’attività pattuita, né una sua inadempienza contrattuale. Non vi
sono dunque motivi per negare all’attrice il versamento dello stipendio mensile
di US$ 2'500.- dall’agosto 2001 al 31 gennaio 2002.
5. La
convenuta afferma che le provvigioni previste dal punto 5 del contratto
dovevano essere calcolate sul profitto netto e non sul profitto lordo come
rivendicato dall’attrice, e ribadisce di aver provato, contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, i costi da lei sopportati per le quattro operazioni su
cui erano maturate commissioni in favore dell’attrice. A detta della convenuta dalla
Considerandi
provvigione riconosciuta all’attrice devono essere dedotti tutti gli anticipi
mensili di US$ 2'500.- previsti dal contratto, e non solo US$ 5'000.- come
ammesso dal Pretore, poiché i costi devono essere ripartiti su tutto il periodo
contrattuale. La critica non regge. Il contratto doc. C prevede al suo punto 5
una retribuzione mensile fissa di US$ 2'500.- (monthly retainer fee) e
in aggiunta una provvigione pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione (success
fee equal to 25% of the net profit resulting from each cargo). La
retribuzione mensile pattuita non costituisce quindi un anticipo della
provvigione, ma un versamento fisso, indipendente dall’andamento degli affari,
a cui doveva aggiungersi la provvigione in caso di conclusione di un’operazione
di trading. Come ammesso dal Pretore, il profitto netto era da
intendersi per ogni spedizione e i costi fissi generati dall’attrice da dedurre
corrispondono pertanto a quelli dei due mesi in cui si sono verificate le
quattro spedizioni sulle quali è maturato il diritto alla provvigione (marzo e
maggio 2001, doc. D a L). Per dimostrare la correttezza dei propri conteggi sui
costi sopportati, ritenuti non provati dal primo giudice, l’appellante afferma
che il suo ex dipendente G__________, partecipante alle operazioni sul greggio
e che aveva diritto alla medesima provvigione dell’attrice, ha sottoscritto un
documento attestante il versamento senza riserve della provvigione. L’argomentazione
non ha tuttavia consistenza. Tutto si ignora infatti del ruolo di G__________ nelle
operazioni di greggio in esame e dei suoi accordi con l’appellante, che non ha
ritenuto utile citarlo come testimone. La documentazione versata agli atti
(doc. 7, 8), consistente in conteggi allestiti a detta della convenuta da G__________,
non consente di dedurre che costui aveva diritto alle medesime provvigioni
dovute all’attrice, né quali fossero i costi delle operazioni, in assenza di
ogni altra indicazione concreta. Il fatto che l’attrice non abbia contestato la
partecipazione di G__________ alle operazioni e la firma apposta sul conteggio
doc. 7 non dimostra d’altra parte la tesi dell’appellante, fondata essenzialmente
su fatti estranei all’incarto processuale.
6.
L’appellante
sostiene ancora che l’assenza di contestazioni dell’attrice sull’importo
ricevuto di € 26'477.32 per oltre cinque mesi ne dimostra la correttezza. Il
Pretore ha spiegato per quale motivo tale argomentazione non reggeva e in
questa sede la convenuta si limita a riproporre le proprie generiche
contestazioni, senza confrontarsi con le conclusioni del primo giudice e dire
per quale motivo sarebbero errate. Al riguardo l’appello si rivela dunque
finanche irricevibile. Né miglior sorte hanno gli altri argomenti sollevati
dall’appellante in modo generico. Il Pretore ha esplicitamente riconosciuto il
diritto della convenuta di liberarsi del proprio debito nella valuta prevista
dal contratto, sicché è inutile riproporre in questa sede la doglianza, accolta
dal primo giudice. Infine, l’appellante contesta il calcolo degli interessi
ammessi in sentenza, senza tuttavia dare la benché minima spiegazione al
riguardo. La censura si rivela pertanto irricevibile per difetto di
motivazione. In definitiva, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere
respinto.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante verserà
alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello
9 dicembre 2004 di AO 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'200.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
2'250.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 4'000.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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