12.2004.217
compravendita e appalto - difetti - minor valore dell'opera - opere supplementari
13 dicembre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
12.2004.217
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, IICCA
Titolo:
compravendita e appalto - difetti - minor valore dell'opera - opere supplementari
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
MERCEDE
art. 184 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2004.217
Lugano
13 dicembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.15
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28
febbraio 2002 da
AO 1 Losone
AO 2
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1 Orselina
AP 2
tutti rappr. da RA 1
con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 51'748,25 oltre interessi quale risarcimento per minor valore
dell’opera, cui i convenuti si sono opposti, chiedendo in via riconvenzionale
la condanna degli attori al pagamento di fr. 76'846,40 quale residuo della
mercede e costo di opere supplementari;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 19
novembre 2004 accogliendo la petizione per fr. 30'631,15 e la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 12'266,80;
appellanti i convenuti, che con atto di appello del 13
dicembre 2004 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento
della petizione per fr. 1'523,50 e della domanda riconvenzionale per fr.
33'151,80;
mentre gli attori, con osservazioni 14 gennaio 2005,
postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. AO 1 e AO 2 hanno acquistato, con rogito 20 ottobre 2000 del
notaio __________, la quota PPP n. __________ di 300/1000, fondo base n. __________
RFD di __________, con uso esclusivo dell’appartamento attico (appartamento n. 5).
Il prezzo di compravendita è stato convenuto in fr. 490'000.- di cui fr.
130'000.- da versare alla firma del contratto e la rimanenza da estinguere
mediante pagamenti parziali dipendenti dall’avanzamento dei lavori, e ciò considerato
che l’immobile era in corso di costruzione. Il saldo di fr. 30'000.- avrebbe
dovuto essere versato alla consegna dell’appartamento, prevista al più tardi
per il 31 luglio 2001.
Ad
avvenuta consegna dell’oggetto gli acquirenti hanno rifiutato il pagamento del
residuo del prezzo adducendo l’esistenza di difetti dell’opera.
2. Con
petizione 28 febbraio 2002 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 e AP 2
al pagamento di fr. 51'748,25 oltre interessi. Gli attori sostengono che
l’opera da essi acquistata è affetta da difetti di varia natura - accertati da
una prova a futura memoria - che ne causano un minor valore di fr. 65'000.- di
cui chiedono il risarcimento unitamente a varie spese per fr. 6'748,25 (fr. 3'089.-
di spese peritali, fr. 1'086,75 di spese d’architetto, fr. 2'041.- d’indennità
per ritardata consegna e fr. 531,50 per l’ultimazione del giardino), dedotto
l’importo di fr. 20'000.- corrispondente al saldo del prezzo di compravendita
non ancora versato.
3. I
convenuti, con risposta 16 aprile 2002 chiedono la reiezione della petizione,
sostenendo che a fronte del un prezzo di compravendita di fr. 490'000.- gli
acquirenti hanno versato solo fr. 460'000.- e di conseguenza il residuo del
prezzo è di fr. 30'000.- in luogo dei fr. 20'000.- riconosciuti dalla
controparte. In merito ai difetti contestano l’attendibilità della prova a
futura memoria - mettendo in dubbio gli importi valutati dal perito per la loro
eliminazione - ma anche il proprio obbligo risarcitorio per le altre spese,
ammettendone in definitiva le pretese per fr. 2'500.-, importo compensato con
il residuo del prezzo di compravendita.
In via
riconvenzionale i convenuti chiedono poi la condanna degli attori al pagamento
di fr. 76'486,40, composti di fr. 27'500.- quale residuo della mercede e fr.
41'590,60 quale costo dei lavori supplementari e fr. 4'887,80 per ulteriori
spese (fr. 1'710.- per le spese della perizia di parte, fr. 1'864,20 per il
complemento della prova a futura memoria , fr. 1'864,20 quale quota parte della
fattura della S__________ __________, fr. 100.- per le spese di collaudo
dell’immobile e fr. 30.- per il controllo dell’abitabilità).
4 Con
atto 13 maggio 2002 gli attori, confermate le domande di petizione, si sono
opposti alla domanda riconvenzionale.
Con i successivi allegati di duplica e replica riconvenzionale e
duplica riconvenzionale le parti hanno poi confermato le rispettive domande e
allegazioni.
Con le
conclusioni parte attrice ha diminuito la domanda di causa a fr. 50'748,25
mentre i convenuti hanno confermato integralmente le proprie richieste.
5. Con
sentenza 19 novembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 30'631,15
e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 12'266,80.
6. Con
appello 13 dicembre 2004 i convenuti chiedono di riformare la sentenza
impugnata nel senso di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 1'523,50 e la domanda riconvenzionale per fr. 33'151,80.
Con
osservazioni 14 gennaio 2005 l’appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 7. Il
Pretore ha dapprima evidenziato che, l’immobile acquistato essendo in corso di
costruzione, il contratto venuto in essere fra le parti era un contratto misto,
con elementi della compravendita e dell’appalto, ed ha poi ritenuto applicabili
le norme regolanti quest’ultimo in relazione a eventuali difetti dell’edificio.
Ha in seguito accertato che l’opera era difettosa, ciò che ne causava un minor
valore di complessivi fr. 45'942,15, pari ai costi per l’eliminazione delle
magagne riscontrate. Non controversa l’esistenza dei difetti accertati dal
primo giudice, la contestazione verte in questa sede sul minor valore
dell’opera che ne consegue e sul pagamento delle opere supplementari. Saranno
quindi avantutto da esaminare le singole poste di danno ancora contestate dagli
appellanti.
7.1 Il Pretore, accertata la difettosità dei soffitti interni in
perline non eseguiti a regola d’arte ha quantificato la spesa per il loro rifacimento
in fr. 25'539.-. Gli appellanti censurano la decisione dolendosi che il primo
giudice si sia appoggiato per le proprie valutazioni alle risultanze della
prova a futura memoria nonostante la stessa fosse manifestamente inattendibile
perché il perito si è basato su una superficie di 130 mq di soffitti invece che
sugli effettivi 104 mq, e gli rimproverano di aver ridotto proporzionalmente solo
parte delle singole voci di spesa, omettendo di diminuire del 30 % i costi
previsti per gli interventi del pittore e del gessatore.
La
doglianza è infondata perché la spesa per le opere da pittore e da gessatore non
riguarda direttamente i soffitti ma le pareti dei locali sulle quali sarà necessario
intervenire dopo la sostituzione dei soffitti stessi. La diminuzione della
superficie dei soffitti incide però solo in misura trascurabile sulla lunghezza
totale dei muri da ritoccare, sicché una riduzione dei costi preventivati non
si giustifica.
7.2 Il
Pretore ha ammesso fr. 1'000.- per imprevisti, importo contestato dagli
appellanti che lo ritengono ingiustificato.
Seppure per
ragioni di prudenza sia usuale prevedere in sede di preventivo una riserva per
spese impreviste, nel caso concreto nulla permette di ritenere con sufficiente
verosimiglianza l’insorgere di costi supplementari, la cui natura neppure è
stata in qualche modo specificata. Su questo punto l’appello va quindi accolto
e l’importo stralciato.
7.3 Gli
appellanti contestano l’importo di fr. 3'100.- riconosciuto dal Pretore per la
direzione lavori, perché non ritengono necessaria l’assistenza di tecnico che
coordini l’attività degli artigiani, contestando comunque la somma esposta perché
eccessiva.
Il perito
giudiziario ha previsto fra i costi di rifacimento dei soffitti anche una somma
destinata alla direzione lavori, di cui ha implicitamente ritenuto necessario l’intervento.
Nelle circostanze concrete non è fuori luogo prevedere l’ausilio di un
professionista che si occupi della direzione e della sorveglianza dei lavori e
del controllo dei materiali nonché della coordinazione dei lavori del
falegname, del gessatore e del pittore, affinché sia garantita un’esecuzione a
regola d’arte. Sul principio non vi sono quindi motivi per scostarsi dal
responso del perito. Per quanto riguarda invece l’ammontare dell’onorario, verosimilmente
valutato come d’uso quale percentuale del costo, esso è invece da ridurre
proporzionalmente tenendo conto dell’importo effettivo dei lavori che risulta
di fr. 19'439.- (preparazione cantiere fr. 600.-, opere da gessatore fr.
1'410.-, ritocchi tinteggiatura fr. 1'725.-, demolizione perline e allontanamento
in discarica fr. 2'600.-, controllo isolazione fr. 520.-, nuova perlinatura fr.
12'584.-) in luogo di fr. 30'655.- su cui si è basato il perito, e va quindi fissato
in fr. 2'000.-. Aggiungendo l’IVA al 7,6% sul totale di fr. 21'439.- (fr.
1'629,35) risulta un importo per il rifacimento dei soffitti di fr. 23'068,35.
7.4 Il Pretore
ha accertato difetti nell’esecuzione della terrazza e, ritenuto che le
manchevolezze riscontratevi impongono una sostituzione totale delle lastre di
copertura, ha quantificato la spesa in fr. 10'706,20, di cui fr. 2’500.- per
rimozione e sgombero delle lastre esistenti, fr. 6'000.- per fornitura e posa
di nuove lastre, fr. 500.- per pulizia del sottofondo, fr. 1'200.- per il
noleggio di un’autogru e fr. 756,20 di IVA. Gli appellanti contestano la
sentenza sostenendo che la soluzione scelta dal perito giudiziario sarebbe
eccessivamente costosa, tenuto conto che la ditta R__________ avrebbe eseguito
il medesimo lavoro per soli fr. 4'636.-.
Su questo
punto la sentenza regge alle critiche. Il Pretore non aveva infatti motivo di
scostarsi dalle risultanze della perizia, non potendosi seriamente
rimproverargli di aver seguito le indicazioni del perito giudiziario alla luce
delle quali egli ben poteva considerare inattendibile il preventivo della ditta
R__________ __________, che aveva posato l’originaria copertura con le
manchevolezze riscontrate.
7.5 Il Pretore ha riconosciuto un importo fr. 8'608.- (compresi fr.
608.- di IVA) per la riparazione dei parapetti della terrazza, prevedendo quale
intervento la posa di una carta catramata ardesiata, con un costo di fr.
4'000.-. coperta da una copertina in granito del costo stimato in fr. 4'000.-. Gli
appellanti contestano la sentenza, sostenendo che il problema potrebbe essere
risolto con la sola posa della carta catramata ardesiata, mentre la posa della
copertina di granito sarebbe un mero abbellimento.
Su questo
punto l’appello è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto
dagli appellanti, dal referto peritale, e meglio dalle risposte alle domande
6.1 e in particolare 6.2 e 6.6 risulta infatti chiaramente che il perito
ritiene necessario posare sopra la carta bituminata ardesiata una copertina in
pietra o metallo, che non può quindi essere considerata quale abbellimento e il
cui costo va quindi ammesso.
Ricapitolando,
il minor valore complessivo dell’opera è di fr. 43'682,55 (soffitto in perline
fr. 23'068,35, terrazza fr. 10'706,20, copertine dei parapetti delle terrazze
fr. 8'608.-, oltre a fr. 1'300.- per bande del sole e porte riconosciuti dal Pretore
e incontestati in questa sede).
8. Il
Pretore ha riconosciuto quale danno un importo di fr. 3'089.- per spese
peritali e giudiziarie della prova a futura memoria e fr. 1'086.- per spese di
consulenza tecnica. L’appellante, che contesta tali importi, non muove però alcuna
critica puntuale alla sentenza impugnata, limitandosi ad osservare che “al massimo
potranno essere computate le spese della perizia a futura memoria”, senza però darne
motivazione alcuna. Di conseguenza su questo punto l’appello, che non si
confronta in alcun modo con le motivazioni del Pretore, è irricevibile.
9. Gli
appellanti contestano l’importo di fr. 1'600.- riconosciuto dal primo giudice
per spese di pernottamento e vitto in albergo per due persone per sette giorni,
tempo necessario per la sostituzione del plafone perlinato, sostenendo che non
sarebbe necessario pernottare fuori casa durante l’esecuzione dei lavori e
ritengono che al massimo si potrà tener conto dei costi per una sola persona
perché gli attori, pur avendo domicilio ad A__________, risiederebbero ancora
nella Svizzera interna.
L’appello
è infondato. Il perito ha considerato che per l’esecuzione dei lavori di
sostituzione del soffitto la soluzione migliore è quella della liberazione
dell’appartamento, il che permetterebbe di eseguire i lavori in 5-7 giorni,
durante i quali consiglia comunque di evitare di usare l’appartamento durante
la notte (perizia 30 giugno 2003 ad 9.1). Su questo punto la decisione del
Pretore resiste quindi alla critica. In merito all’argomento che al momento
dell’introduzione della causa gli attori erano domiciliati nella Svizzera
tedesca per cui al massimo sarebbero da riconoscere le spese per una sola
persona perché l’appartamento era allora occupato dalla loro figlia, la
questione è irrilevante, atteso che da allora la situazione è mutata e oggi
l’esecuzione dei lavori impone di prevedere una soluzione temporanea per due
persone. Il fatto che gli attori abbiano mantenuto il collegamento telefonico
al precedente domicilio non è poi sufficiente per dimostrare che, malgrado il
trasferimento del loro domicilio a L__________, essi vivrebbero ancora presso
il precedente domicilio nella Svizzera tedesca.
10. In
conclusione, il danno ammonta complessivamente a fr. 48'371,55 (fr. 43'682,55
per minor valore + fr. 3'089.- + fr. 1'086.- + fr. 1'600.-) in luogo di fr.
50'631.15 ammessi dal Pretore.
11. Il
Pretore, seguendo le indicazioni degli attori, ha dedotto dal minor valore
l’importo di fr. 20'000.- ancora dovuto quale residuo del prezzo di
compravendita, dopo aver accertato che questo era stato pattuito in fr.
490'000.-, così come risulta dal rogito del notaio __________ e considerato che
erano documentati pagamenti per complessivi fr. 470'000.-. In particolare il
primo giudice ha ritenuto che, benché non fosse stato menzionato nell’atto
pubblico, anche l’importo di fr. 10'000.- versato prima della conclusione del
contratto doveva essere considerato quale acconto sul prezzo di vendita. Gli appellanti
censurano questa conclusione, asserendo che il pagamento di fr. 10'000.- era estraneo
al contratto, trattandosi del versamento di una provvigione per riservare
l’appartamento. Sostengono poi che il prezzo di compravendita era invero stato
pattuito in fr. 500'000.- ma, stante il versamento di una caparra di fr.
10'000.-, l’atto pubblico avrebbe indicato solo la parte del prezzo ancora da
pagare, motivo per il quale l’acconto di fr. 10'000.- non era stato menzionato.
Va
avantutto rilevato che gli appellanti non contestano la conclusione del Pretore
che l’importo di fr. 10'000.- versato il 9 agosto 2000 è da computare sul
prezzo di vendita dell’immobile, ma anzi confermano tale principio, deducendolo
anch’essi dal prezzo. Ciò premesso, risulta che negli allegati introduttivi e
ancora in sede di conclusioni gli appellanti hanno sempre sostenuto che il
prezzo di compravendita era di fr. 490'000.-, ma che gli acquirenti avevano
versato acconti per soli fr. 460'000.-, donde un residuo di fr. 30'000.-,
importo corrispondente all’ultima rata prevista dal contratto (risposta di
causa, pag. 2). Per quanto concerne l’importo di fr. 10'000.- versato prima
della conclusione del contratto, essi hanno sostenuto che lo stesso era estraneo
al contratto, senza però mai specificare la causale di tale pagamento (duplica
e replica riconvenzionale, pag. 3). Nella misura in cui gli appellanti affermano
per la prima volta in questa sede che il prezzo di compravendita era stato
pattuito in fr. 500'000.- - ammettendo quindi, al di là dell’ambiguità delle
argomentazioni esposte, di aver indicato al notaio un prezzo inferiore a quello
effettivo - e che la somma litigiosa di fr. 10'000.- era una provvigione per
riservare l’appartamento, essi non possono essere sentiti, essendo esclusa in
sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 CPC). Fermo
restando quindi che quale prezzo è da ritenere quello di fr. 490'000.- indicato
nel rogito e essendo provato il pagamento di complessivi fr. 470'000.-, su
questo punto l’appello va respinto.
Di
conseguenza, accertato un danno di fr. 48'371,55, dedotto l’importo di fr.
20'000.- la petizione va accolta limitatamente a fr. 27'857,55 in luogo di fr.
30'631.15 riconosciuti dal Pretore. L’appello è quindi da accogliere limitatamente
ad una riduzione di fr. 2'259,60, di cui si terrà conto anche per la
ripartizione di spese e ripetibili dell’azione principale in prima sede.
12. Il
Pretore ha accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale, ammettendo
l’obbligo degli attori di pagare alcuni lavori supplementari eseguiti a loro
richiesta e che hanno causato un aumento del costo della costruzione rispetto a
quanto concordato. Trattasi di fr. 4'358,40 per opere da piastrellista,
fr. 300.- per l’esecuzione di fori nel plafone per la posa dei faretti, fr.
1'750.- quale maggior costo delle porte e fr. 2'350.- quali costi supplementari
per opere da muratore e idraulico, per un totale di fr. 12'266,80. Il primo
giudice ha invece respinto le ulteriori pretese, ritenendole non dimostrate o
comunque infondate. Gli appellanti censurano la sentenza nella misura in cui è
stata respinta la domanda di riconoscere gli aumenti dei costi dovuti alla decisione di eliminare il muro davanti all’ascensore, allo
spostamento della canna fumaria, all’onorario dell’ingegnere e per la
posa di un armadio a muro.
Gioverà qui ricordare
anzitutto che il prezzo di compravendita di fr. 490'000.- era stato concordato
per la costruzione realizzata come dai piani e progetti approvati, noti alle
parti le quali avevano altresì stabilito che il maggior costo di eventuali
modifiche richieste dalla parte compratrice sarebbero state fatturate a parte
per il maggior costo (doc. B, p. 4). Stanti le contestazioni in essere, l’onere
di dimostrare l’esistenza di modifiche richieste dagli acquirenti e il maggior
costo delle stesse rispetto all’esecuzione delle soluzioni originariamente
previste incombeva agli appellanti, che di queste opere chiedono il pagamento.
12.1 Il Pretore ha respinto la domanda di fr. 16'195.- per maggior
costo causato dalla decisione di eliminare il muro davanti all’ascensore e conseguente
cambiamento della struttura del tetto perché ha ritenuto non provato che tale
modifica fosse stata ordinata e approvata con accordo di assunzione del maggior
costo da parte dei signori AO 1. Inoltre ha rilevato che neppure era dimostrato
che gli importi esposti fossero effettivamente dei costi supplementari e negato
anche l’esistenza di un nesso di causa tra la richiesta di eliminare il muro e
la costruzione del tetto così come eseguita, argomentando che il perito aveva
stabilito che il muro eliminato non era portante e la costruzione così come
fatta comunque necessaria.
Gli
appellanti rimproverano al primo giudice di aver ritenuto a torto che non fosse
stato provato che la modifica era stata chiesta dagli attori e sempre a torto di
aver dato credito alle conclusioni del perito giudiziario che aveva considerato
che il muro non fosse portante. Essi chiedono, invocando l’art. 322 lett. a
CPC, che questa Camera ordini l’assunzione della lettera 21 luglio 2003
dell’ing. M__________, dalla quale risulterebbe che i muri eliminati erano muri
portanti e inoltre che, assunto il documento, il Tribunale ordini la verifica
dei costi conseguenti all’eliminazione dei muri.
12.2 La richiesta di assumere le menzionate prove in questa sede va
respinta. Per quanto concerne la lettera di cui trattasi, si rileva avantutto
che con essa l’ing. M__________ afferma in sostanza che la modifica della
struttura del tetto è dovuta ad una modifica del progetto originale. Gli
appellanti, che avevano chiesto la menzionata presa di posizione all’ing. M__________
dopo aver ricevuto la perizia giudiziaria dell’arch. K__________, avevano invero
già chiesto di poter produrre tale documento con l’istanza di assunzione
suppletoria di prove 24 luglio 2003, respinta dal Pretore. La domanda,
formulata nuovamente in questa sede, non ha miglior fortuna. Lo scritto in
questione non ha infatti valore probatorio perché, nella misura in cui l’ing. M__________
fornisce delle precisazioni in merito ai motivi per i quali ha progettato la
struttura del tetto così come realizzata, trattasi chiaramente di una testimonianza
scritta, quindi assunta in contrasto con la procedura prevista dal CPC e, come
tale, è inammissibile. Nella misura invece in cui gli appellanti intendono
prevalersene per contrastare un accertamento tecnico del perito giudiziario,
come già evidenziato dal Pretore lo scritto in questione sarebbe da considerare
al più quale sommario referto di parte, insufficiente a confutare le
conclusioni del perito giudiziario. Di conseguenza la domanda di assumere il
documento dev’essere respinta.
12.3 Ciò
premesso, si rileva che, in merito alla struttura del tetto, il perito
giudiziario ha dato pertinenti spiegazioni circa i motivi che lo hanno indotto
a ritenere che i muri eliminati non erano portanti e che la struttura del tetto
andava di conseguenza comunque eseguita così come fatto, escludendo quindi
l’esistenza di maggiori costi. Gli appellanti neppure pretendono che sulla
scorta degli atti tale conclusione sarebbe errata, tanto che tentano di
motivare una diversa conclusione fondandosi inammissibilmente su documenti e
testimonianze non agli atti. In questa situazione la conclusione del Pretore
che ha negato l’esistenza di un nesso di causa tra le modifiche intervenute e i
pretesi maggiori costi va condivisa.
Di
conseguenza non è necessario procedere alla “verifica dei costi conseguenti
all’eliminazione dei muri in questione” come richiesto dagli appellanti, e
neppure esaminare se le modifiche siano state da essi richieste.
12.4 Il
Pretore ha respinto la domanda di pagamento di fr. 5'639,50 per lo spostamento
della canna fumaria all’esterno dello stabile, rilevando che non era dimostrato
che tale modifica dipendesse da una volontà autonomamente espressa dagli
attori, e che comunque malgrado l’eliminazione dei muri di fronte all’uscita
dell’ascensore - in corrispondenza dei quali la stessa doveva transitare - non
ne impediva la realizzazione all’interno della costruzione. Gli appellanti
censurano la sentenza rilevando che il perito giudiziario medesimo ha ritenuto improponibile
la realizzazione della canna fumaria all’interno della costruzione, e chiedono
il pagamento del maggior costo di fr. 4'000.-.
Contrariamente
a quanto sostenuto dagli appellanti, l’istruttoria di causa non permette di
determinare se lo spostamento della canna fumaria all’esterno dello stabile sia
stato chiesto, unitamente all’eliminazione dei muri all’uscita dell’ascensore,
dagli attori. La deposizione in tal senso di __________ __________ P__________
è invero inconcludente, perché il teste si limita a riportare quanto dettogli
da AP 2, sicché la sua testimonianza non costituisce prova di tale fatto
(Cocchi/ Trezzini CPC-TI, m 1 ad art. 237). Per il resto si deduce dalla deposizione
che AP 2 ha parlato con la figlia degli attori in merito allo spostamento del
muro e della canna fumaria, senza però che essi abbiano parlato in modo
specifico dei relativi costi (teste __________ P__________, verbale 4 novembre
2002, pag. 7), nulla di più. Vero è che gli appellati nulla hanno eccepito in
merito alle modifiche della costruzione, tanto che è da presumere che le stesse
siano state fatte con il loro consenso. Ciò non permette però ancora di sapere
se tali modifiche siano state fatte su richiesta degli acquirenti, cosa che
questi negano. Altrettanto plausibile è infatti che essi abbiano approvato le
modifiche costruttive proposte dal venditore, accettandole peraltro
nell’ipotesi che fossero neutre dal profilo dei costi. Non va infatti
dimenticato che, con la presa di posizione assunta da AP 2 in una sua
lettera alla controparte, rispondendo ad uno scritto con il quale il legale
degli appellati lo invitava ad eliminare tutti i difetti riscontrati
nell’attico e a consegnare il medesimo nei tempi pattuiti, egli ha affermato
che non era “stata mia intenzione fatturarvi i lavori elencati” - tra cui v’era
anche il cambiamento della struttura portante del tetto - precisando che se
controparte avesse insistito nelle proprie pretese sarebbe stato costretto a
far valer i suoi interessi (doc. N). Ciò induce piuttosto a ritenere che,
comunque e indipendentemente da chi abbia chiesto le modifiche, le parti
avevano pattuito che le stesse non avrebbero influito sul prezzo.
Non essendo provato che i
lavori siano stati richiesti dagli appellati, l’appello su questo punto va
respinto.
12.5 Per i motivi che
precedono, il giudizio impugnato merita conferma anche laddove
il Pretore non ha ammesso quale costo supplementare in relazione al tetto la
somma di fr. 3'560.- per onorari dell’ingegnere. In merito a tale voce di spesa
il primo giudice aveva peraltro rilevato anche che non v’erano sufficienti elementi
per poter ritenere che si trattasse di spesa supplementare resasi necessaria a
seguito dell’eliminazione dei “muri portanti davanti all’ascensore”,
conclusione questa rimasta incontestata.
12.6 Il
Pretore ha considerato quale prestazione supplementare un armadio a muro, riconoscendo
un costo di fr. 6'090,70, escludendo invece l’importo di fr. 680.- fatturato
per la sua posa perché ha ritenuto che, secondo l’andamento ordinario
delle cose e secondo esperienza il costo per il montaggio era compreso, così
come lo era per altri armadi a muro pagati direttamente dagli attori, mentre i
convenuti non avevano portato la prova di aver effettuato la posa quale lavoro
supplementare. Su questo punto gli argomenti degli appellanti, oltre ad essere
inconcludenti, non muovono critiche concrete alla motivazione del Pretore,
sicché l’appello si rivela irricevibile. Comunque, la decisione impugnata regge
alle critiche, ritenuto che la fattura emessa dagli stessi appellanti indica un
importo di fr. 6'000.- per fornitura e posa in opera di un mobile a muro
“fornito e posato dalla ditta A__________ nella camera matrimoniale” (doc. 8), mentre
in altra fattura di medesima data il prezzo per “ il mobile fornito e posato” è
di fr. 4'796.- a cui sono state aggiunte le voci “aiuto per trasporto sui
piani” (fr. 690.-) e “SG + RG + IVA (10 + 6 + 7,6 %) 23 % fr. 1'294,70 (doc.
20). Togliendo le voci SG + RG - di cui non è dato di conoscere a cosa siano
riferite e comunque sono prive di qualsivoglia giustificazione - ma tenuto
conto dell’IVA, ne risulta comunque un importo di fr. 5'902,95, inferiore alla
somma riconosciuta nel giudizio impugnato. Non v’è pertanto spazio per
ulteriori e non comprovate spese relative al montaggio dell’armadio a muro.
13. Ne discende che per
quanto riguarda la domanda riconvenzionale l’appello va respinto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 13 dicembre 2004 di e AP 2 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 19 novembre
2004 della Pretura di Locarno-Città è riformata come segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza AP 2 e AP 1, __________, sono tenuti a versare in solido a AO 1 e AO
2, __________, la somma di fr. 27'857,55 oltre
interessi al 5% a partire dal 28 febbraio 2002.
1.2 Le
spese di fr. 3'825.- e la tassa di giudizio di fr. 3'000.-, da anticipare da AO
1 e AO 2, in solido, restano a loro carico per 5/11 e sono poste a carico dei
convenuti in solido per 6/11.
Fatti
I
convenuti rifonderanno agli attori l’importo complessivo di fr. 400.- a titolo
di ripetibili ridotte.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
1’000.-
da
anticipare dagli appellanti, sono poste a carico per fr. 50.- degli appellati e
Considerandi
per il resto degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 2'500.-
per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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