12.2004.218
appalto - compravendita - opere fatturate separatamemnte già comprese nel prezzo?
9 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2004.218
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, IICCA
Titolo:
appalto - compravendita - opere fatturate separatamemnte già comprese nel prezzo ?
DETERMINAZIONE DEL PREZZO
MERCEDE
art. 184 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2004.218
Lugano
9 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.857
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28
dicembre 2001 da
AA 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 138'982.85
oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2001 nonché il rigetto in via definitiva
dell¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UE di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 25 novembre 2004 ha accolto per fr. 114'093.45 più
interessi al 5% dal 24 agosto 2001 ed accessori;
appellante
il convenuto con atto di appello 16 dicembre 2004, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attrice con allegato 31 gennaio 2005, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l¿accoglimento del proprio nel senso
di aumentare a fr. 128'093.45 più interessi ed accessori la somma a lei dovuta,
il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre il
convenuto con osservazioni 8 marzo 2005 postula la reiezione dell¿appello
adesivo pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
rogito 20 aprile 2000 (doc. A) AA 1 ha promesso di vendere a AP 1 e __________,
previa costituzione di due unità PPP, l¿immobile in fase di edificazione sito
sulla part. n. __________ RFD di __________, __________, precisando a quel
momento che essa si impegnava ad eseguire a proprie spese, entro il 31 agosto
2000, i lavori indicati in dettaglio nella lista allegata al rogito quale
inserto B.
Costituite
le due unità PPP n. __________ e __________ (doc. B e P) e concretizzata la loro
compravendita il 28 luglio 2000 (doc. C, Q e R), nel maggio 2001 i lavori di
edificazione, comprensivi di vari interventi supplementari, sono finalmente
giunti a termine.
2. Con
la petizione in rassegna la venditrice, che nel frattempo aveva modificato la
sua ragione sociale in AA 1, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
138'982.85 più interessi ed accessori, somma corrispondente al saldo di 2
fatture, una di fr. 94'435.15 (doc. M) e l¿altra di fr. 96'547.70 (doc. N), a
fronte delle quali essa aveva sino ad allora ricevuto solo acconti per fr.
52'000.-.
Il
convenuto si è opposto alla petizione rilevando in sintesi che i lavori oggetto
della prima fattura erano già compresi nel prezzo della compravendita, mentre
quelli oggetto della seconda non erano dovuti, stante la loro parziale
difettosità e l¿esistenza di una sua pretesa risarcitoria per ritardata
consegna dell¿opera.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr.
114'093.45 più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure, sulla base delle
testimonianze Be__________ e W__________, ha innanzitutto ritenuto che il
convenuto non aveva provato che i lavori fatturati nel doc. M fossero già
compresi nel prezzo di vendita, se non per le due posizioni di complessivi fr.
3'389.40 indicate dal perito giudiziario; sulla scorta delle risultanze
peritali ha inoltre confermato, così come preteso dal convenuto, che dalle
somme fatturate andavano dedotti fr. 21'500.- per la parziale difettosità delle
opere, tempestivamente notificata; ed ha infine escluso che quest¿ultimo
potesse vantare dei diritti dall¿eventuale, ma comunque negata, tardività della
consegna.
4. Entrambe
le parti hanno impugnato la pronuncia di prime cure.
Con
l¿appello principale il convenuto chiede di riformare la sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione, adducendo che, pacifica l¿inattendibilità della
perizia giudiziaria, i testi D__________ __________ e Bl__________ avevano
ampiamente provato che i lavori oggetto della prima fattura erano compresi nel prezzo
di compravendita e ribadendo che la ritardata consegna dell¿opera gli aveva
causato un danno di fr. 23'047.70, da lui posto in compensazione alla pretesa
avversaria.
Con
l¿appello adesivo l¿attrice chiede invece, in riforma del querelato giudizio, che
la somma a lei dovuta venga aumentata a fr. 128'093.45, argomentando che i
difetti per i quali essa rispondeva ammontavano in realtà a soli fr. 7'500.-.
5. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
quo
all¿appello principale
6. Il
convenuto ribadisce anche in questa sede che le prestazioni fatturate nel doc.
M sarebbero già comprese nel prezzo di compravendita siccome contenute nella
lista, invero alquanto sommaria, allegata al rogito quale inserto B (doc. A). A
torto.
6.1 Diverse
persone si sono espresse sulla questione, chi, per percezione diretta dei
fatti, in qualità di testimone, chi invece, previo esame degli atti di causa, in
qualità di perito giudiziario.
6.1.1 Innanzitutto,
pur dovendosi dar atto che i testi Be__________ e W__________, ritenuti
determinanti dal giudice di prime cure, non chiarivano in realtà la questione,
si osserva che la versione resa dai testi D__________ __________ e Bl__________,
che apparentemente (cfr. infra consid. 6.1.3) confermavano la tesi del
convenuto, è stata smentita dal teste S____________________. Ora, ritenuto che
Fatti
i primi due erano consulenti del convenuto, rispettivamente in qualità di
architetto e di ingegnere, mentre l¿altro, che si era occupato quale subappaltatore
dei lavori di edificazione, pur avendo ammesso di essere un creditore dell¿attrice,
non risulta -e nemmeno la moglie- esserne azionista (ordinanza 16 ottobre
2002), nell¿apprezzamento delle loro testimonianze, non essendovi altre
circostanze che permettano di ritenere maggiormente attendibile gli uni
all¿altro, si deve concludere che le stesse si elidono reciprocamente, così che
in definitiva occorre decidere a sfavore della parte gravata dell¿onere della
prova, ovvero in concreto del convenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e
43 ad art. 90).
6.1.2 La
tesi del convenuto è stata oltretutto smentita, salvo per le due posizioni di
complessivi fr. 3'389.40 per altro considerate dal primo giudice, anche dalla
perizia giudiziaria, di cui il convenuto ha contestato -anche qui, come
vedremo, a torto- l¿attendibilità.
L'art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall'opinione dei periti e
che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, come del resto previsto
dall'art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve
esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e
contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della
materia specifica- se le conclusioni a cui questi è giunto sono logiche e
convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire
alle conclusioni peritali non è tenuto a darne una motivazione
particolareggiata nella sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad
art. 253). Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni del perito,
egli, onde non eccedere il proprio potere d'apprezzamento, deve motivare in
modo corretto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire
dall'opinione dell'esperto, non bastando in proposito l'adduzione di mere
congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
ibidem).
Nel caso
di specie, visto il tenore della lista contenuta nell¿inserto B e l¿elenco
delle prestazioni fatturate nel doc. M, il giudizio con cui il perito
giudiziario ha escluso che le opere fatturate fossero comprese nel prezzo di
vendita è ineccepibile e il convenuto è malvenuto a metterlo in dubbio adducendo
che il perito non si sarebbe premurato di verificare con la dovuta diligenza
gli importi esposti in fattura rispettivamente si sarebbe rifiutato di
analizzare i costi esposti per le opere di finitura delle facciate:
innanzitutto si osserva che tali aspetti nulla hanno a che vedere con la sua
conclusione sulla particolare questione e si riferiscono ad altri aspetti, e
meglio al valore delle opere fatturate, che il convenuto nemmeno aveva
contestato in causa; l¿operato del perito non presta in ogni caso il fianco a
critiche, se si pon mente al fatto che egli -come precisato nel complemento
peritale (ad 5 di parte attrice)- pur non avendo ritenuto opportuno, per
ragioni di costo, raccogliere, previo rilievo di tutti i quantitativi, almeno 3
offerte per ogni intervento per poi poterne ricavare un importo medio, ha
comunque effettuato una valutazione sommaria delle opere fatturate, ritenendo
attendibili le opere da fabbro, di tinteggiatura e le attrezzature della
piscina, mentre per le opere di finitura delle facciate non è stato in grado di
esprimersi, non avendo avuto a disposizione i relativi piani esecutivi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 13 ad art. 253).
6.1.3 Se ciò
non bastasse, si osserva che le testimonianze Bl__________ e D__________ __________
che sembravano confermare la tesi del convenuto, secondo cui i lavori fatturati
nel doc. M erano compresi nel prezzo di vendita, non sono del tutto convincenti.
Il teste Bl__________ ha in effetti dichiarato di neppure conoscere i dettagli
della lista contenuta nell¿inserto B del rogito, che invece é determinante per
la questione. Il teste D__________ __________ sembra invece aver tratto quella
conclusione dal fatto che i lavori da eseguirsi, compresi nel prezzo, erano riportati
in una ¿sua¿ lista di più di 10 pagine (quella poi da lui integrata nella
valutazione dell¿immobile all¿indirizzo del convenuto, neppure versata agli
atti), evidenziando che la lista allegata all¿inserto B del rogito prodotta nel
doc. A, di una sola pagina, era assolutamente parziale. Sennonché,
dall¿ispezione effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera presso l¿Archivio
Notarile, è risultato che l¿inserto B del rogito è effettivamente comprensivo
di un¿unica pagina, per cui si deve ritenere che la lista su cui il teste si è
basato per trarre le proprie conclusioni non è quella su cui le parti si sono
poi accordate, rispettivamente che le eventuali discussioni sulla questione
intervenute prima della sottoscrizione del rogito e non concretizzate nell¿atto
pubblico sono del tutto irrilevanti.
6.2 Irricevibile,
siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), è invece la tesi, in ogni caso solo di carattere indiziario, secondo cui
il fatto che le opere fatturate nel doc. M fossero comprese nel prezzo di
vendita era pure provato dalla circostanza che le prestazioni fatturate non
erano state oggetto di un preventivo. L¿istruttoria di causa ha del resto
provato che non tutte le opere supplementari, tra cui proprio alcune di quelle
contenute nel doc. M, erano state eseguite adottando quella modalità (teste Be__________,
della cui attendibilità non vi è invero motivo di dubitare nonostante abbia
dichiarato di aver un debito residuo nei confronti di S__________; cfr. pure
testi S__________ e W__________; perizia ad 1 di parte attrice).
7. Il
convenuto contesta infine di essere tenuto a corrispondere all¿attrice il saldo,
di fr. 23'047.70, della fattura doc. N (fr. 96'547.70 ./. acconti fr. 52'000.-
./. difetti fr. 21'500.-), rilevando di vantare, in conseguenza del ritardo
nella consegna dell¿opera, una pretesa nei confronti della controparte, pari
all¿interesse legale del capitale da lui investito di oltre fr. 500'000.-. La
censura dev¿essere respinta già per il fatto che quel danno e soprattutto le
modalità per il suo calcolo sono stati addotti per la prima volta solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto non ha per altro
contestato -dal che l¿irricevibilità dell¿appello sulla particolare questione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309)- le ragioni, del tutto convincenti ed a cui si
può senz¿altro rinviare, per cui il Pretore aveva concluso per l¿inesistenza di
un ritardo nella consegna dell¿opera.
quo
all¿appello adesivo
8. Da
parte sua, l¿attrice ritiene che i difetti per i quali essa doveva rispondere,
quantificati dal Pretore -che nell¿occasione aveva ripreso l¿importo postulato
a quel titolo dal convenuto- in fr. 21'500.- ancorché il perito giudiziario li
avesse quantificati in ragione di fr. 32'500.- (fr. 18'000.- opere da
falegname, fr. 7'500.- opere da pittore, fr. 4'500.- interventi vari e fr.
2'500.- opere per muri di cinta, cfr. perizia ad 2 di parte convenuta),
ammontavano in realtà a soli fr. 7'500.-, atteso che buona parte degli stessi
si riferivano a parti dell¿immobile che erano state accettate nello stato di
fatto in cui si trovavano in occasione della sottoscrizione del rogito di
compravendita (doc. C).
Il
giudizio di prime cure può essere confermato, visto che i difetti riferiti alle
opere supplementari e a quelle inserite nell¿inserto B del rogito, in altre parole
quelli relativi a lavori successivi alla presa in consegna dell¿immobile, sono
sicuramente superiori a fr. 21'500.-. L¿attrice ha innanzitutto ammesso la sua
responsabilità per i difetti nelle opere da pittore (fr. 7'500.-). Anche i
difetti nelle opere da falegname (fr. 18'000.-) sono a lei imputabili, essendo
riferiti alla sistemazione dei serramenti di facciata (posa doppi vetri
inadeguati, scollamento guarnizioni perimetrali in gomma, talune chiusure difettose,
sistemazione gelosia a 3 ante deteriorata, regolaggio gelosie e sistemazione
porta d¿ingresso), opera la cui esecuzione era prevista nell¿inserto B (¿completamento
posa persiane e tutta la ferramenta, e sostituzione di quelle già degradate dal
tempo¿, ¿rifiniture, siliconature, ... ¿, ¿altri piccoli lavori
di finitura non menzionati¿ e ¿collaudi¿) rispettivamente nel doc. N
(ove è menzionata la posa di varie persiane, porte e vetri). Anche buona parte
degli interventi vari (fr. 4'500.-) indicati dal perito sono poi da porre a
carico dell¿attrice, si pensi ad esempio al regolaggio e ritinteggio antine
metalliche di accesso al vano cantina e di chiusura cassetta riscaldamento, alla
sistemazione antina chiusura quadro valvole elettriche, alla fornitura e posa
porta antincendio locale riscaldamento, al livellamento della pavimentazione
zona piscina nonché ai piccoli ritocchi pittore, che a loro volta risultano
dall¿inserto B del rogito (¿posa sportelli in metallo, accesso al locale
cantina al piano terreno rialzato¿, ¿controllo e messa in funzione
impianto di riscaldamento, impianto elettrico¿, ¿verniciatura completa
di tutto¿, ¿altri piccoli lavori di finitura non menzionati¿ e
¿collaudi¿) rispettivamente dal doc. N (che menziona, tra le altre, le
posizioni ¿raccordo pavimento adiacente piscina...¿, ¿raccordo
corridoio piscina/cantina...¿ e ¿rialzo piscina...¿, ¿verniciature¿).
Il difetto relativo al muro esterno (fr. 2'500.-) era invece preesistente
(teste Del Fedele) e non può essere posto a carico dell¿attrice.
conclusione
9. In
considerazione di quanto precede, si ha che entrambi gli appelli devono essere
respinti, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
secondo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L¿appello 16 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1¿000.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1¿050.-
da
anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 3¿000.- per ripetibili.
III. L¿appello adesivo 31 gennaio 2005 di AA 1 è respinto.
IV. Le spese della procedura d¿appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
450.
-
da
anticiparsi dall¿appellante adesivamente, restano a suo carico con l¿obbligo di
rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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