12.2004.219
causa contro il subappaltatore - carenza di legittimazione passiva
31 gennaio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.219
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, IICCA
Titolo:
causa contro il subappaltatore - carenza di legittimazione passiva
GARANZIA PER DIFETTI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
SUBAPPALTO
art. 368 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.219
Lugano
31 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.68
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 3
agosto 2000 da
AP 1
entrambi
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 30'371.50 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24
ottobre 2004 ha respinto;
appellanti gli attori con atto di appello 16 dicembre 2004, con cui
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 28 gennaio 2005 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AP 1, proprietari della part. n. __________ di __________,
hanno convenuto in giudizio AO 1, titolare della ditta __________, adducendo
che il muro di contenimento con massi ciclopici a secco costruito da
quest¿ultima lungo il confine nord del fondo di loro proprietà nell¿ambito
dell¿edificazione della loro casa di vacanza avrebbe ben presto presentato
problemi di stabilità, che avevano in seguito imposto, come indicato da una
perizia eseguita con l¿accordo delle parti, costata fr. 3'853.35, l¿effettuazione
di lavori di ripristino, con una spesa di altri fr. 26'518.15, somme di cui è chiesta
in causa la rifusione sulla base delle norme sui difetti del contratto
d¿appalto (art. 368 cpv. 2 CO).
2. Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto la sua
legittimazione passiva in quanto il contratto d¿appalto per la costruzione del
muro sarebbe stato a suo tempo concluso con la ditta __________ e non con gli
attori, osservando inoltre che il manufatto era stato eseguito secondo le
istruzioni ricevute rispettivamente che l¿instabilità riscontrata era imputabile
ai lavori eseguiti da terze persone sul fondo sottostante e rilevando in ogni
caso che i lavori di ripristino effettuati costituivano, almeno in parte, una
miglioria.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto ritenuto pacifico che nel
caso di specie la prima tappa della costruzione del muro, effettuata nel
gennaio 1998, era stata ordinata dalla ditta __________, imprenditore generale,
e che lo stesso era avvenuto anche per la seconda tappa, portata a termine nell¿agosto
di quell¿anno, con cui il muro era stato elevato da un¿altezza iniziale di 2-2.5
metri ad un¿altezza di circa 4-4.5 metri: in effetti anche in quell¿occasione
l¿offerta (doc. T) era stata inviata a quella ditta e dalla deposizione del
teste arch. __________, direttore dei lavori per conto della stessa fino alla
data del suo fallimento e poi per conto degli attori, il quale aveva
concretamente ordinato l¿intervento, era risultato che costui aveva iniziato a
lavorare per questi ultimi solo nel novembre 1998, ovvero dopo il fallimento della
ditta, avvenuto nel settembre di quell¿anno, quindi dopo che il manufatto era già
stato terminato. In assenza di una relazione contrattuale diretta tra le parti
in causa, ritenuto inoltre che la tesi addotta dagli attori con le conclusioni secondo
cui __________ avrebbe in seguito ceduto loro le sue pretese nei confronti del convenuto
era irricevibile e comunque non era stata provata e che altrettanto
irricevibile era la richiesta attorea, pure contenuta nelle conclusioni, di
trasformare la causa in un¿azione di risarcimento del danno ex art. 41 CO, il
giudice di prime cure ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva,
senza esprimersi sulle altre questioni sollevate dal convenuto.
4. Con
l¿appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione. A loro dire, l¿esistenza di un
rapporto contrattuale diretto tra le parti, che imponeva di respingere
l¿eccezione di carente legittimazione passiva, era già provata dal fatto che la
fattura relativa ai lavori del muro (doc. B), allestita oltretutto prima del
fallimento di __________, era stata inviata direttamente agli attori, tanto più
che il teste arch. __________, allorché aveva detto di aver iniziato nel
novembre 1998 ad occuparsi della direzione lavori per conto degli attori, si
riferiva evidentemente ai lavori di edificazione della casa di vacanza e non
del muro. Per il resto, essi ripropongono gli argomenti alla base della loro
pretesa.
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Determinare
la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può, rispettivamente
contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata
pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; IICCTF
2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137).
La
legittimazione attiva e passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito,
che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181; sentenza II CCA citata).
7. Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha respinto la petizione per
carenza di legittimazione passiva può senz¿altro essere confermato.
7.1 Occorre
innanzitutto premettere che gli attori hanno ammesso in causa -e ciò non è stato
contestato in questa sede- di aver a suo tempo concluso un contratto di impresa
generale con __________ avente per oggetto l¿edificazione di una casa di
vacanza sulla particella di __________ di loro proprietà e in seguito, quando
quella ditta, nell¿estate 1998, è fallita, di aver affidato la direzione lavori
direttamente all¿arch. __________ (conclusioni p. 2), che in precedenza -aggiungiamo
noi- l¿aveva già curata per conto di quella società (teste __________). Queste
circostanze sono state per altro confermate dal diretto interessato, il quale,
sentito in sede testimoniale, ha dichiarato di essere inizialmente subentrato
ad un altro architetto nella direzione lavori per conto dell¿impresa generale e
che quando essa è fallita, l¿attore gli aveva chiesto di continuare al 100% la
direzione lavori, ciò che egli ha poi fatto a partire dal novembre 1998 (teste __________).
Ora, per quanto riguarda la seconda tappa della costruzione del muro,
effettuata nell¿agosto 1998 (doc. B; cfr. pure petizione p. 2 e appello p. 3)
-la prima, quella realizzata nel gennaio 1998, era pacificamente stata ordinata
dall¿impresa generale (conclusioni p. 2; cfr. pure doc. S, testi __________ e __________)-,
si osserva che l¿istruttoria ha inequivocabilmente provato che la stessa è
stata ordinata dall¿arch. __________ (conclusioni p. 3; testi __________ e __________).
Ritenuto che a quel momento la ditta __________ non era ancora fallita, il suo
fallimento essendo stato decretato solo il 18 settembre 1998, ben si può
concludere, sulla base di quanto si è detto, che a quel momento l¿architetto
avesse agito per conto dell¿impresa generale, circostanza per altro confermata
dal fatto che la relativa offerta era stata inviata proprio a quest¿ultima
(doc. T).
7.2 Quanto
alle censure sollevate nel gravame, si osserva che il fatto che l¿arch. __________
abbia dichiarato di aver assunto al 100% la direzione lavori sul cantiere a far
tempo dal novembre 1998 non toglie, anche se per ipotesi quella data fosse
errata e si riferisse invece -come preteso dagli attori- solo ai lavori di
edificazione della casa, che egli in ogni caso aveva iniziato a lavorare per
loro solo dopo il fallimento dell¿impresa, quando cioè i lavori al muro che ci
interessano erano già terminati; mentre il fatto che la fattura finale del muro
(doc. B) sia stata indirizzata, oltretutto ancor prima del fallimento
dell¿impresa, agli attori, per altro irricevibile siccome evocato per la prima
volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b), non è in ogni caso tale da
modificare gli accertamenti di fatto che precedono, questa Camera avendo già
avuto modo di stabilire che la semplice emissione o intestazione di una fattura
non consente di per sé di trarre conclusioni certe circa la titolarità del
rapporto contrattuale (cfr. II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. 12.99.142, 9
novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60). Per il
resto, la decisione pretorile in punto alla carente legittimazione passiva non
è assolutamente stata oggetto di contestazione.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L¿appello 16 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
550.
-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l¿obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster