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Decisione

12.2004.22

appalto - tipo di mercede - superamento del preventivo - spese legali non comprese nelle ripetibili

24 marzo 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 20 gennaio 2004, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso respingere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l’attrice, con osservazioni del 27 febbraio 2004 postula la reiezione del

gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto:

1. AP

1 e AP 2 sono comproprietari della particella no 487 RFD di ____________________.

Il 21 luglio 1987 l’impresa di costruzioni __________ ha presentato un’offerta

per i lavori da impresario costruttore - allestita sulla base del capitolato

d’appalto preparato dallo studio d’architettura __________ associati SA - per

la casa unifamiliare da edificare sul fondo in narrativa, per l’importo di fr.

250'242.- oltre IVA al 6,5%. I lavori sono iniziati alla fine del 1997 e

l’abitabilità dell’immobile è stata concessa il 9 febbraio 1999. La __________

ha emesso, il 31 marzo 1999, la fattura finale per l’opera, per un importo di

fr. 332'971,31 più IVA per 21'643,14. Dedotti gli acconti di fr. 210'000.-

rimaneva quindi uno scoperto di fr. 163'085,80, per il quale, nessun pagamento

essendo intervenuto, essa ha fatto spiccare dall’UEF __________ ai quali gli

escussi hanno interposto opposizione.

Considerandi

2.

La domanda di annotazione di un’ipoteca legale provvisoria degli

artigiani e imprenditori per il saldo di fr. 163'085.85 oltre accessori,

inoltrata il 14 maggio 1999 dalla ditta AO 1 al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Nord, è stata da questi accolta con sentenza 11 febbraio 2000, poi

riformata con decisione 6 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale

d’appello nel senso di respingere l’istanza.

3.

Con

petizione 16 gennaio 2001 AO 1 ha chiesto la condanna dei convenuti in solido

al pagamento dell’importo di fr. 163'085,85 oltre accessori quale residuo della

mercede per l’esecuzione dei lavori di impresario costruttore, e il rigetto

delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE __________ __________

L’attrice sostiene di aver eseguito i lavori a regola d’arte, rilevando che

l’aumento dei costi rispetto al preventivo è da ricondurre a varie modifiche

dei piani volute dai committenti.

Con

risposta 20 aprile 2001 parte convenuta si è integralmente opposta alla

petizione, argomentando che il contratto d’appalto prevedeva una mercede

forfetaria, come tale non suscettibile d’aumento. Inoltre non tutti i lavori

sarebbero terminati e neppure sarebbero stati seguiti a regola d’arte, sicché

la mercede, oltre a non essere esigibile neppure sarebbe dovuta.

Con

i successivi allegati di replica e duplica, e così nelle rispettive conclusioni

scritte, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.

4.

Statuendo

il 19 dicembre 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente

all’importo 140'804.- oltre interessi, per il quale ha pure levato

l’opposizione ai PE in narrativa.

Il primo giudice, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO, ha innanzitutto ritenuto che la

mercede era stata pattuita in base a prezzi unitari, di modo che l’indicazione

di un prezzo complessivo sulla base del numero di unità previsto non costituiva

una mercede forfetaria. Appoggiandosi alle risultanze peritali ha poi

quantificato la mercede per le opere previste dal capitolato in fr. 270'264,55

oltre IVA, a cui ha aggiunto le opere supplementari e a regia per ulteriori fr.

75'715.-. Da questi importi ha poi dedotto fr. 11'200.- per minor valore

dell’opera e fr. 6'630.- per tasse, spese e ripetibili per la procedura di

iscrizione dell’ipoteca legale.

5.

Con l’appello del 20 gennaio 2004 i convenuti chiedono la riforma

del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia integralmente respinta. Contestata

la pattuizione di una mercede a prezzi unitari con l’argomento che trattavasi

di una mercede forfetaria, gli appellanti ripropongono l’eccezione

dell’inesigibilità della mercede per il mancato compimento dei lavori,

contestando altresì l’ammontare della mercede perché non sufficientemente

provato.

Nelle

osservazioni del 27 febbraio 2004 la AO 1ropone la reiezione dell'appello.

6.

Non

vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che l’appaltatrice

che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo

all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed.,

no 21 ad art. 373 CO). Non v’è invece convergenza sul modo di stabilire la

mercede e sul quantum della medesima.

Il

contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è

preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374

CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione

dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo

il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

op. cit., no 6 ad art. 373 CO).

Quale

variante della mercede a corpo v’è la pattuizione di un prezzo unitario,

fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di

misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della

misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/Pulver, op. cit., no 7 ad art. 373 CO). La

stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può

essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte

che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver, op. cit., ni 9 e 37 ad

art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è retribuito

secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).

7.

L’esame delle tavole processuali permette di confermare l’assunto

pretorile secondo cui le parti non hanno pattuito una retribuzione a corpo. Si

rileva in merito che il capitolato d’appalto è stato allestito dallo studio

d’architettura __________ - che si è poi anche occupato della direzione lavori -

e l’attrice ha formulato la propria offerta sulla base dello stesso. Come

rettamente rilevato dal primo giudice, poiché il capitolato d’opera non è stato

allestito dall’attrice, ne deriva necessariamente che essa si è limitata ad

apporre i propri prezzi unitari ai quantitativi indicati in base alla

previsione che un’altra persona aveva formulato circa la quantità delle unità

di misura necessarie al compimento dell’opera medesima.

Di

conseguenza, poiché l’appaltatrice si è limitata a completare il capitolato

d’opera con la sola indicazione dei prezzi unitari, ciò non può essere

interpretato quale l’espressione della sua volontà di offrire al committente

un prezzo globale, non potendo (e non desiderando) essa sulla limitata base

degli elementi conoscitivi in suo possesso assumere il rischio dell’eventuale

necessità della fornitura di un maggior quantitativo di lavoro a prezzi unitari

(medesima soluzione in: II CCA 13 dicembre 1992 in re C./E. SA, consid. 2 e 26

maggio 1999 in re L SA/F). Ciò a maggior ragione quando si consideri che la

clausola 3b) delle condizioni generali precisa che “i quantitativi riportati in

offerta sono indicativi e non vincolano la DL che si riserva il diritto di

stralciare parzialmente o totalmente talune posizioni nel corso

dell’esecuzione, ritenendo pertanto non applicabile l’art. 86/SIA/118” (doc.

4).

E’ pertanto priva di fondamento la tesi difensiva dei ricorrenti,

secondo cui le parti avrebbero pattuito una mercede globale: è ben vero che vi

è l’indicazione di un prezzo totale, ma ciò avviene in qualsiasi tipo di preventivo,

mentre la presenza di altri parametri - oltre appunto al preteso prezzo globale

- quali i prezzi unitari e i presunti quantitativi d’opera, da cui il prezzo

totale dipende, depone contro la pattuizione di una mercede globale (II CCA 15

dicembre 1992 citata).

Su

questo punto l’appello va quindi respinto.

8.

Fermo

restando che incombe all’appaltatore l’onere di fornire gli elementi necessari

alla determinazione della mercede di cui chiede il pagamento, nel caso concreto

è da distinguere tra i lavori previsti dal capitolato d’appalto e quelli

supplementari, non previsti o conseguenti a modifiche dei progetti.

8.1

Per

quanto concerne i primi, il Pretore, appoggiandosi alle risultanze del referto

peritale, ha stabilito che la mercede dovuta è di fr. 270'264,55 oltre IVA. A

prescindere dalla contestazione circa il tipo di mercede pattuita - già risolta

al considerando precedente - l’importo stabilito dal primo giudice non è per il

resto stato contestato e va quindi riconosciuto. L’aumento rispetto al

preventivo rientra peraltro nella tolleranza del 10% generalmente ammessa

nell’ambito d’applicazione dell’art. 375 CO (Zindel/Pulver,

op. cit., no 12 ad art. 375 CO).

8.2

Diversa

appare invece la situazione dei lavori eseguiti a regia, per i quali l’attrice

ha esposto una mercede di fr. 78'072,05 oltre IVA, rispetto a fr. 9'950.-

indicati nell’offerta. Il Pretore ha esaminato tali opere, concludendo che le

medesime erano state eseguite con l’accordo dei committenti, e ne ha

determinato il valore in fr. 75'715.-. Gli appellanti contestano invece

l’esecuzione delle opere fatturate a regia, nonché il loro valore, rilevando

che il perito, oltre a non essere stato in grado di stabilire con certezza se le

stesse siano state eseguite, neppure ne ha potuto determinare il costo.

Gli

appellanti non contestano l’accertamento del Pretore che le opere non previste

dal capitolato sono state eseguite con l’accordo dei committenti. È quindi unicamente

da esaminare se l’attrice, alla quale incombeva l’onere della prova, ha

dimostrato l’ammontare della mercede, recando in particolare la prova di aver

eseguito i quantitativi di lavoro fatturati a regia. Il perito giudiziario ha

rilevato che una cifra di fr. 10'000.- per lavori a regia - che coincide

sostanzialmente con quanto esposto nell’offerta (doc. 4, pag. 87-90) - è usuale

nella costruzione di una casa monofamigliare. Di primo acchito l’importo

fatturato nel caso concreto e qui oggetto di contestazione appare quindi

manifestamente sproporzionato. È tuttavia da considerare che tale importo

comprende diversi lavori supplementari, non previsti nel capitolato d’appalto

per i quali il perito ha ritenuto giustificata la fatturazione a regia (perizia

16.

gennaio 2001, pag. 17). Di conseguenza, la sentenza impugnata merita sicuramente

conferma nella misura in cui ammette i lavori a regia riassunti nelle

situazioni 1, 2 e 3 per un importo di fr. 36'601,90, l’esecuzione dei quali è

stata verificata e accettata dalla DL, che ne ha pure confermato l’esecuzione

(teste E__________ verbale 2 settembre 2003, pag. 2; Liquidazione rich. II).

Sono poi da riconoscere i lavori per la formazione del locale cisterna nel

vespaio, originariamente non previsti, che hanno richiesto svariati interventi

supplementari. In merito agli stessi il perito ha rilevato che v’è

“…corrispondenza fra i lavori descritti nei citati bollettini e quelli

effettivamente eseguiti” (perizia pag. 11 ad 11). Tali lavori sono indicati nei

bollettini 4686, 4687, 4991, 4996 e 4141, per complessivi fr. 8'128,50 (i

bollettini 4977 e 4981 sono invece già compresi nella situazione 3).

Diversamente

da quanto precede, non possono invece essere ammesse le altre opere fatturate a

regia. Il perito, pur rilevando che di principio ne era giustificata la

fatturazione a regia perché non erano comprese nel capitolato, non è stato in

grado di quantificarne i costi perché non ha potuto valutare l’esattezza dei

quantitativi esposti (completamento della perizia 15 maggio 2003, pag. 8, ad

4). La testimonianza del capocantiere __________ F__________ non permette di

superare questa carenza, avendo egli allestito i bollettini in base alle

indicazioni altrui (verbale 24 ottobre 2001, pag. 6).

Di

conseguenza per i lavori a regia va riconosciuto l’importo di fr. 44'730,40

(36'601,90 + 8'128,50). La mercede dovuta all’appaltatore ammonta di

conseguenza a fr. 314'994,95 (270'264,55 + 44'730,40) oltre IVA per fr.

20'474,65, vale a dire in totale fr. 335'469,60. Dedotti acconti per fr.

210'000.-, ne risulta un residuo di fr. 125'469,60.

9.

Incontestata

la deduzione di fr. 11'200.- quale minor valore dell’opera dovuto ai difetti e

di fr. 6'630.- a titolo di tasse, spese di giustizia e ripetibili nell’ambito

della procedura di annotazione dell’ipoteca legale, che diminuiscono l’importo

dovuto a fr. 107'639,60, rimangono da esaminare le ulteriori pretese degli appellanti.

9.1

Gli

appellanti sostengono che dalla mercede vanno ancora dedotti l’importo di fr.

8'000.- per l’impianto di cantiere che l’attrice ha abbuonato al committente e

lo sconto del 4% che le parti avevano liberamente pattuito. La pretesa è

manifestamente infondata. L’importo di fr. 8'000.- per l’impianto di cantiere

era previsto nel capitolato (doc. 4, pag. 14), mentre non risulta la

pattuizione di uno sconto del 4%. Parte attrice ha del resto contestato la

pattuizione di tali facilitazioni, adducendo di averle offerte solo a

condizione che controparte versasse a breve termine il saldo, cosa non

avvenuta. Non essendo dimostrata la pattuizione incondizionata delle

facilitazioni di cui trattasi (il doc. 12 sul quale si appoggiano gli

appellanti non avendo alcuna valenza probatoria), l’appello, su questo punto

manifestamente infondato, va respinto.

9.2

Il

Pretore ha posto in compensazione l’importo di fr. 6'630.- a titolo di tasse,

spese di giustizia e ripetibili accordate all’appellante nell’ambito della

procedura di annotazione dell’ipoteca legale, respingendo la domanda di

rimborso di ulteriori spese legali per inesistenza del nesso causale tra le

stesse e i difetti dell’opera. Gli appellanti sostengono che non vi sarebbe

necessità di stabilire un nesso di causalità tra danno e difetti dell’opera,

l’importo richiesto derivando dalle spese di patrocinio - ammontanti a

complessivi fr. 19'771,15, di cui fr. 18'000.- di onorario - che sarebbero a

carico della controparte perché originate dalle cause nelle quali controparte è

risultata soccombente e di conseguenza per l’importo di fr. 14'271,50,

corrispondente alle spese legali, la compensazione sarebbe da ammettere.

Manifestamente

a torto. A dipendenza dell’esito della procedura d’iscrizione dell’ipoteca

legale, l’appellata è stata condannata a rifondere alla controparte fr. 4'000.-

per ripetibili in prima sede e, in sede d’appello, fr. 1'500.- di ripetibili e

fr. 1'130.- di spese, in totale quindi fr. 6'630.-. Rilevato come la sentenza

della I CCA del Tribunale d’appello che ha riformato la sentenza del Pretore

anche in punto alle ripetibili non è stata impugnata, sicché i relativi importi

non possono qui essere rimessi in discussione, gli appellanti in realtà fanno

qui valere l’esistenza di un danno derivatogli dalla procedura d’ipoteca legale

e non coperto dalle ripetibili. La questione delle spese processuali e di

patrocinio è però regolata dall’art. 148 CPC, il quale dispone che il giudice

condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili, ritenuto che sono ripetibili le spese

indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di

patrocinio, quest’ultima fissata entro i limiti della tariffa dell’ordine degli

avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e le prestazioni

indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC). Non v’è quindi spazio per

chiedere successivamente la rifusione di ulteriori spese, salvo

nell’eventualità in cui la parte soccombente abbia agito con manifesta

ingiustizia, nel qual caso il giudice, dichiarata temeraria la lite, la

condanna a risarcire l’altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato,

o subito, a motivo dell’indebita lite (art. 152 CPC). Tale fattispecie non è

tuttavia ravvisabile in concreto, la procedura intesa all’annotazione

dell’ipoteca legale non potendo essere ritenuta temeraria per il solo fatto che

la richiesta si è rivelata tardiva. Non è quindi neppure necessario esaminare

se l’onorario esposto dal legale per la trattazione della vertenza sia congruo,

ritenuto comunque che nella situazione concreta è discutibile che ricorrano le

circostanze eccezionali per applicare l’art. 12b TOA, mentre, in applicazione

dell’art. 15 TOA, l’onorario varia da un minimo di fr. 3'510.- ad un massimo di

fr. 22'170.-, importi assai lontani dagli estremi indicati dalla parte convenuta

nel proprio allegato di duplica.

10.

Il

Pretore ha accertato l’esigibilità della mercede, rilevando che il 7 ottobre

1998.

l’attrice aveva comunicato alla parte convenuta la fine dei lavori di sua

competenza ed inoltre che l’abitabilità era stata concessa dal Comune. Gli appellanti

sostengono che la mercede non è esigibile perché, per ammissione della

controparte, l’opera non sarebbe completa.

L’assunto

degli appellanti, manifestamente contraddetto dall’istruttoria di causa,

rasenta la temerarietà. Essi s’appoggiano allo scritto 10 giugno 1999 con il

quale l’appellata affermava che i lavori erano stati sospesi, per dedurne la

mancata completa esecuzione. Omettono però di considerare che il perito ha

accertato, successivamente allo scritto del 10 giugno 1999, che i lavori

previsti nel capitolato sono stati eseguiti (perizia 25 luglio 2002, pag. 5 ad

2), e neppure ritengono di dover indicare quali lavori non sarebbero ancora stati

eseguiti. Inoltre, nell’ambito della procedura intesa ad ottenere l’annotazione

di un’ipoteca legale degli artigiani, i medesimi convenuti si erano opposti al

provvedimento, adducendo che i lavori di competenza dell’impresa erano da tempo

terminati e il Comune __________ __________ aveva concesso il permesso di

abitabilità. Essi sono quindi assai malvenuti a sollevare ora tale

contestazione, che appare in stridente contrasto con i principi della buona

fede processuale.

11.

Per

quanto concerne gli interessi moratori, gli appellanti lamentano che il Pretore

li abbia riconosciuti dal 30 aprile 1999, quando parte attrice li ha chiesti a

partire dal 14 maggio 1999.

In

effetti, in sede di petizione, e ancora con le conclusioni, parte attrice ha

chiesto gli interessi moratori dal 14 maggio, sicché la decisione impugnata va

riformata in tal senso.

In

merito alla doglianza degli appellanti che il Pretore nel dispositivo non ha

indicato che parte delle spese sono state anticipate anche dalla parte

convenuta, basterà rilevare che nel giudizio egli ha comunque proceduto ad una

ripartizione dell’importo complessivo delle spese, di modo che appare chiaro

quale importo è a carico di ciascuna parte. Dovendosi comunque procedere, a

dipendenza dell’esito dell’appello, ad una nuova ripartizione degli oneri di

prima sede, nulla osta ad una precisazione della questione.

In

conclusione, l’importo ancora dovuto all’attrice è di fr. 107'639,60 oltre

interessi al 5% dal 14 maggio 1999 su fr. 74'092,65 e dal 14 maggio 2001 su fr.

33'546,95. Ne discende che l'appello va accolto nei limiti dei considerandi.

L’esito del gravame impone una diversa ripartizione di spese e ripetibili di

prima sede, che vanno caricate in ragione di 1/3 all’attrice e 2/3 ai convenuti.

Le

spese e le ripetibili dell’appello seguono le reciproche soccombenze (art. 148

CPC) individuate nella misura di 3/4 a carico degli appellanti.

Per

questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 20 gennaio 2004 AP 1 e AP 2, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 19 dicembre 2003 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 2 e AP 1, __________

sono tenuti in solido a versare alla AO 1, __________, l’importo di fr.

107'639,60 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1999 su fr. 74'092,65 e dal 14

maggio 2001 su fr. 33'546,95.

2.

Le opposizioni

interposte da AP 2 e AP 1 ai PE __________ sono rigettate in via definitiva

limitatamente all’importo di fr. 107'639,60 oltre interessi al 5% dal 14 maggio

1999.

su fr. 74'092,65 e dal 14 maggio 2001 su fr. 33'546,95 oltre spese

esecutive.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 13'600.-, già anticipate dalle

parti e per il resto da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico nella

misura di 1/3 e sono poste a carico dei convenuti in solido per i rimanenti

2/3. I convenuti rifonderanno all’attrice, sempre solidalmente, l’importo di

fr. 4'000.- a titolo di parziali ripetibili.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 2'900.-

b)

spese fr. 100.-

fr. 3'000.-

da

anticipare in solido dagli appellanti, sono poste per 1/4 a carico della parte

appellata e per 3/4 rimangono a carico degli appellanti, con l’obbligo di

rifondere a controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 4'000.- di

parziali ripetibili.

3.

Intimazione:

-

__________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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