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Decisione

12.2004.220

Contratto di locazione -notifica di aumento con scioglimento di riserva - esigenza di motivazione e chiarezza nel modulo ufficiale - motivi di aumento incompatibili tra di loro

13 dicembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di valorizzazione non era spiegato e motivato, nonostante le modalità

di calcolo seguite nel modulo rispecchino quanto previsto dall’art. 14 cpv. 2

OLAL e dalla dottrina dominante. Egli afferma di aver esposto in modo preciso e

documentato l’esecuzione dei lavori, per altro voluti dal conduttore medesimo,

con i conteggi prodotti agli atti (doc. N, O) corroborati dalle fatture di

tutti gli artigiani e si duole, una volta ancora, del mancato intervento del primo

giudice per chiarire in istruttoria la fattispecie. Se non che, come già si è

detto, la motivazione dell’aumento deve figurare nel modulo ufficiale (cfr.

consid. 6) e delucidazioni successive non possono supplire la carenza di

motivazione al momento opportuno. Nel caso concreto, il primo giudice non ha

speso molte parole per ritenere poco chiaro l’aumento, ma la sua motivazione regge

alla critica. Il locatore ha indicato nel modulo del 7 giugno 2002, alla prima

pagina, che l’aumento era motivato da “lavori di ristrutturazione e miglioria”

con la lista degli interventi eseguiti, ma senza alcuna cifra. Nella seconda

pagina del modulo, riservata alle altre modificazioni unilaterali, alla rubrica

“motivi precisi della modificazione”, il locatore ha esposto un importo

complessivo di spese per “miglioria revisioni importanti” di fr. 89'423,30, in

base al quale ha calcolato un aumento mensile di pigione di fr. 365.-, senza

precisare come si suddivideva la cifra globale e quali lavori comprendeva (doc.

G). In discussione non è il metodo di calcolo seguito per arrivare all’aumento

di fr. 365.- mensili, come sembra ritenere l’appellante, ma piuttosto la

motivazione e la chiarezza dell’adeguamento enunciato nel modulo. Il locatore

ha chiaramente indicato di volersi prevalere di lavori di revisione importanti,

assimilabili a prestazioni supplementari, per adeguare la pigione, ma non ha spiegato

in modo preciso il costo dei singoli interventi. Il conduttore si è pertanto

trovato confrontato con una lista di lavori e con l’importo globale della

spesa, senza alcun elemento per poter valutare la pertinenza dell’aumento

preteso dal locatore e l’opportunità di contestarlo. Ne discende che a ragione

il Pretore ha ritenuto non motivato a sufficienza l’adeguamento di pigione.

8. Infine,

l’appellante contesta al primo giudice di aver liquidato gli altri motivi di

aumento, come il carovita e il tasso ipotecario, senza nemmeno un esame nel

merito, benché fossero correttamente quantificati nel modulo del 7 giugno 2002,

così come la messa a carico del conduttore delle spese di acqua e di rifiuti,

già accettate il 3 settembre 1999 davanti all’Ufficio di conciliazione (doc. C).

Per quel che concerne le spese accessorie, nel 1999 il locatore non aveva

esposto alcuna modificazione unilaterale del contratto (cfr. doc. B, C),

contrariamente a quanto sostiene ora con l’appello. Con il modulo di aumento

del 7 giugno 2002 l’istante ha invece chiesto di mettere a carico del

conduttore la tassa d’uso per la canalizzazione (pagina 2, doc. G), senza

tuttavia dare alcun motivo per tale modifica unilaterale del contratto. La

pretesa è di conseguenza nulla per assenza di motivazione (art. 269d cpv. 2

lett. b al quale rinvia il cpv. 3; DTF 121 III 460 consid. 4 a/cc pag. 466) e

il Pretore poteva quindi rinunciare a esaminarla nel merito. Per quel che

concerne gli altri motivi di aumento invocati dal locatore (compensazione del

rincaro e rincaro dei costi/tasso ipotecario), che li ha motivati e cifrati,

essi sono stati inseriti in un modulo di aumento con svariati altri motivi, in

parte di medesima natura, come quello per le revisioni importanti, e in parte

di natura incompatibile, come la riserva formulata il 9 giugno 1999 (criterio

assoluto del reddito netto, art. 269 CO). Se a ciò si aggiunge che il locatore

ha dichiarato di non aver esaurito, una volta ancora, l’adeguamento di pigione

possibile e ha formulato una nuova riserva, fondata apparentemente su diversi

motivi di adeguamento della pigione, incompatibili tra di loro, si deve

concludere che la notifica di aumento del 7 giugno 2002 non rispetta l’esigenza

di chiarezza imposta dalla legge. Essa è pertanto nulla nel suo insieme (DTF

121 III 6 consid. 3b pag. 8; Higi, op. cit., n. 92 ad art. 269d CO; Lachat, Commentaire romand, n. 10 ad art. 269d).

9. L’appello deve dunque essere

respinto in ogni suo punto, con il carico di tasse, spese e ripetibili

all’appellante, che rifonderà al convenuto un’equa indennità per ripetibili di

appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello

20 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giudizio fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

150.

-

sono a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili

di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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