12.2004.221
sfratto dei conduttori
29 dicembre 2004Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.221
Data decisione, Autorità:
29.12.2004, IICCA
Titolo:
sfratto dei conduttori
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.221
Lugano
29 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (questi ultimi in sostituzione
della giudice Epiney Colombo, astenuta e del giudice Walser, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2004.01301 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4-
e più precisamente sull’istanza di sfratto 29 ottobre 2004 promossa da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 24
agosto 2004 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Breganzona da
AP 1,
contro
AO 1,
rappr. da,
sulle quali il Pretore supplente si è pronunciato, con sentenza 10
dicembre 2004, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed
accolto l'istanza di sfratto;
ed ora sul ricorso (recte: appello) 21 dicembre 2004 della parte
soccombente in prima sede;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore supplente, preso atto che la locatrice
aveva posto termine al contratto di locazione per un termine riportato al 30 settembre
2004 in forza della disdetta per mora 23 luglio 2004 (doc. C e D), significata
in quanto il conduttore non aveva provveduto al pagamento delle pigioni arretrate,
ha accolto l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della
disdetta;
che
con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, il conduttore, dopo aver evidenziato
che il mancato pagamento delle pigioni era dovuto al ritardo nel versamento delle
sue spettanze da parte del suo datore di lavoro rispettivamente dell’assicurazione
infortuni, chiede unicamente che gli sia concesso qualche giorno supplementare
per poter trovare un’abitazione consona alle sue necessità, dopodiché egli provvederà
senz’altro a lasciare l’ente locato e, non appena gli sarà possibile, a saldare
il dovuto;
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che la sentenza con cui il
giudice di prime cure ha confermato la validità della disdetta e decretato lo
sfratto sarebbe errata e dunque da riformare o da annullare;
che
le circostanze da lui addotte in questa sede, in particolare le ragioni che avevano
portato al mancato pagamento delle pigioni rispettivamente la sua disponibilità
a pagare il dovuto al più presto, sono del tutto irrilevanti per l’esito della
lite;
che
neppure è possibile accordargli una proroga del termine per uscire dall’ente
locato sì da permettergli di trovare una nuova sistemazione, il differimento dell’esecuzione
dello sfratto non essendo previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);
che
l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto
che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare
tassa di giustizia o spese;
Per
Fatti
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello
21 dicembre 2004 di __________ AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster