12.2004.222
appello su ripetibili - mancata indicazione della somma richiesta
28 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2004.222
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, IICCA
Titolo:
appello su ripetibili - mancata indicazione della somma richiesta
APPELLO
SPESE E RIPETIBILI
Incarto n.
12.2004.222
Lugano
28 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. LA.2003.00009
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 12
febbraio 2003 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 2
contro
AP 1
rappr. da
con cui gli
istanti hanno chiesto che fosse accertata la tempestività dell’istanza di
contestazione della disdetta inoltrata l’11 ottobre 2002 all’UC di Viganello e
che di conseguenza fosse annullata la disdetta 14 agosto 2002 e in subordine
che fosse concessa una protrazione della locazione per 4 anni;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore supplente con sentenza 3 dicembre 2004 ha integralmente respinto;
appellante
la convenuta con ricorso (recte: appello) 21 dicembre 2004, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare l’indennità ripetibile
attribuitale per la sede pretorile;
mentre gli
istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nella
procedura speciale per le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto il termine per la presentazione dei
mezzi di impugnazione è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), termine la cui
decorrenza non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che nel
caso di specie la tempestività del ricorso (recte: appello) è assai dubbia,
ritenuto come la sentenza impugnata sia stata intimata alle parti, tramite i
loro patrocinatori, il 3 dicembre 2004, e l’impugnativa sia stata presentata
solo il 21 dicembre 2004;
che la
questione non necessita di essere approfondita, il gravame dovendo in ogni caso
essere dichiarato irricevibile per il fatto che la convenuta qui appellante si
è limitata, in questa sede, a postulare l’aumento dell’indennità per ripetibili
stabilita dal Pretore supplente (fr. 300.-), da lei ritenuta irrisoria, senza
tuttavia indicare quale sarebbe a suo dire l’importo corretto;
che la
giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire
l’irritualità della domanda d’appello volta ad ottenere la modifica dell’importo
attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione della
somma che la parte appellante ritiene congrua e dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e
CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 309),
principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 6 ottobre 2004 inc. n.
12.2003.97, 14 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.112);
che
l’appello può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le
eventuali osservazioni;
che la
tassa di giustizia e le spese di questa sede vanno poste a carico
dell’appellante, integralmente soccombente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 21 dicembre 2004 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa
di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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