12.2004.224
riscatto di un contratto di assicurazione - rappresentanza - onere della prova - indebito arricchimento
22 novembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2004.224
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, IICCA
Titolo:
riscatto di un contratto di assicurazione - rappresentanza - onere della prova - indebito arricchimento
AZIONE IN RIPETIZIONE
ONERE DELLA PROVA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 8 CC
art. 32 CO
art. 62 CO
Incarto n.
12.2004.224
Lugano
22 novembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.22
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 1° ottobre 2002
da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi quale restituzione
dell’indebito arricchimento, cui il convenuto si è opposto, e che il Segretario
assessore con sentenza 23 novembre 2004 ha accolto;
appellante il convenuto, che con atto di appello del 13
dicembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione della petizione;
mentre l’attrice, con osservazioni 28 gennaio 2005,
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. M__________ __________, nata l’11 febbraio 1917, stipulò nel 1978
due polizze d’assicurazione con AO 1 di assicurazioni sulla vita (in seguito
semplicemente “AO 1”). Una polizza indicava quale persona assicurata e
stipulante sua nipote __________ L__________ e beneficiari in caso di decesso i
genitori; l’altra specificava che stipulante era M__________ __________ e assicurato
e beneficiario suo nipote C__________ L__________.
In data
28 agosto 2000, AP 1, convivente di M__________ __________, indicando di agire
quale di lei tutore e titolare di delega, chiese il riscatto delle suddette
polizze. AO 1 liberò quindi nelle mani del richiedente le somme di fr. 31'555.-
e 30'165,70 pari al valore di riscatto delle due polizze, da lui utilizzate in
parte per l’acquisto di una polizza d’assicurazione avente quale assicurato il
proprio nipote I__________ R__________ e per il resto (fr. 11'720.-) incassato
in contanti.
Successivamente
sono sorte delle contestazioni in merito a quest’operazione la cui legittimità
è stata contestata sia da __________ L__________ sia da C__________ L__________,
Fatti
i quali hanno sollevato dubbi in merito ai poteri di rappresentanza di AP 1.
Il 28
gennaio 2002 la Commissione tutoria di Biasca ha istituito una tutela in favore
di M__________ __________.
2. Con
petizione 1. ottobre 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi. L’attrice
sostiene di aver acconsentito per errore al riscatto delle polizze, richiesto
dal convenuto adducendo contrariamente al vero di essere tutore di M__________ __________
e esibendo una procura destinata unicamente agli uffici postali per poter ritirare
pacchi e valori. L’attrice, invocate le norme sull’indebito arricchimento,
rileva che riscattando senza diritto le polizze di cui trattasi il convenuto si
è arricchito aumentando il suo patrimonio a scapito del proprio. L’attrice
afferma che nella misura in cui il riscatto concerneva la polizza con la quale
era assicurato C__________ L__________, l’errore era relativo al potere di
rappresentanza del convenuto, avendo essa erroneamente ritenuto che egli potesse
ricevere le prestazioni per conto della signora __________. Per quanto concerne
invece l’altra polizza, rileva che l’attrice neppure era debitrice di M__________
__________, perché la persona assicurata nonché stipulante era __________ L__________,
per la quale il convenuto non aveva alcun potere di rappresentanza e quindi non
era abilitato a chiederne il riscatto a suo nome, e neppure a nome di M__________
__________.
3. Con
risposta 7 gennaio 2003 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo
di aver legittimamente proceduto al riscatto delle polizze. Egli rileva di essere
il compagno di M__________ __________, con la quale convive sin dal 1966 e per
la quale si è sempre occupato delle varie questioni burocratiche e
amministrative concernenti la famiglia. A causa dei pessimi rapporti di M__________
__________ con la figlia L__________ L__________, madre di __________ e C__________
L, essa gli avrebbe espressamente richiesto di riscattare le polizze
assicurative allo scopo di favorirlo per averla assistita per buona parte della
sua vita. Peraltro rileva che la AO 1 aveva una procura che lo autorizzava a
rappresentare M__________ __________ e per tale motivo essa avrebbe accettato
la sua richiesta di riscattare le polizze. I responsabili dell’attrice si
sarebbero comunque recati di persona nell’abitazione del convenuto per ritirare
gli originali delle polizze, assicurando in quell’occasione, alla presenza
anche di M__________ __________, che non vi sarebbero stati problemi per il
riscatto. Parte del provento del riscatto sarebbe quindi stato utilizzato per
costituire un nuova polizza, mentre la rimanenza sarebbe stata destinata a coprire
spese da lui sostenute per la convivente.
4. Con
sentenza 23 novembre 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece
del Pretore, ha accolto la petizione, ritenendo che il convenuto non poteva
validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze.
Con
appello 13 dicembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza impugnata
nel senso di respingere la petizione.
Con
osservazioni 28 gennaio 2005 l’attrice postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 5. Quando
un contratto è stipulato a nome di una terza persona i diritti e gli obblighi
che ne derivano passano al rappresentato, a condizione che lo stipulante
disponga di un potere di rappresentanza, vale a dire se egli sia stato autorizzato
a far nascere i diritti e gli obblighi direttamente in favore e a carico del
rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Il rappresentante non è in tal caso vincolato
dall’atto che è stato compiuto. In caso di contestazioni, l’onere della prova
dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, ossia dell’incarico di agire
come tale da parte del rappresentato, incombe al rappresentante che se ne
prevale (Watter, Basler
Kommentar, Obligationenrecht. I, 3. ed., no 34 ad art. 32 CO).
6. Il segretario assessore ha ritenuto che il convenuto non poteva
validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze e
quindi non era abilitato a riscuoterne il controvalore, con la conseguenza che
egli risultava indebitamente arricchito a danno dell’attrice la quale aveva
disposto a suo favore delle somme derivanti dal riscatto nell’erronea
convinzione che egli disponesse di sufficiente procura. L’appellante censura la
decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto a torto ch’egli non fosse
autorizzato a rappresentare M__________ __________ nella procedura di riscatto
delle polizze, asserendo che egli vi era abilitato da una precedente procura in
possesso dell’appellata.
Dall’istruttoria
risulta che, già prima dei fatti di cui trattasi, AO 1 aveva trattato questioni
assicurative riguardanti M__________ __________ con l’appellante, il quale
disponeva di una procura in tal senso sin dall’inizio degli anni novanta (teste
R__________ R__________, verbale 10 settembre 2003). La menzionata procura non
è però agli atti - e neppure l’appellante, che se ne vuole prevalere, ne ha
chiesto l’edizione alla controparte - e non è possibile stabilirne l’estensione,
in particolare per verificare se in virtù della medesima il procuratore avrebbe
Considerandi
potuto procedere anche al riscatto delle polizze. Il teste R__________ R__________
ha invero riferito di aver ritenuto valida tale procura ma, a prescindere dalla
lacunosità e dalle incertezze della sua deposizione, quest’affermazione è chiaramente
contraddetta dagli atti. In effetti, ricevuta la lettera 28 agosto 2000 con la
quale l’appellante ha chiesto il riscatto delle polizze adducendo di agire
quale “tutore e titolare della delega” (doc. B), l’appellata non vi ha dapprima
dato seguito, ma gli ha chiesto una procura. Solo una volta ricevuta la
procura, inviatale con lo scritto del 27 settembre successivo (doc. D),
l’appellata ha poi proceduto il 20 ottobre al pagamento delle somme provenienti
dal riscatto versandole direttamente sul conto dell’appellante. Questo modo di
procedere evidenzia come AO 1 avesse ritenuto che la procura di cui disponeva
l’appellante non gli conferiva la facoltà di disporre il riscatto delle
polizze. Per il medesimo motivo appare infondato anche l’argomento
dell’appellante per il quale l’esistenza della procura sarebbe dimostrata dal
fatto che R__________ R__________ e D__________ D__________ C__________ -
dipendenti dell’appellata che si erano occupati della questione - avevano
sempre ritenuto che egli agiva in quanto munito di sufficienti poteri di rappresentanza.
Nella
misura in cui l’appellante deduce il proprio potere di rappresentanza da una
procura preesistente a quella del 5 luglio 2000 il gravame è quindi destinato
all’insuccesso.
6.
Per
quanto concerne la procura 31 maggio 1987 (doc. C), di contenuto
sostanzialmente identico a quella successiva del 5 luglio 2000 (doc. D),
l’appellante medesimo riconosce trattarsi di procura per le ordinarie pratiche
amministrative (appello pag. 4), e non critica il giudizio impugnato laddove il
primo giudice ha giudicato che il contenuto della stessa - “La sottoscritta __________
M__________, B__________, autorizza il signor AP 1, B__________, a effettuare
qualsiasi prelievo postale, pacchi, lettere e denaro, a lei indirizzati e gli
rilascia la presente procura” - non era sufficiente per fondare il potere di
rappresentanza per il riscatto delle polizze in oggetto.
Di
conseguenza, in assenza di prove in merito al potere di rappresentanza
dell’appellante, su questo punto la sentenza del Segretario assessore resiste
alle critiche.
7.
Con
la sentenza impugnata, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione
liberatoria del convenuto il quale sosteneva di non più essere arricchito,
rilevando che, nella misura in cui i proventi del riscatto erano stati destinati
alla costituzione di una nuova polizza sulla vita di I__________ R__________,
nipote del convenuto, quest’ultimo era comunque tenuto al risarcimento. Per quanto
concerne invece l’importo ricevuto in contanti, il primo giudice ha poi
ritenuto non provata l’asserita pretesa del convenuto nei confronti di M__________
__________ che egli avrebbe estinto con il medesimo.
L’appellante
censura la decisione del Segretario assessore sostenendo di essersi spossessato
in buona fede della somma destinata alla polizza a favore del nipote, ciò che
lo libererebbe dall’obbligo di restituzione. La doglianza è infondata perché, a
prescindere dalla buona o cattiva fede dell’appellante - il quale, nell’ipotesi
che egli potesse aver ritenuto di poter procedere al riscatto delle polizze, non
ha comunque dimostrato in alcun modo che il provento era destinato a lui
piuttosto che a M__________ __________ - risulta che, seppure la nuova polizza indichi
quale persona assicurata I__________ R__________, nipote dell’appellante, lo stipulante
è AP 1 che, in quanto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dalla
polizza medesima, è il primo beneficiario delle prestazioni assicurative. Di
conseguenza egli è comunque ancora in possesso del controvalore della somma
investita, ciò che è sufficiente per frustrare la sua eccezione fondata
sull’art. 64 CO.
In
merito alle spese, l’appellante sostiene che perlomeno nella misura di fr.
9'285.- esse sono documentate, trattandosi di fatture emesse a nome di M__________
__________ e da lui saldate. Il Segretario assessore ha però respinto la
domanda anche perché non v’era la prova che le fatture medesime erano state solute
con mezzi del convenuto, il quale neppure aveva spiegato perché per saldare le
stesse non avrebbe proceduto come d’abitudine, prelevando i mezzi necessari dal
conto da cui regolarmente ritirava il denaro per il pagamento delle spese
correnti. Questo accertamento essendo rimasto incontestato, l’appello è
destinato all’insuccesso anche su questo punto.
8.
Ne
discende che l’appello va respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 13 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 800.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparte fr.
1’800.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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