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Decisione

12.2004.224

riscatto di un contratto di assicurazione - rappresentanza - onere della prova - indebito arricchimento

22 novembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno sollevato dubbi in merito ai poteri di rappresentanza di AP 1.

Il 28

gennaio 2002 la Commissione tutoria di Biasca ha istituito una tutela in favore

di M__________ __________.

2. Con

petizione 1. ottobre 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi. L’attrice

sostiene di aver acconsentito per errore al riscatto delle polizze, richiesto

dal convenuto adducendo contrariamente al vero di essere tutore di M__________ __________

e esibendo una procura destinata unicamente agli uffici postali per poter ritirare

pacchi e valori. L’attrice, invocate le norme sull’indebito arricchimento,

rileva che riscattando senza diritto le polizze di cui trattasi il convenuto si

è arricchito aumentando il suo patrimonio a scapito del proprio. L’attrice

afferma che nella misura in cui il riscatto concerneva la polizza con la quale

era assicurato C__________ L__________, l’errore era relativo al potere di

rappresentanza del convenuto, avendo essa erroneamente ritenuto che egli potesse

ricevere le prestazioni per conto della signora __________. Per quanto concerne

invece l’altra polizza, rileva che l’attrice neppure era debitrice di M__________

__________, perché la persona assicurata nonché stipulante era __________ L__________,

per la quale il convenuto non aveva alcun potere di rappresentanza e quindi non

era abilitato a chiederne il riscatto a suo nome, e neppure a nome di M__________

__________.

3. Con

risposta 7 gennaio 2003 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo

di aver legittimamente proceduto al riscatto delle polizze. Egli rileva di essere

il compagno di M__________ __________, con la quale convive sin dal 1966 e per

la quale si è sempre occupato delle varie questioni burocratiche e

amministrative concernenti la famiglia. A causa dei pessimi rapporti di M__________

__________ con la figlia L__________ L__________, madre di __________ e C__________

L, essa gli avrebbe espressamente richiesto di riscattare le polizze

assicurative allo scopo di favorirlo per averla assistita per buona parte della

sua vita. Peraltro rileva che la AO 1 aveva una procura che lo autorizzava a

rappresentare M__________ __________ e per tale motivo essa avrebbe accettato

la sua richiesta di riscattare le polizze. I responsabili dell’attrice si

sarebbero comunque recati di persona nell’abitazione del convenuto per ritirare

gli originali delle polizze, assicurando in quell’occasione, alla presenza

anche di M__________ __________, che non vi sarebbero stati problemi per il

riscatto. Parte del provento del riscatto sarebbe quindi stato utilizzato per

costituire un nuova polizza, mentre la rimanenza sarebbe stata destinata a coprire

spese da lui sostenute per la convivente.

4. Con

sentenza 23 novembre 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece

del Pretore, ha accolto la petizione, ritenendo che il convenuto non poteva

validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze.

Con

appello 13 dicembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza impugnata

nel senso di respingere la petizione.

Con

osservazioni 28 gennaio 2005 l’attrice postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 5. Quando

un contratto è stipulato a nome di una terza persona i diritti e gli obblighi

che ne derivano passano al rappresentato, a condizione che lo stipulante

disponga di un potere di rappresentanza, vale a dire se egli sia stato autorizzato

a far nascere i diritti e gli obblighi direttamente in favore e a carico del

rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Il rappresentante non è in tal caso vincolato

dall’atto che è stato compiuto. In caso di contestazioni, l’onere della prova

dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, ossia dell’incarico di agire

come tale da parte del rappresentato, incombe al rappresentante che se ne

prevale (Watter, Basler

Kommentar, Obligationenrecht. I, 3. ed., no 34 ad art. 32 CO).

6. Il segretario assessore ha ritenuto che il convenuto non poteva

validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze e

quindi non era abilitato a riscuoterne il controvalore, con la conseguenza che

egli risultava indebitamente arricchito a danno dell’attrice la quale aveva

disposto a suo favore delle somme derivanti dal riscatto nell’erronea

convinzione che egli disponesse di sufficiente procura. L’appellante censura la

decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto a torto ch’egli non fosse

autorizzato a rappresentare M__________ __________ nella procedura di riscatto

delle polizze, asserendo che egli vi era abilitato da una precedente procura in

possesso dell’appellata.

Dall’istruttoria

risulta che, già prima dei fatti di cui trattasi, AO 1 aveva trattato questioni

assicurative riguardanti M__________ __________ con l’appellante, il quale

disponeva di una procura in tal senso sin dall’inizio degli anni novanta (teste

R__________ R__________, verbale 10 settembre 2003). La menzionata procura non

è però agli atti - e neppure l’appellante, che se ne vuole prevalere, ne ha

chiesto l’edizione alla controparte - e non è possibile stabilirne l’estensione,

in particolare per verificare se in virtù della medesima il procuratore avrebbe

Considerandi

potuto procedere anche al riscatto delle polizze. Il teste R__________ R__________

ha invero riferito di aver ritenuto valida tale procura ma, a prescindere dalla

lacunosità e dalle incertezze della sua deposizione, quest’affermazione è chiaramente

contraddetta dagli atti. In effetti, ricevuta la lettera 28 agosto 2000 con la

quale l’appellante ha chiesto il riscatto delle polizze adducendo di agire

quale “tutore e titolare della delega” (doc. B), l’appellata non vi ha dapprima

dato seguito, ma gli ha chiesto una procura. Solo una volta ricevuta la

procura, inviatale con lo scritto del 27 settembre successivo (doc. D),

l’appellata ha poi proceduto il 20 ottobre al pagamento delle somme provenienti

dal riscatto versandole direttamente sul conto dell’appellante. Questo modo di

procedere evidenzia come AO 1 avesse ritenuto che la procura di cui disponeva

l’appellante non gli conferiva la facoltà di disporre il riscatto delle

polizze. Per il medesimo motivo appare infondato anche l’argomento

dell’appellante per il quale l’esistenza della procura sarebbe dimostrata dal

fatto che R__________ R__________ e D__________ D__________ C__________ -

dipendenti dell’appellata che si erano occupati della questione - avevano

sempre ritenuto che egli agiva in quanto munito di sufficienti poteri di rappresentanza.

Nella

misura in cui l’appellante deduce il proprio potere di rappresentanza da una

procura preesistente a quella del 5 luglio 2000 il gravame è quindi destinato

all’insuccesso.

6.

Per

quanto concerne la procura 31 maggio 1987 (doc. C), di contenuto

sostanzialmente identico a quella successiva del 5 luglio 2000 (doc. D),

l’appellante medesimo riconosce trattarsi di procura per le ordinarie pratiche

amministrative (appello pag. 4), e non critica il giudizio impugnato laddove il

primo giudice ha giudicato che il contenuto della stessa - “La sottoscritta __________

M__________, B__________, autorizza il signor AP 1, B__________, a effettuare

qualsiasi prelievo postale, pacchi, lettere e denaro, a lei indirizzati e gli

rilascia la presente procura” - non era sufficiente per fondare il potere di

rappresentanza per il riscatto delle polizze in oggetto.

Di

conseguenza, in assenza di prove in merito al potere di rappresentanza

dell’appellante, su questo punto la sentenza del Segretario assessore resiste

alle critiche.

7.

Con

la sentenza impugnata, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione

liberatoria del convenuto il quale sosteneva di non più essere arricchito,

rilevando che, nella misura in cui i proventi del riscatto erano stati destinati

alla costituzione di una nuova polizza sulla vita di I__________ R__________,

nipote del convenuto, quest’ultimo era comunque tenuto al risarcimento. Per quanto

concerne invece l’importo ricevuto in contanti, il primo giudice ha poi

ritenuto non provata l’asserita pretesa del convenuto nei confronti di M__________

__________ che egli avrebbe estinto con il medesimo.

L’appellante

censura la decisione del Segretario assessore sostenendo di essersi spossessato

in buona fede della somma destinata alla polizza a favore del nipote, ciò che

lo libererebbe dall’obbligo di restituzione. La doglianza è infondata perché, a

prescindere dalla buona o cattiva fede dell’appellante - il quale, nell’ipotesi

che egli potesse aver ritenuto di poter procedere al riscatto delle polizze, non

ha comunque dimostrato in alcun modo che il provento era destinato a lui

piuttosto che a M__________ __________ - risulta che, seppure la nuova polizza indichi

quale persona assicurata I__________ R__________, nipote dell’appellante, lo stipulante

è AP 1 che, in quanto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dalla

polizza medesima, è il primo beneficiario delle prestazioni assicurative. Di

conseguenza egli è comunque ancora in possesso del controvalore della somma

investita, ciò che è sufficiente per frustrare la sua eccezione fondata

sull’art. 64 CO.

In

merito alle spese, l’appellante sostiene che perlomeno nella misura di fr.

9'285.- esse sono documentate, trattandosi di fatture emesse a nome di M__________

__________ e da lui saldate. Il Segretario assessore ha però respinto la

domanda anche perché non v’era la prova che le fatture medesime erano state solute

con mezzi del convenuto, il quale neppure aveva spiegato perché per saldare le

stesse non avrebbe proceduto come d’abitudine, prelevando i mezzi necessari dal

conto da cui regolarmente ritirava il denaro per il pagamento delle spese

correnti. Questo accertamento essendo rimasto incontestato, l’appello è

destinato all’insuccesso anche su questo punto.

8.

Ne

discende che l’appello va respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 13 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr. 800.-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparte fr.

1’800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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