12.2004.225
stampa di un libro - appalto - difetti - riparazione gratuita
18 ottobre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.225
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, IICCA
Titolo:
stampa di un libro - appalto - difetti - riparazione gratuita
GARANZIA PER DIFETTI
LIBRO
art. 363 CO
art. 368 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2004.225
Lugano
18 ottobre
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.207
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 5
aprile 2000 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'513.80
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto che ha
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto,
oltre ad un risarcimento danni di fr. 10'000.-, di obbligare la controparte a
ristampare il volume “__________” conformemente a quanto previsto nel
preventivo e con apportate tutte le correzioni di cui al doc. 5, ritenuto che solo
in tal caso avrebbe poi provveduto a versarle il saldo di fr. 7'500.-;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 29 novembre 2004, con cui ha
respinto la petizione e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha
ordinato la ristampa del volume precisando tuttavia che lo stesso andava allestito
in 320 esemplari, conformemente a quanto concordato a p. 1 del doc. B e
apportando tutte le correzioni (doc. 5 e doc. 6);
appellante
l'attrice con atto di appello 23 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 31 gennaio 2004 (recte: 2005) postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
giugno 1998 AO 1 ha incaricato la tipografia AP 1 di stampare la seconda
edizione, riveduta, aggiornata e corretta, del volume “__________”. Le parti,
anche perché la stessa tipografia si era già occupata della stampa della prima
edizione, hanno concordato un prezzo di favore, per i 320 esemplari richiesti,
di fr. 12'500.- (doc. B).
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 15'513.80 più interessi ed accessori, rilevando che a fronte della sua
fattura finale (doc. T), il cui importo era aumentato a fr. 20'460.- a seguito
del lavoro supplementare commissionato, la controparte, che a torto aveva
preteso la sua responsabilità per alcuni difetti riscontrati, avesse provveduto
a versare unicamente fr. 5'000.-.
Ritenendo
sproporzionato e ingiustificato l’importo fatturato e addebitando all’attrice
la responsabilità per la grave difettosità dell’opera, il convenuto si è
opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto, oltre ad un
risarcimento danni di fr. 4'000.- e ad un’indennità per torto morale di fr.
6'000.-, di obbligare la controparte a ristampare il volume conformemente a
quanto previsto nel preventivo (doc. B) e con le correzioni di cui al doc. 5,
ritenuto che solo in tal caso avrebbe poi provveduto a versarle il saldo di fr.
7'500.-.
3. Con
la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione e,
in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha ordinato la ristampa del
volume precisando tuttavia che lo stesso andava allestito apportando le
correzioni indicate nei doc. 5 e 6. Il giudice di prime cure, appurata
l’incontestabile e incontestata difettosità dei volumi stampati dall’attrice,
ha innanzitutto escluso che quest’ultima potesse sfuggire alla sua responsabilità
in applicazione dell’art. 369 CO: il fatto che al convenuto fosse stato concesso
di essere fisicamente presente nella fase della “correzione delle bozze”
accanto al fotocompositore non implicava in effetti l’azzeramento della
responsabilità della tipografia, anche perché le operazioni di stampa
comprendevano anche ulteriori fasi di cui non risultava il convenuto si fosse
assunto la direzione; oltretutto il perito giudiziario aveva escluso che
l’attrice avesse fatto sottoscrivere alla controparte il “buono stampa”,
documento in forza del quale la tipografia sarebbe stata liberata dalle proprie
responsabilità, errori e manchevolezze. Ammessa la tempestività della notifica
dei difetti, il Pretore ha quindi concluso per il benfondato della domanda
volta alla riparazione dell’opera, che andava però condizionata al pagamento
del saldo del prezzo originariamente stabilito, non essendovi alcuna prova che
un prezzo maggiore fosse stato pattuito successivamente o fosse giustificato
dal lavoro supplementare svolto. Le pretese di risarcimento danni e per torto
morale formulate dal convenuto sono infine state respinte.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale. Essa ritiene in sostanza che la sua responsabilità era soppressa
sia a causa dell’agire del convenuto sia a causa del pessimo stato del
materiale da lui fornito per la stampa. Quanto alla riparazione dei difetti, se
ammessa, essa doveva semmai essere limitata all’allestimento di un’“errata
corrige” e non estendersi all’intera ristampa dell’opera, che per altro era
stata pretesa per la prima volta solo in sede conclusionale. Quanto al prezzo,
lo stesso era stato in seguito stabilito in fr. 20'460.- ed anche il perito
aveva ritenuto giustificato un suo aumento per via della maggior richiesta di
lavoro da parte del committente.
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Nel
caso di specie, pacifico che il contratto che legava le parti, avente per
oggetto la stampa dell’edizione di un libro, era retto dalle disposizioni
relative al contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO (cfr. Wanner/Schnyder,
Der Druckvertrag, Berna 1990, N. 29 segg. e in particolare N. 35), si tratta in
primo luogo di esaminare se l’attrice sia stata in grado di provare che i
difetti riscontrati nell’opera non le erano imputabili ed anzi erano stati
causati da ordinazioni date contro il suo espresso parere dal convenuto (art.
369 CO). Tale prova non è stata recata.
L’istruttoria di causa ha
permesso di accertare l’esistenza di due ben determinate tipologie di difetti
nei volumi stampati: da una parte l’esistenza di errori che non erano presenti
nella prima edizione e dall’altra la pubblicazione di pagine non modificate nonostante
le stesse fossero state nel frattempo corrette “a video”. Il perito giudiziario
non è stato in grado di individuare le cause esatte di questi difetti. Tutte le
ipotesi da lui formulate -tranne ovviamente quella, del tutto inverosimile, che
vorrebbe imputare al convenuto la scelta di inserire degli errori laddove la
prima edizione era corretta- implicano però una chiara responsabilità
dell’attrice, visto e considerato che egli aveva ipotizzato, in merito al primo
difetto, che il file utilizzato per approntare la seconda edizione non
sarebbe stato l’originale, che sarebbero state eseguite modifiche nelle varie
fasi di lavorazione su due files diversi, che più operatori avrebbero
lavorato all’opera senza il dovuto coordinamento e che la lettura della prima
bozza da parte del correttore dell’azienda non sarebbe avvenuta, rispettivamente,
per quanto riguardava l’altro difetto, che il tipografo avrebbe esposto il file
errato o non avrebbe esposto tutti i files, che il montaggista non
avrebbe sostituito i film che avevano subito modifiche e che non sarebbero
state fatte le copie elio dei montaggi (perizia p. 6 e 14; cfr. complemento
perizia p. 2). In tali circostanze l’attrice non può ovviamente declinare la
sua responsabilità per i difetti riscontrati anche perché non risulta che il
convenuto, oltre ad essere fisicamente presente accanto al fotocompositore per
apportare le necessarie correzioni alle bozze, si fosse assunto un obbligo più
esteso di direzione delle opere di stampa. In particolare nulla permette di
ritenere che i difetti di cui si è detto si siano verificati per il fatto che
gli fosse stato concesso di portare talora a casa delle bozze per verificarne
le correzioni o ancora per la scarsa qualità del materiale
fornito dal convenuto per la stampa, l’unica riserva mossagli a suo tempo
dall’attrice -che non può essere considerata un parere contrario ai sensi
dell’art. 369 CO (in merito al necessario contenuto di quell’avviso, cfr. Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1940 seg.)- essendo quella di aver in tal
modo causato confusione e lavoro supplementare siccome veniva così a chiedere
correzioni di una situazione che non era già più quella attuale (testi __________
e __________). L’attrice non può nemmeno prevalersi del fatto che il convenuto
avrebbe sottoscritto, senza alcuna indicazione oppure definendole “in ordine”
rispettivamente “per stampa non da rifare”, le pagine di cui ai doc. C-F, che
di per sé non contenevano errori, invece riscontrati perlopiù nelle rimanenti
pagine, che a suo dire avrebbero dovuto essere stampate esattamente come nella
prima edizione. Il perito giudiziario, la cui valutazione -contestata oltretutto
per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC)- può senz’altro essere confermata siccome fondata su elementi
oggettivi e non contraddetta da altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 e 4 ad art. 253), ha in effetti escluso categoricamente che i
documenti in questione costituissero un “buono stampa” (perizia p. 3, 6 e 17),
tale cioè da liberare la tipografia dalle proprie
responsabilità, errori e manchevolezze (perizia p. 17). Ma se per ipotesi si
volesse anche ammettere che gli stessi andavano intesi in tal senso, l’esito
non sarebbe stato diverso. Vista l’estrema situazione di caos (cfr. conclusioni
di parte attrice p. 2, 3, 6 e 7) che si era venuta a creare a seguito
dell’anomala modalità di pubblicazione del volume, tollerata dall’attrice, quest’ultima,
ben cosciente che anche altre pagine non contenute nei doc. C-F erano state nel
frattempo oggetto di correzioni (cfr. perizia p. 14), non poteva in effetti fare
affidamento nella semplice sottoscrizione di quei documenti da parte del
convenuto -in ogni caso il doc. C nemmeno recava la sua firma- ma avrebbe
dovuto espressamente chiedere alla controparte, anche perché essa, tramite i
suoi dipendenti, aveva avuto l’impressione che il convenuto non aveva
pienamente compreso quanto riferitogli (teste __________), se le pagine non contenute
in quei plichi dovevano essere stampate come la prima edizione e non invece
come alle correzioni apportate. Non risultando che l’attrice abbia agito in tal
senso, essa, anche in tale ipotesi, dev’essere resa responsabile dei difetti
riscontrati, che, come riferito anche dal perito giudiziario, si lasciano in
definitiva ricondurre ad evidenti carenze nella sua organizzazione interna
(perizia p. 6 e 19; complemento perizia p. 3).
7. Ammessa con ciò la
responsabilità dell’attrice per l’insorgenza dei difetti, è chiaro che il
convenuto, giusta l’art. 368 cpv. 2 CO, è di principio legittimato a chiedere
la riparazione gratuita dell’opera, che in concreto egli ha auspicato sia
attuata nella forma della ristampa del volume, ovvero nell’allestimento di una
nuova opera. Mentre la censura con cui l’attrice lamenta il fatto che la
controparte abbia optato in tal senso solo in sede conclusionale è manifestamente
infondata in quanto la richiesta era già stata formulata negli allegati
preliminari (cfr. risposta riconvenzionale p. 7 e 9, replica riconvenzionale p.
6 seg.), è senz’altro a ragione che essa ritiene eccessivo tale provvedimento.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono in effetti che il
committente non ha di regola diritto all’allestimento di una nuova opera (DTF
98 II 118 consid. 2; Gauch, op. cit., N. 1773 segg. ed in particolare N.
1775) e che un’eccezione è possibile unicamente se la riparazione del difetto
non è tecnicamente possibile (Gauch, op. cit., N. 1779) oppure se
l’opera è del tutto inutilizzabile (Wanner/Schnyder, op. cit., N. 279).
Nel caso di specie è indiscutibile che la riparazione dei difetti sia
tecnicamente possibile già mediante l’allestimento di una semplice “errata
corrige”. Del resto risulterebbe oltremodo sproporzionato esigere una completa
ristampa per il fatto che in poco più di una trentina delle 528 pagine stampate
sono state riscontrate lacune testuali (cosiddetti “pesci”), mancati
aggiornamenti o correzioni di errori e di imprecisioni rispettivamente nuovi
errori di scritturazione (cfr. in dettaglio l’elenco dei difetti di cui ai doc.
5 e 6), carenze queste che nelle particolari circostanze non sono certo tali da
rendere inutilizzabile o non fruibile l’opera in questione, che, senza nulla
togliere all’importante lavoro storico svolto dal convenuto, non ha però la
pretesa di essere un testo scientifico, didattico o accademico, in cui cioè l’assoluta
precisione risulta essere determinante. E in ogni caso nemmeno avrebbe senso
ristampare ex novo il volume che, oggi come oggi, necessiterebbe di
essere ulteriormente aggiornato.
8. L’attrice
ritiene infine che l’importo che la controparte era tenuta a rifonderle dopo
che essa avrebbe provveduto alla riparazione dell’opera (“Zug um Zug”, cfr. Gauch,
op. cit., N. 2374) doveva essere stabilito in fr. 15'460.- e non in soli fr.
7'500.- come invece indicato dal primo giudice. La censura dev’essere
disattesa. Limitandosi nel gravame ad affermare che le parti avevano concordato
un prezzo superiore, di fr. 20'460.-, l’attrice non si è in effetti pronunciata
sul giudizio di prime cure che le aveva rimproverato l’assenza di prove in
proposito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 309), tanto più che
la tesi della successiva pattuizione di un nuovo prezzo sarebbe irricevibile
siccome addotta per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). E
neppure è vero, nonostante quanto preteso nell’appello, che il perito avrebbe
confermato che quella somma era giustificata dal lavoro supplementare svolto
(cfr. perizia p. 15). Visto come il lavoro supplementare -le pagine da
modificare erano passate da ca. 120 (doc. B) a 185 (doc. C-F e O)- è stato
eseguito, sarebbe stato in ogni caso assai iniquo riconoscere all’attrice il
diritto ad una mercede superiore a quella stabilita originariamente. Tale somma
sarebbe stata oltretutto eccessiva se paragonata all’importo di favore inizialmente
concordato.
9. In
considerazione di quanto precede, la sentenza di prime cure, in parziale
accoglimento dell’appello, dev’essere riformata nel senso che l’attrice
dev’essere tenuta ad allestire un‘”errata corrige” per ovviare agli
errori evidenziati nei doc. 5 e 6, ritenuto che quale contropartita il
convenuto le verserà a saldo la somma di fr. 7'500.-. L’esito della lite
giustifica di accogliere parzialmente sia la petizione (per 1/2) sia la domanda
riconvenzionale (con una percentuale di accoglimento ridotta da 1/2 a 1/4), ritenuto
che il giudizio che ha caricato all’attrice gli onorari e le spese peritali non
può però essere modificato, essa non avendo addotto alcuna ragione per una
diversa ripartizione, che in ogni caso nemmeno si giustificherebbe, visto che
la perizia ha permesso di confermare la sua responsabilità per i difetti.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
23 dicembre 2004 di è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
29 novembre 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così
riformata:
1. La petizione e la domanda
riconvenzionale sono parzialmente accolte.
§ Di
conseguenza AP 1 è tenuta a stampare un’“errata corrige” relativa al volume “__________”
in 320 esemplari, apportando tutte le correzioni di cui ai doc. 5 e 6, e alla
consegna di questo lavoro ultimato, AO 1 le verserà contestualmente l’importo
di fr. 7'500.- a saldo.
2. La tassa di giustizia dell’azione
principale in fr. 1'000.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono caricate
alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3. La tassa di giustizia dell’azione
riconvenzionale in fr. 500.- e le spese, da anticipare dall’attore riconvenzionale,
restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta riconvenzionale,
a cui la controparte rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili.
4. I costi per onorario e spese di perizia,
già anticipati dalle parti come di rito, sono posti interamente a carico
dell’attrice.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
T o t a l
e fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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