12.2004.23
azione di responsabilità contro il liquidatore - colpa del terzo - interruzione del nesso causale
13 maggio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2004.23
Data decisione, Autorità:
13.05.2005, IICCA
Titolo:
azione di responsabilità contro il liquidatore - colpa del terzo - interruzione del nesso causale
RESPONSABILITÀ PER GESTIONE O AMMINISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE
art. 754 CO
Incarto n.
12.2004.23
Lugano
13 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini, quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00401
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30
giugno 2000 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
rappr. da
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di oltre
fr. 350'000.- più interessi ed accessori (azione di responsabilità del
liquidatore e del revisore rispettivamente di risarcimento danni per atto
illecito);
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e sulla
quale il Pretore, dopo aver dimesso dalla lite, con decreto 2 luglio 2001, il
convenuto __________, si è pronunciato con sentenza 11 dicembre 2003,
respingendo la petizione in quanto proposta nei confronti della convenuta __________
ed accogliendola per fr. 330'414.05 oltre interessi nella misura in cui era
promossa contro la convenuta AP 1;
appellante
la sola convenuta AP 1 con atto di appello 16 gennaio 2004, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr.
266'233.15 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 1° marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1, che nell’occasione agiva nella sua veste di
cessionario ex art. 260 LEF delle pretese della fallita __________ (doc. A e B),
ha chiesto ai sensi dell’art. 754 vCO e CO la condanna tra gli altri di AP 1,
già liquidatrice di quella società, al pagamento di oltre fr. 350'000.- più
interessi ed accessori, rimproverandole in sostanza di aver commesso gravi
abusi al momento della liquidazione della società, che ne avrebbero causato
l’insolvenza.
2. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, confermate in modo puntuale le violazioni
evocate dall’attore, ha condannato la convenuta a rifondere a quest’ultimo la
somma di fr. 330'414.05 più interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza
ritenuto che dal credito vantato dall’attore, di fr. 472'513.65 (doc. E), doveva
essere dedotto l’importo di fr. 42'527.25 che questi era riuscito ad incassare direttamente
da una debitrice della fallita, __________ (doc. I.18), nonché l’importo di fr.
99'572.35 da lui ottenuto quale dividendo di V classe al termine della
procedura fallimentare (doc. I.13).
3. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio
nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 266'233.15 più interessi. Essa
evidenzia innanzitutto la grave colpa del curatore di __________, che avrebbe
omesso di incassare almeno altri fr. 206'319.05 dai suoi debitori rispettivamente
da un fideiussore. In ogni caso la somma posta a suo carico dal Pretore sarebbe
errata, atteso che dalle pretese dell’attore risultanti dallo stato di riparto,
pari a fr. 449'081.35 (doc. I.13), andavano dedotti, oltre all’importo di fr.
99'572.35 da lui ricevuti a titolo di dividendo, altri fr. 83'275.85 incassati
nell’ambito della liquidazione di __________.
4. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. È innanzitutto
a torto che la convenuta ritiene che nel caso di specie possa essere imputata
una colpa grave alla sua debitrice __________ e per essa al suo curatore,
colpevole, a suo dire, di non aver provveduto ad incassare tutti i crediti di
spettanza di quella società.
5.1 Come
giustamente rilevato dal Pretore -e neppure confutato nell’appello- nell’ambito
di un’azione di responsabilità ex art. 754 CO, come quella qui in esame,
l’interruzione del nesso causale adeguato per colpa grave del terzo può essere
ammessa solo eccezionalmente (Forstmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 282 e 353 con numerosi rif.; Widmer,
Basler Kommentar, N. 30 ad art. 754 CO), sicché il fondamento giuridico
dell’eccezione sollevata dalla convenuta appare assai dubbio. In ogni caso
nella fattispecie nemmeno si potrebbe rimproverare al terzo in questione alcuna
colpa, tanto meno grave. Non si vede in effetti quale colpa debba essere
imputata al terzo debitore, in concreto __________, che non ha provveduto, di
sua iniziativa, a pagare integralmente un suo debito, che nel caso concreto era
oltretutto contestato (cfr. doc. AC). In tale evenienza spettava semmai al
creditore, in concreto dunque alla fallita e per essa ai suoi cessionari ex
art. 260 LEF, tra cui l’attore (cfr. doc. AC), darsi da fare, se del caso anche
mediante l’inoltro di procedure giudiziarie, per far sì che esso avesse ad
estinguere il suo debito. Sennonché, se anche si volesse sottacere che la
convenuta, anche in questa sede, non ha assolutamente preteso se ed
eventualmente in quale misura all’attore, che nulla aveva intrapreso in tal
senso, potesse essere ascritta un’eventuale concolpa -anche perché in
definitiva era lui il debitore cui __________ avrebbe dovuto rivolgersi-, ad
impedire l’esame di quest’ultima eccezione vi è in ogni caso il fatto che le relative
circostanze fattuali e segnatamente le omissioni o le mancanze dei cessionari
ex art. 260 LEF non sono state assolutamente evocate negli allegati preliminari
e non possono dunque essere prese in considerazione né in primo né in secondo
grado, ostandovi l’art. 78 CPC (ICCTF 16 febbraio 2004 consid. 3.2
4P.134/2003; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 134 ad art. 78).
5.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, la censura nemmeno avrebbe dovuto essere vagliata,
essendo del tutto ininfluente per l’esito dell’appello. Nel gravame la
convenuta non ha infatti tratto alcuna conseguenza pratica da quella
circostanza e in particolare non ha preteso se ed eventualmente in quale misura
l’importo posto a suo carico dal Pretore dovesse essere ridotto per quella
ragione, tanto è vero che le posizioni che riducevano a fr. 266'233.15 la somma
da lei dovuta erano in realtà altre e meglio quelle che verranno esaminate qui
di seguito.
6. La
convenuta, proponendo tutta una serie di calcoli solo in parte comprensibili, censura
in seguito l’ammontare del danno stabilito dal Pretore, chiedendo in
particolare che lo stesso sia ridotto a fr. 266'233.15, importo che risulta
deducendo dal credito dell’attore di fr. 449'081.35, risultante dallo stato di
riparto (doc. I.13), il dividendo di V classe da lui ottenuto di fr. 99'572.35 ed
altri fr. 83'275.85 (corrispondenti a due importi di fr. 60'000.- e di fr.
65'803.10, da cui sono stati dedotti i fr. 42'527.25 già considerati dal
Pretore) che, a suo dire, l’attore avrebbe incassato nell’ambito della
liquidazione di __________.
In questa
sede, per quanto si è potuto capire, si tratta in definitiva di determinare
quale sia l’importo da cui partire per poter stabilire il danno dell’attore (fr.
449'081.35 oppure fr. 472'513.65) rispettivamente se ed eventualmente in quale
misura siano giustificate le ulteriori deduzioni proposte dalla convenuta (quella
di fr. 60'000.-, ignorata dal Pretore, e quella di fr. 65'803.10, considerata
dal primo giudice solo in ragione di fr. 42'527.25).
6.1 Contrariamente
a quanto preteso dalla convenuta, il punto di partenza per stabilire
l’ammontare del danno non può essere l’importo di fr. 449'081.35 indicato
nell’appello, ma è ovviamente quello di fr. 472'513.65 proposto a suo tempo dall’attore,
fatto proprio dal Pretore ed ammesso dalla stessa convenuta in duplica e in sede
conclusionale (art. 78 CPC).
6.2 La richiesta
della convenuta di voler dedurre dal danno un primo acconto di fr. 60'000.- che
l’attore aveva incassato nell’ambito della liquidazione di __________
dev’essere disattesa, siccome proceduralmente inammissibile. Negli allegati
preliminari la convenuta si era in effetti limitata a chiedere che dal danno
fosse dedotto quanto l’attore avrebbe percepito a seguito della liquidazione di
quella società, somma che a quel momento essa, riferendosi ad una comunicazione
fornitale dal liquidatore (doc. 10) cui era allegato un conteggio (doc. 11),
aveva ipotizzato in una percentuale prossima a ca. il 99.45% del saldo di fr.
66'173.65 allora a disposizione di quella società, somma che essa si era
riservata di determinare con maggior precisione in corso d’istruttoria (duplica
p. 12 seg.). Sennonché a quel momento la convenuta non si era resa conto che
dal conteggio allegato (doc. 11) risultava che in precedenza l’attore aveva già
percepito un acconto di fr. 60'000.-, per cui la deduzione di quell’importo, fatta
valere per la prima volta con le conclusioni di causa (p. 16), dev’essere
considerata irricevibile (art. 78 CPC, cfr. supra consid. 5.1).
6.3 La
convenuta può invece essere seguita laddove chiede che l’ulteriore importo di
fr. 65'803.10, pari per l’appunto a ca. il 99.45% del saldo a disposizione di __________,
sia dedotto dall’ammontare del danno nella sua interezza e non invece, come
fatto dal Pretore, solo limitatamente a fr. 42'527.25. L’attore aveva a suo
tempo comunicato all’Ufficio fallimenti di accettare che dalle sue spettanze fosse
dedotto quest’ultimo importo, dichiarando di aver trattenuto per sé le spese
d’incasso pari alle “note onorari nella vertenza __________ e __________” per
complessivi fr. 20'209.05 (cfr. doc. I.18). Se di principio è vero che egli era
legittimato a trattenere le spese connesse con la procedura d’incasso (cfr. il
punto 3 della cessione ex art. 260 LEF di cui al doc. AC), è però altrettanto
vero che nulla agli atti permette di confermare che l’attore abbia
effettivamente dovuto sostenere spese per quell’importo: a parte il fatto che
-come già accennato- egli neppure sembrava aver avviato una procedura d’incasso
nei confronti __________, essendosi più che altro limitato ad accettare quanto
gli era stato messo a disposizione da quella società, va in effetti rilevato
che in occasione dell’ispezione presso l’Ufficio fallimenti, nel corso della
quale le parti avevano provveduto a fotocopiare i documenti atti a suffragare
le loro rispettive tesi, egli neppure ha ritenuto di produrre le pezze giustificative
circa le spese da lui occorse, che in base al punto 4 della già menzionata cessione
ex art. 260 LEF (doc. AC) avrebbero in ogni caso dovuto essere presentate
all’amministrazione del fallimento, sicché, non avendo fatto fronte all’onere
della prova che gli incombeva, egli non può ovviamente pretendere che gli
importi da lui esposti, rimasti privi di riscontro, possano essere accettati.
6.4 Non
essendo contestata l’altra deduzione di fr. 99'572.35, relativa al dividendo di
V classe, il credito a favore dell’attore può in definitiva essere quantificato
in fr. 307'138.20 (fr. 472'513.65 ./. fr. 65'803.10 ./. fr. 99'572.35) oltre agli
interessi di mora, il cui tasso e la cui data di decorrenza non sono stati oggetto
di contestazione.
7. Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
16 gennaio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 11 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo a AP 1, __________, di
versare ad AO 1, __________, l’importo di fr. 307'138.20 oltre interessi al 5%
dal 1° maggio 1994.
§ La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.-, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 1/8 e per la rimanenza sono poste a
carico della convenuta AP 1, che rifonderà all’attore fr. 17'250.- per
ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/8 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti
di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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