12.2004.27
assicurazione casco totale - leasing - cessione pretese - legittimazione attiva
9 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2004.27
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, IICCA
Titolo:
assicurazione casco totale - leasing - cessione pretese - legittimazione attiva
CESSIONE DI DEBITO
art. 164 CO
art. 40 LCA
art. 100 LCA
Incarto n.
12.2004.27
Lugano
9 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.00046
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 5 marzo 2003
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 30’780.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il
Segretario assessore con sentenza 24 dicembre 2003 / 7 gennaio 2004 ha accolto
per fr. 29'037.- più interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 28 gennaio 2004, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 2 marzo 2004 postula la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
1° ottobre 1999 (doc. D) AO 1 ha sottoscritto un contratto di leasing con la
società __________ (in seguito: __________) avente per oggetto un'automobile
Opel Zafira 1.8 Elegance, per la quale ha pure provveduto a stipulare
un'assicurazione casco totale presso la AP 1 (cfr. doc. B).
2.
Con la petizione in rassegna, egli ha chiesto la condanna della compagnia
d'assicurazioni al pagamento di fr. 30’780.- più interessi, adducendo che
l'automobile in questione, assicurata contro il furto, gli era stata rubata, il
3 aprile 2002, allorché, con un amico, si era recato al supermercato __________
di __________ per effettuare delle compere.
3. Con
il giudizio qui impugnato, il Segretario assessore, ammessa la legittimazione
attiva dell’attore, ha accolto la petizione per fr. 29'037.- più interessi, somma
corrispondente al valore assicurato del veicolo al momento del sinistro, ritenendo
in sostanza che la convenuta, versando agli atti due semplici perizie di parte,
non era stata in grado di dimostrare che il furto del veicolo fosse stato
simulato e che l’attore avesse agito con intenzione fraudolenta.
4. Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta ribadisce la
richiesta di reiezione della petizione, ribadendo in sostanza quanto addotto in
prima istanza, ovvero che l’attore non disponeva della necessaria
legittimazione attiva e che in ogni caso le prove da lei versate agli atti
erano senz’altro tali da ammettere l’esistenza di una frode nelle
giustificazioni ex art. 40 LCA da parte dell’attore, essendo escluso che questi
potesse essersi recato quel giorno a __________ e quindi fosse stato vittima di
un furto.
5. La
petizione deve essere respinta già in virtù del benfondato dell’eccezione di
carenza di legittimazione attiva. Con il contratto di leasing (doc. E clausola n.
6) l'attore ha in effetti ceduto alla __________ ogni suo diritto sull'assicurazione
casco totale, ivi compresa quindi la pretesa oggetto della presente causa
(sulla validità della cessione delle pretese assicurative nell'assicurazione
contro i danni, cfr. Nebel, Basler Kommentar, N. 25 ad art. 100 LCA; Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. ed., Berna 1995, p. 391; Keller,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Vol. I, Berna 1968,
p. 195; II CCA 6 novembre 2003 inc. n. 12.2002.207). Poco importa a
questo proposito che il contratto d’assicurazione di cui al doc. B escludesse,
all’art. 13, la possibilità di cedere a terzi le prestazioni assicurative, la
convenuta debitrice avendo in ogni caso ratificato per atti concludenti questa
cessione (cfr. Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht -
Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, n. 3665; Spirig, Zürcher
Kommentar, N. 185 ad art. 164 CO) segnatamente nella misura in cui ha
contestato in causa la legittimazione attiva dell’attore e invece nulla ha
avuto da ridire allorché __________ le aveva chiesto di voler riattivare la
cessione (cfr. doc. 2). Poiché la cessione ha pacificamente comportato la
modifica della titolarità del credito, che da quel momento non poteva più
essere fatto valere dal cedente ma solo dal cessionario (Maurer, op.
cit., ibidem; Girsberger, Basler Kommentar, 2. ed., N. 46 ad art. 164
CO; II CCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31), si deve pertanto concludere
che l'attore, al momento dell'inoltro della petizione, non era più titolare del
credito litigioso e quindi legittimato a farlo valere nei confronti della
convenuta.
6. Ma, a prescindere da quanto precede, la petizione doveva in ogni
caso essere respinta anche nel merito, in quanto l’attore non aveva in
definitiva contestato negli allegati preliminari le conclusioni cui erano
giunte le due perizie di parte versate agli atti dalla convenuta (doc. 3-5), in
base alle quali le due chiavi che l’attore aveva consegnato alla convenuta dopo
il sinistro risultavano essere state manipolate (in particolare copiate,
private del sistema elettronico di smobilizzazione “transponder” originale e,
una di esse, munita di un nuovo “transponder” con codice fisso non idoneo
all’uso) e in nessun caso gli avrebbero permesso, quel giorno, di avviare il
motore e dunque di recarsi a __________. Non si può in effetti ravvisare una chiara
e puntuale contestazione in tal senso nel solo fatto che egli abbia a più
riprese negato di aver effettuato qualsiasi manipolazione alle chiavi ed abbia
anzi ipotizzato -senza invero averlo provato o anche solo averlo reso
verosimile- che le stesse potessero essere opera della convenuta.
7. Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione, ritenuto
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 28 gennaio 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza
la sentenza 24 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona è così
riformata:
1. La petizione 5 marzo 2003 è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese di fr. 150.-, da anticipare dall'attore,
restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4'000.- a
titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 700.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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