12.2004.28
contratto di lavoro, licenziamento immediato notificato dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro e mancato pagamento degli arretrati nel termine impartito per il pagamento
7 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.28
Data decisione, Autorità:
07.10.2004, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro, licenziamento immediato notificato dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro e mancato pagamento degli arretrati nel termine impartito per il pagamento
LICENZIAMENTO / DISDETTA
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
RISOLUZIONE IMMEDIATA
art. 323 cpv. 1 CO
art. 337 CO
art. 337a CO
art. 337d CO
Incarto n.:
12.2004.28
Lugano
7 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.288
(azione per mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 29 ottobre 2003 da
AO1
rappr. dal RA2
contro
AP1
rappr. da RA1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
4'899.10 quali arretrati di stipendio fino al 30 settembre 2003 oltre interessi
al 5% dal 1° ottobre 2003, fr. 3'053.60 quale stipendio per settembre e ottobre
2003 oltre interessi al 5% e fr. 880.35 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2003
per vacanze non godute, domande alle quali si è opposta la convenuta, e che il
segretario assessore ha accolto limitatamente a fr. 6'489.20 oltre interessi al
5% dal 1° ottobre 2003;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 30 gennaio 2004 chiede in
riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 4'517.40 dell'importo
riconosciuto all'istante, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l'istante propone nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2004 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO1
è stata assunta il 22 aprile 2002 da AP1, __________, come segretaria amministrativa,
con un orario lavorativo di 20 ore settimanali e uno stipendio lordo mensile di
fr. 1'700.- (doc. A). AO1 è stata assente per malattia dal 28 aprile al 12
giugno 2003, e per parto dal 13 giugno al 31 agosto 2003, riprendendo il lavoro
il 1° settembre 2003. Dopo infruttuose richieste verbali alla datrice di
lavoro, che ha versato un acconto di fr. 1'500.-, AO1 ha scritto il 30
settembre 2003 a AP1 per chiedere il versamento degli stipendi arretrati di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2003 entro il 7 ottobre 2003, in
difetto di che il rapporto di lavoro era da considerarsi senz'altro rescisso
per quella data per gravi motivi (doc. C). AP1 ha risposto il 3 ottobre 2003 di
non poter dar seguito alla richiesta, vista la sua situazione finanziaria che
consentiva solo versamenti a rate e ha licenziato con effetto immediato la
lavoratrice (doc. D), provvedimento poi revocato con disdetta ordinaria per la
fine di ottobre 2003 (doc. F).
Fatti
B. Con
istanza AO1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere
la condanna di AP1 al pagamento di fr. fr. 4'899.10 quali arretrati di
stipendio fino al 30 settembre 2003 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003,
fr. 3'053.60 quale stipendio per settembre e ottobre 2003 oltre interessi al 5%
e fr. 880.35 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 per vacanze non godute.
All'udienza del 17 novembre 2003 l'istante ha confermato la domanda, alla quale
si è opposta la convenuta, sostenendo che la lavoratrice aveva abbandonato
senza motivo il lavoro. Non essendovi istruttoria da esperire, le parti hanno
proceduto seduta stante al dibattimento finale, l'istante rinunciando alla
pretesa concernente due giorni di vacanza. Il 20 novembre 2003 la Cassa
Disoccupazione RA2ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di fr. 2'190,70
oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, avendo versato a AO1 prestazioni di
disoccupazione per i mesi di ottobre e novembre 2003 (inc. DI.2003.311).
All'udienza del 25 novembre 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle
quali si è opposta la convenuta. Con il consenso delle parti, il segretario
assessore ha congiunto la causa con quella promossa da AO1 (inc. DI.2003.288).
Richiamato agli atti l'incarto DI.2003.288, le parti hanno proceduto al
dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo
il 16 gennaio 2004, il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
parzialmente accolto l'istanza di AO1 e integralmente quella della Cassa
Disoccupazione RA2e ha condannato AP1 a versare alla lavoratrice l'importo di
fr. 6'489.20 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 e alla Cassa
Disoccupazione RA2fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003. La
tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, con
l'obbligo per la convenuta di versare un'indennità per ripetibili ridotte di
fr. 400.- a AO1 e un'indennità di fr. 100.- alla Cassa Disoccupazione RA2I.
D. AP1 è
insorta con un appello del 30 gennaio 2004 contro la sentenza del segretario
assessore, segnatamente i dispositivi che concernono __________, chiedendo in
riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 4'517.40 dell'importo dovuto
e la compensazione delle ripetibili. Il presidente della Camera ha concesso
all'appello effetto sospensivo il 3 febbraio 2004, limitatamente all'importo
contestato in questa sede di fr. 1'971.80.
AO1 ha
proposto con le osservazioni del 6 febbraio 2004 di respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva
versato alla lavoratrice gli stipendi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre 2003, salvo un acconto di fr. 1'500.-, e che non aveva versato gli
arretrati nel termine di 7 giorni impartitole con la lettera 30 settembre 2004,
nella quale l'istante si era riservata di disdire il contratto con effetto
immediato in caso di mancato pagamento. Il primo giudice ha ritenuto che la
lavoratrice era legittimata a disdire con effetto immediato il contratto, viste
le difficoltà finanziarie della datrice di lavoro, in ritardo da mesi con il
pagamento dello stipendio, e che non aveva versato gli arretrati né aveva
fornito garanzie. Ha poi considerato che la datrice di lavoro, oltre allo
stipendio arretrato, doveva riparare il danno subito dalla lavoratrice in
seguito al licenziamento, consistente nello stipendio per il periodo ordinario
di disdetta, ossia per i mesi di ottobre e novembre 2003, in fr. 3'053.60. In
seguito al versamento delle indennità di disoccupazione previste dall'art. 29
LADI da parte della Cassa Disoccupazione RA2 per tale periodo, ammontanti a fr.
2'190.70 (doc. 1), le pretese della lavoratrice sono passate per legge alla
cassa disoccupazione fino a concorrenza dell'importo versato, di modo che la
convenuta – prosegue il primo giudice – deve ancora alla lavoratrice fr. 862.90
per i mesi di ottobre e novembre 2003 (fr. 3'053.60 ./. importo versato dalla
Cassa disoccupazione fr. 2'190.70). Il segretario assessore ha valutato che la
lavoratrice aveva diritto per gli undici mesi del 2003 a 18.50 giorni di
vacanza, di cui 7 già goduti e 9.50 ancora scoperti e per tale pretesa ha
riconosciuto all'istante fr. 727.20 al netto degli oneri sociali. In
conclusione, il segretario assessore ha riconosciuto all'istante un credito
complessivo di fr. 6'489.20 (stipendi e indennità arretrati fr. 4'899.10,
residuo ottobre e novembre 2003 fr. 862.90, saldo vacanze non godute fr.
727.20).
2. In
questa sede l'appellante non contesta l'importo degli arretrati maturati fino
al mese di settembre 2003 (fr. 4'899.10), ma adduce che dallo stesso deve
Considerandi
essere dedotto un quarto in applicazione dell'art. 337d cpv. 1 CO per
l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della lavoratrice. La
convenuta rimprovera inoltre al primo giudice di aver ammesso a torto il suo
obbligo di pagare lo stipendio di ottobre e novembre 2003 oltre alle vacanze
calcolate su un periodo di undici mesi, fino al 30 novembre 2003. L'appellante
sostiene che la dipendente non era legittimata a licenziarsi con effetto
immediato, mancando i requisiti posti dall'art. 337a CO, in particolare la
concessione di un termine adeguato per la prestazione di garanzie, così che la
sua mancata comparsa al lavoro dopo l'8 ottobre 2003 configurava un abbandono
ingiustificato dell'impiego. Inoltre la dipendente non era tornata al lavoro
dopo il 30 settembre 2003 e i primi sette giorni di ottobre devono essere
dedotti dal diritto alle vacanze.
3.
L'art.
337.
CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il mancato pagamento del
salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del
contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che quest'ultimo ha messo in
mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3a ed.,
OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 9 ad art. 337
CO; JAR 1999 pag. 228 in un caso giudicato da questa Camera).
4.
Nella
fattispecie la datrice di lavoro non ha pacificamente fatto fronte al suo
obbligo di versare ogni mese lo stipendio (art. 323 cpv. 1 CO), tanto che al 30
settembre 2003 doveva alla dipendente lo stipendio di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 2003 (cfr. conteggi doc. B, doc. C). Il 30 settembre 2003,
quando la dipendente le ha ingiunto di versare gli arretrati entro 7 giorni
(doc. C), la convenuta doveva ancora fr. 4'899.10 (indennità di malattia fr.
1'743.30, indennità per parto fr. 3'129.-, stipendio settembre 2003 fr.
1'526.80, dedotto l'acconto di fr. 1'500.-). Ma non solo. A quel momento
l'assicurazione per la perdita di guadagno aveva inviato alla datrice di lavoro
il conteggio delle prestazioni dovute alla dipendente per l'incapacità di
lavoro dovuta alla malattia e al parto, pagando tuttavia su un totale di fr.
4'872.30 (doc. H), solo l'importo di fr. 1'160.90, a compensazione dei premi
impagati dalla convenuta. Alla precisa richiesta della dipendente di versare
gli arretrati entro il 7 ottobre 2003 la datrice di lavoro ha risposto il 3
ottobre 2003 che la sua situazione finanziaria permetteva solo il pagamento a
rate dell'importo dovuto (doc. D), senza formulare un concreto piano di
pagamento. In siffatte condizioni la dipendente poteva legittimamente disdire
il contratto con effetto immediato non appena trascorso infruttuoso il termine
indicato per il pagamento degli arretrati, non potendosi pretendere da lei
un'ulteriore attesa per ottenere lo stipendio, senza per altro avere concrete
offerte di pagamento, ma solo vaghe promesse (cfr. lettera doc. D). In concreto
sono pertanto adempiuti i requisiti del licenziamento immediato ai sensi
dell'art. 337 CO e le censure dell'appellante sull'errata applicazione di altre
norme di legge si rivelano senza portata pratica ai fini del giudizio.
5.
Accertata la legittimità del
licenziamento immediato notificato dall'istante, ne deriva che non trova
applicazione l'asserita riduzione di un quarto dello stipendio pretesa
dall'appellante in virtù dell'art. 337d CO. Il licenziamento immediato è
infatti una diretta conseguenza dell'inadempienza contrattuale della datrice di
lavoro, in mora da oltre quattro mesi per il pagamento dello stipendio.
L'appellante risponde dunque per i danni causati alla lavoratrice e deve dunque
versare lo stipendio di ottobre e novembre 2003. Al riguardo la conclusione
alla quale è giunto il primo giudice resiste alla critica.
6.
Da
ultimo la convenuta contesta di dovere fr. 727.20 per vacanze non godute,
poiché la lavoratrice si era assentata dal lavoro dal 30 settembre al 7 ottobre
2003.
in modo ingiustificato e tale periodo doveva essere dedotto dal diritto
alle vacanze. Se non che, la censura dell'appellante poggia su un evidente
equivoco. Nell'istanza la lavoratrice aveva dato atto di aver preso vacanza dal
30.
settembre al 7 ottobre 2003 (istanza, pag. 3 punto 5) e di non aver goduto
di altre ferie. La datrice di lavoro ha invece calcolato 9 giorni di vacanza
(dal 30 settembre al 7 ottobre 2003 e 2 giorni nel gennaio 2003) e la
lavoratrice ha rinunciato in udienza alla pretesa per i 2 giorni di vacanza
contestati (udienza del 17 novembre 2003, pag. 3). La convenuta ammette che i
giorni di vacanza dovuti per gli undici mesi del 2003 erano 18.5 ed afferma
essa medesima che la dipendente ne ha presi 9, di cui 2 in gennaio e 7
all'inizio di ottobre (cfr. ibidem, pag. 1). Il primo giudice ha tenuto conto
dei 9 giorni usufruiti nel suo calcolo, tanto che ha riconosciuto alla
dipendente un residuo di 9.5 giorni (18.5 giorni dovuti meno 9 usufruiti) da
indennizzare, per un totale di fr. 727.20. L'appello, che calcola due volte le
vacanze prese agli inizi di ottobre, si rivela pertanto infondato e al limite
della temerarietà su questo punto.
7.
In
definitiva l'appello, sprovvisto di buon fondamento, deve essere respinto in
ogni suo punto. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di
una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante verserà
alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 30 gennaio 2004 di AP1 è
respinto.
2. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. AP1 rifonderà a AO1 fr. 400.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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