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Decisione

12.2004.28

contratto di lavoro, licenziamento immediato notificato dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro e mancato pagamento degli arretrati nel termine impartito per il pagamento

7 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza AO1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere

la condanna di AP1 al pagamento di fr. fr. 4'899.10 quali arretrati di

stipendio fino al 30 settembre 2003 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003,

fr. 3'053.60 quale stipendio per settembre e ottobre 2003 oltre interessi al 5%

e fr. 880.35 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 per vacanze non godute.

All'udienza del 17 novembre 2003 l'istante ha confermato la domanda, alla quale

si è opposta la convenuta, sostenendo che la lavoratrice aveva abbandonato

senza motivo il lavoro. Non essendovi istruttoria da esperire, le parti hanno

proceduto seduta stante al dibattimento finale, l'istante rinunciando alla

pretesa concernente due giorni di vacanza. Il 20 novembre 2003 la Cassa

Disoccupazione RA2ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di fr. 2'190,70

oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, avendo versato a AO1 prestazioni di

disoccupazione per i mesi di ottobre e novembre 2003 (inc. DI.2003.311).

All'udienza del 25 novembre 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle

quali si è opposta la convenuta. Con il consenso delle parti, il segretario

assessore ha congiunto la causa con quella promossa da AO1 (inc. DI.2003.288).

Richiamato agli atti l'incarto DI.2003.288, le parti hanno proceduto al

dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.

C. Statuendo

il 16 gennaio 2004, il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha

parzialmente accolto l'istanza di AO1 e integralmente quella della Cassa

Disoccupazione RA2e ha condannato AP1 a versare alla lavoratrice l'importo di

fr. 6'489.20 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 e alla Cassa

Disoccupazione RA2fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003. La

tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, con

l'obbligo per la convenuta di versare un'indennità per ripetibili ridotte di

fr. 400.- a AO1 e un'indennità di fr. 100.- alla Cassa Disoccupazione RA2I.

D. AP1 è

insorta con un appello del 30 gennaio 2004 contro la sentenza del segretario

assessore, segnatamente i dispositivi che concernono __________, chiedendo in

riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 4'517.40 dell'importo dovuto

e la compensazione delle ripetibili. Il presidente della Camera ha concesso

all'appello effetto sospensivo il 3 febbraio 2004, limitatamente all'importo

contestato in questa sede di fr. 1'971.80.

AO1 ha

proposto con le osservazioni del 6 febbraio 2004 di respingere l'appello.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva

versato alla lavoratrice gli stipendi di maggio, giugno, luglio, agosto e

settembre 2003, salvo un acconto di fr. 1'500.-, e che non aveva versato gli

arretrati nel termine di 7 giorni impartitole con la lettera 30 settembre 2004,

nella quale l'istante si era riservata di disdire il contratto con effetto

immediato in caso di mancato pagamento. Il primo giudice ha ritenuto che la

lavoratrice era legittimata a disdire con effetto immediato il contratto, viste

le difficoltà finanziarie della datrice di lavoro, in ritardo da mesi con il

pagamento dello stipendio, e che non aveva versato gli arretrati né aveva

fornito garanzie. Ha poi considerato che la datrice di lavoro, oltre allo

stipendio arretrato, doveva riparare il danno subito dalla lavoratrice in

seguito al licenziamento, consistente nello stipendio per il periodo ordinario

di disdetta, ossia per i mesi di ottobre e novembre 2003, in fr. 3'053.60. In

seguito al versamento delle indennità di disoccupazione previste dall'art. 29

LADI da parte della Cassa Disoccupazione RA2 per tale periodo, ammontanti a fr.

2'190.70 (doc. 1), le pretese della lavoratrice sono passate per legge alla

cassa disoccupazione fino a concorrenza dell'importo versato, di modo che la

convenuta – prosegue il primo giudice – deve ancora alla lavoratrice fr. 862.90

per i mesi di ottobre e novembre 2003 (fr. 3'053.60 ./. importo versato dalla

Cassa disoccupazione fr. 2'190.70). Il segretario assessore ha valutato che la

lavoratrice aveva diritto per gli undici mesi del 2003 a 18.50 giorni di

vacanza, di cui 7 già goduti e 9.50 ancora scoperti e per tale pretesa ha

riconosciuto all'istante fr. 727.20 al netto degli oneri sociali. In

conclusione, il segretario assessore ha riconosciuto all'istante un credito

complessivo di fr. 6'489.20 (stipendi e indennità arretrati fr. 4'899.10,

residuo ottobre e novembre 2003 fr. 862.90, saldo vacanze non godute fr.

727.20).

2. In

questa sede l'appellante non contesta l'importo degli arretrati maturati fino

al mese di settembre 2003 (fr. 4'899.10), ma adduce che dallo stesso deve

Considerandi

essere dedotto un quarto in applicazione dell'art. 337d cpv. 1 CO per

l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della lavoratrice. La

convenuta rimprovera inoltre al primo giudice di aver ammesso a torto il suo

obbligo di pagare lo stipendio di ottobre e novembre 2003 oltre alle vacanze

calcolate su un periodo di undici mesi, fino al 30 novembre 2003. L'appellante

sostiene che la dipendente non era legittimata a licenziarsi con effetto

immediato, mancando i requisiti posti dall'art. 337a CO, in particolare la

concessione di un termine adeguato per la prestazione di garanzie, così che la

sua mancata comparsa al lavoro dopo l'8 ottobre 2003 configurava un abbandono

ingiustificato dell'impiego. Inoltre la dipendente non era tornata al lavoro

dopo il 30 settembre 2003 e i primi sette giorni di ottobre devono essere

dedotti dal diritto alle vacanze.

3.

L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo libero

apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria

gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di

diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il mancato pagamento del

salario può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del

contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che quest'ultimo ha messo in

mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3a ed.,

OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 9 ad art. 337

CO; JAR 1999 pag. 228 in un caso giudicato da questa Camera).

4.

Nella

fattispecie la datrice di lavoro non ha pacificamente fatto fronte al suo

obbligo di versare ogni mese lo stipendio (art. 323 cpv. 1 CO), tanto che al 30

settembre 2003 doveva alla dipendente lo stipendio di maggio, giugno, luglio,

agosto e settembre 2003 (cfr. conteggi doc. B, doc. C). Il 30 settembre 2003,

quando la dipendente le ha ingiunto di versare gli arretrati entro 7 giorni

(doc. C), la convenuta doveva ancora fr. 4'899.10 (indennità di malattia fr.

1'743.30, indennità per parto fr. 3'129.-, stipendio settembre 2003 fr.

1'526.80, dedotto l'acconto di fr. 1'500.-). Ma non solo. A quel momento

l'assicurazione per la perdita di guadagno aveva inviato alla datrice di lavoro

il conteggio delle prestazioni dovute alla dipendente per l'incapacità di

lavoro dovuta alla malattia e al parto, pagando tuttavia su un totale di fr.

4'872.30 (doc. H), solo l'importo di fr. 1'160.90, a compensazione dei premi

impagati dalla convenuta. Alla precisa richiesta della dipendente di versare

gli arretrati entro il 7 ottobre 2003 la datrice di lavoro ha risposto il 3

ottobre 2003 che la sua situazione finanziaria permetteva solo il pagamento a

rate dell'importo dovuto (doc. D), senza formulare un concreto piano di

pagamento. In siffatte condizioni la dipendente poteva legittimamente disdire

il contratto con effetto immediato non appena trascorso infruttuoso il termine

indicato per il pagamento degli arretrati, non potendosi pretendere da lei

un'ulteriore attesa per ottenere lo stipendio, senza per altro avere concrete

offerte di pagamento, ma solo vaghe promesse (cfr. lettera doc. D). In concreto

sono pertanto adempiuti i requisiti del licenziamento immediato ai sensi

dell'art. 337 CO e le censure dell'appellante sull'errata applicazione di altre

norme di legge si rivelano senza portata pratica ai fini del giudizio.

5.

Accertata la legittimità del

licenziamento immediato notificato dall'istante, ne deriva che non trova

applicazione l'asserita riduzione di un quarto dello stipendio pretesa

dall'appellante in virtù dell'art. 337d CO. Il licenziamento immediato è

infatti una diretta conseguenza dell'inadempienza contrattuale della datrice di

lavoro, in mora da oltre quattro mesi per il pagamento dello stipendio.

L'appellante risponde dunque per i danni causati alla lavoratrice e deve dunque

versare lo stipendio di ottobre e novembre 2003. Al riguardo la conclusione

alla quale è giunto il primo giudice resiste alla critica.

6.

Da

ultimo la convenuta contesta di dovere fr. 727.20 per vacanze non godute,

poiché la lavoratrice si era assentata dal lavoro dal 30 settembre al 7 ottobre

2003.

in modo ingiustificato e tale periodo doveva essere dedotto dal diritto

alle vacanze. Se non che, la censura dell'appellante poggia su un evidente

equivoco. Nell'istanza la lavoratrice aveva dato atto di aver preso vacanza dal

30.

settembre al 7 ottobre 2003 (istanza, pag. 3 punto 5) e di non aver goduto

di altre ferie. La datrice di lavoro ha invece calcolato 9 giorni di vacanza

(dal 30 settembre al 7 ottobre 2003 e 2 giorni nel gennaio 2003) e la

lavoratrice ha rinunciato in udienza alla pretesa per i 2 giorni di vacanza

contestati (udienza del 17 novembre 2003, pag. 3). La convenuta ammette che i

giorni di vacanza dovuti per gli undici mesi del 2003 erano 18.5 ed afferma

essa medesima che la dipendente ne ha presi 9, di cui 2 in gennaio e 7

all'inizio di ottobre (cfr. ibidem, pag. 1). Il primo giudice ha tenuto conto

dei 9 giorni usufruiti nel suo calcolo, tanto che ha riconosciuto alla

dipendente un residuo di 9.5 giorni (18.5 giorni dovuti meno 9 usufruiti) da

indennizzare, per un totale di fr. 727.20. L'appello, che calcola due volte le

vacanze prese agli inizi di ottobre, si rivela pertanto infondato e al limite

della temerarietà su questo punto.

7.

In

definitiva l'appello, sprovvisto di buon fondamento, deve essere respinto in

ogni suo punto. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di

una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante verserà

alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

cpv. 1 CPC

pronuncia: 1. L’appello 30 gennaio 2004 di AP1 è

respinto.

2. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. AP1 rifonderà a AO1 fr. 400.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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