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Decisione

12.2004.29

perdita di sostegno dei congiunti - atto illecito o violazione contrattuale? - onere di allegazione - torto morale - spese legali preprocessuali

17 giugno 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

5. Con appello 2 febbraio 2004 gli attori chiedono la riforma del

giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione.

Con

osservazioni 8 marzo 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame.

6. In questa sede non è più contestata l’esistenza di una

responsabilità della convenuta nel sinistro di cui trattasi, ma solo l’importo

del danno, e meglio il danno per perdita di sostegno, il torto morale e le

spese preprocessuali.

Per

quanto concerne la perdita di sostegno, l’opinione dottrinale maggioritaria

ritiene che i congiunti ne possono chiedere il risarcimento solo in base ad un

atto illecito, non invece in virtù di un contratto esistente tra il

danneggiante e la vittima (Von

Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd

I, 3. ed. pag. 435; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner

Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e nota 85 con rif.; DTF 81 II 553). Altri autori

sostengono per contro che siffatto risarcimento può essere chiesto anche in

base ad una violazione contrattuale (Weber, Berner Kommentar, no 279 ad art. 97

CO con rif.). La soluzione della questione può rivestire un indubbio

interesse perché è suscettibile di modificare l’onere della prova sull’esistenza

della colpa: trattandosi di violazione contrattuale è presunta la colpa di chi

ha violato il contratto – con la possibilità di discolparsi - mentre in caso di

responsabilità extracontrattuale la colpa va dimostrata da chi chiede il

risarcimento. Nel caso concreto ciò significa che potrebbe essere necessario

accertare se, accanto alla responsabilità contrattuale della convenuta - ammessa

dal Pretore perché la stessa non è stata in grado di discolparsi - vi sia posto

anche per una responsabilità per atto illecito, con l’onere per la parte

attrice di provare la colpa di controparte. La questione può nondimeno restare

aperta perché, come si vedrà, parte attrice non ha dimostrato l’esistenza del

danno.

7. L’art.

41 CO dispone che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato

ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza. L’art. 45 CO prevede

poi che se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno,

dovrà essere risarcito anche questo danno. Scopo di questa norma è di

consentire ai superstiti, che hanno perduto a seguito del sinistro la persona

che provvedeva al loro sostentamento, di non dover modificare in modo

sostanziale il proprio tenore di vita (DTF 129 II 49, consid. 2 con rif.; Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 4.

ed., ni 764 seg.). Il danno è da valutare

concretamente, paragonando la situazione economica dell’avente diritto dopo il

sinistro con quella ipotetica senza l’evento dannoso, determinando quale

sarebbe stato in futuro l’ipotetico contributo che il defunto avrebbe

corrisposto al richiedente qualora non fosse deceduto (DTF 101 II 260; Schnyder, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 3. ed., no 12 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 280 seg.; Werro, Commentare Romand, no 23 ad art.

45 CO).

Per

giurisprudenza e dottrina dominanti, solo chi necessita di sostentamento può

chiedere il risarcimento per la perdita di sostegno. In tal senso è considerato

bisognoso di sostegno non solo chi senza il contributo di mantenimento cadrebbe

nell’indigenza, ma anche chi senza tali prestazioni non sarebbe più in grado di

mantenere il precedente tenore di vita con i mezzi di cui dispone (Oftinger/Stark,

op. cit., §6 ni 273 seg.; Stauffer/Schätzle,

op. cit., 4. ed., ni 764 seg.).

8. Nel caso concreto parte

attrice ha quantificato il reddito aziendale del defunto in fr. 50'630.- (Lit

61 milioni) all’anno, quale valore medio calcolato sugli ultimi 11 anni,

allegando che metà di questo reddito, pari a fr. 25'315.-, egli lo destinava al

sostentamento della moglie. Ha quindi considerato che tale importo corrispondeva

alla perdita di sostegno che essa subiva a dipendenza del suo decesso, ed ha proceduto

alla capitalizzazione in applicazione delle tavole Stauffer/Schätzle. La

richiesta, avversata dalla convenuta che ha contestato la quantificazione

dell’eventuale perdita di sostegno, è stata respinta dal Pretore, il quale non

ha ritenuto provata la pretesa, essendosi parte attrice limitata a produrre le

dichiarazioni d’imposta allestite dal defunto per il fisco italiano. Gli

appellanti censurano la decisione del Pretore, che a loro dire avrebbe negato a

torto il valore probatorio della documentazione versata agli atti.

Le censure degli

appellanti vanno respinte. Nell’allegato di petizione, e ancora in appello, parte

attrice ha in effetti fondato la propria pretesa su un concetto errato di danno,

da essa identificato nella parte di reddito che, in base alla giurisprudenza,

un coniuge destina di regola al mantenimento dell’altro. Come già illustrato in

precedenza, uno dei presupposti per potersi veder riconoscere un risarcimento

per perdita di sostegno è l’effettiva necessità di sostegno da parte del

richiedente per evitare che il suo tenore di vita diminuisca a seguito del

decesso della persona che contribuiva o provvedeva al suo sostentamento.

Considerandi

Ebbene, gli appellanti neppure affermano che a seguito del sinistro la vedova

abbia subito una diminuzione del tenore di vita. Non solo, ma essi rimangono

pure silenti sulla di lei situazione finanziaria, tanto che non solo non è

possibile quantificare il danno, ma neppure è dato di conoscere se vi sia effettivamente

un pregiudizio economico. È ben vero che per la perdita di sostegno della

vedova ci si trova di regola attorno al 50% del reddito del defunto, percentuale

che può anche essere superiore ( Brehm,

La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, ni 264 seg.; DTF

113.

II 323, consid. 3b). Questa quotaparte non va però confusa con il danno, ma

è solo il punto di partenza per determinarlo, dovendosi stabilire la somma di

cui il coniuge superstite abbisogna per mantenere il consueto tenore di vita. La

valutazione dev’essere fatta paragonando la situazione economica della persona

beneficiaria del sostegno dopo il sinistro con quella precedente all’infortunio,

tenendo conto d’una parte del valore delle prestazioni del sostegno e

dall’altra dei vantaggi pecuniari di cui il superstite beneficia a dipendenza

del decesso. Bisogna tener conto anche dei costi fissi a carico del superstite,

dell’eventuale esercizio di un’attività lucrativa nonché delle probabilità di

un nuovo matrimonio (Werro,

Commentare Romand, no 21 ad art. 45 CO). In mancanza di questi elementi,

indispensabili per procedere alla valutazione del danno, la domanda di

risarcimento dev’essere respinta.

. Su questo punto la

sentenza del Pretore, seppure per altri motivi, merita quindi conferma.

9.

Il Pretore ha

respinto la domanda di risarcimento del torto morale perché, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze, non ha ritenuto verificati i presupposti per

riconoscere siffatta indennità. Gli appellanti contestano tale decisione

rilevando che il primo giudice, ammettendo il principio della responsabilità

doveva pure riconoscere l’indennità per torto morale, stante lo stretto legame

di parentela esistente fra la vittima e gli attori, moglie rispettivamente

figli del defunto.

Il

Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva

il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle

circostanze, come nel caso dell’art. 47 CO (art. 4 CC; Brehm, Berner Kommentar, no 72 ad art.

47.

CO). L’autorità d’appello può riesaminare una tale

valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni,

rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 307 m. 32).

L’art. 47

CO fa dipendere la possibilità di riconoscere in caso di morte di una persona

un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione ai superstiti dalla

sussistenza di particolari circostanze. In caso di morte, al congiunto non è di

conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria

l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino (Brehm, op. cit., no. 31 ad art. 47

CO). In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il

Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di

torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali

si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale;

non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione

della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,

Basilea 1995, no 603). La prova di una sofferenza

morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa

il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98

consid. 2b).

Nel caso

concreto gli attori si sono limitatati ad indicare che “considerata l’età del

marito ma anche il tempo che egli dal momento del pensionamento passava con la

moglie è equo e conforme alla giurisprudenza chiedere un indennizzo…”.

Null’altro.

In

mancanza di qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza

morale ed alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai

quali sia possibile determinare se siano verificate le premesse per il

risarcimento e stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.

10.

Il Pretore

ha negato il risarcimento delle spese preprocessuali perché non provate. Gli

appellanti contestano la decisione, argomentando che anche in assenza di una

nota d’onorario il primo giudice avrebbe dovuto statuire in base al proprio

prudente criterio d’apprezzamento, decidendo la misura del risarcimento in

funzione del valore di causa in gioco.

Dottrina

e giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese connesse

all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non

comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale, costituiscono un

elemento del danno (Rep. 1989 pag. 492 con rif.). Nel caso concreto tuttavia

gli attori si sono limitati a indicare che “quale ulteriore posizione del danno

vi è la partecipazione alle spese legali preprocessuali che, considerato il

valore di causa e il tempo profuso, vanno quantificate in fr. 10'000.-“. Non

hanno invece ritenuto di dover indicare neppure sommariamente l’attività svolta

dal legale prima dell’avvio della causa, neppure indicando per quale motivo le relative

spese non sarebbero coperte dalle ripetibili. La mancanza delle necessarie

allegazioni non può evidentemente essere superata dal “prudente apprezzamento

del giudice” invocato dagli appellanti, apprezzamento che, dandosene i

presupposti - in concreto comunque neppure verificati - permetterebbe di

ovviare all’impossibilità di dimostrare l’ammontare del danno per mancanza di

prove sull’entità esatta del pregiudizio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 183 m 31), ma non di supplire alla carente allegazione

dei fatti. Anche su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto.

Ne

discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello 2 febbraio 2004 di AP 1, AP 2 e AP

3 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3’150.-

b)

spese fr. 100.-

fr.

3'250.-

sono

posti a carico degli appellanti, che rifonderanno a controparte fr. 5’000 .-

per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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