12.2004.29
perdita di sostegno dei congiunti - atto illecito o violazione contrattuale? - onere di allegazione - torto morale - spese legali preprocessuali
17 giugno 2005Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2004.29
Data decisione, Autorità:
17.06.2005, IICCA
Titolo:
perdita di sostegno dei congiunti - atto illecito o violazione contrattuale ? - onere di allegazione - torto morale - spese legali preprocessuali
RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE
TORTO MORALE
art. 45 CO
art. 47 CO
Incarto n.
12.2004.29
Lugano
17 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.45
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 21
gennaio 1999 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di fr. 165'813 oltre accessori – aumentati
a fr. 227'835.- con le conclusioni - a AP 3 per risarcimento della perdita di
sostegno, fr. 20'000.- in solido a AP 3, AP 1 e AP 2 per il rimborso delle
spese vive, nonché fr. 20'000.- a AP 3 e fr. 5'000.- ciascuno a AP 1 e AP 2 per
risarcimento del torto morale;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 30 dicembre 2003 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 10'000.-
oltre interessi;
appellanti gli attori che, con appello 2 febbraio 2004,
chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la
petizione, quantificando il risarcimento per perdita di sostegno in fr. 198'216,45;
mentre la convenuta, con osservazioni 8 marzo 2004,
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti
considerato
in fatto ed in diritto:
1. C__________
è deceduto il 16 febbraio 1997 praticando lo sci sulle piste della stazione
sciistica __________ __________. Dopo essere uscito dalla pista battuta, egli è
scivolato sul pendio di neve dura, urtando poi un albero a circa 80 metri dal
ciglio della pista. La morte è sopravvenuta a seguito di gravi lesioni
cranio-encefaliche conseguenti all’urto.
L’inchiesta
penale relativa al sinistro, aperta dal Ministero pubblico, è stata chiusa il
17 maggio 1999 con un decreto di non luogo a procedere, non essendo emerse
responsabilità a carico di terzi, segnatamente della M__________ SA,
proprietaria dell’omonima stazione sciistica.
2. Con
petizione 21 gennaio 1999, la vedova AP 3 ed i figli AP 1 e AP 2 hanno chiesto
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di fr. 165'813.- oltre accessori a AP 3 per risarcimento della perdita di
sostegno, fr. 20'000.- in solido a AP 3, AP 1 e AP 2 per il rimborso delle
spese vive, nonché fr. 20'000.- a AP 3 e fr. 5'000.- ciascuno a AP 1 e AP 2 per
risarcimento del torto morale. Gli attori adducono una responsabilità della
convenuta nella morte di C__________ sia per atto illecito sia per contratto,
avendo essa omesso di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza in
una parte della pista particolarmente pericolosa.
Con
risposta 20 aprile 1999 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della
petizione, contestando una propria responsabilità contrattuale o
extracontrattuale nel sinistro, rilevando che la pista non era a rischio ed era
sufficientemente segnalata e delimitata secondo le direttive vigenti. Essa ha
pure contestato la quantificazione del danno, segnatamente della perdita di
sostegno, del torto morale e delle spese legali.
3. Con
le proprie conclusioni gli attori hanno aumentato la domanda di risarcimento
per perdita di sostegno a fr. 227’835.-, mentre parte convenuta ha confermato
le proprie domande.
4. Con
la decisione impugnata il Pretore ha ammesso una responsabilità contrattuale della
convenuta. Dopo aver rilevato che il dovere di garantire la sicurezza delle
piste costituisce un obbligo accessorio inerente al contratto di trasporto
concluso con l’impresa che gestisce la funivia, il primo giudice ha accertato
che il tratto di pista dove era uscito il M__________ era pericoloso,
considerando pure verificato il rapporto di causalità tra la colpa della
convenuta e il decesso. Egli ha quindi rilevato che, trattandosi di
responsabilità contrattuale, incombeva alla convenuta l’onere di provare
l’assenza di colpa nel proprio agire, onere al quale essa non ha fatto fronte,
non avendo dimostrato di aver preso tutte le misure e le precauzioni necessarie
al fine di garantire la sicurezza delle piste da sci. Quo al danno, il Pretore
ha poi ammesso l’importo di fr. 10'000.-, incontestato, relativo alla fattura
della REGA per spese di recupero della salma. Ha per contro respinto le altre
pretese: quella per perdita di sostegno perché ha ritenuto non dimostrato il
reddito del defunto, le domande di risarcimento del torto morale non
essendovene i presupposti e le spese legali preprocessuali perché non provate.
Fatti
5. Con appello 2 febbraio 2004 gli attori chiedono la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 8 marzo 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame.
6. In questa sede non è più contestata l’esistenza di una
responsabilità della convenuta nel sinistro di cui trattasi, ma solo l’importo
del danno, e meglio il danno per perdita di sostegno, il torto morale e le
spese preprocessuali.
Per
quanto concerne la perdita di sostegno, l’opinione dottrinale maggioritaria
ritiene che i congiunti ne possono chiedere il risarcimento solo in base ad un
atto illecito, non invece in virtù di un contratto esistente tra il
danneggiante e la vittima (Von
Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd
I, 3. ed. pag. 435; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner
Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e nota 85 con rif.; DTF 81 II 553). Altri autori
sostengono per contro che siffatto risarcimento può essere chiesto anche in
base ad una violazione contrattuale (Weber, Berner Kommentar, no 279 ad art. 97
CO con rif.). La soluzione della questione può rivestire un indubbio
interesse perché è suscettibile di modificare l’onere della prova sull’esistenza
della colpa: trattandosi di violazione contrattuale è presunta la colpa di chi
ha violato il contratto – con la possibilità di discolparsi - mentre in caso di
responsabilità extracontrattuale la colpa va dimostrata da chi chiede il
risarcimento. Nel caso concreto ciò significa che potrebbe essere necessario
accertare se, accanto alla responsabilità contrattuale della convenuta - ammessa
dal Pretore perché la stessa non è stata in grado di discolparsi - vi sia posto
anche per una responsabilità per atto illecito, con l’onere per la parte
attrice di provare la colpa di controparte. La questione può nondimeno restare
aperta perché, come si vedrà, parte attrice non ha dimostrato l’esistenza del
danno.
7. L’art.
41 CO dispone che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato
ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza. L’art. 45 CO prevede
poi che se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno,
dovrà essere risarcito anche questo danno. Scopo di questa norma è di
consentire ai superstiti, che hanno perduto a seguito del sinistro la persona
che provvedeva al loro sostentamento, di non dover modificare in modo
sostanziale il proprio tenore di vita (DTF 129 II 49, consid. 2 con rif.; Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 4.
ed., ni 764 seg.). Il danno è da valutare
concretamente, paragonando la situazione economica dell’avente diritto dopo il
sinistro con quella ipotetica senza l’evento dannoso, determinando quale
sarebbe stato in futuro l’ipotetico contributo che il defunto avrebbe
corrisposto al richiedente qualora non fosse deceduto (DTF 101 II 260; Schnyder, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3. ed., no 12 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 280 seg.; Werro, Commentare Romand, no 23 ad art.
45 CO).
Per
giurisprudenza e dottrina dominanti, solo chi necessita di sostentamento può
chiedere il risarcimento per la perdita di sostegno. In tal senso è considerato
bisognoso di sostegno non solo chi senza il contributo di mantenimento cadrebbe
nell’indigenza, ma anche chi senza tali prestazioni non sarebbe più in grado di
mantenere il precedente tenore di vita con i mezzi di cui dispone (Oftinger/Stark,
op. cit., §6 ni 273 seg.; Stauffer/Schätzle,
op. cit., 4. ed., ni 764 seg.).
8. Nel caso concreto parte
attrice ha quantificato il reddito aziendale del defunto in fr. 50'630.- (Lit
61 milioni) all’anno, quale valore medio calcolato sugli ultimi 11 anni,
allegando che metà di questo reddito, pari a fr. 25'315.-, egli lo destinava al
sostentamento della moglie. Ha quindi considerato che tale importo corrispondeva
alla perdita di sostegno che essa subiva a dipendenza del suo decesso, ed ha proceduto
alla capitalizzazione in applicazione delle tavole Stauffer/Schätzle. La
richiesta, avversata dalla convenuta che ha contestato la quantificazione
dell’eventuale perdita di sostegno, è stata respinta dal Pretore, il quale non
ha ritenuto provata la pretesa, essendosi parte attrice limitata a produrre le
dichiarazioni d’imposta allestite dal defunto per il fisco italiano. Gli
appellanti censurano la decisione del Pretore, che a loro dire avrebbe negato a
torto il valore probatorio della documentazione versata agli atti.
Le censure degli
appellanti vanno respinte. Nell’allegato di petizione, e ancora in appello, parte
attrice ha in effetti fondato la propria pretesa su un concetto errato di danno,
da essa identificato nella parte di reddito che, in base alla giurisprudenza,
un coniuge destina di regola al mantenimento dell’altro. Come già illustrato in
precedenza, uno dei presupposti per potersi veder riconoscere un risarcimento
per perdita di sostegno è l’effettiva necessità di sostegno da parte del
richiedente per evitare che il suo tenore di vita diminuisca a seguito del
decesso della persona che contribuiva o provvedeva al suo sostentamento.
Considerandi
Ebbene, gli appellanti neppure affermano che a seguito del sinistro la vedova
abbia subito una diminuzione del tenore di vita. Non solo, ma essi rimangono
pure silenti sulla di lei situazione finanziaria, tanto che non solo non è
possibile quantificare il danno, ma neppure è dato di conoscere se vi sia effettivamente
un pregiudizio economico. È ben vero che per la perdita di sostegno della
vedova ci si trova di regola attorno al 50% del reddito del defunto, percentuale
che può anche essere superiore ( Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, ni 264 seg.; DTF
113.
II 323, consid. 3b). Questa quotaparte non va però confusa con il danno, ma
è solo il punto di partenza per determinarlo, dovendosi stabilire la somma di
cui il coniuge superstite abbisogna per mantenere il consueto tenore di vita. La
valutazione dev’essere fatta paragonando la situazione economica della persona
beneficiaria del sostegno dopo il sinistro con quella precedente all’infortunio,
tenendo conto d’una parte del valore delle prestazioni del sostegno e
dall’altra dei vantaggi pecuniari di cui il superstite beneficia a dipendenza
del decesso. Bisogna tener conto anche dei costi fissi a carico del superstite,
dell’eventuale esercizio di un’attività lucrativa nonché delle probabilità di
un nuovo matrimonio (Werro,
Commentare Romand, no 21 ad art. 45 CO). In mancanza di questi elementi,
indispensabili per procedere alla valutazione del danno, la domanda di
risarcimento dev’essere respinta.
. Su questo punto la
sentenza del Pretore, seppure per altri motivi, merita quindi conferma.
9.
Il Pretore ha
respinto la domanda di risarcimento del torto morale perché, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze, non ha ritenuto verificati i presupposti per
riconoscere siffatta indennità. Gli appellanti contestano tale decisione
rilevando che il primo giudice, ammettendo il principio della responsabilità
doveva pure riconoscere l’indennità per torto morale, stante lo stretto legame
di parentela esistente fra la vittima e gli attori, moglie rispettivamente
figli del defunto.
Il
Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva
il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle
circostanze, come nel caso dell’art. 47 CO (art. 4 CC; Brehm, Berner Kommentar, no 72 ad art.
47.
CO). L’autorità d’appello può riesaminare una tale
valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni,
rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307 m. 32).
L’art. 47
CO fa dipendere la possibilità di riconoscere in caso di morte di una persona
un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione ai superstiti dalla
sussistenza di particolari circostanze. In caso di morte, al congiunto non è di
conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria
l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino (Brehm, op. cit., no. 31 ad art. 47
CO). In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il
Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di
torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali
si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale;
non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione
della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
Basilea 1995, no 603). La prova di una sofferenza
morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa
il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98
consid. 2b).
Nel caso
concreto gli attori si sono limitatati ad indicare che “considerata l’età del
marito ma anche il tempo che egli dal momento del pensionamento passava con la
moglie è equo e conforme alla giurisprudenza chiedere un indennizzo…”.
Null’altro.
In
mancanza di qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza
morale ed alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai
quali sia possibile determinare se siano verificate le premesse per il
risarcimento e stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.
10.
Il Pretore
ha negato il risarcimento delle spese preprocessuali perché non provate. Gli
appellanti contestano la decisione, argomentando che anche in assenza di una
nota d’onorario il primo giudice avrebbe dovuto statuire in base al proprio
prudente criterio d’apprezzamento, decidendo la misura del risarcimento in
funzione del valore di causa in gioco.
Dottrina
e giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese connesse
all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non
comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale, costituiscono un
elemento del danno (Rep. 1989 pag. 492 con rif.). Nel caso concreto tuttavia
gli attori si sono limitati a indicare che “quale ulteriore posizione del danno
vi è la partecipazione alle spese legali preprocessuali che, considerato il
valore di causa e il tempo profuso, vanno quantificate in fr. 10'000.-“. Non
hanno invece ritenuto di dover indicare neppure sommariamente l’attività svolta
dal legale prima dell’avvio della causa, neppure indicando per quale motivo le relative
spese non sarebbero coperte dalle ripetibili. La mancanza delle necessarie
allegazioni non può evidentemente essere superata dal “prudente apprezzamento
del giudice” invocato dagli appellanti, apprezzamento che, dandosene i
presupposti - in concreto comunque neppure verificati - permetterebbe di
ovviare all’impossibilità di dimostrare l’ammontare del danno per mancanza di
prove sull’entità esatta del pregiudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 183 m 31), ma non di supplire alla carente allegazione
dei fatti. Anche su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto.
Ne
discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello 2 febbraio 2004 di AP 1, AP 2 e AP
3 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’150.-
b)
spese fr. 100.-
fr.
3'250.-
sono
posti a carico degli appellanti, che rifonderanno a controparte fr. 5’000 .-
per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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