12.2004.3
appalto - difetti dell'opera
28 febbraio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.3
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, IICCA
Titolo:
appalto - difetti dell'opera
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
Incarto n.
12.2004.3
Lugano
28 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.50
della Pretura __________ (azione di disconoscimento del debito e risarcimento
del danno) promossa con petizione 7 settembre 2001 da
AP 1
rappr. da RA 1
Contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 20'425,40 più
interessi di cui al PE __________ nonché la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 40'000.- oltre accessori quale risarcimento del danno, domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 dicembre 2003 ha
parzialmente accolto, accertando l'inesistenza nella misura di fr. 7'874,35 del
debito di cui all'esecuzione predetta;
appellante
l'attrice con atto di appello 27 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accertare l'inesistenza del debito, riconoscendo
alla controparte un credito di fr. 2'315,80, e condannare la convenuta a
versarle l’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, importi
da porre in parziale compensazione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni del 23 gennaio 2004 postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. La
AO 1 ha eseguito, nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile di proprietà
di AP 1 __________, varie opere da sanitario e riscaldamento, per le quali ha
emesso fatture per complessivi fr. 106'572,65. Dedotti gli acconti ricevuti, è
rimasto un saldo scoperto di fr. 20'855,40, per il quale la AO 1 ha fatto
spiccare nei confronti della committente il precetto esecutivo__________. Con
sentenza 27 agosto 2001 il Pretore __________ ha rigettato l'opposizione
interposta dall’escussa al PE menzionato per l’importo di fr. 20'425,40 oltre
interessi al 5% dal 16 maggio 2001.
Fatti
B. Con tempestiva
petizione 7 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in
questione e la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.
40'000.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2001, con riserva di adeguamento
a dipendenza delle risultanze istruttorie, adducendo l'esecuzione difettosa di
alcune opere.
Con
risposta 8 ottobre 2001 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Con i
successivi allegati di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive
domande di giudizio.
C. Nelle
conclusioni dell’11 luglio 2003 l’attrice ha chiesto l’accoglimento dell’azione
di disconoscimento di debito, riconoscendo alla controparte l’importo di fr.
2'315,80. La convenuta ha invece postulato la reiezione integrale della
petizione.
D. Statuendo
il 9 dicembre 2003 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha
accertato l'inesistenza del debito in ragione di fr. 7'874,35. La tassa di
giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 200.- sono state poste a carico
dell'attrice per 6/7 e della convenuta per 1/7, con l'obbligo per l'attrice di
rifondere alla convenuta fr. 3’900.- per ripetibili ridotte.
E. AP 1
è insorta contro il citato giudizio con un appello del 27 dicembre 2003, in cui
chiede la riforma della sentenza impugnata e l’accertamento dell’inesistenza
del debito nel senso che controparte può vantare unicamente un importo di fr.
2'315,80 e che la AO 1 sia condannata a rifonderle l’importo di 40'000.- oltre
interessi al 5% dal 7 settembre 2001.
Nelle
osservazioni del 23 gennaio 2004 la AO 1 propone la reiezione dell'appello.
considerato
in diritto: 1. Il
Pretore, rilevato che in sede di allegato conclusivo l’attrice si è limitata a
chiedere l’accoglimento della sola azione di disconoscimento, riconoscendo
peraltro a controparte un importo residuo di fr. 2'315,80, mentre non ha
riproposto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
fr. 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, ha considerato abbandonata la
domanda risarcitoria. L’appellante contesta tale deduzione adducendo di non
aver mai dichiarato di rinunciare a tale pretesa e che ancora in sede di
conclusioni aveva manifestato la volontà di chiedere.
L’attrice,
confrontata con una sentenza di rigetto dell’opposizione a lei sfavorevole, ha
inoltrato la petizione di cui trattasi con l’indicazione “azione di
disconoscimento del debito con domanda di risarcimento danni”, nella quale ha
formulato due domande distinte: accertare l’inesistenza del debito di cui alla
sentenza di rigetto dell’opposizione e condannare la controparte a rifonderle
l’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento danni. Esperita l’istruttoria,
con le proprie conclusioni 11 luglio 2003 essa non si è limitata a confermare le
richieste di petizione ma, dopo averle discusse entrambe e rilevato che il
principio del danno era “pacifico” e l’ammontare equo, essa ha riformulato la
domanda, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del debito “nel senso che la
ditta AO 1 può vantare unicamente un importo di fr. 2'315,80, mentre che per il
restante importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 542603
dell’UEF di Locarno, è confermata in via definitiva.” Come formulata, la
domanda non lascia quindi spazio alla tesi dell’appellante, la quale sostiene
che dalle motivazioni risulterebbe che essa non ha inteso rinunciare alla
domanda risarcitoria. La deduzione del Pretore appare quindi corretta.
Anche
nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria non fosse stata abbandonata, la
stessa non avrebbe comunque potuto essere accolta. L’attrice aveva infatti chiesto
la somma di fr. 40'000.- per il pagamento delle spese necessarie per la
riparazione dei difetti dell’opera eseguita da controparte (petizione pag. 8). La
convenuta ha dal canto suo contestato l’esistenza dei difetti lamentati, affermando
di aver eseguito i lavori a regola d’arte. Il perito giudiziario ha poi stabilito
che la mercede ancora dovuta alla convenuta, dopo deduzione delle spese di
riparazione e del minor valore delle opere dovuto ai difetti non riparabili, ammonta
in totale a fr. 2'315,80 (perizia pag 31). In mancanza di qualsiasi riscontro
in merito ad un ulteriore danno di fr. 40’000.-, la domanda risarcitoria sarebbe
stata, in ogni caso, da respigere.
2. Il Pretore, considerata non dimostrata la pattuizione di una mercede
forfetaria, ha rilevato che, in applicazione dell’art. 374 CO, questa andava
determinata secondo il valore effettivo del lavoro svolto e delle spese
sostenute dall’appaltatore. L’appellante critica le motivazioni esposte dal
primo giudice su questo punto, sostenendo che le parti avevano stabilito un “contratto
forfetario a corpo” per la somma di 70’000/80'000 franchi.
Il
contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374
CO). Non è invero seriamente contestabile che nel caso concreto l'appalto sia
sorto sulla base di una pattuizione che fissava la mercede solo in via
approssimativa. Ciò risulta chiaramente del preventivo il cui testo indica che
trattasi di “offerta indicativa” (doc. 1). Vero è che dal preventivo originario
di fr. 168'500.- si è poi passati a un importo di fr. 70/80'000.- circa,
stralciando alcune opere e modificando taluni prezzi. Ciò non permette tuttavia
di concludere che le parti abbiano pattuito una mercede a corpo. Vi osta già il
fatto che non è stato indicato un importo ben definito, ma un costo di massima,
come peraltro è confermato anche dal teste __________ (verbale 11 aprile 2002, pag.
5).
In
mancanza di altre prove il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che
la mercede andava stabilita a misura.
3. L’appellante
lamenta che il costo complessivo dell’opera supera comunque la somma di fr.
80'000.-, importo superiore della forchetta dei costi indicata da controparte. Il
perito ha evidenziato in merito che l’aumento dei costi rispetto al preventivo
è dovuto all’esecuzione di opere aggiuntive e a modifiche dei piani (perizia, pag.
26, 27), considerando quindi legittimi i maggiori costi fatturati.
Anche
le censure sollevate su questo punto vanno quindi disattese.
4. In
merito all’esistenza dei vari difetti ed alla notifica dei medesimi gioverà
esaminare singolarmente le posizioni ancora contestate.
- Lavabo
e specchio nel locale toilette ospiti al seminterrato
L’appellante
contesta la decisione del Pretore, il quale avrebbe negato a torto la
tempestività della notifica del difetto.
Dalle
tavole processuali non risulta tuttavia la pretesa tempestività della notifica,
neppure dalla testimonianza __________ a, invocata a sostegno dell’appello, la
quale nulla ha potuto riferire in merito (verbale 11 aprile 2002, pag. 8,9).
L’appello è quindi infondato su questo punto.
- Allacciamento
della lavatrice
Il
Pretore ha negato la tempestività della notifica in relazione ai pretesi
difetti. L’appellante sostiene che il difetto era da considerare occulto e
comunque già notificato perché lo scarico e l’allacciamento della lavatrice
andavano considerati tutt’uno sicché la notifica del difetto del primo,
tempestiva, valeva anche per l’allacciamento.
La
questione della tempestività della notifica può invero rimanere irrisolta,
perché l’appellante neppure quantifica il preteso danno derivante dal difetto,
Considerandi
sicché l’appello è comunque, su questo punto, da respingere.
- Rubinetto
del lavello della lavanderia
Il
Pretore ha rilevato che non v’è alcun difetto e che, comunque, lo stesso mai è
stato notificato. L’appellante asserisce che il lavoro è mal fatto e in
relazione al medesimo l’appellata non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi
di diligenza. La questione non merita di essere approfondita perché non è
contestata l’argomentazione del Pretore che ha rilevato l’assenza di una
notifica per cui l’appello, su questo punto, va comunque respinto.
- Difetto
di sigillatura dello scarico e del rubinetto della doccia al primo piano
Il
Pretore ha rilevato che in sede di conclusioni l’attrice ha rinunciato a far
valere la relativa pretesa. L’appellante censura questa conclusione adducendo
di non avervi mai rinunciato.
A
prescindere dall'esistenza di un difetto - questione lasciata aperta dal primo
giudice - l’appellante neppure quantifica l’eventuale danno, né la perizia
indica eventuali costi di riparazione, sicché già per questo motivo l’appello,
su questo punto, è da respingere.
- Rubinetto
della doccia al primo piano
Il
Pretore ha accertato il corretto funzionamento della doccia al primo piano,
negando quindi l’esistenza di un danno. L’appellante sostiene invece che il
rubinetto è comunque difettoso. Tale argomentazione è tuttavia in netto contrasto
con gli accertamenti del perito, il quale ha evidenziato il corretto
funzionamento della doccia multifunzioni (perizia pag. 11). Inoltre
l’appellante neppure indica l’eventuale minor valore. L’appello è quindi da respingere
anche su questo punto.
- Flessibile
della doccia
Il
Pretore ha rilevato che non v’è stata alcuna notifica del difetto. L’appellante
sostiene che la questione andava compresa nel contesto generale dei problemi
sorti con la doccia.
Dall’istruttoria
risulta invero che le lamentele sollevate in merito alla doccia erano tutte
relative a infiltrazioni d’acqua, mentre non è mai stato fatto riferimento al
problema del flessibile. L’appello non può quindi trovare, su questo punto,
accoglimento.
- Ventilazione
scarico lavabo al primo piano
Il Pretore
ha costatato la mancata tempestiva notifica del difetto, rilevando pure che la
pretesa non è stata quantificata. L’appellante si dilunga sulla notifica dei
difetti, ma tace sulla mancata quantificazione del difetto con la conseguenza
che l’appello, su questo punto, va respinto.
- Cassetta
e coperchio WC al primo piano
Il
Pretore non ha costatato l’esistenza dei pretesi difetti, peraltro neppure
notificati. L’appellante adduce che la notifica sarebbe avvenuta in sede di
udienza di rigetto dell’opposizione. Stante però l’assenza di un difetto,
appare inutile disquisire sulla tempestività della notifica perché l’appello va
comunque, su questo punto, respinto.
- Scarsa
portata del rubinetto della cucina della scuola
Il
Pretore ha rilevato la mancanza di una notifica tempestiva del difetto. A mente
dell’appellante la notifica sarebbe invece tempestiva perché fatta in sede di
discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, vale a dire solo tre giorni
dopo il sopralluogo con un esperto. Non è però contestato che, come rettamente
evidenziato dal primo giudice, la mancanza di pressione era subito rilevabile
anche dall’attrice, con la conseguenza che la notifica appare tardiva. Anche su
questo punto l’appello è respinto.
- Erronea
posa delle bombole di gas
Il
Pretore ha rilevato che non v’è segnalazione tempestiva del difetto. L’appellante
sostiene invece che la segnalazione sarebbe avvenuta tempestivamente
nell’ambito dell’udienza di discussione sulla domanda di rigetto
dell’opposizione. Non cognita di misure di sicurezza, la segnalazione sarebbe
stata fatta tre giorni dopo il sopralluogo dell’esperto che ha evidenziato la
mancanza.
Va qui
rammentato che i lavori sono terminati nei mesi di aprile/maggio 2000 (doc. 5,
teste __________, verbale 11 aprile 2002, pag. 6, teste __________, verbale 27
maggio 2002, pag. 18). La notifica avvenuta oltre un anno dopo, il 24 luglio
2001, è di conseguenza chiaramente tardiva. Di transenna si osserva poi che la
convenuta ha fatturato fr. 540.- per l’allacciamento delle bombole. L’importo
comprende fr. 185.- per i raccordi e fr. 130.- per il deposito delle bombole e
fr. 225.- per la manodopera (fattura 24.6.2000). Anche volendo accogliere la
tesi dell’attrice, il danno derivatole dall’esecuzione non conforme alle
prescrizioni corrisponderebbe al costo della manodopera rivelatasi inutile.
Eseguendo l’installazione secondo le regole essa avrebbe infatti dovuto
comunque pagare le relative spese, segnatamente la struttura per il ricovero
delle bombole all’esterno dell’abitazione, che non può ora pretendere vengano
prese a carico dalla controparte. L’appello, anche per questa posizione, va
quindi respinto.
- Centralina
dell’impianto di irrigazione
Il
Pretore ha negato l’esistenza di un difetto, rilevando che l’attrice neppure ha
quantificato la relativa pretesa. L’appellante lamenta che in questo contesto
la convenuta ha disatteso il proprio dovere di diligenza e, in merito all’entità
del danno, rileva che lo stesso danno andava quantificato dal giudice
nell’ambito della domanda di risarcimento.
L’appellante
medesima ammette qui di non aver fatto fronte al proprio onere di allegazione,
omettendo di quantificare la pretesa, mancanza alla quale non toccava certo al
giudice sopperire. L’appello va quindi respinto su questo punto.
- Sonda
dell’impianto di irrigazione
Il
Pretore ha rilevato che tale difetto non è stato quantificato. A mente
dell’appellante il danno andava invece quantificato dal giudice nell’ambito
della domanda di risarcimento. Come al punto precedente va rilevato che era
compito dell’attrice, che ne chiede il risarcimento, indicare l’importo del
danno. Alla mancanza delle necessarie allegazioni non incombeva al giudice
sopperire. La censura va quindi disattesa.
- Infiltrazioni
d’acqua nel locale riscaldamento e all’isolazione della canna fumaria
Il
Pretore ha limitato il risarcimento all’importo di fr. 150.-, riconosciuto dalla
convenuta per la sostituzione del raccordo della condotta di scarico,
respingendo per il resto la domanda per mancata tempestiva notifica dei
difetti. A mente dell’appellante la notifica sarebbe invece stata fatta per
tempo.
Dagli
atti risulta che in effetti fu notificato un difetto dell’impianto di
riscaldamento, poi riparato, ma di tutt’altra natura. La teste __________
riferisce infatti che l’attrice si lamentò per il riscaldamento perché non si
poteva regolare la temperatura, ciò che causava un elevato consumo di
combustibile (verbale rogatoria 8 aprile 2002, pag. 4) e analogamente ha
deposto il teste __________ (verbale rogatoria 16 luglio 2002). Nulla risulta
invece in merito alle infiltrazioni d’acqua, in relazione alle quali
l’appellante neppure adduce quando le stesse si sarebbero prodotte. La notifica
del difetto in sede di udienza di discussione del 24 luglio 2001 non può essere
considerata tempestiva già perché ancora una volta non è dato a sapere quando le
infiltrazioni si siano manifestate. Il solo fatto che tre giorni prima della
notifica un idraulico diplomato, incaricato dall’attrice di verificare i
difetti presenti nella casa__________ per “trovare conferma della propria presa
di posizione” (petizione pag. 6), ne abbia rilevato la presenza, non permette
di trarre conclusioni in merito alla tempestività, che andava dimostrata
dall’attrice. L’appello va quindi respinto anche per questa situazione.
5.
In
merito alla quantificazione della mercede, l’appellante contesta l’importo di
fr. 1'380.- riconosciuto dal Pretore per la fornitura di un deumidificatore,
adducendo di non aver mai ordinato tale apparecchio, la cui posa si sarebbe
invece resa necessaria per ovviare ad inconvenienti dovuti alle infiltrazioni
di umidità dovute ad errori della stessa convenuta.
Dagli
atti risulta che il deumidificatore è stato effettivamente fornito. L’apparecchio,
chiesto dall’appellante che voleva poter conservare le sue cose nel locale
cantina, non era invece destinato al locale riscaldamento e di conseguenza
neppure può essere messo in relazione con la difettosità dei lavori fatti nel
medesimo (teste __________, verbale 27 maggio 2002, pag. 18). La censura va
quindi disattesa.
Ne
discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 27 dicembre 2003 AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1'350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1’400.-
sono
posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500 .-
di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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