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Decisione

12.2004.3

appalto - difetti dell'opera

28 febbraio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con tempestiva

petizione 7 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in

questione e la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.

40'000.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre 2001, con riserva di adeguamento

a dipendenza delle risultanze istruttorie, adducendo l'esecuzione difettosa di

alcune opere.

Con

risposta 8 ottobre 2001 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

Con i

successivi allegati di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive

domande di giudizio.

C. Nelle

conclusioni dell’11 luglio 2003 l’attrice ha chiesto l’accoglimento dell’azione

di disconoscimento di debito, riconoscendo alla controparte l’importo di fr.

2'315,80. La convenuta ha invece postulato la reiezione integrale della

petizione.

D. Statuendo

il 9 dicembre 2003 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha

accertato l'inesistenza del debito in ragione di fr. 7'874,35. La tassa di

giustizia di fr. 2'800.- e le spese di fr. 200.- sono state poste a carico

dell'attrice per 6/7 e della convenuta per 1/7, con l'obbligo per l'attrice di

rifondere alla convenuta fr. 3’900.- per ripetibili ridotte.

E. AP 1

è insorta contro il citato giudizio con un appello del 27 dicembre 2003, in cui

chiede la riforma della sentenza impugnata e l’accertamento dell’inesistenza

del debito nel senso che controparte può vantare unicamente un importo di fr.

2'315,80 e che la AO 1 sia condannata a rifonderle l’importo di 40'000.- oltre

interessi al 5% dal 7 settembre 2001.

Nelle

osservazioni del 23 gennaio 2004 la AO 1 propone la reiezione dell'appello.

considerato

in diritto: 1. Il

Pretore, rilevato che in sede di allegato conclusivo l’attrice si è limitata a

chiedere l’accoglimento della sola azione di disconoscimento, riconoscendo

peraltro a controparte un importo residuo di fr. 2'315,80, mentre non ha

riproposto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell’importo di

fr. 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, ha considerato abbandonata la

domanda risarcitoria. L’appellante contesta tale deduzione adducendo di non

aver mai dichiarato di rinunciare a tale pretesa e che ancora in sede di

conclusioni aveva manifestato la volontà di chiedere.

L’attrice,

confrontata con una sentenza di rigetto dell’opposizione a lei sfavorevole, ha

inoltrato la petizione di cui trattasi con l’indicazione “azione di

disconoscimento del debito con domanda di risarcimento danni”, nella quale ha

formulato due domande distinte: accertare l’inesistenza del debito di cui alla

sentenza di rigetto dell’opposizione e condannare la controparte a rifonderle

l’importo di fr. 40'000.- a titolo di risarcimento danni. Esperita l’istruttoria,

con le proprie conclusioni 11 luglio 2003 essa non si è limitata a confermare le

richieste di petizione ma, dopo averle discusse entrambe e rilevato che il

principio del danno era “pacifico” e l’ammontare equo, essa ha riformulato la

domanda, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del debito “nel senso che la

ditta AO 1 può vantare unicamente un importo di fr. 2'315,80, mentre che per il

restante importo l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 542603

dell’UEF di Locarno, è confermata in via definitiva.” Come formulata, la

domanda non lascia quindi spazio alla tesi dell’appellante, la quale sostiene

che dalle motivazioni risulterebbe che essa non ha inteso rinunciare alla

domanda risarcitoria. La deduzione del Pretore appare quindi corretta.

Anche

nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria non fosse stata abbandonata, la

stessa non avrebbe comunque potuto essere accolta. L’attrice aveva infatti chiesto

la somma di fr. 40'000.- per il pagamento delle spese necessarie per la

riparazione dei difetti dell’opera eseguita da controparte (petizione pag. 8). La

convenuta ha dal canto suo contestato l’esistenza dei difetti lamentati, affermando

di aver eseguito i lavori a regola d’arte. Il perito giudiziario ha poi stabilito

che la mercede ancora dovuta alla convenuta, dopo deduzione delle spese di

riparazione e del minor valore delle opere dovuto ai difetti non riparabili, ammonta

in totale a fr. 2'315,80 (perizia pag 31). In mancanza di qualsiasi riscontro

in merito ad un ulteriore danno di fr. 40’000.-, la domanda risarcitoria sarebbe

stata, in ogni caso, da respigere.

2. Il Pretore, considerata non dimostrata la pattuizione di una mercede

forfetaria, ha rilevato che, in applicazione dell’art. 374 CO, questa andava

determinata secondo il valore effettivo del lavoro svolto e delle spese

sostenute dall’appaltatore. L’appellante critica le motivazioni esposte dal

primo giudice su questo punto, sostenendo che le parti avevano stabilito un “contratto

forfetario a corpo” per la somma di 70’000/80'000 franchi.

Il

contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è

preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374

CO). Non è invero seriamente contestabile che nel caso concreto l'appalto sia

sorto sulla base di una pattuizione che fissava la mercede solo in via

approssimativa. Ciò risulta chiaramente del preventivo il cui testo indica che

trattasi di “offerta indicativa” (doc. 1). Vero è che dal preventivo originario

di fr. 168'500.- si è poi passati a un importo di fr. 70/80'000.- circa,

stralciando alcune opere e modificando taluni prezzi. Ciò non permette tuttavia

di concludere che le parti abbiano pattuito una mercede a corpo. Vi osta già il

fatto che non è stato indicato un importo ben definito, ma un costo di massima,

come peraltro è confermato anche dal teste __________ (verbale 11 aprile 2002, pag.

5).

In

mancanza di altre prove il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che

la mercede andava stabilita a misura.

3. L’appellante

lamenta che il costo complessivo dell’opera supera comunque la somma di fr.

80'000.-, importo superiore della forchetta dei costi indicata da controparte. Il

perito ha evidenziato in merito che l’aumento dei costi rispetto al preventivo

è dovuto all’esecuzione di opere aggiuntive e a modifiche dei piani (perizia, pag.

26, 27), considerando quindi legittimi i maggiori costi fatturati.

Anche

le censure sollevate su questo punto vanno quindi disattese.

4. In

merito all’esistenza dei vari difetti ed alla notifica dei medesimi gioverà

esaminare singolarmente le posizioni ancora contestate.

- Lavabo

e specchio nel locale toilette ospiti al seminterrato

L’appellante

contesta la decisione del Pretore, il quale avrebbe negato a torto la

tempestività della notifica del difetto.

Dalle

tavole processuali non risulta tuttavia la pretesa tempestività della notifica,

neppure dalla testimonianza __________ a, invocata a sostegno dell’appello, la

quale nulla ha potuto riferire in merito (verbale 11 aprile 2002, pag. 8,9).

L’appello è quindi infondato su questo punto.

- Allacciamento

della lavatrice

Il

Pretore ha negato la tempestività della notifica in relazione ai pretesi

difetti. L’appellante sostiene che il difetto era da considerare occulto e

comunque già notificato perché lo scarico e l’allacciamento della lavatrice

andavano considerati tutt’uno sicché la notifica del difetto del primo,

tempestiva, valeva anche per l’allacciamento.

La

questione della tempestività della notifica può invero rimanere irrisolta,

perché l’appellante neppure quantifica il preteso danno derivante dal difetto,

Considerandi

sicché l’appello è comunque, su questo punto, da respingere.

- Rubinetto

del lavello della lavanderia

Il

Pretore ha rilevato che non v’è alcun difetto e che, comunque, lo stesso mai è

stato notificato. L’appellante asserisce che il lavoro è mal fatto e in

relazione al medesimo l’appellata non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi

di diligenza. La questione non merita di essere approfondita perché non è

contestata l’argomentazione del Pretore che ha rilevato l’assenza di una

notifica per cui l’appello, su questo punto, va comunque respinto.

- Difetto

di sigillatura dello scarico e del rubinetto della doccia al primo piano

Il

Pretore ha rilevato che in sede di conclusioni l’attrice ha rinunciato a far

valere la relativa pretesa. L’appellante censura questa conclusione adducendo

di non avervi mai rinunciato.

A

prescindere dall'esistenza di un difetto - questione lasciata aperta dal primo

giudice - l’appellante neppure quantifica l’eventuale danno, né la perizia

indica eventuali costi di riparazione, sicché già per questo motivo l’appello,

su questo punto, è da respingere.

- Rubinetto

della doccia al primo piano

Il

Pretore ha accertato il corretto funzionamento della doccia al primo piano,

negando quindi l’esistenza di un danno. L’appellante sostiene invece che il

rubinetto è comunque difettoso. Tale argomentazione è tuttavia in netto contrasto

con gli accertamenti del perito, il quale ha evidenziato il corretto

funzionamento della doccia multifunzioni (perizia pag. 11). Inoltre

l’appellante neppure indica l’eventuale minor valore. L’appello è quindi da respingere

anche su questo punto.

- Flessibile

della doccia

Il

Pretore ha rilevato che non v’è stata alcuna notifica del difetto. L’appellante

sostiene che la questione andava compresa nel contesto generale dei problemi

sorti con la doccia.

Dall’istruttoria

risulta invero che le lamentele sollevate in merito alla doccia erano tutte

relative a infiltrazioni d’acqua, mentre non è mai stato fatto riferimento al

problema del flessibile. L’appello non può quindi trovare, su questo punto,

accoglimento.

- Ventilazione

scarico lavabo al primo piano

Il Pretore

ha costatato la mancata tempestiva notifica del difetto, rilevando pure che la

pretesa non è stata quantificata. L’appellante si dilunga sulla notifica dei

difetti, ma tace sulla mancata quantificazione del difetto con la conseguenza

che l’appello, su questo punto, va respinto.

- Cassetta

e coperchio WC al primo piano

Il

Pretore non ha costatato l’esistenza dei pretesi difetti, peraltro neppure

notificati. L’appellante adduce che la notifica sarebbe avvenuta in sede di

udienza di rigetto dell’opposizione. Stante però l’assenza di un difetto,

appare inutile disquisire sulla tempestività della notifica perché l’appello va

comunque, su questo punto, respinto.

- Scarsa

portata del rubinetto della cucina della scuola

Il

Pretore ha rilevato la mancanza di una notifica tempestiva del difetto. A mente

dell’appellante la notifica sarebbe invece tempestiva perché fatta in sede di

discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, vale a dire solo tre giorni

dopo il sopralluogo con un esperto. Non è però contestato che, come rettamente

evidenziato dal primo giudice, la mancanza di pressione era subito rilevabile

anche dall’attrice, con la conseguenza che la notifica appare tardiva. Anche su

questo punto l’appello è respinto.

- Erronea

posa delle bombole di gas

Il

Pretore ha rilevato che non v’è segnalazione tempestiva del difetto. L’appellante

sostiene invece che la segnalazione sarebbe avvenuta tempestivamente

nell’ambito dell’udienza di discussione sulla domanda di rigetto

dell’opposizione. Non cognita di misure di sicurezza, la segnalazione sarebbe

stata fatta tre giorni dopo il sopralluogo dell’esperto che ha evidenziato la

mancanza.

Va qui

rammentato che i lavori sono terminati nei mesi di aprile/maggio 2000 (doc. 5,

teste __________, verbale 11 aprile 2002, pag. 6, teste __________, verbale 27

maggio 2002, pag. 18). La notifica avvenuta oltre un anno dopo, il 24 luglio

2001, è di conseguenza chiaramente tardiva. Di transenna si osserva poi che la

convenuta ha fatturato fr. 540.- per l’allacciamento delle bombole. L’importo

comprende fr. 185.- per i raccordi e fr. 130.- per il deposito delle bombole e

fr. 225.- per la manodopera (fattura 24.6.2000). Anche volendo accogliere la

tesi dell’attrice, il danno derivatole dall’esecuzione non conforme alle

prescrizioni corrisponderebbe al costo della manodopera rivelatasi inutile.

Eseguendo l’installazione secondo le regole essa avrebbe infatti dovuto

comunque pagare le relative spese, segnatamente la struttura per il ricovero

delle bombole all’esterno dell’abitazione, che non può ora pretendere vengano

prese a carico dalla controparte. L’appello, anche per questa posizione, va

quindi respinto.

- Centralina

dell’impianto di irrigazione

Il

Pretore ha negato l’esistenza di un difetto, rilevando che l’attrice neppure ha

quantificato la relativa pretesa. L’appellante lamenta che in questo contesto

la convenuta ha disatteso il proprio dovere di diligenza e, in merito all’entità

del danno, rileva che lo stesso danno andava quantificato dal giudice

nell’ambito della domanda di risarcimento.

L’appellante

medesima ammette qui di non aver fatto fronte al proprio onere di allegazione,

omettendo di quantificare la pretesa, mancanza alla quale non toccava certo al

giudice sopperire. L’appello va quindi respinto su questo punto.

- Sonda

dell’impianto di irrigazione

Il

Pretore ha rilevato che tale difetto non è stato quantificato. A mente

dell’appellante il danno andava invece quantificato dal giudice nell’ambito

della domanda di risarcimento. Come al punto precedente va rilevato che era

compito dell’attrice, che ne chiede il risarcimento, indicare l’importo del

danno. Alla mancanza delle necessarie allegazioni non incombeva al giudice

sopperire. La censura va quindi disattesa.

- Infiltrazioni

d’acqua nel locale riscaldamento e all’isolazione della canna fumaria

Il

Pretore ha limitato il risarcimento all’importo di fr. 150.-, riconosciuto dalla

convenuta per la sostituzione del raccordo della condotta di scarico,

respingendo per il resto la domanda per mancata tempestiva notifica dei

difetti. A mente dell’appellante la notifica sarebbe invece stata fatta per

tempo.

Dagli

atti risulta che in effetti fu notificato un difetto dell’impianto di

riscaldamento, poi riparato, ma di tutt’altra natura. La teste __________

riferisce infatti che l’attrice si lamentò per il riscaldamento perché non si

poteva regolare la temperatura, ciò che causava un elevato consumo di

combustibile (verbale rogatoria 8 aprile 2002, pag. 4) e analogamente ha

deposto il teste __________ (verbale rogatoria 16 luglio 2002). Nulla risulta

invece in merito alle infiltrazioni d’acqua, in relazione alle quali

l’appellante neppure adduce quando le stesse si sarebbero prodotte. La notifica

del difetto in sede di udienza di discussione del 24 luglio 2001 non può essere

considerata tempestiva già perché ancora una volta non è dato a sapere quando le

infiltrazioni si siano manifestate. Il solo fatto che tre giorni prima della

notifica un idraulico diplomato, incaricato dall’attrice di verificare i

difetti presenti nella casa__________ per “trovare conferma della propria presa

di posizione” (petizione pag. 6), ne abbia rilevato la presenza, non permette

di trarre conclusioni in merito alla tempestività, che andava dimostrata

dall’attrice. L’appello va quindi respinto anche per questa situazione.

5.

In

merito alla quantificazione della mercede, l’appellante contesta l’importo di

fr. 1'380.- riconosciuto dal Pretore per la fornitura di un deumidificatore,

adducendo di non aver mai ordinato tale apparecchio, la cui posa si sarebbe

invece resa necessaria per ovviare ad inconvenienti dovuti alle infiltrazioni

di umidità dovute ad errori della stessa convenuta.

Dagli

atti risulta che il deumidificatore è stato effettivamente fornito. L’apparecchio,

chiesto dall’appellante che voleva poter conservare le sue cose nel locale

cantina, non era invece destinato al locale riscaldamento e di conseguenza

neppure può essere messo in relazione con la difettosità dei lavori fatti nel

medesimo (teste __________, verbale 27 maggio 2002, pag. 18). La censura va

quindi disattesa.

Ne

discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 27 dicembre 2003 AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 1'350.-

b) spese fr.

50.-

fr.

1’400.-

sono

posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2'500 .-

di ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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