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Decisione

12.2004.30

contratto di lavoro o di agenzia - interpretazione del contratto - venditore di automobili - subordinazione alle istruzioni ed economica - remunerazione delle ore straordinarie e delle vacanze, onere

22 ottobre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 20 gennaio 2003 AP 1si è rivolto alla Pretura di Locarno-Campagna

per chiedere la condanna di AO 1al pagamento di fr. 30'000.- per gli stipendi

nel periodo di disdetta ordinario, e parte delle ore straordinarie svolte e dei

giorni di vacanza non goduti. All'udienza del 18 marzo 2003 AP 1ha confermato

la propria istanza, alla quale si è opposta AO 1. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei

rispettivi memoriali conclusivi dell'8 e del 12 gennaio 2004.

C. Statuendo

il 22 gennaio 2004 il Pretore ha respinto l'istanza senza prelevare tasse di

giustizia e ha posto a carico dell'istante un'indennità per ripetibili di fr.

3'000.- in favore di AO 1.

D. L'istante

è insorto con un appello del 2 febbraio 2004 contro la sentenza del Pretore,

chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.-. AO 1non ha

presentato osservazioni all'appello.

e

ritenuto

in diritto: 1. Nel

caso concreto il Pretore ha ritenuto che l'istante aveva disdetto il contratto

di lavoro con la convenuta per il 31 dicembre 2001 e che dal 1° gennaio 2002

aveva svolto un'attività indipendente come consulente di vendita nell'ambito di

un contratto di agenzia o di mediazione. Egli ha considerato decisiva ai fini

della qualifica del contratto l'indipendenza dell'istante nell'organizzazione

del lavoro, anche se svolto nei locali della convenuta, e l'assenza di rapporti

di subordinazione, non potendosi inoltre ravvisare nel versamento di importi

mensili fissi uno stipendio, ma semplici acconti sulle provvigioni pattuite per

la vendita degli autoveicoli. La circostanza che l'istante si era annunciato

come indipendente alla Cassa cantonale di compensazione dal 1° gennaio 2002,

prosegue il Pretore, è da considerare come un forte indizio in sfavore del

contratto di lavoro, nonostante la successiva revoca con effetto retroattivo

dell'affiliazione, fondata sulla sola dichiarazione dell'istante. In

conclusione il primo giudice ha escluso l'esistenza di un contratto di lavoro

dopo il 1° gennaio 2002 e ha pertanto negato le pretese salariali dell'istante

per il licenziamento ingiustificato e per ore straordinarie e vacanze maturate

dopo il 31 dicembre 2001. Per quel che concerne le ore straordinarie e le

vacanze non godute nel periodo precedente il 1° gennaio 2002, il Pretore ha

constatato che l'istante non aveva fatto fronte all'onere della prova che gli

incombeva, non avendo dimostrato quando aveva fornito le ore straordinarie, in

quale entità e per quale retribuzione, e ha di conseguenza respinto tutte le

pretese da lui vantate a tale titolo.

2. L'appellante

rimprovera al Pretore l'errata applicazione del diritto e sostiene che

l'istruttoria ha dimostrato il proseguimento, sotto altra denominazione, del

contratto di lavoro a suo tempo concluso con la convenuta, che poteva quindi

essere disdetto solo mediante il termine di preavviso legale. Adduce inoltre di

aver prodotto un conteggio particolareggiato delle ore straordinarie prestate,

in particolare delle prestazioni lavorative eseguite il sabato e la domenica,

che la convenuta non ha mai contestato, e che il primo giudice avrebbe dovuto

stimare secondo una sua prudente valutazione, considerando la sensibile

diminuzione delle pretese già operata dall'istante. Infine l'appellante rileva

che le sue pretese salariali per vacanze, maturate e non godute, sono contenute

nel conteggio del 20 settembre 2002 e non sono mai state contestate dalla

convenuta, che deve dunque versare per tale titolo fr. 3'060.- netti.

3. L'art.

319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il lavoratore si

obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o

indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a

cottimo. Per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la

terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il

contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler,

Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento

agli elementi caratteristici e distintivi di ogni tipo di contratto. Elementi

distintivi del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi,

il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del

contratto (Wyler, Le droit du travail, Berne, 2002, pag. 41-43). Oltre

al carattere duraturo e remunerato dell'impegno del lavoratore è decisiva per

la distinzione del contratto di lavoro da altre forme contrattuali l'esistenza

di un rapporto di subordinazione tra le parti, ovvero una relazione di

dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Questa

subordinazione si configura in un legame personale nei confronti del datore di

lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo di tipo

organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata

autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività

nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro

svolto (Rehbinder, op.cit., n. 6 ad art. 319 CO; Brühwiler,

op.cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO).

4. Tra

le parti era sorto dal 1° giugno 2001 un contratto di lavoro, in forza del

quale l'istante percepiva un reddito mensile lordo di fr. 3'000.- fisso per

dodici mesi oltre a una provvigione lorda del 1% sulla cifra di vendita (doc.

A, 1). Nel secondo semestre 2001 il lavoratore aveva percepito uno stipendio

mensile lordo di fr. 5'850.- (fr. 3'000.- fisso e fr. 2'850.- anticipo sulle

provvigioni, da conguagliare, cfr. doc. 3, dichiarazione del 4 ottobre 2002),

pari a fr. 4'958.50 netti mensili (distinta stipendi del 2001, doc. B, 9).

L'istante ha dato disdetta del contratto di lavoro per il 31 dicembre 2001

(doc. 2; deposizioni testimoniali ). Egli ha nondimeno continuato a vendere

automobili per conto della convenuta e di altri due garage dello stesso gruppo,

sulla base di un "accordo di collaborazione su base indipendente" in

virtù del quale era remunerato a provvigione per affari andati a buon fine

(doc. D, E, F), e ogni mese inviava alla convenuta una fattura con una domanda

di acconto di fr. 5'200.- (fr. 5'000.- nel gennaio 2002) per le sue prestazioni

di vendita (doc. 4, 10).

Come

rileva con pertinenza l'appellante, la sua situazione all'interno

dell'organizzazione della convenuta non si è tuttavia modificata: egli ha

ricevuto per il 2002 obiettivi di vendita identici a quelli del 2001 (cfr. doc.

B e C), disponeva presso il garage di una scrivania e di un locale (deposizioni

di __________, pag. 4, di __________ __________; interrogatorio formale di ____________________,

amministratore unico della convenuta, pag. 2) e nella struttura aziendale era

il responsabile dei modelli ____________________e __________r (deposizione di __________,

pag. 5). Egli aveva inoltre orari di lavoro simili a quelli dei venditori della

convenuta e annunciava quando usciva dal garage per tutto il tempo in cui ha

lavorato presso la convenuta (deposizione __________i). L'istante non aveva

pertanto una propria struttura organizzativa, tanto che aveva come indirizzo di

posta elettronica e usufruiva del server elettronico della convenuta

(deposizione __________; cfr. copie della corrispondenza elettronica in doc.

8). Inoltre i proventi delle vendite di auto da lui realizzate erano incassati

dalla convenuta (cfr. doc. 4, 10), così come le provvigioni per la conclusione

di contratti di leasing (doc. I richiamato). Se a ciò si aggiunge che

egli doveva seguire le istruzioni e direttive della convenuta per la vendita

dei veicoli (cfr. obiettivi di vendita 2001 e 2002, doc. B e C), si deve

concludere che non disponeva di autonomia organizzativa né finanziaria. Il

direttore della convenuta ha invero dichiarato che dal 1° gennaio 2002

l'istante non sottostava più alle sue direttive "per lo meno come dovrebbe

fare un dipendente" (deposizione 22 settembre 2003, pag. 2), ma ha anche

evocato l'esistenza di istruzioni e direttive per la conclusione delle vendite

che l'istante avrebbe dovuto seguire.

5. Dall'insieme

delle circostanze non si può quindi seriamente negare nella fattispecie

l’esistenza di un obbligo di prestare servizio, la subordinazione alle

istruzioni date dalla convenuta (direttive e obiettivi di vendita, doc. C), la

subordinazione economica (incasso delle vendite, versamenti mensili fissi, doc.

4-10), la durata, in altre parole di tutti gli elementi caratteristici del

contratto di lavoro (Wyler, op. cit., pag. 41-43). Neppure l’ampia

autonomia dell’istante nello svolgimento delle vendite è in contrasto con

l’esistenza di un contratto di lavoro (cfr. DTF 129 III 664 consid. 3.2 pag.

667; sentenza del Tribunale federale 4C.226/2003 del 25 febbraio 2004, consid. 3.2.3;

DTF 122 V 169 consid. 5 pag. 174). L'assenza di una struttura organizzativa

propria dell'istante, che come si è visto operava integrato in quella della

convenuta, con materiale fornito da quest'ultima (deposizione __________),

esclude d'altronde l'esistenza di un contratto d'agenzia (Wyler, op. cit.,

pag. 48). In presenza di tutti gli elementi caratteristici di

un contratto di lavoro, il licenziamento dato dal lavoratore per il 31 dicembre

2001 e i passi da lui intrapresi per affiliarsi come indipendente alla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI non sono pertanto rilevanti per la qualifica

del contratto.

6. Accertato

il protrarsi del contratto di lavoro anche dopo il 1° gennaio 2002, la

cessazione del rapporto contrattuale poteva avvenire solo nel rispetto del

termine ordinario di disdetta (art. 335c cpv. 1 CO), di modo che la convenuta

deve pagare all'istante lo stipendio per il mese di settembre e ottobre 2002,

avendo notificato la disdetta il 12 settembre 2002 (deposizione __________ __________).

L'istante ha chiesto il versamento di fr. 10'204.- a titolo di stipendio per

settembre e ottobre 2002 (fr. 5'102.- netti mensili). Dal contratto di lavoro

del 19 maggio 2001 (doc. A, 1) emerge invero che il dipendente era retribuito

in base a uno stipendio fisso di fr. 3'000.- lordi mensili, oltre a una

provvigione del 1% sulla cifra d'affari realizzata. Nel corso del 2001 egli ha

ricevuto acconti mensili fissi sulle sue provvigioni, che secondo il contratto

avrebbero dovuto essere conguagliate a fine anno. La datrice di lavoro non ha

tuttavia allestito un conteggio per il 2001 né per il 2002 e ha rinunciato al

conguaglio delle provvigioni (deposizioni __________, __________; udienza 18

marzo 2003, memoriale della convenuta, pag. 4). Non vi è quindi motivo per

scostarsi dall'importo di fr. 10'204.- netti chiesto con l'istanza.

7. Giusta

l'art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro

maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive

nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente

pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro

straordinario non è stato compensato mediante un congedo di durata almeno

corrispondente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il

salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO). Il

lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve provare,

oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate dal datore

di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza e non si è

opposto alla loro esecuzione (cfr. Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5.

ed., N. 10 ad art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail - Code annoté, Losanna 2001, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin,

Zürcher Kommentar, N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Basler Kommentar,

2. ed., N. 1 ad art. 322 CO), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von

Känel, op. cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N.

1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 13 seg. ad art. 321c

CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata da parte del lavoratore

vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto di propria iniziativa (DTF

129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).

Per la

quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'istante, cui

incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per

giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente

eseguito ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di

ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per

analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., N. 1.14 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 16 ad art.

321c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 13 ad

art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad art. 321c CO; DTF

128 III 271 consid. 2b; ICCTF 24 settembre 1998 4C.239/1998; per tante II

CCA 7 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212).

8. L'appellante

ha fatto valere in prima sede di aver prestato 1259 ore straordinarie, da

remunerare fr. 30.- orari, per un totale di fr. 32'752.60, che ha ridotto a fr.

19'496.- per rimanere nei limiti della competenza di fr. 30'000.- delle azioni

per salari e mercedi (verbale di udienza del 18 marzo 2003, pag. 1).

Dall'istruttoria è emerso che l'istante aveva in un primo tempo sostenuto di

aver prestato nel 2001 e 2002, su richiesta dell'amministratore unico della

convenuta, 1326 ore straordinarie, composte di 3 ore straordinarie ogni giorno

più la partecipazione a manifestazioni promozionali il sabato e la domenica per

237 ore (doc. L, R, S). Nulla dagli atti permette di capire a che cosa è dovuta

la differenza tra le 1326 ore indicate dall'istante nella corrispondenza

precedente la causa e le 1259 enunciate all'udienza del 18 marzo 2003. Sia come

sia, nei propri conteggi del 20 settembre 2002, per altro contestati dalla

convenuta all'udienza del 18 marzo 2003, l'istante ha esposto di aver svolto

ogni giorno 3 ore straordinarie (doc. R, S) e di aver partecipato a eventi

promozionali in giorni festivi. Dall'istruttoria non emerge una richiesta della

datrice di lavoro all'istante di eseguire lavoro al di fuori degli orari

abituali, se non per gli eventi promozionali in alcuni giorni festivi (deposizione

__________), ai quali partecipavano i consulenti di vendita. L'istante non ha

rivolto domande sulle ore straordinarie all'amministratore unico della

convenuta in occasione del suo interrogatorio formale il 10 giugno 2003 (cfr.

verbale dell'interrogatorio formale). La segretaria della convenuta ha esposto

che l'istante aveva orari di lavoro che rientravano nella norma per i

venditori, vale a dire che arrivava al mattino alle 9.00. Essa ha ricordato la

partecipazione dell'istante, responsabile nel garage dei modelli __________e __________,

a eventi ed esposizioni promozionali nel 2001 e 2002, anche nel fine settimana,

senza tuttavia poter dire fino a quando egli restava sul posto di lavoro,

poiché essa partiva prima di lui (deposizione __________). Il fiduciario della

convenuta ha riferito che non era possibile verificare le ore straordinarie

prestate dai consulenti di vendita in occasione di manifestazioni tenute il

sabato e la domenica, così che tali ore erano compensate durante la settimana a

scelta del consulente (deposizione __________).

Le

affermazioni dell'appellante sulle ore straordinarie non hanno dunque trovano

alcun supporto nell'istruttoria, dalla quale non risulta che egli abbia svolto

lavoro straordinario giornaliero su richiesta della convenuta, né che abbia

omesso di compensare il lavoro per gli eventi promozionali nei giorni di sabato

e domenica durante l'orario settimanale, come era consuetudine presso la

convenuta. Le asserite tre ore giornaliere di lavoro straordinario, per altro,

non sono verosimili se si considera che l'istante ha affermato di aver svolto

nel suo tempo libero le numerose attività accessorie documentate dalla

corrispondenza elettronica ottenuta scaricando il PC messo a sua disposizione

sul posto di lavoro (doc. 8: mediazione immobiliare, vendita per conto di terzi

di mattoni, attività per conto di associazioni, supervisione dell'attività di

una ditta edilizia su vari cantieri, ecc.). A ogni modo l'istante non ha

dimostrato di aver ricevuto l'ordine di eseguire lavoro straordinario oltre

l'orario normale di lavoro giornaliero né tantomeno l'entità delle asserite

prestazioni straordinarie. La conclusione del Pretore, che ha ritenuto non

provate le pretese per lavoro straordinario, resiste pertanto alla critica e su

tale punto l'appello è sprovvisto di buon fondamento.

9. Infine,

l'appellante rimprovera al Pretore di aver respinto le sue pretese per il

pagamento dei giorni di vacanza non goduti, pari a fr. 3'060.-, che la

convenuta non ha contestato. L'istante ha invero addotto, nella corrispondenza

precedente la causa giudiziaria, di aver maturato nel 2002 12 giorni di vacanze

non godute (doc. Q, conteggio doc. R), ma non ha formulato in causa domande di

giudizio sulle vacanze. Nell'istanza l'appellante ha allegato di vantare un

credito di fr. 40'183.35 per il periodo di disdetta, i giorni di vacanza

maturati e non goduti e le ore straordinarie e ha precisato di procedere in

causa per soli fr. 30'000.-, così da beneficiare della procedura speciale per

mercedi e salari. All'udienza del 18 marzo 2003 l'istante ha indicato in modo

più preciso le sue domande di giudizio, chiedendo fr. 10'204.- per lo stipendio

durante il periodo di disdetta e fr. 19'496.- per una parte delle ore

straordinarie, senza più menzionare i giorni di vacanza. A prescindere dal

fatto che la convenuta ha contestato all'udienza i conteggi presentati

dall'istante, la domanda sul pagamento in contanti delle vacanze è pertanto

presentata per la prima volta in appello e come tale deve essere dichiarata irricevibile,

visto il chiaro testo dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valido anche in

procedura per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 321).

10. L'appello

può dunque essere accolto solo limitatamente allo stipendio per i mesi di

settembre e ottobre 2002, in fr. 10'204.-. Non si prelevano tasse e spese di

giudizio trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre

le ripetibili di prima sede seguono la maggiore soccombenza dell'istante, che

vede accolte le sue pretese solo in misura di 1/3. In appello la convenuta non

ha presentato osservazioni e non vi è pertanto motivo per attribuirle

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia: I. L'appello

2 febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta e AO 1è tenuta a

versare a AP 1 l'importo netto di fr. 10'204.-.

2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1verserà

a AO 1 fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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