12.2004.33
appalto - lavori supplementari - accordo tacito - notifica dei difetti - perenzione - assistenza giudiziaria - impugnazione
22 giugno 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.33
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, IICCA
Titolo:
appalto - lavori supplementari - accordo tacito - notifica dei difetti - perenzione - assistenza giudiziaria - impugnazione
APPROVAZIONE DELL'OPERA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MERCEDE
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 370 CO
art. 373 CO
art. 158 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.33
Lugano
22 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.40
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 13
aprile 2000 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attore
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'900.- oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente al solo importo in
capitale, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Mendrisio;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 5 dicembre 2003 / 16 gennaio 2004 ha sostanzialmente accolto,
ponendo l’attore parzialmente al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
appellante
il convenuto con atto di appello 9 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di negare all’attore
l’assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 18 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra
il 1998 e il 1999 AO 1, titolare della __________ a __________, ha eseguito dei
lavori da carrozziere su un’autovettura Mercedes-Benz 280 CE, immatricolata nel
1972, di proprietà di AP 1.
2. Con
la petizione in rassegna egli ha chiesto la condanna di quest’ultimo al
pagamento di fr. 9'900.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva,
limitatamente al solo importo in capitale, dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Mendrisio, adducendo che a fronte della sua fattura di
fr. 12'900.-, la controparte gli aveva versato solo un acconto di fr. 2'000.-
ed altri fr. 1'000.- gli erano stati computati a seguito della cessione del
prezzo di vendita di una Renault 21 TD.
3. Il
convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che l’attore era stato incaricato
a suo tempo di effettuare solo alcune riparazioni il cui costo era stato preventivato
in fr. 3'000.-, ma in seguito aveva proceduto, senza avergli preventivamente comunicato
alcun aumento della spesa, ad un profondo intervento di restauro. Egli esclude
pertanto di dover pagare gli interventi fatturati, nemmeno provati ed il cui
costo era esagerato, tanto più che dalla pretesa di controparte andava in ogni
caso dedotta la spesa di fr. 3'500.- / 3'800.- necessaria per ovviare ai difetti
tempestivamente notificati, fermo restando infine che il valore dell’auto ceduta
era di fr. 2'000.-.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, dopo aver parzialmente posto l’attore al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, concretamente esonerato dal pagamento
degli anticipi, ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento
di fr. 9'900.- più interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE. Il
giudice di prime cure, richiamate correttamente le disposizioni relative al
contratto di appalto, ha in sostanza ritenuto che nel corso dei lavori le parti
si fossero accordate, almeno tacitamente, per un’estensione degli interventi da
effettuare, senza definire alcun preventivo o una mercede fissa, sicché
all’attore, che aveva effettivamente effettuato le prestazioni indicate nella
fattura, doveva di principio essere riconosciuto l’importo da lui fatturato,
ritenuto congruo dal perito giudiziario. Da tale somma dovevano essere dedotti
unicamente gli acconti di fr. 2'000.- e i fr. 1'000.- relativi al prezzo di
vendita della Renault 21 TD, mentre l’ulteriore richiesta di riduzione della
mercede a seguito dell’esistenza di eventuali difetti non poteva essere accolta
in quanto questi ultimi erano stati notificati tardivamente.
5. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto osserva che una modifica tacita del contratto
poteva essere ammessa solo in presenza di prove convincenti, in concreto
inesistenti: in tali circostanze, ritenuto che i lavori supplementari non
commissionati eseguiti sull’auto non avevano comportato un maggior valore della
stessa e dunque un suo arricchimento, all’attore non poteva essere riconosciuta
alcuna remunerazione oltre all’importo preventivato di fr. 3'600.-, ammesso
dalla controparte, sia pure aumentato del 10%. Dalle pretese dell’attore, oltre
agli acconti ed al valore dell’auto ceduta, di complessivi fr. 3'000.-, doveva
essere dedotto il valore dei difetti riscontrati nell’auto, quantificati in fr.
15-16'000.-, che non risultava fossero stati notificati tardivamente. Egli
chiede in definitiva di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione e, in assenza di possibilità di esito favorevole della stessa, di
negare all’attore l’assistenza giudiziaria. In via subordinata chiede di
ridurre, da fr. 2'500.- a fr. 1’500.-, le ripetibili poste a suo carico.
6. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per
l’esistenza di una modifica, almeno tacita, dell’accordo iniziale volto alla
semplice esecuzione di alcune riparazioni per un costo preventivato di fr.
3'600.- con un intervento di restauro senza fissazione di un preventivo o di
una mercede a corpo, può senz’altro essere confermato. L’istruttoria di causa
ha in effetti permesso di accertare che durante i lavori il convenuto ebbe modo
di presentarsi in diverse occasioni in carrozzeria per vedere cosa si stava
facendo, senza aver mai reclamato (teste __________ p. 2). Ritenuto che, a
detta dello stesso convenuto, gli interventi oggetto a suo tempo del preventivo
erano assai contenuti ed in particolare si sarebbero dovuti limitare ad alcuni
ritocchi alla carrozzeria (risposta p. 2, conclusioni p. 1 e 3, appello p. 2)
rispettivamente all’eliminazione di 2 al massimo 4 punti di ruggine ben
localizzati (duplica p. 3, cfr. doc. 8), non vi è chi non veda come egli nel
corso delle menzionate visite in carrozzeria potesse senz’altro rendersi conto
che i lavori che si stavano in realtà eseguendo, che avevano tra l’altro comportato
lo smontaggio totale dell’auto (teste __________ p. 3) rispettivamente la sua
totale sverniciatura (testi __________ p. 1 e __________ p. 3), erano ben più
estesi di quelli inizialmente ordinati e soprattutto non potevano ragionevolmente
essere compresi nell’importo a suo tempo preventivato: nonostante quanto
addotto, per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), in appello (p. 7), il convenuto era del resto tutt’altro che privo di
cognizioni tecniche in materia, ciò che è ampiamente dimostrato già dalla
precisione, terminologica e tecnica, con cui ha provveduto ad individuare e
contestare i difetti presenti nella carrozzeria dopo la consegna dell’auto (cfr.
in particolare doc. 8). In siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario
andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria
iniziativa ad eseguire opere esulanti da quelle oggetto del contratto,
dall’incontestata tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura
riconoscibili come supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un
almeno concludente consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e
questo in conferma della costante giurisprudenza di questa Camera (II CCA
23 luglio 1999 inc. n. 12.99.97, 7 dicembre 1998 inc. n. 12.98.152, 15 luglio
1996 inc. n. 12.96.89).
8. Ammesso
con ciò il diritto dell’attore ad esporre l’intera mercede fatturata, che il
perito giudiziario, pur non essendo stato in grado di confermare l’esecuzione
di tutte le prestazioni eseguite (cfr. perizia p. 4-6), ha ritenuto sostanzialmente
corretta da un punto di vista quantitativo (perizia p. 7, complemento perizia
p. 1), si tratta ora di esaminare se dalla sua pretesa, già ridotta
dell’importo di fr. 3'000.- a titolo di acconti e per la cessione della Renault
21 TD, debba pure essere dedotto il costo per la riparazione dei difetti
riscontrati. È così. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che
nell’occasione i difetti erano stati notificati tardivamente non può in effetti
trovare conferma. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’auto, alla fine
dei lavori, fosse stata consegnata al convenuto il 9 febbraio 1999, data
dell’effettuazione del secondo collaudo (doc. 1), e che questi aveva provveduto
a notificare i difetti solo con lo scritto datato 12 luglio 1999 (doc. 8). In
realtà negli allegati preliminari, in cui l’attore non ha per altro mai contestato
la tempestività della notifica dei difetti, anzi espressamente ammessa (replica
p. 7), non è stato addotto che l’auto sarebbe stata consegnata al convenuto già
nel febbraio 1999, tanto è vero che l’attore ha riferito di aver lavorato
sull’auto ancora nei mesi di giugno e luglio di quell’anno (petizione p. 1). Ma
soprattutto il convenuto, in risposta (p. 4), ha precisato che la notifica dei
difetti per iscritto era successiva ad una precedente notifica verbale. Non
contestato in sede di replica, quest’ultimo assunto dev’essere considerato
proceduralmente assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175; II
CCA 16 giugno 2005 inc. n. 12.2004.82), con la conseguenza che non vi sono
motivi per ritenere che la notifica in questione sia stata intempestiva, ciò
che esclude che si possa concludere per la sua tardività. Il Tribunale federale
ha in effetti già avuto modo di stabilire che il giudice è tenuto a concludere
d’ufficio per la perenzione dei diritti del committente ex art. 368 CO solo
qualora dall’accertamento dei fatti risulti un’inadempienza di quest’ultimo in
relazione alla tempestiva verifica dell’opera e segnalazione dei difetti ai
sensi dell’art. 367 CO (ICCTF 10 dicembre 1997 4C.517/1996 con rif.; SJ
1993 262 consid. 2a), non però se la circostanza, non contestata dalla
controparte, è rimasta priva di prova.
Sulla
base delle indicazioni del perito giudiziario (perizia p. 9), il quale ha dichiarato
di condividere la valutazione del perito di parte __________ che aveva
quantificato in fr. 3'500.- 3'800.- il presumibile costo per la riparazione dei
difetti riscontrati (doc. 11, perizia p. 8), rispettivamente aveva stabilito
tra fr. 3'500.- e fr. 4'000.- l’importo necessario a tale scopo (così pure lo
stesso convenuto in sede conclusionale p. 4), la somma che dev’essere dedotta
dalla fattura dell’attore viene qui determinata in fr. 3'650.-, così che in
definitiva il convenuto dev’essere condannato a versare alla controparte fr.
6'250.- più interessi. Ritenuto che nei suoi allegati l’attore aveva chiesto
che il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE fosse
limitato al solo importo in capitale, è ovviamente escluso che lo stesso gli possa
essere riconosciuto anche per gli interessi.
9. Ciò
detto, restano ancora da esaminare due censure, quella con cui l’attore
contesta la parziale concessione dell’assistenza giudiziaria al convenuto e
quella che mira a ridurre le ripetibili attribuite dal Pretore. Mentre la prima
è manifestamente irricevibile visto e considerato che in base all’art. 158 cpv.
1 CPC, nel frattempo abrogato ma pacificamente applicabile in concreto, la
decisione con cui il giudice ammette l’assistenza costituisce un’ordinanza, di
per sé inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), e comunque, in caso di parziale ammissione
dell’istanza, come nella presente fattispecie, potrebbe semmai essere censurata
solo dalla parte che ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza,
la seconda non andrebbe neppure esaminata, siccome formulata solo in via
subordinata, nell’evenienza, qui non verificata, in cui la petizione fosse
stata accolta (appello p. 12) rispettivamente l’appello fosse stato respinto
sulle altre questioni (appello p. 2): ad ogni buon conto, attribuendo, in
applicazione dell’art. 11 TOA, un’indennità ripetibile di fr. 2'500.-, il primo
giudice non ha certo abusato del suo ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 19 ad art. 150), sicché la somma in questione, ritenuta del resto congrua
dalla controparte nelle sue osservazioni, può senz’altro essere confermata
quale punto di partenza per la ripartizione delle ripetibili secondo la
soccombenza delle parti.
10. Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
9 febbraio 2004 di AP 1AP 1i è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 6 dicembre 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione 13 aprile 2000
è parzialmente accolta.
1.1 AP
1, __________, è condannato a versare a AO 1, __________, fr. 6’250.- oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 1999.
1.2 Limitatamente alla somma di fr. 6’250.-
è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio.
3. La
tassa di giustizia, fissata in fr. 1’200.- e le spese, già anticipate o da
anticipare dallo Stato, restano a suo carico per 3/8 e per la rimanenza sono
poste a carico di AP 1, il quale verserà a AO 1 fr. 625.- per parti di
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 600.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste
a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 300.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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