12.2004.38
credito del fiduciario - termine di prescrizione
21 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.38
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, IICCA
Titolo:
credito del fiduciario - termine di prescrizione
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
PRESCRIZIONE
art. 128 cf. 3 CO
Incarto n.
12.2004.38
Lugano
21 aprile
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.591
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24
settembre 2002 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dalla convenuta
al pagamento della somma di fr. 17'092.10 oltre interessi al 6% dall’11 aprile
2002 e spese esecutive nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no
885330 dell’UE di Lugano quale pagamento di prestazioni contabili e
amministrative;
domande avversate dalla convenuta e che il Segretario
assessore con sentenza 29 gennaio 2004 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta che, con appello 12 febbraio
2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la
petizione;
mentre l’attrice, con osservazioni 12 marzo 2004,
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 24 settembre 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di 17'092.10 oltre interessi al
6% dall’11 aprile 2002 e spese esecutive - nonché il rigetto dell’opposizione
interposta al PE no 885330 dell’UE di Lugano - quale pagamento di prestazioni
contabili e amministrative svolte negli anni dal 1993 al 1994 a favore della AP
1
Con
risposta 23 ottobre 2002 la AP 1 ha chiesto la reiezione integrale della
petizione, contestando l’ammontare della mercede richiesta, considerato
eccessivo, ed invocando la perenzione (recte: prescrizione) della pretesa.
Considerandi
2.
Con la decisione impugnata il Segretario assessore, in luogo e
vece del Pretore, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr.
8'111,90 e interessi al 5% da varie date. L’eccezione di prescrizione è stata
respinta dal primo giudice che ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale
di prescrizione dell’art. 127 CO e non quello quinquennale dell’art. 128 CO
invocato dalla convenuta.
3.
Con appello 12 febbraio 2004 la convenuta chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione
per prescrizione del credito, argomentando che il Pretore avrebbe applicato a
torto la prescrizione decennale invece di quella quinquennale.
Con
osservazioni 12 marzo 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame.
4.
L’art
127.
CO dispone che si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per
le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. A fianco del
termine di prescrizione ordinario, il CO ha istituito un termine di
prescrizione più corto, di 5 anni, per alcune pretese che, secondo la prassi
commerciale, sono adempiute presto, tanto da giustificare la presunzione di
adempimento che sta alla base della prescrizione già dopo un termine più breve.
Ne fanno parte, tra altre, quelle relative a lavori artigianali, vendita di
merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio,
rapporti di lavoro di lavoratori (art. 128 cifra 3 CO). La prescrizione breve
dell’art. 128 CO configura un’eccezione alla disposizione generale dell’art 127
CO (DTF 109 II 112, cons. 2b; Rep. 1992 pag. 273) e, come tale può essere
interpretata in modo restrittivo (Rep. 1992 pag. 273 e rif.). Dottrina e
giurisprudenza non hanno invero risolto in modo definitivo e univoco il campo
d’applicazione di questa norma. Il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi
in materia di prescrizione di mercede per lavori artigianali, ha però precisato
che il criterio determinante per l’applicabilità della prescrizione quinquennale
dell’art. 128 cifra 3 CO è unicamente il genere di lavoro che l’appaltatore si
è impegnato a eseguire con il concreto contratto d’appalto, ritenendo invece
non rilevante se la prestazione sia effettuata da un artigiano (DTF 116 II 428
cons. 1c; Rep. 1992 pag. 273; Rep. 1982, pag. 395 seg.). In applicazione di
questi principi, il tribunale commerciale di Zurigo (Handelsgericht), chiamato
ad esprimersi in materia di mercede del fiduciario, ha rilevato che per la
questione della prescrizione non ci si deve basare sull’intera attività di una determinata
categoria professionale, ma è da considerare solo il lavoro concretamente
svolto. Ha quindi ritenuto che solo nella misura in cui l’attività effettivamente
svolta dal fiduciario coincide con quella tradizionalmente esplicata da un
avvocato è possibile applicare la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra
3.
CO, che è invece esclusa allorquando il fiduciario è attivo segnatamente nel
campo della revisione, attività che si differenzia in modo netto da quella tipica
dell’avvocato (ZR 100 Nr. 28).
5.
Nel
caso concreto è quindi da esaminare se il lavoro svolto dall’appellata sia assimilabile
a quello delle categorie professionali indicate nell’art. 128 cifra 3 CO, segnatamente
dell’avvocato, nel qual caso potrebbe giustificarsi l’applicazione della
prescrizione quinquennale. Parte attrice ha addotto di aver svolto per la
convenuta “prestazioni contabili e amministrative”. La convenuta non ha
contestato tale assunto, sostenendo tuttavia che il lavoro svolto da
controparte rientra tra quelli di altre categorie professionali le cui pretese
si prescrivono in cinque anni, affermando che, le prestazioni dell’attrice non
essendo di natura puramente contabile, le relative pretese si prescrivono anch’esse
in 5 anni.
Dall’esame
del dettaglio delle fatture si evince che le prestazioni svolte dall’attrice riguardano
sostanzialmente lavori di contabilità nonché consulenze amministrative e
aziendali relative ad un esercizio pubblico (doc. B-E). Non risulta invece, né
la convenuta lo pretende, che essa si sia occupata di questioni giuridiche o
abbia svolto attività richiedenti una specifica formazione giuridica che, come
tali, potrebbero rientrare nel campo d’attività tipico dell’avvocato. Anzi,
risulta piuttosto che l’appellata non si è occupata delle questioni legali, per
le quali è invece stato incaricato uno studio legale, come si può desumere dalla
fattura 26 settembre 1994 (doc. C: dettaglio fattura, ultime due voci in fondo).
Non vi sono quindi motivi per applicare alle note d’onorario dell’appellata la
prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO. Di conseguenza, il termine
decennale di prescrizione dell’art. 127 CO non essendo incontestatamente ancora
decorso al momento dell’avvio della procedura esecutiva nei confronti della
convenuta, il Segretario assessore ha respinto a ragione l’eccezione di
prescrizione.
Ne
discende che l'appello, infondato, dev'essere respinto. Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 12 febbraio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
400.-
sono
posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 600.- di
ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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