12.2004.39
intervento accessorio - interesse giuridico dell'interveniente
2 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.39
Data decisione, Autorità:
02.12.2004, IICCA
Titolo:
intervento accessorio - interesse giuridico dell'interveniente
INTERVENTO ACCESSORIO
art. 51 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.39
Lugano
2 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.40
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 28 febbraio
2003 da
contro
AO 2
rappr. daRA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'492'728.65
più interessi ed accessori, domanda avversata da quest’ultima che in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
621'311.- oltre interessi;
ed ora
sull’istanza di intervento accessorio in favore della parte convenuta,
presentata il 4 novembre 2003 dall’AP 1AP 1 , che il Pretore, con decreto 20
gennaio 2004, ha integralmente respinto;
appellante
l’interveniente con atto di appello 11 febbraio 2004, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
lette le osservazioni
17 marzo 2004 dell’attrice, che postula l’accoglimento del gravame, protestando
spese e ripetibili, e quelle datate 23 marzo 2004 della convenuta, che auspica
la reiezione dell’appello pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.__________ AO 1 è titolare, assieme al
marito __________, di un conto congiunto presso la succursale luganese della AO
2, sul quale sono state effettuate operazioni altamente speculative, in
particolare su futures e derivati, che hanno dato luogo ad importanti perdite,
venute alla luce nell’autunno 2001.
2.Con la petizione in rassegna __________
AO 1, agente per sé e in qualità di cessionaria del marito, ha chiesto la
condanna della AO 2 al pagamento di fr. 1'492'728.65 più interessi ed
accessori, importo corrispondente a tutti i beni già depositati sul conto, che
la banca, a parziale copertura delle perdite in questione, aveva provveduto ad
incamerare avvalendosi di un atto di pegno. Essa ha in sostanza escluso di
dover rispondere delle perdite subite dalla banca, che ne era la sola
responsabile, per aver a sua insaputa concesso al marito, con la complicità di
suoi funzionari, di procedere ad operazioni speculative: essa non aveva in
effetti autorizzato né ratificato tali operazioni, anche perché gli estratti
conto erano del tutto silenti in proposito; né lei né il marito avevano poi sottoscritto
l’apposita formulistica per quel genere di operazioni o sollecitato la
concessione di una linea di credito di fr. 700'000.- per garantire
l’operatività; la struttura organizzativa, di controllo e informatica della banca
era inoltre inadeguata per lo svolgimento di tali operazioni, che essa avrebbe
dovuto astenersi dal trattare. In ogni caso la convenzione di messa a pegno non
era valida, siccome conclusa per altre finalità e comunque nulla in quanto contraria
all’art. 27 CC.
3.La convenuta si è opposta alla
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 621'311.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo
passivo del conto a seguito delle operazioni speculative, dedotto quanto da lei
già legittimamente incamerato in virtù del menzionato atto di pegno.
4.Con l’istanza che qui ci occupa,
inoltrata dopo la conclusione dello scambio degli allegati preliminari, l’__________
AP 1 ha chiesto di essere autorizzato ad intervenire nel processo accanto alla
convenuta, adducendo che, in caso di soccombenza di quest’ultima, egli, al
momento dei fatti membro del suo consiglio d’amministrazione, avrebbe potuto trovarsi,
assieme a tutti gli altri membri di quel gremio, immediatamente e direttamente
confrontato con un’azione di responsabilità ex art. 754 CO.
La
convenuta, in via principale, si è opposta all’istanza, contestando da una
parte l’esistenza dei requisiti per l’intervento accessorio e dall’altra
ravvisando nel comportamento dell’interveniente un abuso di diritto, e in via
subordinata ha auspicato che fossero adottati alcuni provvedimenti per
disciplinare la modalità e l’estensione dell’intervento. L’attrice, da parte
sua, si è rimessa al giudizio del giudice.
5.Il Pretore, con il decreto qui impugnato,
ha respinto l’istanza d’intervento accessorio a favore della convenuta. Pur
avendo riconosciuto che l’interveniente disponesse del necessario interesse
giuridico ad intervenire nella lite, il giudice di prime cure ha in sostanza
ritenuto che il fatto che questi, nel suo allegato, avesse speso pochissime
parole attorno alla lite principale ed esposto argomentazioni opposte a quella
della convenuta, era manifestamente in contrasto con lo spirito dell’intervento
accessorio e con il divieto per l’interveniente di compiere atti processuali
incompatibili con quelli della parte che assisteva.
6.Con l’appello in esame l’interveniente
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza
d’intervento, rimproverando al giudice di prime cure di aver respinto la sua
richiesta pur avendo dato atto che i suoi requisiti erano dati ed anzi
ritenendo, sulla base di un inammissibile, quanto prematuro, processo alle
intenzioni, che egli intendesse in realtà agire a scapito della parte assistita,
circostanza quest’ultima che in ogni caso non poteva rendere inammissibile
l’intervento.
7.Delle osservazioni della convenuta,
che ha postulato la reiezione del gravame, e di quelle dell’attrice, che ne ha auspicato
l’accoglimento, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
8.Giusta l’art. 51 cpv. 1 CPC chiunque
rende attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra
altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente
assistendo quest’ultima.
Fatti
I presupposti
dell’intervento accessorio sono due: l’esistenza di una lite pendente fra altre
parti e l’esistenza di un interesse giuridico da parte dell’interveniente (cfr.
Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 89).
9. Nel
caso di specie, pacifica l’esistenza di una lite pendente fra altre parti, si
tratta innanzitutto di stabilire se l’interveniente disponga del necessario
interesse giuridico. Il quesito dev’essere risolto per la negativa.
La dottrina
e la giurisprudenza del Canton Zurigo -la cui procedura civile, per stessa ammissione
dell’interveniente, regola l’intervento in lite in maniera identica a quella
del codice di rito del Cantone Ticino (appello p. 12)- hanno in effetti già avuto
modo di stabilire che non costituisce un interesse giuridico sufficiente il
pericolo, evocato da un precedente membro del consiglio d’amministrazione di
una società anonima, di vedersi confrontato, in caso di successivo fallimento
di quest’ultima, con un’azione di responsabilità (Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. ed, Zurigo 1982, N. 2 ad §
44 ZPO con rif. a ZR 34 Nr. 104), principio che ovviamente può essere
esteso anche nel caso di specie, ove è stata ipotizzata un’azione di
responsabilità al di fuori del fallimento.
Oltretutto,
nel caso concreto, la causa principale neppure verte, se non marginalmente, sulle
eventuali violazioni commesse dal consiglio d’amministrazione della convenuta,
tanto è vero che a quest’ultimo consesso, oltre che alla direzione e agli altri
organi dell’istituto, è stato unicamente rimproverato di non essere stato a
conoscenza delle carenze organizzative, di controllo e informatiche della banca
(cfr. replica p. 4, 9, 10 e 17 e duplica riconvenzionale p. 7), senza per altro
che le parti abbiano ritenuto di formulare particolari addebiti nei confronti
del qui interveniente, mai menzionato in prima persona. In tali circostanze non
si può assolutamente ritenere che l’eventuale soccombenza della convenuta possa
essere tale da creare all’interveniente un pregiudizio giuridico, che
giustifichi un suo intervento in questa lite.
Del resto
la decisione tra le parti principali, proprio per le considerazioni che
precedono, non esplica nessuna efficacia riflessa nei rapporti fra la convenuta
ed i suoi consiglieri d’amministrazione. Inoltre non si risolve in una
situazione di pregiudizialità, poiché non vi è rapporto di dipendenza fra le
due posizioni giuridiche evocate.
10. L’istanza
di intervento essendo così da respingere già per l’assenza di un suo
presupposto, non è necessario chinarsi sulla questione a sapere se, come preteso
dalla convenuta, l’interveniente con la sua istanza di intervento intendesse in
realtà perseguire altre finalità rispetto a quelle previste da quell’istituto
giuridico, ovvero se nel suo comportamento si dovesse intravedere un manifesto
abuso di diritto.
11. Ne
discende la conferma del giudizio di prime cure, sia pure per motivi diversi da
quelli addotti dal Pretore, e la conseguente reiezione del gravame, del tutto
infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 febbraio 2004 de__________ AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
500.
-
sono
poste a carico dell’interveniente, che rifonderà alla convenuta fr. 1’000.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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