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Decisione

12.2004.39

intervento accessorio - interesse giuridico dell'interveniente

2 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti

dell’intervento accessorio sono due: l’esistenza di una lite pendente fra altre

parti e l’esistenza di un interesse giuridico da parte dell’interveniente (cfr.

Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 89).

9. Nel

caso di specie, pacifica l’esistenza di una lite pendente fra altre parti, si

tratta innanzitutto di stabilire se l’interveniente disponga del necessario

interesse giuridico. Il quesito dev’essere risolto per la negativa.

La dottrina

e la giurisprudenza del Canton Zurigo -la cui procedura civile, per stessa ammissione

dell’interveniente, regola l’intervento in lite in maniera identica a quella

del codice di rito del Cantone Ticino (appello p. 12)- hanno in effetti già avuto

modo di stabilire che non costituisce un interesse giuridico sufficiente il

pericolo, evocato da un precedente membro del consiglio d’amministrazione di

una società anonima, di vedersi confrontato, in caso di successivo fallimento

di quest’ultima, con un’azione di responsabilità (Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. ed, Zurigo 1982, N. 2 ad §

44 ZPO con rif. a ZR 34 Nr. 104), principio che ovviamente può essere

esteso anche nel caso di specie, ove è stata ipotizzata un’azione di

responsabilità al di fuori del fallimento.

Oltretutto,

nel caso concreto, la causa principale neppure verte, se non marginalmente, sulle

eventuali violazioni commesse dal consiglio d’amministrazione della convenuta,

tanto è vero che a quest’ultimo consesso, oltre che alla direzione e agli altri

organi dell’istituto, è stato unicamente rimproverato di non essere stato a

conoscenza delle carenze organizzative, di controllo e informatiche della banca

(cfr. replica p. 4, 9, 10 e 17 e duplica riconvenzionale p. 7), senza per altro

che le parti abbiano ritenuto di formulare particolari addebiti nei confronti

del qui interveniente, mai menzionato in prima persona. In tali circostanze non

si può assolutamente ritenere che l’eventuale soccombenza della convenuta possa

essere tale da creare all’interveniente un pregiudizio giuridico, che

giustifichi un suo intervento in questa lite.

Del resto

la decisione tra le parti principali, proprio per le considerazioni che

precedono, non esplica nessuna efficacia riflessa nei rapporti fra la convenuta

ed i suoi consiglieri d’amministrazione. Inoltre non si risolve in una

situazione di pregiudizialità, poiché non vi è rapporto di dipendenza fra le

due posizioni giuridiche evocate.

10. L’istanza

di intervento essendo così da respingere già per l’assenza di un suo

presupposto, non è necessario chinarsi sulla questione a sapere se, come preteso

dalla convenuta, l’interveniente con la sua istanza di intervento intendesse in

realtà perseguire altre finalità rispetto a quelle previste da quell’istituto

giuridico, ovvero se nel suo comportamento si dovesse intravedere un manifesto

abuso di diritto.

11. Ne

discende la conferma del giudizio di prime cure, sia pure per motivi diversi da

quelli addotti dal Pretore, e la conseguente reiezione del gravame, del tutto

infondato.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 11 febbraio 2004 de__________ AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 480.-

b) spese fr.

20.

-

Totale fr.

500.

-

sono

poste a carico dell’interveniente, che rifonderà alla convenuta fr. 1’000.- per

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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