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Decisione

12.2004.42

mandato - revoca

9 maggio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti.

Dagli

atti risulta che, con lettera 9 settembre 1998 la mandataria ha chiesto alla

convenuta il pagamento del compenso per i mesi da giugno a settembre 1998

compresi, rilevando che il mancato pagamento comportava per la AO 1 il diritto

di dare disdetta del contratto di consulenza (doc. P). Questo scritto con il

quale la convenuta era messa in mora non può però essere interpretato quale

rescissione del mandato, che è invece stata comunicata formalmente dalla

mandante con la successiva lettera del 14 dicembre 1998 (doc. Q) per la

scadenza del 31 dicembre 1999.

Per

quanto concerne invece l’inattività di V__________ dopo il mese di settembre

1998 – inattività che emerge dalle testimonianze di A__________ (verbale 6

giugno 2002 ad 16), S__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3) e __________ P__________

(verbale 12 aprile 2000, pag. 3) – dalla quale l’appellante deduce la

rescissione del mandato per atti concludenti, si rileva che tale circostanza può

costituire invero un indizio della cessazione del contratto. Posta in relazione

con la pretesa mora imputata alla mandante per il ritardo nel pagamento della

mercede, la circostanza medesima non è però sufficiente per dedurne la chiara

volontà di porre termine al mandato, che avrebbe peraltro reso inutile la

successiva disdetta del 14 dicembre.

8.2 Va

però ancora considerato che, con la propria risposta di causa del 10 marzo

1999, la AP 1 ha chiaramente manifestato la propria volontà di non più

continuare nel contratto di collaborazione in considerazione dell’inadempienza

di controparte, seppure ritenendo - erroneamente - che lo stesso era venuto meno

già a ottobre 1998. Al più tardi con tale atto la mandataria ha conosciuto la

volontà della controparte, acquisendo la piena consapevolezza della cessazione

del mandato. Poiché, come già illustrato in precedenza, la facoltà di disdire

il mandato non può essere limitata, tale disdetta, quand’anche fosse

intempestiva è senz’altro valida ed ha posto termine al contratto.

Già si è detto che rescissione e revoca pongono termine al

contratto solo per il futuro, lasciandone intatta la parte già scaduta. Di conseguenza,

fino al mese di marzo 1998, l’attrice ha di principio diritto al pagamento

della mercede per le proprie prestazioni, nei termini stabiliti dal contratto

di collaborazione stipulato dalle parti che prevedeva un compenso di Lire 43’200'000,

pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'600’000.

Considerandi

9.

Il

Pretore ha rigettato le eccezioni sollevate dalla convenuta, la quale si oppone

al pagamento della mercede eccependo un comportamento anticontrattuale

dell’attrice. Il primo giudice ha ritenuto che l’episodio relativo alla partita

di lievito C__________, acquistato dalla convenuta e rimasto invenduto, non

costituiva violazione dei propri obblighi da parte della mandataria. In merito

invece all’asserita concorrenza in relazione al contratto di esclusiva per la

distribuzione del lievito C__________, stipulato fra la AO 1 e la C__________,

il primo giudice ha rilevato che in assenza di particolari rapporti tra AP 1 e

C__________, lo stesso non poteva essere considerato atto illecito di

concorrenza. L’appellante censura la sentenza su questi punti, argomentando che

il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un agire anticontrattuale

dell’appellata, omettendo pure di considerare il danno che gliene sarebbe

derivato con l’acquisto della partita di lievito, quantificato in Lire

57'024'000.

La

conclusione del Pretore merita di essere condivisa, già per il fatto che AO 1

si era impegnata ad intervenire a favore di AP 1 unicamente “nel settore del

commercio del cacao e prodotti derivanti” (doc. A). Contestata dall’attrice,

l’affermazione della convenuta che l’impegno si estendeva anche al settore del

lievito è rimasta allo stadio di mero parlato, non essendo stata recata alcuna

prova in merito. Di conseguenza, l’appellata era libera di muoversi nell’ambito

del commercio del lievito e una sua attività in questo campo non può essere

considerata a priori in contrasto con i suoi obblighi contrattuali. Cade di

conseguenza anche la pretesa risarcitoria nei confronti della convenuta per il

lievito rimasto invenduto, senza che sia necessario esaminare se l’agire della AO

1.

possa essere ritenuto causale per il preteso danno.

10.

Stanti

le contestazioni in essere, l’onere di provare l’esistenza di un’attività di

consulenza a favore della AP 1 che giustifichi il pagamento dell’onorario

incombeva alla mandataria che ne chiede il pagamento (art. 8 CC). Dalle

deposizioni dei testimoni A__________ (verbale 6 giugno 2002 ad 16), S__________

__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3), __________ P__________ (verbale 12

aprile 2000, pag. 3) e R__________ (verbale 10 novembre 1999) si evince che

perlomeno fino a tutto agosto V__________ è stato attivo negli uffici della AP

1.

Inoltre, dai documenti D-H, prodotti dall’appellata, risulta che essa è

stata attiva a favore di AP 1 perlomeno fino al mese di settembre 1998

compreso, data fino alla quale l’appellata ha diritto alla remunerazione. Non

essendo contestato che l’ultimo pagamento era relativo al mese di maggio 1998 è

dovuto ancora il pagamento delle mensilità da giugno a settembre, per

complessive Lit 14'400'000 oltre interessi al 5 % alla scadenza di ogni singola

rata a decorrere dal mese di giugno 1998. Nulla è invece dovuto per il periodo

successivo, per il quale non risulta attività alcuna di AO 1 a favore di AP 1.

Di

conseguenza l’appello va parzialmente accolto e la sentenza del Pretore

riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr.

12'096.-. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: I.

L’appello 10 febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la

sentenza 31 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è

così riformata:

1. La petizione 5 gennaio 1999 di AO 1 è parzialmente accolta.

1.1. AP 1 è condannata

al pagamento di fr. 12'096.- (pari a Lit 14'400'000

al cambio di 0,84 fr. per 1000 Lit) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998

al 30 luglio 1998 su fr. 3'024.--, dal 30 luglio 1998 al 30 agosto 1998 su fr.

6'048.--, dal 30 agosto 1998 al 30 settembre 1998 su fr.9’072.—e dal 30

settembre 1998 su fr. 12'096.--.

2. La

tassa di giustizia, in fr. 3'500.--,da anticipare come di rito, è posta a

carico di AP 1 per fr. 700.- e di AO 1 per fr. 2'800.-, che inoltre rifonderà a

controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.-

fr. 800.-

da

anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico per fr. 160.- e per il resto

sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500 .-

di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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