12.2004.42
mandato - revoca
9 maggio 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.42
Data decisione, Autorità:
09.05.2005, IICCA
Titolo:
mandato - revoca
REVOCA
art. 404 CO
Incarto n.
12.2004.42
Lugano
9 maggio 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.4
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5
gennaio 1999 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1 (I)
rappr. dall’ RA
1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 57’456.- oltre interessi a titolo di onorari
per l’esecuzione di un mandato di collaborazione;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 31 dicembre 2003 ha accolto;
appellante la convenuta che con appello 10 febbraio
2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la
petizione;
mentre l'attrice, con osservazioni 16 aprile 2004
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Il 24 aprile 1998 AO 1, __________ – società attiva nel settore
della cosmetica, chimico farmaceutico e parafarmaceutico – stipulò, tramite la
propria succursale di Chiasso, un contratto di collaborazione con la società AP
1 (in seguito __________). Con tale contratto, sottoposto al diritto svizzero,
la AO 1 si impegnava, nella persona di V__________, a svolgere attività
promozionale e di consulenza nel settore del commercio del cacao e dei prodotti
derivanti, e AP 1 a versare un compenso annuo di Lire 43’200'000, pagabile in
rate mensili anticipate di Lire 3'600’000. Il contratto, il cui inizio era
fissato al 1 gennaio 1998 era “rinnovabile annualmente con il preavviso di 12
mesi”, e precisava che la prima disdetta non era possibile “prima del 31
dicembre 1998 … valevole per la scadenza contrattuale 31.12.1999”.
Dopo aver
messo in mora la AP 1 per il versamento della mercede per i mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre 1998, con scritto 14 dicembre 1998 la AO 1 ha
disdetto il contratto con effetto al 31 dicembre 1999.
2. Con
petizione 5 gennaio 1999 la AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al pagamento
della somma di fr. 57’456.- oltre accessori, corrispondente alle rate del
compenso impagate a tutto ottobre 1998 (Lire 18'000’000) e a quelle dovute fino
al 31 dicembre 1999, data in cui il contratto sarebbe terminato (Lire 50'400'000)
3. Con
risposta 10 marzo 1999 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della
petizione, adducendo che V__________ avrebbe violato i propri obblighi di
diligenza e fedeltà, agendo contro gli interessi di AP 1, portandole via la
clientela per convogliarla verso la AO 1 e creandole così importanti danni. In
particolare essa rileva che la AP 1 aveva acquistato, per il tramite di V__________,
una partita di lievito dalla C__________, merce che non è poi riuscita a
vendere perché la AO 1 aveva iniziato la vendita del medesimo prodotto,
facendole concorrenza. Questo agire anticontrattuale sarebbe all’origine della sospensione
del pagamento delle fatture emesse da AO 1 per le proprie prestazioni. Le
pretese di parte attrice sarebbero quindi infondate, ritenuto altresì che, il
contratto a suo tempo stipulato essendo un mandato, la disdetta era possibile
in ogni momento e di conseguenza sarebbe nulla la clausola che escludeva la
disdetta fino al 31 dicembre 1999.
4. Con
replica 26 aprile 1999 l’attrice, ribadite le proprie domande, ha rilevato che
in realtà il contratto in essere fra le parti costituisce un contratto
d’agenzia sicché le proprie pretese sarebbero comunque giustificate. Contesta
comunque di aver violato i propri obblighi ed in particolare di aver svolto
attività concorrenziale con la AP 1.
Con
l’allegato di duplica parte convenuta e con i memoriali conclusivi entrambe le
parti hanno confermato le rispettive domande.
5. Con
la decisione impugnata il Pretore, dopo aver qualificato il contratto in essere
fra le parti quale mandato, ha accolto la petizione rilevando che l’unica
disdetta documentata era quella data dalla parte attrice per la fine di dicembre
del 1999 sicché la convenuta era tenuta a versare il compenso sino a quella
scadenza. Per quanto riguarda le pretese violazioni contrattuali, il primo
giudice non le ha considerate sufficientemente provate.
6. Con appello 10 febbraio 2004 la convenuta chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 16 aprile 2004 l'appellata propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 7. L’appellante
lamenta che il Pretore non s’è chinato sul problema della validità del
contratto in essere fra le parti, che sarebbe in realtà nullo perché stipulato
con lo scopo di aggirare il divieto imposto da un tribunale italiano alla AP 1
di fare versamenti a V__________.
Con gli
allegati introduttivi la convenuta, invocando l’art. 404 CO, si era limitata a
sostenere la nullità della clausola di durata che escludeva la possibilità di
rescindere il contratto prima del 31 marzo 2000. Essa invece nulla aveva
eccepito in merito alla validità del contratto medesimo, tesi sostenuta per la
prima volta in sede di conclusioni. Benché la convenuta fosse sin dall’inizio a
conoscenza delle circostanze che essa invoca a sostegno della nullità, essa ha quindi
omesso di indicarle con gli allegati introduttivi, come invece imponeva l’art. 78
CPC. L’adduzione di tale fatto solo in sede di conclusioni è quindi inammissibile,
non da ultimo perché così facendo la questione è sottratta al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 78 m.
24). L’omessa allegazione neppure poteva essere sanata facendo capo alle
dichiarazioni di un teste, perché possono essere sottoposte a prova unicamente
le fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art 78 m. 41). È quindi a ragione che il Pretore non è entrato
nel merito della questione. In quanto fondato sui predetti fatti, il gravame è,
pertanto, irricevibile.
8. L’art
404 CO dispone che il mandato può sempre essere revocato o disdetto da entrambe
le parti. Il diritto di rescissione previsto dal CO costituisce un diritto
formatore, esercitato mediante la dichiarazione unilaterale di volontà di porre
termine al contratto, che non necessita di forma particolare e può avvenire
anche per atti concludenti. Entrambe le dichiarazioni, di revoca o di disdetta,
sono negozi giuridici unilaterali ricettizi (Fellmann,
Berner Kommentar, no 20 seg. ad art. 404 CO). L’esercizio di questo diritto
formatore è possibile in ogni momento e senza dover osservare dei termini. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’art 404 costituisce diritto
cogente. Di conseguenza la facoltà di rescindere il mandato non può essere
esclusa né limitata contrattualmente (per tutte: DTF 109 II 462, cons. 3e)
senza che con ciò la clausola diversa, come in concreto, sia nulla apparendo
invece inefficace a fronte di una revoca immediata. L’unico limite risiede nel
diritto al risarcimento del danno in caso di revoca o disdetta intempestiva.
Rescissione
e revoca pongono però termine al contratto solo per il futuro, lasciando
intatta la parte di contratto già scaduta, di modo che le pretese contrattuali
delle parti nate fino al momento della dichiarazione di volontà rimangono
intatte (Fellmann, op. cit., n 29
seg. ad art. 404 CO).
8.1 Il
Pretore ha rilevato che l’unica disdetta era quella data dall’attrice,
comunicata alla mandante con lettera 14 dicembre 1998 per la scadenza del 31 dicembre
1999. L’appellante censura l’assunto pretorile, adducendo che la rescissione
sarebbe intervenuta per atti concludenti alla fine di agosto 1998, dopo quella
data V__________ non essendosi più presentato in ufficio e AP 1 avendo sospeso
Fatti
i pagamenti.
Dagli
atti risulta che, con lettera 9 settembre 1998 la mandataria ha chiesto alla
convenuta il pagamento del compenso per i mesi da giugno a settembre 1998
compresi, rilevando che il mancato pagamento comportava per la AO 1 il diritto
di dare disdetta del contratto di consulenza (doc. P). Questo scritto con il
quale la convenuta era messa in mora non può però essere interpretato quale
rescissione del mandato, che è invece stata comunicata formalmente dalla
mandante con la successiva lettera del 14 dicembre 1998 (doc. Q) per la
scadenza del 31 dicembre 1999.
Per
quanto concerne invece l’inattività di V__________ dopo il mese di settembre
1998 – inattività che emerge dalle testimonianze di A__________ (verbale 6
giugno 2002 ad 16), S__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3) e __________ P__________
(verbale 12 aprile 2000, pag. 3) – dalla quale l’appellante deduce la
rescissione del mandato per atti concludenti, si rileva che tale circostanza può
costituire invero un indizio della cessazione del contratto. Posta in relazione
con la pretesa mora imputata alla mandante per il ritardo nel pagamento della
mercede, la circostanza medesima non è però sufficiente per dedurne la chiara
volontà di porre termine al mandato, che avrebbe peraltro reso inutile la
successiva disdetta del 14 dicembre.
8.2 Va
però ancora considerato che, con la propria risposta di causa del 10 marzo
1999, la AP 1 ha chiaramente manifestato la propria volontà di non più
continuare nel contratto di collaborazione in considerazione dell’inadempienza
di controparte, seppure ritenendo - erroneamente - che lo stesso era venuto meno
già a ottobre 1998. Al più tardi con tale atto la mandataria ha conosciuto la
volontà della controparte, acquisendo la piena consapevolezza della cessazione
del mandato. Poiché, come già illustrato in precedenza, la facoltà di disdire
il mandato non può essere limitata, tale disdetta, quand’anche fosse
intempestiva è senz’altro valida ed ha posto termine al contratto.
Già si è detto che rescissione e revoca pongono termine al
contratto solo per il futuro, lasciandone intatta la parte già scaduta. Di conseguenza,
fino al mese di marzo 1998, l’attrice ha di principio diritto al pagamento
della mercede per le proprie prestazioni, nei termini stabiliti dal contratto
di collaborazione stipulato dalle parti che prevedeva un compenso di Lire 43’200'000,
pagabile in rate mensili anticipate di Lire 3'600’000.
Considerandi
9.
Il
Pretore ha rigettato le eccezioni sollevate dalla convenuta, la quale si oppone
al pagamento della mercede eccependo un comportamento anticontrattuale
dell’attrice. Il primo giudice ha ritenuto che l’episodio relativo alla partita
di lievito C__________, acquistato dalla convenuta e rimasto invenduto, non
costituiva violazione dei propri obblighi da parte della mandataria. In merito
invece all’asserita concorrenza in relazione al contratto di esclusiva per la
distribuzione del lievito C__________, stipulato fra la AO 1 e la C__________,
il primo giudice ha rilevato che in assenza di particolari rapporti tra AP 1 e
C__________, lo stesso non poteva essere considerato atto illecito di
concorrenza. L’appellante censura la sentenza su questi punti, argomentando che
il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un agire anticontrattuale
dell’appellata, omettendo pure di considerare il danno che gliene sarebbe
derivato con l’acquisto della partita di lievito, quantificato in Lire
57'024'000.
La
conclusione del Pretore merita di essere condivisa, già per il fatto che AO 1
si era impegnata ad intervenire a favore di AP 1 unicamente “nel settore del
commercio del cacao e prodotti derivanti” (doc. A). Contestata dall’attrice,
l’affermazione della convenuta che l’impegno si estendeva anche al settore del
lievito è rimasta allo stadio di mero parlato, non essendo stata recata alcuna
prova in merito. Di conseguenza, l’appellata era libera di muoversi nell’ambito
del commercio del lievito e una sua attività in questo campo non può essere
considerata a priori in contrasto con i suoi obblighi contrattuali. Cade di
conseguenza anche la pretesa risarcitoria nei confronti della convenuta per il
lievito rimasto invenduto, senza che sia necessario esaminare se l’agire della AO
1.
possa essere ritenuto causale per il preteso danno.
10.
Stanti
le contestazioni in essere, l’onere di provare l’esistenza di un’attività di
consulenza a favore della AP 1 che giustifichi il pagamento dell’onorario
incombeva alla mandataria che ne chiede il pagamento (art. 8 CC). Dalle
deposizioni dei testimoni A__________ (verbale 6 giugno 2002 ad 16), S__________
__________ (verbale 13 marzo 2000, pag. 3), __________ P__________ (verbale 12
aprile 2000, pag. 3) e R__________ (verbale 10 novembre 1999) si evince che
perlomeno fino a tutto agosto V__________ è stato attivo negli uffici della AP
1.
Inoltre, dai documenti D-H, prodotti dall’appellata, risulta che essa è
stata attiva a favore di AP 1 perlomeno fino al mese di settembre 1998
compreso, data fino alla quale l’appellata ha diritto alla remunerazione. Non
essendo contestato che l’ultimo pagamento era relativo al mese di maggio 1998 è
dovuto ancora il pagamento delle mensilità da giugno a settembre, per
complessive Lit 14'400'000 oltre interessi al 5 % alla scadenza di ogni singola
rata a decorrere dal mese di giugno 1998. Nulla è invece dovuto per il periodo
successivo, per il quale non risulta attività alcuna di AO 1 a favore di AP 1.
Di
conseguenza l’appello va parzialmente accolto e la sentenza del Pretore
riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr.
12'096.-. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: I.
L’appello 10 febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la
sentenza 31 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è
così riformata:
1. La petizione 5 gennaio 1999 di AO 1 è parzialmente accolta.
1.1. AP 1 è condannata
al pagamento di fr. 12'096.- (pari a Lit 14'400'000
al cambio di 0,84 fr. per 1000 Lit) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998
al 30 luglio 1998 su fr. 3'024.--, dal 30 luglio 1998 al 30 agosto 1998 su fr.
6'048.--, dal 30 agosto 1998 al 30 settembre 1998 su fr.9’072.—e dal 30
settembre 1998 su fr. 12'096.--.
2. La
tassa di giustizia, in fr. 3'500.--,da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1 per fr. 700.- e di AO 1 per fr. 2'800.-, che inoltre rifonderà a
controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
fr. 800.-
da
anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico per fr. 160.- e per il resto
sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500 .-
di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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