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Decisione

12.2004.44

vendita all'asta - ritiro di quantitativi maggiori di quelli inventariati - risarcimento danni

21 aprile 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

7. Il

Pretore, accertato che la sabbia asportata era fine e sporca, seguendo le

indicazioni della perizia giudiziaria ne ha stabilito il valore in fr. 4,50 al mc.

L’appellante contesta tale valore assegnato agli inerti, che ritiene possa

essere ragionevolmente fissato in fr. 35.-. Essa argomenta che, il perito non

avendo risposto correttamente al quesito postogli in merito al valore

commerciale della sabbia di cui trattasi, sarebbero da preferirvi le

deposizioni dei testimoni i quali, cogniti della materia, hanno indicato prezzi

varianti tra fr. 27 e fr. 37 al mc, considerando altresì che pure l’UEF

aveva indicato un valore di fr. 22.- al mc.

L’onere

della prova in merito al valore degli inerti, e quindi della qualità del

materiale da cui il valore dipende, incombeva alla parte attrice. Il perito

giudiziario, interpellato in merito al valore degli inerti, ha indicato un

valore per sabbia fine e sporca, non utilizzabile per parti d’opera di fr. 4,50

per mc, e per la sabbia utilizzabile per parti d’opera di fr. 14,50 al mc

(perizia 3 aprile 2003, pag. 2). Egli non si è invece determinato sulla qualità

del materiale, rilevando che per stabilirla sarebbe stato necessario procedere

al prelievo di campioni da far esaminare in laboratorio. Parte attrice,

evidenziata dapprima la necessità di compiere le prospettate analisi, ha

chiesto il completamento della perizia in tal senso (istanza 18 aprile 2003),

ma ha successivamente rinunciato a quest’accertamento perché non disposta ad

Considerandi

anticiparne i costi e adducendo che la prova non era rilevante per la

determinazione del prezzo della sabbia (lettera 8 maggio 2003 alla Pretura). Gli

unici indizi relativi alla qualità degli inerti emergono dalle deposizioni

testimoniali di S__________ e R__________, dalle quali si evince che il

materiale non era di buona qualità (testi S__________, verbale 7 maggio 2002,

pag. 5 e R__________, verbale 2 luglio 2002, pag. 15) e quindi di scarso valore.

L’accertamento del Pretore circa la qualità degli inerti merita quindi conferma.

Per

quanto riguarda ora il valore degli inerti stessi, alcuni testimoni hanno

indicato importi tra fr. 27.- e fr. 37 al mc. Questi valori, peraltro comprensivi

delle spese di carico e trasporto, risalgono però ad alcuni anni prima dei

fatti (testi __________ C__________ verbale 2 luglio 2002, pag. 11; R__________,

verbale 11 settembre 2002, pag. 17 ). Il teste I__________ (verbale 2 luglio

2002, pag. 13) invece neppure ha costatato i fatti da lui percepiti, limitandosi

a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi con la conseguenza che la sua

testimonianza non ha valore probatorio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI , ad art. 237 m 1). Neppure l’UEF ha esperito accertamenti particolari, limitandosi

ad inserire il valore indicato dal socio gerente della fallita P__________

(teste S__________ verbale 7 maggio 2002, pag. 7). Tali prezzi non possono comunque

essere considerati perché riferiti a materiale di buona qualità, mentre la

sabbia di cui trattasi era, come già accertato, di scarsa qualità. Da ultimo si

rileva che anche l’appellante medesima aveva offerto un importo di fr. 5.- al mc

per gli inerti in oggetto. Il valore, indicato dal perito in fr. 4,50/mc e

fatto proprio dal Pretore va quindi confermato.

Di

conseguenza l’appello principale dev’essere pure respinto.

8.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 18 febbraio 2004 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr.

50.-

fr.

2’500.-

sono

posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 6’000.- di

ripetibili.

3. L’appello adesivo di AO 1 è respinto.

4. Gli

oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr. 500.-

sono

posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà alla controparte fr.

1'000.-- di ripetibili.

5. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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