12.2004.44
vendita all'asta - ritiro di quantitativi maggiori di quelli inventariati - risarcimento danni
21 aprile 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.44
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, IICCA
Titolo:
vendita all'asta - ritiro di quantitativi maggiori di quelli inventariati - risarcimento danni
INCANTO
art. 229 CO
Incarto n.
12.2004.44
Lugano
21 aprile
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.185
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 ottobre 2001
da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dalla convenuta
al pagamento della somma di fr. 344'362,35 -ridotta in sede di conclusioni a fr.
290'185.- - oltre accessori;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 29 gennaio 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 22’065.-;
appellante l’attrice che, con appello 18 febbraio 2004
chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la
petizione;
mentre la convenuta, con osservazioni 12 marzo 2004,
postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo – di cui controparte
con osservazioni 27 aprile 2004 ha chiesto la reiezione – chiede che la
petizione sia integralmente respinta ;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La
società __________ M__________ __________ è stata dichiarata fallita con
decreto 27 luglio 1999 della Pretura __________. Nell’ambito
dell’interrogatorio di P__________, socio gerente della fallita, l’interrogato
ha dichiarato, quali beni mobili di pertinenza della società, l’esistenza di “ca
2500 m3 di sabbia depositati __________ presso la Cava __________ che sono
stati così inventariati: “ca. m3 2'000 di sabbia (03), con un valore di stima
di fr. 40'000.-“ e “ca, m3 500 di sabbia (04) con un valore di stima di fr.
15'000.-“ . In seguito, l’UEF ha informato i creditori della fallita di aver
ricevuto un’offerta di fr. 10'000.- per gli inerti in narrativa e, rilevato che
ai beni era stato attribuito un valore di fr. 55'000.-, ha assegnato un termine
per l’inoltro di eventuali offerte superiori, specificando che, qualora ne
fossero pervenute, avrebbe indetto un’asta fra gli offerenti. Vari interessati
hanno in seguito inoltrato delle offerte per importi varianti tra fr. 10'000.-
e fr. 12'500.--. A sua volta la AO 1 per “carico e sgombero del deposito di
sabbia da voi valutato in ca. 2000/2500 m3” e “carico e sgombero del ghiaione
residuo tipo ferrovie 40/60 mm deposito esterno e parzialmente in una cella del
silo” ha offerto la somma di fr. 31'000.-, chiedendo altresì l’autorizzazione
di procedere in fase di prelievo a “sgomberare anche residui di sassi e blocchi
al piede della cava”.
L’UEF ha
quindi fissato le condizioni d’asta come segue:
“1) Sono posti in vendita gli inerti
composti di c.a mc 2'000 di sabbia (03) e di c.a mc 500 di sabbia (04); e
meglio come descritti ai n.ri 1 e 2 dell’inventario del 30.07.1999 allestito
dall’UEF di Bellinzona.
2) Gli
inerti di circa complessivi 2’500 mc saranno aggiudicati in blocco al
maggiore offerente dopo le tre chiamate, se la sua offerta supera l’importo di fr.
31'000.-.
3) In caso
di mancate offerte superiori, i beni saranno aggiudicati in blocco alla AO 1,
conformemente alla di lei offerta scritta del 4.04.2001 pari a fr. 31'000.-.
7) L’aggiudicante
dovrà procedere al ritiro dei beni deliberati subito dopo l’asta o al più tardi
entro 15 giorni dall’aggiudicazione. Le spese di sgombero degli inerti e di
pulizia del deposito sono interamente a suo carico…”
In
occasione dell’asta indetta il 20 aprile 2001 non essendo state presentate
offerte superiori a quella della AO 1, i beni sono stati aggiudicati alla
medesima.
In fase
di sgombero degli inerti da parte dell’aggiudicataria sono poi sorte delle
contestazioni con la AP 1), professatasi proprietaria della parte di inerti -
depositata nella Cava __________ unitamente a quelli della fallita - eccedente
il quantitativo di 2500 mc di proprietà della fallita, materiale asportato
dalla AO 1 unitamente a quanto essa si era aggiudicata all’asta.
2. Con
petizione 9 ottobre 2001 la AP 1 ha chiesto la condanna dalla convenuta
alla restituzione degli 8'200 mc. di materiale asportato e, in via subordinata,
al pagamento della somma di fr. 331’640.- oltre IVA, pari al valore di quello stesso
materiale asportato al costo di fr. 40/mc. Essa ha inoltre postulato il
risarcimento di fr. 12'045,80 per spese peritali preprocessuali e fr. 676,55
per le spese di ripristino di termini di confini asportati durante le
operazioni di prelievo del materiale.
Con
risposta 23 ottobre 2002 la AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della
petizione, affermando che, seppure il quantitativo effettivo d’inerti era
superiore a quanto stimato dall’UEF, l’intero quantitativo apparteneva alla
fallita. Inoltre si sarebbe trattato di materiale di scarsa qualità, inidoneo
alla confezione di calcestruzzo, e quindi di poco valore.
3. Con la decisione impugnata il Pretore, respinta la domanda
principale di riportare in loco la sabbia perché non più disponibile, ha poi accolto
la petizione limitatamente all’importo di fr. 22'065.-. Il primo giudice ha
ritenuto dimostrata la proprietà dell’attrice sul materiale depositato nella Cava
eccedente il quantitativo di 2500 mc. Ha poi accertato che il quantitativo di
inerti asportato in eccesso era di 4'557 mc e il relativo valore di fr. 4,50 al
mc. Ha invece respinto le ulteriori pretese, quella per il ripristino dei
termini perché non era stato provato che il danneggiamento degli stessi fosse
avvenuto ad opera della convenuta e le spese peritali perché la perizia era di
parte, richiesta dalla sola parte attrice, la quale avrebbe invece dovuto far
capo all’istituto della prova a futura memoria.
4. L’attrice,
con appello 18 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado
nel senso di accogliere la petizione per fr. 290’185.-, rimproverando al
Pretore di non aver valutato correttamente le prove.
Con atto 24 marzo 2004 la convenuta, postulata la reiezione
dell’appello di controparte, appella adesivamente chiedendo la modifica della
sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 27 aprile 2004 l’appellata adesiva propone la reiezione dell’appello
adesivo.
5. Con l’appello adesivo - da esaminare preliminarmente a quello
principale poiché se accolto renderebbe inutile l’esame dell’altro - la AO 1
chiede che la petizione sia integralmente respinta, sostenendo di aver
acquistato il mucchio di inerti in blocco come previsto dalle condizioni
d’incanto allestite dall’UEF, e che in sede d’inventario nessuno aveva rivendicato
diritti di proprietà sul medesimo. L’attrice non sarebbe pertanto legittimata a
formulare pretese, avendo omesso di notificarle al momento dell’inventario.
In sede
d’interrogatorio, il responsabile della fallita aveva dichiarato l’esistenza, quale
unico attivo della società, di un quantitativo di 2’500 mc di inerti (doc. E,
F). In seguito, con circolare per la vendita a trattative private del 21 marzo
2001 l’UEF __________ aveva indicato “di aver ricevuto un’offerta d’acquisto
relativa ai beni inventariati e precisamente di circa 2'000 m3 di sabbia tipo
03 e di circa 500 m3 di tipo 02”, di fr. 10'000.-, “comprese le spese relative
allo sgombero” (circolare doc. H). Previo sopralluogo, l’appellante adesiva ha
inoltrato un’offerta di fr. 31'000.- per “carico e sgombero del deposito di
sabbia da voi valutato in ca. 2000/2500 m3” e “carico e sgombero del ghiaione
residuo tipo ferrovie 40/60 mm deposito esterno e parzialmente in una cella del
silo”.
La
condizioni d’asta, successivamente allestite dall’UEF, indicavano che erano
posti in vendita degli “inerti composti di c.a mc 2'000 di sabbia (03) e di c.a
mc 500 di sabbia (04); e meglio come descritti ai n.ri 1 e 2 dell’inventario
del 30.07.1999 allestito dall’UEF di Bellinzona”, con la precisazione che “gli
inerti di circa complessivi 2’500 mc saranno aggiudicati in blocco
al maggiore offerente dopo le tre chiamate, se la sua offerta supera l’importo
di fr. 31'000.-“.
In questo
contesto l’indicazione che l’aggiudicazione avveniva in blocco significava che
era possibile acquistare unicamente l’intero quantitativo di mc 2'500, una
suddivisione in lotti essendo invece esclusa. Non vi sono invece motivi per
poter ritenere che tale precisazione fosse da intendere nel senso che, a
dispetto del quantitativo di materiale indicato, la vendita fosse da riferire a
tutto il materiale presente nella cava, neppure essendo dato a sapere se e
eventualmente quali informazioni siano state date agli interessati circa la
situazione nella cava. Non si può poi non rilevare che tutti gli offerenti si
sono fondati sul quantitativo di inerti indicato dall’UEF, salvo l’appellante
adesiva, l’unica ad aver ritenuto che fosse posto in vendita l’intero mucchio.
La
circostanza, addotta dall’appellante adesiva, di aver fatto presente
all’incanto che la propria offerta concerneva l’intero deposito, così come era
stato visto (teste S__________, verbale 7 maggio 2002, pag. 5), testimonia
semmai del fatto che essa aveva una diversa percezione dell’oggetto che andava
acquistando, ciò che non è però suscettibile di modificare le condizioni
d’asta.
L’appellante
adesiva si era ben resa conto dell’evidente discrepanza tra la propria
valutazione e quanto inventariato dall’UEF, tant’è che in sede di risposta essa
ha affermato di aver “constatato che il volume di sabbia messo all’asta era
verosimilmente superiore alle stima fatta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti”
(risposta pag. 3), stimandolo in più del doppio. Non risulta però che essa
abbia cercato di chiarire il motivo di tale differenza neppure quando le
condizioni d’asta indicavano un quantitativo di 2'500 mc, né che si sia in
qualche modo preoccupata quando poi il materiale asportato è risultato quasi
tre volte l’importo indicato. Essa non può quindi sostenere di aver ritenuto in
buona fede di aver acquistato l’intero mucchio di inerti depositato nella cava.
L’appello
adesivo, infondato, deve così essere respinto, ciò che impone di esaminare e decisdere
quello principale.
6. Il
Pretore ha determinato il quantitativo di inerti asportati in 4'557 mc basandosi
sulla documentazione prodotta dalla parte convenuta, dalla quale risultavano
trasporti per complessivi mc 7'057, da cui ha i dedotto 2’500 mc aggiudicati
all’incanto. Il primo giudice non ha per contro ritenuto attendibile la perizia
di parte prodotta dall’attrice perché il perito aveva fondato le proprie
valutazioni su dati non comparabili, avendo egli valutato la situazione iniziale
sulla base dei dati risultanti da un volo fotogrammetrico risalente al 1996, determinando
invece quella nel 2001 con un rilievo planimetrico.
L’appellante
censura la decisione su questo punto, asserendo che la documentazione prodotta
dalla controparte non sarebbe determinante perché incompleta, mancando i
bollettini di trasporto precedenti il 20 giugno 2001. I quantitativi di inerti
sarebbero quindi da valutare in base alla perizia di parte, eseguita da persone
cognite del mestiere.
L’appellante,
riproponendo le conclusioni a cui giunge il perito da essa incaricato, omette però
di confrontarsi con le motivazioni esposte dal Pretore in merito
all’inconcludenza della perizia di parte. Di conseguenza, anche qualora si
potesse concludere che il documento prodotto dalla convenuta è solo parziale,
o come essa sostiene, ”amputato per interessi di causa” -
argomento questo comunque irricevibile perché addotto per la prima volta in
appello in dispregio dell’art. 321 cpv. 1 lettera b CPC -, non vi sarebbe
comunque altra prova in merito al quantitativo di inerti effettivamente
asportato. Circa l’affidabilità della perizia di parte va poi rilevato che il
perito non ha paragonato la situazione esistente al momento dell’asta con quella
riscontrata dopo l’asportazione degli inerti da parte della convenuta,
calcolando invece “la differenza dei volumi ottenuti dal piano 1996 e dal piano
2001…”. La situazione di partenza ritenuta dal perito era quindi precedente di ben
5 anni a quella in essere al momento dei fatti, lasso di tempo di durante il
quale il deposito ha subito continue variazioni a dipendenza di prelievi e
depositi di materiale (teste R__________, verbale 11 settembre 2002, pag. 18):
non si può quindi seriamente pretendere che la ricostruzione dei quantitativi
risultante da tale referto sia attendibile ed è quindi a ragione che il Pretore
l’ha scartato.
Su questo
punto l’appello deve di conseguenza essere respinto.
Fatti
7. Il
Pretore, accertato che la sabbia asportata era fine e sporca, seguendo le
indicazioni della perizia giudiziaria ne ha stabilito il valore in fr. 4,50 al mc.
L’appellante contesta tale valore assegnato agli inerti, che ritiene possa
essere ragionevolmente fissato in fr. 35.-. Essa argomenta che, il perito non
avendo risposto correttamente al quesito postogli in merito al valore
commerciale della sabbia di cui trattasi, sarebbero da preferirvi le
deposizioni dei testimoni i quali, cogniti della materia, hanno indicato prezzi
varianti tra fr. 27 e fr. 37 al mc, considerando altresì che pure l’UEF
aveva indicato un valore di fr. 22.- al mc.
L’onere
della prova in merito al valore degli inerti, e quindi della qualità del
materiale da cui il valore dipende, incombeva alla parte attrice. Il perito
giudiziario, interpellato in merito al valore degli inerti, ha indicato un
valore per sabbia fine e sporca, non utilizzabile per parti d’opera di fr. 4,50
per mc, e per la sabbia utilizzabile per parti d’opera di fr. 14,50 al mc
(perizia 3 aprile 2003, pag. 2). Egli non si è invece determinato sulla qualità
del materiale, rilevando che per stabilirla sarebbe stato necessario procedere
al prelievo di campioni da far esaminare in laboratorio. Parte attrice,
evidenziata dapprima la necessità di compiere le prospettate analisi, ha
chiesto il completamento della perizia in tal senso (istanza 18 aprile 2003),
ma ha successivamente rinunciato a quest’accertamento perché non disposta ad
Considerandi
anticiparne i costi e adducendo che la prova non era rilevante per la
determinazione del prezzo della sabbia (lettera 8 maggio 2003 alla Pretura). Gli
unici indizi relativi alla qualità degli inerti emergono dalle deposizioni
testimoniali di S__________ e R__________, dalle quali si evince che il
materiale non era di buona qualità (testi S__________, verbale 7 maggio 2002,
pag. 5 e R__________, verbale 2 luglio 2002, pag. 15) e quindi di scarso valore.
L’accertamento del Pretore circa la qualità degli inerti merita quindi conferma.
Per
quanto riguarda ora il valore degli inerti stessi, alcuni testimoni hanno
indicato importi tra fr. 27.- e fr. 37 al mc. Questi valori, peraltro comprensivi
delle spese di carico e trasporto, risalgono però ad alcuni anni prima dei
fatti (testi __________ C__________ verbale 2 luglio 2002, pag. 11; R__________,
verbale 11 settembre 2002, pag. 17 ). Il teste I__________ (verbale 2 luglio
2002, pag. 13) invece neppure ha costatato i fatti da lui percepiti, limitandosi
a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi con la conseguenza che la sua
testimonianza non ha valore probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI , ad art. 237 m 1). Neppure l’UEF ha esperito accertamenti particolari, limitandosi
ad inserire il valore indicato dal socio gerente della fallita P__________
(teste S__________ verbale 7 maggio 2002, pag. 7). Tali prezzi non possono comunque
essere considerati perché riferiti a materiale di buona qualità, mentre la
sabbia di cui trattasi era, come già accertato, di scarsa qualità. Da ultimo si
rileva che anche l’appellante medesima aveva offerto un importo di fr. 5.- al mc
per gli inerti in oggetto. Il valore, indicato dal perito in fr. 4,50/mc e
fatto proprio dal Pretore va quindi confermato.
Di
conseguenza l’appello principale dev’essere pure respinto.
8.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 18 febbraio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr.
50.-
fr.
2’500.-
sono
posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 6’000.- di
ripetibili.
3. L’appello adesivo di AO 1 è respinto.
4. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr. 500.-
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà alla controparte fr.
1'000.-- di ripetibili.
5. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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