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Decisione

12.2004.46

azione di disconoscimento del debito per contratto di leasing finanziario - effetti della disdetta anticipata data dalla società di leasing - nullità di clausola contrattuale contraria a una norma imp

17 maggio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 31 ottobre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in

questione per fr. 20'567.45, adducendo l'esistenza di gravi difetti del sistema

informatico e dei relativi programmi e l’inefficacia delle clausole del

contratto di leasing, motivo per cui essa ha disdetto il contratto con effetto

immediato il 22 novembre 1999. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta

del 6 dicembre 2001. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le

rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei

loro memoriali conclusivi.

C. Statuendo

il 20 gennaio 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'200.- a carico dell'attrice, tenuta inoltre a

rifondere alla convenuta fr. 2'500.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorta contro il citato giudizio con un appello del 20 febbraio 2004 con cui

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e

di accertare l'inesistenza del debito di fr. 20'567.45 oltre interessi al 5%

dal 22 novembre 1999, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle

osservazioni del 23 aprile 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.

e considerato

in diritto: 1. L'art.

83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto

dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento

del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Secondo la giurisprudenza, ove

la decisione di rigetto in via provvisoria dell'opposizione soggiaccia ad un

rimedio ordinario, il termine di 20 giorni per proporre l'azione d'inesistenza

del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è

spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di

ricorso o del ritiro del ricorso stesso (DTF

127 III 569, 115 III 91, 104 II 141;

IICCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996 inc. n.

12.96.208; cfr. pure Guidicelli/Bianchi,

LEF annotata, Pregassona 2003, p. 80 seg.). Nel caso concreto la sentenza di

rigetto dell'opposizione della Camera di esecuzione e fallimenti, emessa il 5

ottobre 2001, è stata spedita per intimazione il 10 ottobre 2001 ed è pervenuta

alle parti al più presto il giorno successivo. Da quel momento ha iniziato a

decorrere il termine di 20 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, che sarebbe

giunto a scadenza il 31 ottobre 2001, data in cui è stata presentata la

petizione in rassegna, che deve pertanto essere considerata tempestiva.

2. Il

Pretore ha accertato che le parti avevano sottoscritto un contratto di leasing

finanziario destinato al finanziamento di beni di investimento per una durata

di 36 mesi dalla consegna del bene, eseguita dal fornitore. L’attrice aveva

segnalato il 23 gennaio 1998 l’esistenza di difetti al sistema, per poi firmare

il 5 agosto 1998 la dichiarazione di consegna (doc. I), attestante che la merce

e i servizi oggetto del contratto di leasing erano funzionanti. Il contratto di

leasing, prosegue il Pretore, è pertanto entrato in vigore il 1° agosto 1998,

conformemente alle condizioni generali che ne costituiscono parte integrante. Egli

ha in seguito constatato che l’attrice non aveva notificato al fornitore i

difetti degli apparecchi e dei programmi nei modi e nelle forme previsti dal

contratto, così che essa non poteva sospendere il pagamento delle rate di

leasing contrattualmente pattuite, né disdire il contratto, in assenza di gravi

motivi imputabili alla società di leasing. La violazione contrattuale commessa

dall’attrice, che ha cessato i pagamenti, ha consentito alla controparte di far

valere le sue pretese per la mora della beneficiaria del leasing. Il Pretore ha

escluso la nullità della clausola 8.1 delle condizioni generali, della quale si

prevaleva la finanziatrice per esigere la riconsegna del materiale e le rate

scadute, da un lato perché l’art. 266k CO non si applica a beni d’investimento,

come è il caso in concreto, e dall’altro perché il diritto della società di

leasing di chiedere in esecuzione del contratto il pagamento di tutte le rate

leasing non ancora scadute corrisponde all’art. 226h cpv. 2 CO ed è comunemente

presente nelle condizioni generali del settore. Infine, il Pretore ha rilevato

che l’attrice, sottoscrivendo documenti redatti in lingua tedesca, le ha

accettate senza formulare riserve e non può dunque prevalersi dell’asserita

ignoranza della lingua per opporsi al pagamento di quanto pattuito.

3. L'appellante sostiene dapprima di aver disdetto validamente il

contratto il 9 luglio 1999, poiché la disdetta del contratto di leasing

soggiace alle norme imperative del contratto di locazione, in particolare agli

art. 266k CO e 266g CO, così che le diverse disposizioni delle condizioni

generali della convenuta, in particolare la clausola n. 8, si rivelano nulle e

prive di ogni valore, ciò che il giudice può accertare in ogni stadio di causa.

Essa rimprovera al Pretore di non aver considerato che la società fornitrice e

la società di leasing appartenevano al medesimo gruppo, rispettivamente avevano

rapporti commerciali così stretti da dover essere considerati un’unica società nelle

relazioni d’affari oggetto della causa e da escludere pertanto il carattere

indiretto del leasing, volto solo a eludere le disposizioni imperative della

legge. D’altra parte, prosegue l’attrice, il materiale informatico oggetto del

leasing serviva esclusivamente per la propria attività e quindi per un uso

privato ai sensi dell’art. 266k CO. La disdetta da lei notificata il 9 luglio

1999 era pertanto valida. A maggior ragione se si considera che essa era stata

raggirata dalla convenuta e dalla fornitrice del materiale, ritrovandosi con

programmi informatici inutilizzabili, senza assistenza tecnica e con l’obbligo

di pagare le rate del leasing, e aveva quindi il diritto di disdire il

contratto per gravi motivi, come previsto dall’art. 266g CO, senza più nulla

dovere alla società di leasing. Il contratto di leasing del 16 settembre 1997,

infatti, non rispettava le norme sulla vendita a rate ed era quindi

integralmente nullo. L’appellante contesta in seguito la validità delle

condizioni generali, sostenendo di non essere stata cognita della lingua

tedesca e di non aver pertanto compreso la portata della clausola 8, per altro

inusuale. Tale clausola sarebbe del resto nulla, afferma l’attrice, poiché

consente alla società di leasing di recedere dal contratto ed esigere il

pagamento delle rate rimanenti, in contrasto con l’art. 226h CO, ciò che ne

comporta la nullità ai sensi dell’art. 20 CO. Non avendo provato il danno

effettivo derivante dal mancato adempimento del contratto, la società di

leasing nulla può esigere dall’appellante, che ribadisce la malafede della

controparte e l’abuso nell’esigere il pagamento di tutte le rate di leasing. Infine,

l’attrice rileva che il Pretore è incorso in un errore di calcolo, avendo

calcolato per 25 rate da fr. 765.30 un importo di fr. 20'657.45 invece di fr.

19'132.50.-.

4. Nell’azione

in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a

dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante

sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare

l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in

altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del

debitore e istante (Rep. 1986

Considerandi

pag. 89; Stoffel, Voies

d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.

Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 83 LEF). Nel caso concreto, incombeva

dunque alla convenuta di dimostrare la fondatezza del credito fatto valere

sulla base del contratto di leasing, mentre l’istante avrebbe dovuto provare di

non esservi vincolata.

5.

Il

contratto di leasing finanziario è un rapporto contrattuale secondo cui il

prestatore del leasing (o locatore) acquista da un fornitore una cosa – mobile

o immobile – e la cede a un’altra persona (prenditore del leasing o conduttore)

che l’utilizza e ne gode, durante un periodo determinato e contro pagamento di

rate periodiche (Honsell/Vogt/Wiegand,

OR I, 3a ed., n. 81 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Il contratto di leasing

finanziario viene considerato da dottrina e giurisprudenza unanimi come un

contratto misto con elementi della compravendita, della vendita rateale, della

locazione e del mandato (Honsell/Vogt/Wiegand,

OR I, 3a ed., n. 90 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Di regola si crea – come

in concreto – un rapporto tra tre parti (il fornitore della merce e dei

servizi, la società di leasing e il prenditore di leasing), legate da due

distinti contratti: da una parte il fornitore stipula un contratto di

compravendita con la società di leasing, che diviene così proprietaria del

bene; dall’altra parte la società di leasing conclude il contratto di leasing

con il prenditore, che entra così in possesso dell’oggetto.

L’appellante

afferma che nella fattispecie non si è in presenza di un leasing finanziario

perché la società fornitrice del materiale informatico e la società

finanziatrice non erano due entità distinte, operando in strette relazioni

commerciali e agendo di concerto nelle operazioni di leasing, allo scopo di

eludere le norme imperative sulla vendita rateale. L’argomentazione non ha

trovato il minimo riscontro nell’istruttoria. Dagli estratti del registro di

commercio (richiamati agli atti come II) è emerso che la fornitrice del

materiale e la società di leasing erano due società diverse, con organi diversi

e con strutture diverse, come riferito anche dai testimoni (deposizione

rogatoriale __________, deposizione testimoniale __________ del 26 settembre

2002, pag. 3 ). La collaborazione nel reperimento del finanziamento tramite il

leasing, esposta dal direttore della fornitrice, __________ è d’altra parte usuale

in questo tipo di contratti e non significa che le due ditte costituivano una sola

entità. Al riguardo l’appello è infondato.

6.

Nella

fattispecie il contratto è stato sottoscritto il 16 settembre 1997 e rimane di

conseguenza soggetto alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31

dicembre 2002, la nuova legge sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1)

applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il 1°

gennaio 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed.,

n. 1222 pag. 181; Honsell/Vogt/Wiegand,

op. cit., OR-I n. 4 ad art. 226a-226m). La protezione sociale garantita dagli

art. 226a e segg. vCO ha una portata ridotta quando il compratore è iscritto a

registro di commercio come ditta o quando il contratto è inerente a una cosa

destinata per sua natura a un uso commerciale (Guhl,

Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., § 41 n. 86-88). L’appellante è

una società anonima, come tale iscritta a Registro di commercio e di

conseguenza la validità delle condizioni contrattuali deve, conformemente

all’art. 226m cpv. 4 vCO, essere esaminata solo rispetto a quanto statuito

dagli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k vCO (Guhl,

op. cit., § 41 n. 86). Le altre condizioni di validità del contratto di vendita

rateale, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, non sono applicabili in

concreto e di conseguenza le censure sull’assenza nel contratto di leasing e

nelle sue condizioni generali delle indicazioni previste dall’art. 226a vCO si

rivelano inconsistenti.

7.

L’attrice

afferma che il materiale fornito serviva esclusivamente al suo scopo privato e ritiene

pertanto di potersi avvalere del diritto di disdire il contratto ai sensi

dell’art. 266k vCO, con preavviso di 30 giorni per la fine di un trimestre di

locazione. A torto. Il contratto in questione aveva infatti per oggetto la

fornitura di un sistema informatico costituito di un server, di un PC con video

e stampante, di schede di rete PCI, di un sistema operativo Windows NT Server

per 5 utenti e di un programma OASIS per due utenti (doc. A). La descrizione

del materiale informatico indica chiaramente che esso serviva a uno scopo

commerciale : il server era destinato a 5 utenti e il programma informatico

prevedeva un uso professionale (doc. A; gestione magazzino, listino prezzi,

gestione acquisti, contabilità). La disdetta del 9 luglio 1999 esula dunque dal

campo di applicazione dell’art. 266k vCO e difettando di una delle sue

condizioni essenziali essa era inefficace (Lachat,

Commentare romand, n. 2 ad art. 266k vCO).

8.

I

difetti presentati dal materiale informatico, secondo l’appellante,

giustificano la disdetta del 9 luglio 1999, non potendosi esigere da lei la

continuazione del contratto quando essa non poteva usare il programma Oasis. Se

non che, l’appellante ha firmato il 5 agosto 1998 (doc. I) la dichiarazione di

accettazione del materiale oggetto del contratto di leasing, confermando che

esso era funzionante (“funktionstüchtig”). Le testimoni __________ (deposizione

del 13 giugno 2002) e __________ (deposizione 26 settembre 2002) hanno riferito

l’esistenza di difetti generici nei programmi informatici. __________ non ha

fornito precisioni sull’epoca in cui si sono manifestati tali difetti, mentre __________

ha riferito che i problemi erano presenti fin dalla consegna dei PC e dei

programmi. Come che sia, non risulta che l’attrice abbia segnalato tra il 5

agosto 1998, data dell’accettazione del materiale, e il 9 luglio 1999, data

della sua disdetta (doc. M) i difetti da lei lamentati con raccomandata alla

ditta fornitrice e copia alla società di leasing, come previsto dalla clausola

n. 6.2 delle condizioni generali del contratto di leasing. Del resto la

clausola n. 6.4 non consente al prenditore di leasing di sospendere il

pagamento delle rate dovute contrattualmente nemmeno in caso di valida

segnalazione dei difetti. L’attrice non poteva di conseguenza disdire il

contratto di leasing avvalendosi dei difetti lamentati e la disdetta del 9

luglio 1999 era inefficace.

9.

In

seguito al mancato pagamento delle rate da parte dell’attrice dal luglio 1999,

la società di leasing le ha assegnato il 21 ottobre 1999 un termine di 30

giorni per il versamento delle rate scadute (doc. O) e il 22 novembre 1999 ha

dichiarato di recedere dal contratto con effetto immediato, in applicazione

della clausola n. 8.1 delle condizioni generali. Come ha rilevato con

pertinenza il Pretore, la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente,

prevista dall’art. 8.1, nella fattispecie è conforme a quanto disponeva l’art.

226h cpv. 2 vCO, di diritto imperativo (cfr. SJZ 1993 pag. 122). Contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, la rescissione anticipata del

contratto di leasing non ha le conseguenze di cui si prevale la società di

leasing in base alla clausola n. 8.2, secondo la quale la rescissione

anticipata del contratto da parte della società di leasing consente a quest’ultima

di chiedere l’immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto, il pagamento

delle rate di leasing scadute con gli interessi di mora e la rifusione del

danno, pari alla somma delle rate dovute fino alla scadenza ordinaria del

contratto, dedotto il tasso di sconto della Banca Nazionale svizzera e il

valore dell’oggetto finanziato, con riserva di far valere altri danni.

Il

contratto di leasing è un contratto di durata, la cui rescissione ha effetti

immediati (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed.,

n. 6927 pag. 991). La società di leasing che sceglie di recedere dal contratto non

può più chiederne l’esecuzione – e quindi il pagamento delle rate non ancora

scadute – e può pretendere il pagamento di una penale solo nei limiti imposti

dall’art. 266i cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand,

op. cit., 2a ed., n. 4 ad Vorbemerk. Zu Art. 266h-226k, n. 14 ad Art. 226k), il

quale prevede un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il

deprezzamento straordinario della stessa. La penale contemplata dalla clausola

n. 8.2, contraria agli art. 226h e 226i vCO, è pertanto nulla ai sensi degli

art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 CO e la società di leasing non può in concreto

pretendere il pagamento delle rate di leasing fino alla scadenza originale del

contratto. Essa non ha quindi provato la fondatezza del credito fatto valere

nei confronti dell’attrice in seguito alla rescissione del contratto di leasing

e l’appello, fondato, deve essere accolto.

10.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia: I. L'appello

20 febbraio 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 20 gennaio 2004

è così riformata:

1. La petizione è accolta ed è disconosciuto il debito di

fr. 20'567.45 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 1999 della AP 1 verso la AO

1.

2. La tassa di giustizia in fr. 1'200.- e le

spese sono poste a carico di AO 1, la quale rifonderà alla AP 1 fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.-

fr.

600.-

già anticipati

dall’appellante, sono posti a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr.

800.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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