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Decisione

12.2004.48

riduzione della pigione - canone in uso nella località - onere della prova - legittimazione attiva - massima inquisitoria a carattere sociale

18 gennaio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, l’appello è parzialmente da accogliere. Tassa di giudizio,

spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per

i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e l'art. 19bis LTG,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

2 marzo 2004 AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza la sentenza 19 febbraio 2004 della Pretura di Bellinzona è riformata

come segue:

1. L‘istanza

6/7 novembre 2003 è parzialmente accolta.

1.1. La

pigione mensile per l’appartamento condotto dagli istanti è ridotta a fr.

780,90 a far tempo dal 1 novembre 2003.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono

poste in solido a carico degli istanti per fr. 70.– e per la rimanenza in

solido a carico dei convenuti che inoltre rifonderanno a controparte fr. 300.–

a titolo di parziali ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali del presente giudizio in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 150.–

da

anticipare dagli appellanti, restano a loro carico in solido limitatamente a

fr. 35.– e per il resto in solido della parte appellata con l'obbligo di

rifondere alla controparte sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100.– per

ripetibili di appello.

III.

Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

T

erzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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