12.2004.51
appalto - difetti - minor valore - risarcimento del danno - scioglimento del contratto - nuovi fatti evocati da un teste
30 giugno 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.51
Data decisione, Autorità:
30.06.2005, IICCA
Titolo:
appalto - difetti - minor valore - risarcimento del danno - scioglimento del contratto - nuovi fatti evocati da un teste
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
OBBLIGO DELL'APPALTATORE
RECESSO DEL COMMITTENTE CONTRO INDENNITÀ
art. 368 CO
art. 377 CO
art. 78 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.51
Lugano
30 giugno
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa, inc. n. OA.2001.00114
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione
29 novembre 2001 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 13'939.-
oltre interessi nonché l’iscrizione in via definitiva, per quel medesimo
importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ di __________;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 10 febbraio 2004 ha accolto per fr. 8'832.35 oltre
interessi ed accessori;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 2 marzo 2004, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
1'090.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 3 maggio 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1, titolare di un’impresa di pittura, ha chiesto la
condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 13'939.- oltre interessi nonché
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale sulla part. n. __________
di __________, adducendo che le due fatture da lui emesse, di fr. 25’776.75
(doc. B) rispettivamente di fr. 8'291.50 (doc. C), relative ai lavori di
tinteggiatura da lui eseguiti nel corso del 2001 nella loro casa d’abitazione,
per altro neppure terminati a seguito dello scioglimento del contratto ad opera
della controparte, erano state solute solo in ragione di fr. 20'129.25.
2. I
convenuti si sono opposti alla petizione rilevando in particolare, per quanto
qui interessa, che le opere eseguite presentavano tutta una serie di difetti,
che consistevano in scelte tecniche errate, nella mancata o non corretta
preparazione di alcuni lavori, in lavori non eseguiti a regola d’arte, nella
contestazione delle ore emesse e fatturate, ecc., il tutto come meglio
risultava dalla perizia di parte versata agli atti sub doc. 1. A loro dire, in
tali circostanze quanto versato a titolo di acconti era ampiamente superiore
alle eventuali spettanze dell’attore.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accertato che il
contratto di appalto tra le parti era stato sciolto in applicazione dell’art.
377 CO, il che implicava che l’attore, pur dovendo rispondere per l’eventuale
difettosità delle parti dell’opera fornite fino a quel momento, non poteva in
ogni caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione. Ciò
premesso, egli, sulla base degli accertamenti effettuati dal perito
giudiziario, ha ritenuto che per le opere oggetto della fattura di cui al doc.
B (il cui valore è stato valutato in fr. 23'605.20) l’attore, già dedotto il minor
valore a lui ascrivibile (di fr. 1'232.- per il tinteggio non a regola d’arte
dei soffitti e delle pareti e di fr. 667.80 per la verniciatura, pure non a
regola d’arte, della gronda e dei pannelli in eternit), aveva diritto ad una
mercede di fr. 22'887.90 (già dedotto lo sconto del 2%, IVA inclusa). Per
quanto riguardava le opere supplementari di cui al doc. C, egli, riprendendo
gli accertamenti peritali (concludenti per un credito a favore dell’attore di
fr. 2'944.70), fatte salve due posizioni -una relativa alla posa di una rete
fibrosa con dispersione (con un’aggiunta di fr. 1'800.-) e l’altra relativa
alla verniciatura della cucina con tre riprese a smalto (con un aumento di fr.
900.-)- ha invece concluso per una mercede di fr. 6'073.70 (IVA inclusa). Di
qui, tenuto conto degli acconti già versati, l’accoglimento della petizione per
fr. 8'832.35 oltre interessi ed accessori.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'090.55 più interessi
ed accessori. A loro dire, il Pretore avrebbe omesso di considerare che l’opera
presentava tutta una serie di difetti la cui eliminazione comportava un costo
da opporre in compensazione (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio
soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-,
difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr.
187.60), che alcuni interventi non erano stati a suo tempo concordati (seconda
ripresa verniciatura gronda fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr.
4'062.50, supplemento “Altweiss” fr. 637.50) rispettivamente erano già compresi
nel preventivo (rasatura facciata sud fr. 600.-) e che altre posizioni fatturate
non erano state provate nel loro ammontare (seconda ripresa verniciatura gronda
fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr. 4'062.50, posa rete fibrosa fr.
1'800.-) o non erano state eseguite a perfetta regola d’arte (cucina con tre
riprese a smalto fr. 900.-).
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. In
merito alla fattura di cui al doc. B, i convenuti evidenziano come il giudice
di prime cure non abbia tenuto conto delle spese necessarie all’eliminazione di
alcuni difetti rispettivamente del fatto che alcune opere, oltre a non essere state
commissionate, nemmeno erano state provate nel loro quantum.
6.1 Le
censure con cui i convenuti lamentano di non aver mai dato il loro accordo
all’esecuzione della seconda ripresa della verniciatura della gronda (fr.
428.40, posta n. 8 opere esterne), posizione di cui nemmeno sarebbe stato
provato l’ammontare, sono irricevibili siccome evocate per la prima volta solo
in sede conclusionale (art. 78 CPC). Negli allegati preliminari essi non
avevano in effetti mai obiettato nulla a questo proposito e nemmeno nel doc. 1
(ed in particolare a p. 4 e 7), cui essi avevano rinviato in sede di risposta,
vi era traccia di un’eccezione in tal senso. Lo stesso perito giudiziario ha
del resto confermato che per questa posta era effettivamente dovuta la somma in
discussione (cfr. perizia p. 3 che fa riferimento alle fatture da lui corrette).
6.2 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, il fatto che i convenuti in risposta (p. 3) e in
sede conclusionale (p. 10) abbiano dichiarato di rinunciare a far valere
contropretese per danni, non significa affatto che essi non intendevano
prevalersi della difettosità dell’opera, a cui essi a quel momento si erano del
resto espressamente richiamati per chiedere la reiezione della petizione, ma
semplicemente che non intendevano far valere alcuna pretesa a questo titolo in
via riconvenzionale.
Stando
così le cose, nulla osta al riconoscimento in loro favore delle spese per l’eliminazione
dei difetti fatte valere in questa sede (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio
soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-,
difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr.
187.60), che hanno trovato puntuale conferma nella perizia giudiziaria (p. 12).
Sennonché, ritenuto da una parte che le spese esposte per il tinteggio del
soffitto e delle pareti, oltre a corrispondere esattamente alla pretesa -già
riconosciuta- per minor valore dell’opera, non concernevano propriamente la
riparazione del difetto ma più che altro la completazione dell’opera stessa (da
qui, l’indicazione da parte del perito che si trattava della “parte non
eseguita” della posta n. 5, cfr. perizia p. 12), che -come detto- non può in
concreto essere oggetto di risarcimento, e dall’altra che l’esecuzione non a
regola d’arte della verniciatura della gronda aveva già comportato il
riconoscimento di un minor valore dell’opera di fr. 667.80, ben si può ritenere
che i convenuti, che ovviamente non possono cumulare la pretese per il minor
valore con quella inerente alla riparazione del difetto (Gauch, Der
Wekvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1689 segg. e 1836 segg.), possano tutt’al
più prendere quest’ultimo importo, così che, per questa posta, va dedotto un
ulteriore importo di fr. 498.20. La pretesa dell’attore dev’essere in
definitiva diminuita di ulteriori fr. 995.80 rispetto all’importo già dedotto
dal Pretore.
6.3 Da
quanto sin qui esposto, risulta che, per la fattura di cui al doc. B,
all’attore può essere riconosciuto l’importo di fr. 21'837.85 (fr. 23'605.20
mercede confermata peritalmente ./. fr. 2'895.60 spese eliminazione difetti ./.
sconto 2% + IVA 7.6%).
7. In
merito alle censure relative alla fattura per opere supplementari di cui al
doc. C, si rileva quanto segue.
7.1 La
censura con cui i convenuti contestano di dover alla controparte i fr. 4'062.50
(IVA esclusa) riconosciuti dal Pretore per gli interventi della “prima
richiesta”, siccome in generale non sarebbe stato provato né il loro accordo
all’esecuzione delle opere né il loro effettivo ammontare, è -come vedremo- in
parte fondata. Le singole poste, contestate anche per altri motivi, possono di
conseguenza essere evase nel modo seguente.
7.1.1 I
convenuti osservano innanzitutto che l’istruttoria non ha permesso di provare
il valore della posta n. 1 relativa alla posa di una rete fibrosa con
dispersione, per la quale essi negli allegati preliminari avevano contestato le
ore esposte (doc. 1 p. 7), ciò che, a loro dire, escludeva di poter attribuire
all’attore i fr. 1'800.- fatturati per quella posizione. A ragione. Il perito
giudiziario non ha in effetti avuto modo di pronunciarsi sulla particolare
questione, avendo ritenuto che la posizione non poteva essere fatturata per
altri motivi, poi non condivisi dal giudice di prime cure, e nessun’altra prova
ha permesso di confermare le ore esposte per quell’intervento.
7.1.2 I
convenuti contestano poi che l’attore abbia fatturato loro, alla posta n. 6, la
somma di fr. 637.50 a titolo di supplemento per dispersione colorata
“Altweiss”. A torto. Negli allegati preliminari essi avevano contestato questa
posizione solo per il fatto che il colore era bianco e non colorato (doc. 1 p.
6), ma non avevano assolutamente obiettato che l’intervento non era stato da
loro ordinato o che quanto esposto a quel titolo era errato. In tali
circostanze, l’argomentazione da essi riproposta in questa sede per opporsi al
pagamento dell’importo in questione, ovvero il fatto che, in base a quanto
riferito dal perito giudiziario (perizia p. 8), solo 2 fornitori su 3
richiedevano un supplemento per questo cambiamento e dunque non era automatico
che lo stesso dovesse essere pagato, dev’essere dichiarata irricevibile siccome
formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Il
perito giudiziario aveva per altro ritenuto corretta la fatturazione del
supplemento (perizia p. 8).
7.1.3 I
convenuti hanno invece ragione laddove contestano che l’attore possa esporre un
importo di fr. 900.-, alla posta n. 8, per le tre riprese a smalto, comprese
stuccature, nella cucina. Anche in questo caso vale il discorso fatto per la
posta n. 1, visto e considerato che la stessa, pur non essendo stata
riconosciuta dal perito giudiziario per altri motivi, era stata ammessa dal
giudice di prime cure, senza però che questi si fosse avveduto a quel momento
che i convenuti avevano contestato a suo tempo le ore esposte (doc. 1 p. 7),
che, non confermate dal perito, erano in definitiva rimaste allo stadio di puro
parlato. Ma a prescindere da quanto precede, la questione qui litigiosa a
sapere se le parti avessero o meno concordato l’esecuzione di una superficie
perfettamente liscia in cucina risulta irrilevante: viste le fotografie
allegate al doc. 1 (in particolare la foto n. 11), è in effetti indiscutibile
che in entrambe le ipotesi il risultato ottenuto dovrebbe essere considerato
inaccettabile.
7.1.4 Nulla
osta invece al riconoscimento dei rimanenti fr. 725.- già attribuiti dal
Pretore per le poste n. 2, 4, 5 e 9, per altro espressamente ammessi
nell’appello (p. 9), tanto più che il perito giudiziario ha confermato la
correttezza delle ore fatturate, contestate a suo tempo negli allegati
preliminari (doc. 1 p. 5 e 7), mentre i convenuti nemmeno avevano preteso che
gli interventi eseguiti non erano stati ordinati (doc. 1 p. 5 seg.).
7.2 Per
quanto riguarda le opere supplementari della “seconda richiesta”, riconosciute
dal Pretore in ragione di fr. 1'582.20 (IVA esclusa), i convenuti non ritengono
di doversi assumere la spesa di fr. 600.-, di cui alla posta n. 4, per la rasatura
della facciata esterna sud. La censura è infondata. Negli allegati preliminari,
con riferimento al doc. 1 (p. 7), essi si erano in effetti limitati a
contestare la posizione in quanto l’intervento era stato concordato tra
l’impresa costruzioni ed il pittore con la conseguenza che il relativo importo
non sarebbe stato fatturato. Il motivo per cui essi si oppongono qui al
pagamento della posizione, ovvero il fatto che a loro dire la stessa non poteva
essere esposta quale opera supplementare in quanto già compresa nel preventivo,
è stato addotto per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede
conclusionale ed è pertanto irricevibile (art. 78 CPC). Poco importa se la
circostanza sia stata riferita da un testimone (teste __________ p. 4), la
giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti
alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della
realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità
previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle
parti (II CCA 22 aprile 1994 inc. n. 116/93, 27 marzo 1996 inc. n. 12.
95.181; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., m. 42 ad art. 78).
7.3 Per
le opere supplementari fatturate nel doc. C l’attore ha pertanto diritto ad un
importo di fr. 3'168.50 (fr. 1'362.50 per “prima richiesta” + fr. 1'582.20 per
“seconda richiesta” + IVA 7.6%).
8. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può esser
accolta per soli fr. 4'877.10 (fr. 21'837.85 fattura doc. B + fr. 3'168.50
fattura doc. C ./. fr. 20'129.25 acconti) oltre interessi ed accessori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 marzo 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 10 febbraio 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
è così riformata:
1. In parziale accoglimento
della petizione AP 1 e AP 2, __________, sono tenuti a versare a AO 1, __________,
la somma di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001.
§ Ad
istanza di parte, ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa
sentenza, è fatto ordine all’Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di
iscrivere un’ipoteca legale definitiva a favore di AO 1, __________, per
l’importo di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001, a carico
del fondo part. n. __________ di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- (compreso l’importo di fr. 100.- per la
decisione supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria) e le
spese di fr. 3'688.- (compreso l’importo di fr. 20.- per spese della decisione
supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria), da anticipare
dall’attore, restano a suo carico in ragione di 2/3 e per la rimanenza sono a
carico dei convenuti in solido, a cui l’attore rifonderà fr. 500.- per
ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
T o t a l
e fr. 400.-
da
anticiparsi dagli appellanti, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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