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Decisione

12.2004.51

appalto - difetti - minor valore - risarcimento del danno - scioglimento del contratto - nuovi fatti evocati da un teste

30 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 2 marzo 2004, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.

1'090.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre

l'attore con osservazioni 3 maggio 2004 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

la petizione in rassegna AO 1, titolare di un’impresa di pittura, ha chiesto la

condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 13'939.- oltre interessi nonché

l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale sulla part. n. __________

di __________, adducendo che le due fatture da lui emesse, di fr. 25’776.75

(doc. B) rispettivamente di fr. 8'291.50 (doc. C), relative ai lavori di

tinteggiatura da lui eseguiti nel corso del 2001 nella loro casa d’abitazione,

per altro neppure terminati a seguito dello scioglimento del contratto ad opera

della controparte, erano state solute solo in ragione di fr. 20'129.25.

2. I

convenuti si sono opposti alla petizione rilevando in particolare, per quanto

qui interessa, che le opere eseguite presentavano tutta una serie di difetti,

che consistevano in scelte tecniche errate, nella mancata o non corretta

preparazione di alcuni lavori, in lavori non eseguiti a regola d’arte, nella

contestazione delle ore emesse e fatturate, ecc., il tutto come meglio

risultava dalla perizia di parte versata agli atti sub doc. 1. A loro dire, in

tali circostanze quanto versato a titolo di acconti era ampiamente superiore

alle eventuali spettanze dell’attore.

3. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accertato che il

contratto di appalto tra le parti era stato sciolto in applicazione dell’art.

377 CO, il che implicava che l’attore, pur dovendo rispondere per l’eventuale

difettosità delle parti dell’opera fornite fino a quel momento, non poteva in

ogni caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione. Ciò

premesso, egli, sulla base degli accertamenti effettuati dal perito

giudiziario, ha ritenuto che per le opere oggetto della fattura di cui al doc.

B (il cui valore è stato valutato in fr. 23'605.20) l’attore, già dedotto il minor

valore a lui ascrivibile (di fr. 1'232.- per il tinteggio non a regola d’arte

dei soffitti e delle pareti e di fr. 667.80 per la verniciatura, pure non a

regola d’arte, della gronda e dei pannelli in eternit), aveva diritto ad una

mercede di fr. 22'887.90 (già dedotto lo sconto del 2%, IVA inclusa). Per

quanto riguardava le opere supplementari di cui al doc. C, egli, riprendendo

gli accertamenti peritali (concludenti per un credito a favore dell’attore di

fr. 2'944.70), fatte salve due posizioni -una relativa alla posa di una rete

fibrosa con dispersione (con un’aggiunta di fr. 1'800.-) e l’altra relativa

alla verniciatura della cucina con tre riprese a smalto (con un aumento di fr.

900.-)- ha invece concluso per una mercede di fr. 6'073.70 (IVA inclusa). Di

qui, tenuto conto degli acconti già versati, l’accoglimento della petizione per

fr. 8'832.35 oltre interessi ed accessori.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'090.55 più interessi

ed accessori. A loro dire, il Pretore avrebbe omesso di considerare che l’opera

presentava tutta una serie di difetti la cui eliminazione comportava un costo

da opporre in compensazione (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio

soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-,

difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr.

187.60), che alcuni interventi non erano stati a suo tempo concordati (seconda

ripresa verniciatura gronda fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr.

4'062.50, supplemento “Altweiss” fr. 637.50) rispettivamente erano già compresi

nel preventivo (rasatura facciata sud fr. 600.-) e che altre posizioni fatturate

non erano state provate nel loro ammontare (seconda ripresa verniciatura gronda

fr. 428.40, tutte le opere supplementari fr. 4'062.50, posa rete fibrosa fr.

1'800.-) o non erano state eseguite a perfetta regola d’arte (cucina con tre

riprese a smalto fr. 900.-).

5. Delle

osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. In

merito alla fattura di cui al doc. B, i convenuti evidenziano come il giudice

di prime cure non abbia tenuto conto delle spese necessarie all’eliminazione di

alcuni difetti rispettivamente del fatto che alcune opere, oltre a non essere state

commissionate, nemmeno erano state provate nel loro quantum.

6.1 Le

censure con cui i convenuti lamentano di non aver mai dato il loro accordo

all’esecuzione della seconda ripresa della verniciatura della gronda (fr.

428.40, posta n. 8 opere esterne), posizione di cui nemmeno sarebbe stato

provato l’ammontare, sono irricevibili siccome evocate per la prima volta solo

in sede conclusionale (art. 78 CPC). Negli allegati preliminari essi non

avevano in effetti mai obiettato nulla a questo proposito e nemmeno nel doc. 1

(ed in particolare a p. 4 e 7), cui essi avevano rinviato in sede di risposta,

vi era traccia di un’eccezione in tal senso. Lo stesso perito giudiziario ha

del resto confermato che per questa posta era effettivamente dovuta la somma in

discussione (cfr. perizia p. 3 che fa riferimento alle fatture da lui corrette).

6.2 Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attore, il fatto che i convenuti in risposta (p. 3) e in

sede conclusionale (p. 10) abbiano dichiarato di rinunciare a far valere

contropretese per danni, non significa affatto che essi non intendevano

prevalersi della difettosità dell’opera, a cui essi a quel momento si erano del

resto espressamente richiamati per chiedere la reiezione della petizione, ma

semplicemente che non intendevano far valere alcuna pretesa a questo titolo in

via riconvenzionale.

Stando

così le cose, nulla osta al riconoscimento in loro favore delle spese per l’eliminazione

dei difetti fatte valere in questa sede (apertura crepe fr. 110.-, difetto tinteggio

soffitto e pareti fr. 1'232.-, pulizia finale di gocce di vernice fr. 200.-,

difetto verniciatura gronda fr. 1'166.-, difetto soffitto locale piante fr.

187.60), che hanno trovato puntuale conferma nella perizia giudiziaria (p. 12).

Sennonché, ritenuto da una parte che le spese esposte per il tinteggio del

soffitto e delle pareti, oltre a corrispondere esattamente alla pretesa -già

riconosciuta- per minor valore dell’opera, non concernevano propriamente la

riparazione del difetto ma più che altro la completazione dell’opera stessa (da

qui, l’indicazione da parte del perito che si trattava della “parte non

eseguita” della posta n. 5, cfr. perizia p. 12), che -come detto- non può in

concreto essere oggetto di risarcimento, e dall’altra che l’esecuzione non a

regola d’arte della verniciatura della gronda aveva già comportato il

riconoscimento di un minor valore dell’opera di fr. 667.80, ben si può ritenere

che i convenuti, che ovviamente non possono cumulare la pretese per il minor

valore con quella inerente alla riparazione del difetto (Gauch, Der

Wekvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1689 segg. e 1836 segg.), possano tutt’al

più prendere quest’ultimo importo, così che, per questa posta, va dedotto un

ulteriore importo di fr. 498.20. La pretesa dell’attore dev’essere in

definitiva diminuita di ulteriori fr. 995.80 rispetto all’importo già dedotto

dal Pretore.

6.3 Da

quanto sin qui esposto, risulta che, per la fattura di cui al doc. B,

all’attore può essere riconosciuto l’importo di fr. 21'837.85 (fr. 23'605.20

mercede confermata peritalmente ./. fr. 2'895.60 spese eliminazione difetti ./.

sconto 2% + IVA 7.6%).

7. In

merito alle censure relative alla fattura per opere supplementari di cui al

doc. C, si rileva quanto segue.

7.1 La

censura con cui i convenuti contestano di dover alla controparte i fr. 4'062.50

(IVA esclusa) riconosciuti dal Pretore per gli interventi della “prima

richiesta”, siccome in generale non sarebbe stato provato né il loro accordo

all’esecuzione delle opere né il loro effettivo ammontare, è -come vedremo- in

parte fondata. Le singole poste, contestate anche per altri motivi, possono di

conseguenza essere evase nel modo seguente.

7.1.1 I

convenuti osservano innanzitutto che l’istruttoria non ha permesso di provare

il valore della posta n. 1 relativa alla posa di una rete fibrosa con

dispersione, per la quale essi negli allegati preliminari avevano contestato le

ore esposte (doc. 1 p. 7), ciò che, a loro dire, escludeva di poter attribuire

all’attore i fr. 1'800.- fatturati per quella posizione. A ragione. Il perito

giudiziario non ha in effetti avuto modo di pronunciarsi sulla particolare

questione, avendo ritenuto che la posizione non poteva essere fatturata per

altri motivi, poi non condivisi dal giudice di prime cure, e nessun’altra prova

ha permesso di confermare le ore esposte per quell’intervento.

7.1.2 I

convenuti contestano poi che l’attore abbia fatturato loro, alla posta n. 6, la

somma di fr. 637.50 a titolo di supplemento per dispersione colorata

“Altweiss”. A torto. Negli allegati preliminari essi avevano contestato questa

posizione solo per il fatto che il colore era bianco e non colorato (doc. 1 p.

6), ma non avevano assolutamente obiettato che l’intervento non era stato da

loro ordinato o che quanto esposto a quel titolo era errato. In tali

circostanze, l’argomentazione da essi riproposta in questa sede per opporsi al

pagamento dell’importo in questione, ovvero il fatto che, in base a quanto

riferito dal perito giudiziario (perizia p. 8), solo 2 fornitori su 3

richiedevano un supplemento per questo cambiamento e dunque non era automatico

che lo stesso dovesse essere pagato, dev’essere dichiarata irricevibile siccome

formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Il

perito giudiziario aveva per altro ritenuto corretta la fatturazione del

supplemento (perizia p. 8).

7.1.3 I

convenuti hanno invece ragione laddove contestano che l’attore possa esporre un

importo di fr. 900.-, alla posta n. 8, per le tre riprese a smalto, comprese

stuccature, nella cucina. Anche in questo caso vale il discorso fatto per la

posta n. 1, visto e considerato che la stessa, pur non essendo stata

riconosciuta dal perito giudiziario per altri motivi, era stata ammessa dal

giudice di prime cure, senza però che questi si fosse avveduto a quel momento

che i convenuti avevano contestato a suo tempo le ore esposte (doc. 1 p. 7),

che, non confermate dal perito, erano in definitiva rimaste allo stadio di puro

parlato. Ma a prescindere da quanto precede, la questione qui litigiosa a

sapere se le parti avessero o meno concordato l’esecuzione di una superficie

perfettamente liscia in cucina risulta irrilevante: viste le fotografie

allegate al doc. 1 (in particolare la foto n. 11), è in effetti indiscutibile

che in entrambe le ipotesi il risultato ottenuto dovrebbe essere considerato

inaccettabile.

7.1.4 Nulla

osta invece al riconoscimento dei rimanenti fr. 725.- già attribuiti dal

Pretore per le poste n. 2, 4, 5 e 9, per altro espressamente ammessi

nell’appello (p. 9), tanto più che il perito giudiziario ha confermato la

correttezza delle ore fatturate, contestate a suo tempo negli allegati

preliminari (doc. 1 p. 5 e 7), mentre i convenuti nemmeno avevano preteso che

gli interventi eseguiti non erano stati ordinati (doc. 1 p. 5 seg.).

7.2 Per

quanto riguarda le opere supplementari della “seconda richiesta”, riconosciute

dal Pretore in ragione di fr. 1'582.20 (IVA esclusa), i convenuti non ritengono

di doversi assumere la spesa di fr. 600.-, di cui alla posta n. 4, per la rasatura

della facciata esterna sud. La censura è infondata. Negli allegati preliminari,

con riferimento al doc. 1 (p. 7), essi si erano in effetti limitati a

contestare la posizione in quanto l’intervento era stato concordato tra

l’impresa costruzioni ed il pittore con la conseguenza che il relativo importo

non sarebbe stato fatturato. Il motivo per cui essi si oppongono qui al

pagamento della posizione, ovvero il fatto che a loro dire la stessa non poteva

essere esposta quale opera supplementare in quanto già compresa nel preventivo,

è stato addotto per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede

conclusionale ed è pertanto irricevibile (art. 78 CPC). Poco importa se la

circostanza sia stata riferita da un testimone (teste __________ p. 4), la

giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti

alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della

realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità

previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle

parti (II CCA 22 aprile 1994 inc. n. 116/93, 27 marzo 1996 inc. n. 12.

95.181; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., m. 42 ad art. 78).

7.3 Per

le opere supplementari fatturate nel doc. C l’attore ha pertanto diritto ad un

importo di fr. 3'168.50 (fr. 1'362.50 per “prima richiesta” + fr. 1'582.20 per

“seconda richiesta” + IVA 7.6%).

8. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può esser

accolta per soli fr. 4'877.10 (fr. 21'837.85 fattura doc. B + fr. 3'168.50

fattura doc. C ./. fr. 20'129.25 acconti) oltre interessi ed accessori.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

2 marzo 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 10 febbraio 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

è così riformata:

1. In parziale accoglimento

della petizione AP 1 e AP 2, __________, sono tenuti a versare a AO 1, __________,

la somma di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001.

§ Ad

istanza di parte, ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa

sentenza, è fatto ordine all’Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di

iscrivere un’ipoteca legale definitiva a favore di AO 1, __________, per

l’importo di fr. 4'877.10 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001, a carico

del fondo part. n. __________ di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- (compreso l’importo di fr. 100.- per la

decisione supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria) e le

spese di fr. 3'688.- (compreso l’importo di fr. 20.- per spese della decisione

supercautelare d’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria), da anticipare

dall’attore, restano a suo carico in ragione di 2/3 e per la rimanenza sono a

carico dei convenuti in solido, a cui l’attore rifonderà fr. 500.- per

ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

T o t a l

e fr. 400.-

da

anticiparsi dagli appellanti, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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