12.2004.52
contratto d'assicurazione - reticenza - mora dell'assicuratore - risarcimento danni
28 novembre 2005Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.52
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, IICCA
Titolo:
contratto d'assicurazione - reticenza - mora dell'assicuratore - risarcimento danni
DANNO MAGGIORE
MORA DEL DEBITORE
ONERE DELLA PROVA
RETICENZA
art. 8 CC
art. 102 CO
art. 103 CO
art. 106 CO
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2004.52
Lugano
28 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.25
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 30 maggio 1997 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AA 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 20'000.- all’anno a partire dal 10 ottobre 1995,
di fr. 3'736.70 per rimborso di premi assicurativi, di fr. 3'088.50 per spese
legali, di fr. 10'000.- per risarcimento del torto morale ed inoltre di una
somma, quantificata in sede di conclusioni in fr. 390'000.-; per risarcimento
del danno;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 9 febbraio 2004 ha accolto limitatamente agli importi di fr. 4'444.50,
fr. 20'000.- annui a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al 1 dicembre 2012
compresi, fr. 3'736.70 per rimborso di premi assicurativi e fr. 3'088.50 per
spese legali;
appellante l’attore che, con appello 1° marzo 2004 chiede
la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la
petizione;
appellante adesiva la convenuta che con atto 26 marzo
2004 postula la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere
integralmente la petizione e la reiezione del gravame di controparte;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. AP
1, di professione cuoco, ha lavorato quale dipendente in alcuni esercizi
pubblici del Sottoceneri, alternando periodi di impiego a periodi di
disoccupazione. Dopo aver gestito per un breve periodo l’__________ Osteria __________,
nel 1989 egli ha assunto la gerenza del ristorante G__________. Nel mese di
novembre del 1989 egli ha sottoscritto una proposta d’assicurazione presso la AA
1, la quale ha poi emesso la relativa polizza, che prevedeva il pagamento di un
importo di fr. 50'000.- in caso di vita il 1 dicembre 2012 e di fr. 150'000.-
in caso di decesso prima di tale data. Era pure stabilita una rendita annua di
fr. 20'000.- in caso d’incapacità al guadagno, dovuta dopo un periodo d’attesa
di 24 mesi e pagabile al massimo fino al 1 dicembre 2012.
Nel corso del 1993 AP 1 si è rivolto al dott. F__________ per
disturbi alla salute, che hanno condotto ad una sua incapacità lavorativa variante
tra il 25% ed il 100%, assestatasi al 100% dal 1. dicembre 1995.
Da
ottobre 1993 fino all’ottobre 1996 egli ha potuto beneficiare dell’indennità
per perdita di guadagno della propria assicurazione malattia. Introdotta una
domanda per l’ottenimento di prestazioni AI, l’ufficio competente gli ha
riconosciuto una mezza rendita dal 1 dicembre 1995 ed una rendita intera dal 1
maggio 1997. Con decisione del 20 ottobre 1998 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, da lui adito, gli ha poi riconosciuto la rendita intera
d’invalidità a far tempo dal 1 dicembre 1995.
A seguito
delle menzionate circostanze, dal 1 dicembre 1995 AP 1 ha dovuto sospendere
l’attività di gerente del ristorante G__________.
2. Nel
corso del mese di giugno 1995 AP 1 ha inviato alla AA 1 un certificato medico -
allestito dal dr. F__________ - dal quale risultavano gli estremi della
malattia invalidante. Il 12 luglio 1995 essa gli ha comunicato la rescissione
del contratto d’assicurazione invocando la reticenza dell’assicurato, e ciò perché,
compilando il questionario relativo al suo stato di salute nel novembre 1989,
egli aveva risposto negativamente alla domanda 3g relativa all’esistenza di
affezioni alla colonna vertebrale, quando dal certificato allestito dal dr F__________
risultava che egli ne soffriva fin dal 1983. Con scritto 14 luglio 1995 il dr.
F__________ ha poi comunicato alla compagnia d’assicurazione di essere incorso
in un errore stilando il certificato medico, precisando che l’inizio della
malattia risaliva in realtà all’ottobre 1993 e che l’indicazione dell’anno 1983
era da ricondurre ad un errore di trascrizione.
La AA 1
ha in seguito mantenuto la propria posizione, negando le prestazioni
assicurative.
3. Con
petizione 30 maggio 1997 AP 1ha chiesto la condanna della AO 1 all’erogazione
delle prestazioni assicurative previste nella polizza, e meglio fr. 20'000.- all’anno a partire dal 10 ottobre 1995. Egli ha altresì
chiesto il pagamento degli importi di fr. 3'736.70 per rimborso di premi
assicurativi, fr. 3'088.50 per spese legali e fr. 10'000.- per risarcimento del
torto morale. Inoltre, già prospettandosi la vendita agli incanti del
ristorante G__________ a dipendenza del mancato pagamento degli oneri
ipotecari, si è riservato di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno
derivante dalla vendita dell’immobile ad un valore inferiore al prezzo di
mercato.
4. Con
risposta 4 settembre 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione parziale della
petizione, ammettendola nella misura di fr. 3'376,70, pari al premio
assicurativo non dovutole in caso di incapacità al
guadagno dell’assicurato ma incassato per un errore amministrativo. Essa ha poi confermato l’esistenza di una reticenza da parte dell’attore
che le conferiva il diritto di rescindere il contratto, cosa fatta nei termini
di legge. Per quanto concerne i danni di cui è chiesto
il risarcimento, essa ha contestato l’esistenza di un nesso causale fra il
proprio agire ed il danno stesso, rilevando che l’attore sarebbe il solo
responsabile, con la sua reticenza, della sua precaria
situazione economica.
5. Con
le conclusioni 10 dicembre 2002, l’attore, confermate le ulteriori domande, ha
chiesto pure la rifusione dell’importo di fr. 390'000.-, pari alla differenza
tra l’importo realizzato con la vendita ai pubblici incanti dell’immobile __________
(fr. 235'000.-) ed il valore commerciale dello stesso (fr. 625'000.-). Parte
convenuta ha invece confermato le proprie domande.
. 6. Con
la decisione impugnata, il Pretore ha accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento delle prestazioni assicurative
nella misura di fr. 4'444.50 per il 1995 e fr. 20'000.- annui a far tempo dal 1
gennaio 1996 e fino al 1° dicembre 2012 compresi, nonché al rimborso di premi
assicurativi di fr. 3'736.70 e di fr. 3'088.50 per spese legali. Il primo
giudice ha ritenuto non provato che l’attore soffrisse di un’affezione alla
colonna vertebrale prima del 1990 sicché la sua risposta negativa al quesito 3g
del questionario relativo al suo stato di salute non
costituiva reticenza. Costata la nullità della rescissione del contratto ad
opera della convenuta, ha quindi obbligato la stessa ad erogare le prestazioni
previste dalla polizza, condannandola altresì a rifondere a controparte le
spese legali antecedenti il processo, ritenuto che, stante la mancanza di
conoscenze specifiche dell’attore, il ricorso ad un legale era necessario per
garantire la parità delle armi. Il Pretore ha per contro negato il risarcimento
del danno derivante dalla vendita agli incanti dell’immobile __________,
considerando che l’insoddisfacente esito dell’asta non era conseguenza adeguata
del mancato rispetto del contratto assicurativo da parte della convenuta. In
merito al torto morale, il primo giudice ha poi ritenuto non provato che il
mancato rispetto del contratto avesse causato direttamente dei gravi danni alla
salute mentale dell’attore.
Fatti
7. Con appello 1° marzo 2004 l’attore chiede la riforma del giudizio
di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione. In merito alla
reiezione della domanda di risarcimento della perdita dovuta alla vendita
dell’immobile __________, il primo giudice avrebbe negato a torto l’esistenza
del nesso causale tra il danno fatto valere e l’inadempienza contrattuale della
convenuta. Sempre a torto il Pretore avrebbe poi negato il risarcimento per il
torto morale, ritenuto che la violazione contrattuale di controparte sarebbe
causa diretta delle sue sofferenze psichiche.
8. Con
atto 26 marzo 2004 la AA 1 si oppone all’appello chiedendo, con appello
adesivo, la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere
integralmente la petizione, argomentando che il primo giudice avrebbe negato a
torto l’esistenza della reticenza da parte dell’assicurato.
Con
osservazioni 10 maggio 2004 AP 1 propone la reiezione dell’appello adesivo.
Considerato
in diritto: 9. Converrà
qui di seguito esaminare dapprima l’appello adesivo della AA 1, ritenuto che il
suo accoglimento renderebbe superfluo l’esame dell’appello principale.
L’art. 4
cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il
secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei
fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere
il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo
capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non
equivoche.
L'art. 6
LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la
dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato
inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne ha avuto cognizione.
Per
costante giurisprudenza, per poter giudicare se il proponente è incorso in
reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo.
La legge non si accontenta infatti che questi si limiti a comunicare
all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è
effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti
importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza
effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo
criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso
(DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96
Considerandi
II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre
prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con
particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché
alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto
comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione
va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure
applicabile in campo assicurativo (Nef,
Commentario basilese, no 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi
riferimenti).
In virtù
dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri
doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).
10.
Nella fattispecie in esame, l’appellante adesiva non è stata in
grado di adempiere con successo detto onere. L'istruttoria di causa non ha in
effetti permesso di stabilire con sufficiente verosimiglianza che l'assicurato
era già affetto da disturbi alla schiena quando ha compilato la sua proposta
d'assicurazione, e quindi, rispondendo negativamente alla relativa domanda
contenuta nel questionario in merito al suo stato di salute, abbia fornito alla
compagnia di assicurazione informazioni non conformi alla realtà.
È vero che le testimonianze di alcuni medici sono atte a ingenerare qualche
dubbio in proposito. Le anamnesi da essi allestite in base alle informazioni
fornite dall’appellante riferiscono infatti dell’esistenza di dolori
cervico-occipitali risalenti ad alcuni anni prima, (doc. LL2, rapporto medico __________
del 22.5.1996: da 6-7 anni; doc. LL4, rapporto medico __________ dell’8 giugno
1995: da 5-6 anni; doc. LL5, rapporto medico __________ del 27.9.1995: da 6
anni; doc. LL6, rapporto medico __________ del 15 febbraio 1996: da 6-7 anni; doc.
LL7, rapporto __________ del 14 marzo 1995 che indica che la sintomatologia a
livello cervicale è già nota dal 1990). Il riferimento temporale non è però sufficientemente
preciso per permettere di situare con certezza nel tempo l’inizio dei disturbi
e farli risalire ad un’epoca precedente alla proposta d’assicurazione. Al
proposito si osserva che i rilievi dei medici in questione non sono basati su
accertamenti diretti dei fatti, poiché nessuno di essi aveva mai avuto
occasione di visitare l'attore prima dell’allestimento dei propri referti, ma si
sono, come d’uso, fondati sulle indicazioni del paziente, le quali sono però
assai imprecise, con un anno di approssimazione, ciò che non permette di considerare
concludenti i referti medesimi.
11.
Le
ulteriori circostanze evocate dall’appellante adesiva non portano ad una
diversa conclusione. È vero che l’interessato è stato curato per una cervicalgia
nel 1985: il medico curante dr. M__________ lo ha però definito un semplice
torcicollo (teste __________ M__________, verbale 25 novembre 1998) che, non
notificato, stante la banalità del caso, non assurge evidentemente a reticenza.
Per quanto riguarda il trauma cervicale a seguito di un incidente
automobilistico occorso all’appellato nel 1989, il dr. __________ F__________
non ha avuto riscontri medici oggettivi in proposito (verbale 25 novembre 1998,
pag. 2 e doc. richiamati dal medesimo), mentre dal rapporto dei dr. T__________
e dr. B__________ non risulta che tale evento sia all’origine dei sintomi per i
quali essi lo avevano visitato (doc. LL6), sicché non se ne può dedurre
alcunché a sostegno della pretesa reticenza.
12.
L’appellante
adesiva rileva ancora che il dr. F__________ aveva dapprima indicato quale data
d’inizio della malattia il 1983, sostenendo in un secondo tempo che tale data
era errata, frutto di un errore di trascrizione, perché in realtà i problemi si
erano manifestati nel 1993 e non ritiene convincente tale versione.
A
prescindere dalle congetture dell’appellante adesiva, va rilevato che il dr. F__________
ha confermato in occasione della sua audizione testimoniale che la data
originariamente indicata era dovuta ad un errore di trascrizione. Tale spiegazione
è inoltre coerente non solo con il rimanente contenuto del certificato medico,
segnatamente con quanto riportatovi al punti 1.2 e , 4 e 4.2, ma anche con le
ulteriori emergenze istruttorie che attestano l’inizio delle problematiche di
salute all’inizio anni 90, mentre nulla risulta nel 1983.
Tenuto conto delle numerose incertezze emerse durante l'istruttoria
in merito alla questione appena evocata, la decisione adottata dal Pretore, il
quale, rilevato che l’istruttoria non aveva permesso di fugare tutti i dubbi
circa l’esistenza di problemi di salute prima del novembre 1999, ha ritenuto
non provato che al momento della conclusione del contratto d'assicurazione l'attore
avesse sottaciuto alle compagnie d'assicurazione dei fatti di rilievo per
l'apprezzamento del rischio da assicurare, dev'essere confermata, con la conseguenza
che la rescissione da parte dell’appellante adesiva del contratto
d'assicurazione concluso con l'attore non può essere considerata valida e che l'attore
ha diritto alle prestazioni previste dalla polizza così come stabilito dal primo
giudice. L’appello adesivo è pertanto da respingere.
13.
Va
così esaminato l’appello principale dell’attore che reitera nella sua domanda
intesa ad ottenere dall’assicurazione il risacimento del danno per il mancato
pagamento delle dovute prestazioni assicurative e un’indennità per torto
morale. Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito
modo è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che
nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 CO). Nel caso particolare della mora
del debitore, sono poi applicabili in particolare gli art. 102 - 109 CO, e
segnatamente l’art. 102 CO in virtù del quale il debitore in mora deve
risarcire il danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO) e,
trattandosi del pagamento di una somma di denaro, pagare gli interessi moratori
del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e risarcire il danno maggiore (art. 106 CO).
Presupposti per ottenere il risarcimento del danno sono la mora del debitore,
la sua colpa -presunta nel caso di violazione del contratto -, il danno e un
nesso di causalità adeguato tra la mora del debitore e il danno stesso che
dev’essere conseguenza del ritardo nell’esecuzione della prestazione (Wiegand,
Basler Kommentar, 3. ed., Obligationenrecht 1, ni 2 segg. ad art. 103 CO).
14.
Il
Pretore ha respinto la domanda dell’attore intesa ad ottenere un risarcimento
di fr. 390'000.-, corrispondente al preteso pregiudizio patrimoniale derivante
dalla vendita forzata degli immobili __________. Il primo giudice ha negato il
risarcimento ritenendo che la vendita ai pubblici incanti degli immobili
dell’attore non fosse conseguenza adeguata del mancato rispetto del contratto
assicurativo da parte della AA 1, poiché la di lui situazione finanziaria era
già compromessa. L’appellante censura la sentenza di primo grado affermando che
l’adempimento del contratto da parte della compagnia d’assicurazione gli
avrebbe permesso di disporre dei mezzi necessari per far fronte agli oneri
ipotecari e di avere quindi il tempo necessario per trovare un acquirente per
l’immobile.
La
situazione economica dell’appellante si evince dagli atti di causa, il cui
esame evidenzia un costante aumento del suo indebitamento. Alla fine del 1990 risultano
infatti debiti per fr. 482’061.- (fr. 40'000.- personali e fr. 442'061.-
aziendali), aumentati alla fine del 1992 a fr. 533'518.- (fr. 40'000.-
personali e fr. 493'518.- aziendali), con un ulteriore incremento a fr.
552'299.- a fine 1994 (fr. 34'683.- personali e fr. 517'616.- aziendali: cfr.
notifiche di tassazione 1991/92, 1993/94 e 1995/96) e ciò benché fino alla
fine del 1993 egli fosse abile al lavoro e conducesse l’esercizio pubblico e
nel 1994 la capacità lavorativa solo parziale fosse compensata dalle indennità
dalla cassa malati. In questa situazione di progressivo e importante degrado
della situazione finanziaria va condivisa l’opinione del Pretore che le cause
della realizzazione forzata dell’immobile sono da ricondurre in primo luogo all’eccessivo
indebitamento dell’appellante.
Inoltre,
neppure esiste un nesso di causalità adeguato tra la violazione contrattuale
imputata all’appellata e il danno di cui l’appellante chiede il risarcimento.
In effetti il mancato versamento delle prestazioni assicurative da parte della AA
1.
non appare suscettibile di influenzare il ricavo della vendita ai pubblici
incanti. Va al proposito rilevato che l’esercizio pubblico era chiuso dal 1995
e, nonostante i tentativi fatti, prima dell’asta tenutasi nel settembre 1999, l’appellante
non era ancora riuscito a trovare un acquirente, né risulta che al prezzo da
lui richiesto fosse possibile reperire seri interessati, ciò che permette pure
di non seguire l’appellante laddove argomenta che l’erogazione delle rendite da
parte dell’appellata gli avrebbe verosimilmente permesso di guadagnare tempo e
tentare di vendere l’immobile a trattative private e ottenere un prezzo
superiore.
15.
Per
quanto concerne la domanda di risarcimento del torto morale, il Pretore,
fondandosi essenzialmente sullo scritto 24.12.1996 del dr. L__________ (doc.
LL) e sul resoconto 14.3.1995 della clinica __________ (doc. LL7), l’ha
respinta argomentando che i problemi psicologici di cui soffre AP 1 sono
riconducibili ad un insieme di cause tra le quali il peso maggiore è dato dal
suo stato di salute e dalla sua difficile situazione famigliare ed economica.
Il coinvolgimento in una vertenza giudiziaria lunga e complicata non sarebbe
quindi sufficiente per fondare la pretesa di indennizzo del torto morale.
L’appellante
contesta questa deduzione, argomentando che dal certificato medico del dr. F__________
risulterebbe che la sindrome ansioso-depressiva di cui egli soffre è dovuta in
gran parte alla vertenza sorta con la AA 1.
La sentenza
del Pretore merita conferma anche su questo punto. Il certificato medico del dr.
F__________ del 5 marzo 1997, cui si riferisce l’appellante, si limita invero a
indicare nella vertenza sorta con la compagnia d’assicurazione un elemento che
ha influenzato negativamente la sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva il
paziente (doc. Z). A ragione quindi il Pretore ha ritenuto che tale documento,
troppo generico e non suffragato da riscontri fattuali, non fosse idoneo a
supportare la domanda dell’attore.
Ne
discende che l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello
1 marzo 2004 di AP 1è respinto.
2. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr.
50.-
fr. 3'000.-
sono
posti a carico dell’appellante, e per esso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, dello Stato. L’appellante rifonderà a controparte fr. 5’000.- di
ripetibili.
3. L’appello
adesivo 26 marzo 2004 di AA 1 è respinto.
4. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr.
50.-
fr. 3'000.-
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà a controparte fr. 5’000.-
di ripetibili.
5. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster