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Decisione

12.2004.52

contratto d'assicurazione - reticenza - mora dell'assicuratore - risarcimento danni

28 novembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

7. Con appello 1° marzo 2004 l’attore chiede la riforma del giudizio

di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione. In merito alla

reiezione della domanda di risarcimento della perdita dovuta alla vendita

dell’immobile __________, il primo giudice avrebbe negato a torto l’esistenza

del nesso causale tra il danno fatto valere e l’inadempienza contrattuale della

convenuta. Sempre a torto il Pretore avrebbe poi negato il risarcimento per il

torto morale, ritenuto che la violazione contrattuale di controparte sarebbe

causa diretta delle sue sofferenze psichiche.

8. Con

atto 26 marzo 2004 la AA 1 si oppone all’appello chiedendo, con appello

adesivo, la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere

integralmente la petizione, argomentando che il primo giudice avrebbe negato a

torto l’esistenza della reticenza da parte dell’assicurato.

Con

osservazioni 10 maggio 2004 AP 1 propone la reiezione dell’appello adesivo.

Considerato

in diritto: 9. Converrà

qui di seguito esaminare dapprima l’appello adesivo della AA 1, ritenuto che il

suo accoglimento renderebbe superfluo l’esame dell’appello principale.

L’art. 4

cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il

secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei

fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere

il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo

capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai

quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non

equivoche.

L'art. 6

LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la

dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato

inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,

l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane

da quando ne ha avuto cognizione.

Per

costante giurisprudenza, per poter giudicare se il proponente è incorso in

reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo.

La legge non si accontenta infatti che questi si limiti a comunicare

all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è

effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti

importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza

effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo

criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso

(DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96

Considerandi

II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre

prendere in considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con

particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché

alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto

comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione

va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure

applicabile in campo assicurativo (Nef,

Commentario basilese, no 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi

riferimenti).

In virtù

dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri

doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

10.

Nella fattispecie in esame, l’appellante adesiva non è stata in

grado di adempiere con successo detto onere. L'istruttoria di causa non ha in

effetti permesso di stabilire con sufficiente verosimiglianza che l'assicurato

era già affetto da disturbi alla schiena quando ha compilato la sua proposta

d'assicurazione, e quindi, rispondendo negativamente alla relativa domanda

contenuta nel questionario in merito al suo stato di salute, abbia fornito alla

compagnia di assicurazione informazioni non conformi alla realtà.

È vero che le testimonianze di alcuni medici sono atte a ingenerare qualche

dubbio in proposito. Le anamnesi da essi allestite in base alle informazioni

fornite dall’appellante riferiscono infatti dell’esistenza di dolori

cervico-occipitali risalenti ad alcuni anni prima, (doc. LL2, rapporto medico __________

del 22.5.1996: da 6-7 anni; doc. LL4, rapporto medico __________ dell’8 giugno

1995: da 5-6 anni; doc. LL5, rapporto medico __________ del 27.9.1995: da 6

anni; doc. LL6, rapporto medico __________ del 15 febbraio 1996: da 6-7 anni; doc.

LL7, rapporto __________ del 14 marzo 1995 che indica che la sintomatologia a

livello cervicale è già nota dal 1990). Il riferimento temporale non è però sufficientemente

preciso per permettere di situare con certezza nel tempo l’inizio dei disturbi

e farli risalire ad un’epoca precedente alla proposta d’assicurazione. Al

proposito si osserva che i rilievi dei medici in questione non sono basati su

accertamenti diretti dei fatti, poiché nessuno di essi aveva mai avuto

occasione di visitare l'attore prima dell’allestimento dei propri referti, ma si

sono, come d’uso, fondati sulle indicazioni del paziente, le quali sono però

assai imprecise, con un anno di approssimazione, ciò che non permette di considerare

concludenti i referti medesimi.

11.

Le

ulteriori circostanze evocate dall’appellante adesiva non portano ad una

diversa conclusione. È vero che l’interessato è stato curato per una cervicalgia

nel 1985: il medico curante dr. M__________ lo ha però definito un semplice

torcicollo (teste __________ M__________, verbale 25 novembre 1998) che, non

notificato, stante la banalità del caso, non assurge evidentemente a reticenza.

Per quanto riguarda il trauma cervicale a seguito di un incidente

automobilistico occorso all’appellato nel 1989, il dr. __________ F__________

non ha avuto riscontri medici oggettivi in proposito (verbale 25 novembre 1998,

pag. 2 e doc. richiamati dal medesimo), mentre dal rapporto dei dr. T__________

e dr. B__________ non risulta che tale evento sia all’origine dei sintomi per i

quali essi lo avevano visitato (doc. LL6), sicché non se ne può dedurre

alcunché a sostegno della pretesa reticenza.

12.

L’appellante

adesiva rileva ancora che il dr. F__________ aveva dapprima indicato quale data

d’inizio della malattia il 1983, sostenendo in un secondo tempo che tale data

era errata, frutto di un errore di trascrizione, perché in realtà i problemi si

erano manifestati nel 1993 e non ritiene convincente tale versione.

A

prescindere dalle congetture dell’appellante adesiva, va rilevato che il dr. F__________

ha confermato in occasione della sua audizione testimoniale che la data

originariamente indicata era dovuta ad un errore di trascrizione. Tale spiegazione

è inoltre coerente non solo con il rimanente contenuto del certificato medico,

segnatamente con quanto riportatovi al punti 1.2 e , 4 e 4.2, ma anche con le

ulteriori emergenze istruttorie che attestano l’inizio delle problematiche di

salute all’inizio anni 90, mentre nulla risulta nel 1983.

Tenuto conto delle numerose incertezze emerse durante l'istruttoria

in merito alla questione appena evocata, la decisione adottata dal Pretore, il

quale, rilevato che l’istruttoria non aveva permesso di fugare tutti i dubbi

circa l’esistenza di problemi di salute prima del novembre 1999, ha ritenuto

non provato che al momento della conclusione del contratto d'assicurazione l'attore

avesse sottaciuto alle compagnie d'assicurazione dei fatti di rilievo per

l'apprezzamento del rischio da assicurare, dev'essere confermata, con la conseguenza

che la rescissione da parte dell’appellante adesiva del contratto

d'assicurazione concluso con l'attore non può essere considerata valida e che l'attore

ha diritto alle prestazioni previste dalla polizza così come stabilito dal primo

giudice. L’appello adesivo è pertanto da respingere.

13.

Va

così esaminato l’appello principale dell’attore che reitera nella sua domanda

intesa ad ottenere dall’assicurazione il risacimento del danno per il mancato

pagamento delle dovute prestazioni assicurative e un’indennità per torto

morale. Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito

modo è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che

nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 CO). Nel caso particolare della mora

del debitore, sono poi applicabili in particolare gli art. 102 - 109 CO, e

segnatamente l’art. 102 CO in virtù del quale il debitore in mora deve

risarcire il danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO) e,

trattandosi del pagamento di una somma di denaro, pagare gli interessi moratori

del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e risarcire il danno maggiore (art. 106 CO).

Presupposti per ottenere il risarcimento del danno sono la mora del debitore,

la sua colpa -presunta nel caso di violazione del contratto -, il danno e un

nesso di causalità adeguato tra la mora del debitore e il danno stesso che

dev’essere conseguenza del ritardo nell’esecuzione della prestazione (Wiegand,

Basler Kommentar, 3. ed., Obligationenrecht 1, ni 2 segg. ad art. 103 CO).

14.

Il

Pretore ha respinto la domanda dell’attore intesa ad ottenere un risarcimento

di fr. 390'000.-, corrispondente al preteso pregiudizio patrimoniale derivante

dalla vendita forzata degli immobili __________. Il primo giudice ha negato il

risarcimento ritenendo che la vendita ai pubblici incanti degli immobili

dell’attore non fosse conseguenza adeguata del mancato rispetto del contratto

assicurativo da parte della AA 1, poiché la di lui situazione finanziaria era

già compromessa. L’appellante censura la sentenza di primo grado affermando che

l’adempimento del contratto da parte della compagnia d’assicurazione gli

avrebbe permesso di disporre dei mezzi necessari per far fronte agli oneri

ipotecari e di avere quindi il tempo necessario per trovare un acquirente per

l’immobile.

La

situazione economica dell’appellante si evince dagli atti di causa, il cui

esame evidenzia un costante aumento del suo indebitamento. Alla fine del 1990 risultano

infatti debiti per fr. 482’061.- (fr. 40'000.- personali e fr. 442'061.-

aziendali), aumentati alla fine del 1992 a fr. 533'518.- (fr. 40'000.-

personali e fr. 493'518.- aziendali), con un ulteriore incremento a fr.

552'299.- a fine 1994 (fr. 34'683.- personali e fr. 517'616.- aziendali: cfr.

notifiche di tassazione 1991/92, 1993/94 e 1995/96) e ciò benché fino alla

fine del 1993 egli fosse abile al lavoro e conducesse l’esercizio pubblico e

nel 1994 la capacità lavorativa solo parziale fosse compensata dalle indennità

dalla cassa malati. In questa situazione di progressivo e importante degrado

della situazione finanziaria va condivisa l’opinione del Pretore che le cause

della realizzazione forzata dell’immobile sono da ricondurre in primo luogo all’eccessivo

indebitamento dell’appellante.

Inoltre,

neppure esiste un nesso di causalità adeguato tra la violazione contrattuale

imputata all’appellata e il danno di cui l’appellante chiede il risarcimento.

In effetti il mancato versamento delle prestazioni assicurative da parte della AA

1.

non appare suscettibile di influenzare il ricavo della vendita ai pubblici

incanti. Va al proposito rilevato che l’esercizio pubblico era chiuso dal 1995

e, nonostante i tentativi fatti, prima dell’asta tenutasi nel settembre 1999, l’appellante

non era ancora riuscito a trovare un acquirente, né risulta che al prezzo da

lui richiesto fosse possibile reperire seri interessati, ciò che permette pure

di non seguire l’appellante laddove argomenta che l’erogazione delle rendite da

parte dell’appellata gli avrebbe verosimilmente permesso di guadagnare tempo e

tentare di vendere l’immobile a trattative private e ottenere un prezzo

superiore.

15.

Per

quanto concerne la domanda di risarcimento del torto morale, il Pretore,

fondandosi essenzialmente sullo scritto 24.12.1996 del dr. L__________ (doc.

LL) e sul resoconto 14.3.1995 della clinica __________ (doc. LL7), l’ha

respinta argomentando che i problemi psicologici di cui soffre AP 1 sono

riconducibili ad un insieme di cause tra le quali il peso maggiore è dato dal

suo stato di salute e dalla sua difficile situazione famigliare ed economica.

Il coinvolgimento in una vertenza giudiziaria lunga e complicata non sarebbe

quindi sufficiente per fondare la pretesa di indennizzo del torto morale.

L’appellante

contesta questa deduzione, argomentando che dal certificato medico del dr. F__________

risulterebbe che la sindrome ansioso-depressiva di cui egli soffre è dovuta in

gran parte alla vertenza sorta con la AA 1.

La sentenza

del Pretore merita conferma anche su questo punto. Il certificato medico del dr.

F__________ del 5 marzo 1997, cui si riferisce l’appellante, si limita invero a

indicare nella vertenza sorta con la compagnia d’assicurazione un elemento che

ha influenzato negativamente la sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva il

paziente (doc. Z). A ragione quindi il Pretore ha ritenuto che tale documento,

troppo generico e non suffragato da riscontri fattuali, non fosse idoneo a

supportare la domanda dell’attore.

Ne

discende che l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

1 marzo 2004 di AP 1è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’950.-

b) spese fr.

50.-

fr. 3'000.-

sono

posti a carico dell’appellante, e per esso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, dello Stato. L’appellante rifonderà a controparte fr. 5’000.- di

ripetibili.

3. L’appello

adesivo 26 marzo 2004 di AA 1 è respinto.

4. Gli

oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’950.-

b) spese fr.

50.-

fr. 3'000.-

sono

posti a carico dell’appellante adesiva, la quale rifonderà a controparte fr. 5’000.-

di ripetibili.

5. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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