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Decisione

12.2004.54

contratto di assegno - prova indiziaria - indebito arricchimento

15 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1,

Vaduz, è una società anonima del gruppo __________ (in seguito detta AO 1) e __________,

BVI, (in seguito detta __________) era un’entità giuridica delle Isole Vergini

Britanniche, ora disciolta. Direttore unico di quest’ultima era __________, il

quale disponeva di corrispondente diritto di firma e rappresentanza. __________

era pure impiegato della AP 1 (ora AP 1; in seguito detta AP 1), con sede in

Lugano.

Il 25

marzo 1999 AO 1 ha stipulato con __________ un contratto secondo cui a

quest’ultima venivano riconosciute provvigioni a seguito della conclusione di

contratti di assicurazione sulla vita con AO 1. Per l’attività svolta da __________

nell’ambito di questa relazione contrattuale, il 25 ottobre 1999 e il 1.

dicembre 1999 AO 1 ha effettuato due bonifici bancari originariamente destinati

a __________ di rispettivamente Fr. 102'000.- e Fr. 20'000.- su un conto

intestato in realtà a AP 1 alla __________ Banca di Lugano (conto n. __________).

AO 1 ha

in seguito comunicato a AP 1 che i due citati pagamenti erano avvenuti per

errore, essendo gli stessi destinati a __________ e non avendo quest’ultima

autorizzato alcun versamento in mano di AP 1.

B. Falliti

i tentativi bonali di incasso dell’importo di Fr. 122'000.-, con petizione

dell’8 marzo 2002 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la sua condanna

al pagamento di Fr. 122'000.- oltre a interessi di mora del 5% dal 1. agosto 2001

a causa di indebito arricchimento di cui agli art. 62 e segg. CO. La convenuta

ha contestato integralmente la richiesta, sostenendo che vi sarebbe stato un

contratto di assegno secondo l’art. 466 CO, accettato per atti concludenti

dall’attrice in qualità di assegnata, dal momento che AP 1 vantava un credito

dell’ordine di Fr. 100'000.- nei confronti di __________, la quale avrebbe in

tal modo voluto estinguere il proprio debito. La causa del pagamento a AP 1

sarebbe quindi dimostrata per cui infondata sarebbe la pretesa per indebito

arricchimento.

C. Con

decisione del 13 febbraio 2004 il Pretore ha accolto integralmente la

petizione. In sintesi, egli ha anzitutto respinto la tesi della convenuta

secondo cui il pagamento delle provvigioni sarebbe avvenuto sulla base di un contratto

di assegno: secondo il giudice di prime cure, dagli atti non sarebbe emerso in

alcun modo che __________ abbia inteso pagare il debito nei confronti di AP 1

facendo accreditare a quest’ultima direttamente da parte dell’attrice le

provvigioni dovute a __________. Né risulterebbe dagli atti che l’attrice abbia

ricevuto e accettato il rapporto di assegno e che essa abbia agito quale

assegnata, nemmeno per atti concludenti. La tesi difensiva così come

presentata, basata su mere concordanze di date non sarebbe pertanto

probatoriamente concludente. Mancando la prova di altri rapporti contrattuali

tra le parti in causa, il Pretore ha quindi ritenuto che il pagamento fosse

avvenuto “sine causa”, anche per il fatto che l’attrice ha versato quanto

dovuto a __________ sul conto intestato alla convenuta alla __________ Banca e

ciò malgrado opposte istruzioni della convenuta all’attrice. A prescindere

dalla valutazione della testimonianza del teste __________, già impiegato della

convenuta e in rapporti poco buoni con la stessa – il teste è stato sentito

senza delazione di giuramento – il Pretore ha infine ritenute date tutte le condizioni

per la restituzione dell’indebito profitto. Inoltre, egli ha pure negato la

prescrizione della pretesa (eccezione del resto non sollevata dalla convenuta

nella risposta) e l’esistenza di un caso eccezionale ai sensi dell’art. 64 cpv.

1 CO.

D. Il

10 marzo 2004 la convenuta ha impugnato la decisione pretorile, di cui ha

chiesto la modifica nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse,

spese e ripetibili della prima e seconda istanza.

Dei

motivi si dirà nei considerandi.

Con

osservazioni del 7 maggio 2004 l’attrice ha postulato la reiezione

dell’appello.

Considerandi

in diritto:

1.

L’appello

è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione

dell’appellante è data.

Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è

quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

2.

L’appellante

contesta la sentenza del Pretore nella misura in cui egli ha ritenuto come non

provata l’esistenza di un rapporto di assegno, secondo cui __________

(assegnante) avrebbe autorizzato l’attrice (assegnata) ad effettuare il versamento

degli importi di complessivi Fr. 122'000.- direttamente sul conto della

convenuta (assegnataria). L’appellante ritiene infatti che, pur mancando le

prove dirette dell’esistenza di tale rapporto, essa avrebbe comunque provato

mediante prove indiziarie – fattura dell’appellante a __________ di Fr.

100'000.- (doc. 2) in concomitanza con il primo versamento di Fr. 102'000.- da

parte dell’appellata su un conto fino a quel momento sconosciuto all’appellata;

mancato rispetto delle istruzioni di pagamento impartite da __________

all’appellata (doc. O); maggior credito vantato da __________ verso l’appellata

per provvigioni maturate (doc. 3 e 4); utilizzo da parte di __________ degli

importi ricevuti dall’attrice per onorare impegni della convenuta (doc. 6) e

assenza di reclami di __________ a AP 1 per il rimborso di quanto percepito –

che il pagamento sarebbe avvenuto sulla base del contratto di assegno e quindi

la richiesta dell’attrice sarebbe senza fondamento. A torto.

2.1

A

prescindere dal presunto debito di Fr. 100'000.- di __________ nei confronti

dell’appellante all’epoca dei versamenti dell’attrice all’appellata, la cui

“verosimile esistenza” è stata ammessa dal Pretore, ma sulla quale si esprimono

seri dubbi (la fattura di cui al doc. 2 si riferisce al rapporto intercorso tra

l’appellante e __________ nell’ambito di un distinto rapporto contrattuale,

mentre dal doc. 3 risultano unicamente generiche pendenze di __________ nei confronti

dell’appellante), agli atti non vi sono comunque sufficienti indizi

determinanti e convergenti, come preteso dall’appellante, a comprova di una

relazione tra il pagamento effettuato dall’appellata e tali rapporti creditizi

tra __________ e la convenuta, ossia a dimostrazione dell’intenzione di __________

di pagare lo scoperto vantato dalla convenuta mediante le provvigioni maturate.

In effetti, al di là di

una vaga coincidenza di tempi, l’importo fatturato a __________ (Fr. 100'000.-)

non corrisponde a quanto corrisposto dall’attrice alla convenuta (Fr.

122'000.-), non avendo potuto l’istruttoria appurare anche una seconda fattura

della convenuta a __________ per Fr. 20'000.-.

2.2

Inoltre,

contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il riferimento bancario

relativo al conto sul quale sono pervenute le commissioni di __________ (conto

n. __________ __________ Banca Lugano) era già noto all’attrice sin dal momento

dell’apertura della relazione contrattuale con __________ (si vedano i

documenti “Formular für Provisionsvereinbarungen”, “Aenderung der

Provisionsvereinbarungen”, conteggio provvigione mese luglio 1999,

“Lohnabrechnung Monat Juni 1999”, “Ueberweisung 01.05.1999”, tutti contenuti

nel doc. T) e lo stesso conto bancario è stato utilizzato per eseguire il

versamento degli importi di Fr. 102'000.- e 20'000.- qui in contestazione.

Pertanto, è evidente che l’indicazione data il 21 settembre 1999 dalla

convenuta relativa alla corretta nuova relazione bancaria di __________ (doc.

O) non è stata presa in considerazione dall’attrice, la quale ha eseguito i due

versamenti citati sempre sulla stessa relazione bancaria già nota in precedenza.

2.3

Quanto all’asserito

maggior credito vantato da __________ nei confronti dell’attrice (Fr.

292'187.10, cfr. doc. 3 e 4), si rileva a questo proposito che l’appellante si

limita a riscrivere letteralmente nell’appello quanto già riferito con l’atto

di risposta, senza alcun riferimento alla circostanziata

motivazione contenuta nella decisione appellata, in chiaro dispregio di quanto

previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di

fatto e di diritto per i quali il giudizio impugnato sarebbe errato. La

mancanza totale nell’atto di appello di qualsiasi riferimento alla sentenza

impugnata rende il gravame su questo punto inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art. 309). Del resto, si osserva comunque che, come

correttamente rilevato dal pretore, dagli atti non risultano né indizi

né tantomeno prove concrete secondo cui l’attrice avrebbe ridotto ad arte il

credito di __________ in funzione delle pretese della convenuta nei suoi

confronti: tali pretese sono il risultato di precisi quanto complicati conteggi

di provvigioni illustrati dal teste __________ (cfr. verbale teste __________,

pag. 2), sui quali l’appellante nemmeno spende una parola e che nemmeno sono

validamente contestati.

2.4

È ben vero che

l’appellante ha comunque disposto dei soldi versati dall’appellata – ma non

solo (cfr. bonifici bancari in favore dell’appellante da parte di terzi (doc.

6) – ma questo fatto non rappresenta ancora la prova che __________ abbia inteso

pagare lo scoperto nei confronti dell’appellante facendo accreditare da parte

dell’appellata le provvigioni maturate in suo favore. Come emerge dalla

motivazione della decisione impugnata, sulla quale l’appellante nemmeno si

esprime, per cui già di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato

inammissibile su questo punto (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), l’utilizzo

cosciente di fondi ricevuti senza causa può avvenire per molteplici ragioni:

cattiva fede, compensazione interna, ecc., senza necessariamente portare alla

conclusione di un contratto di assegno, in concreto comunque nemmeno provato

(cfr. anche DTF 119 II 40 consid. 2b in fine).

2.5

L’appellante asserisce

per la prima volta in questa sede che la convenuta avrebbe ricevuto le provvigioni

quale rappresentante di Richelle Management e quindi a giusto titolo. Tale

affermazione non è in nessun modo suffragata da elementi probatori sufficienti,

nemmeno allegati dall’appellante e, così come esposta, è assolutamente priva di

fondamento e va senz’altro respinta.

2.6

Visto quanto precede,

non occorre quindi approfondire oltre il quesito di sapere se in concreto

poteva essere ritenuta ammissibile la prova indiziaria in difetto di asserite

prove dirette, dal momento che già la serie di indizi addotti, apprezzati,

classificati e vagliati con indirizzo critico, non permette, come giustamente rilevato

nella sentenza impugnata, di approdare alla convinzione dell’esistenza di un

rapporto di assegno nell’ambito di un apprezzamento globale delle risultanze

processuali, mancando la concordanza critica di circostanze affermative e una

convinzione logica delle stesse prevalente largamente sulla possibilità del

contrario (al proposito vedasi Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, m. 10 e segg. ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 58 e segg. ad art. 90, n.

163.

e riferimenti).

Alla luce di queste

considerazioni, non occorre nemmeno valutare l’attendibilità della

testimonianza del teste __________ e la rilevanza del doc. J, dal momento che

il Pretore ha fondato il proprio giudizio su altri elementi i quali, da soli,

bastano per ritenere fondata la pretesa avanzata dall’attrice nei confronti

della convenuta.

3.

Visto quanto

precede, a ragione il Pretore ha quindi ritenuto che i Fr. 122'000.- fossero

stati bonificati per errore dalla parte convenuta, mancando la prova

dell’esistenza di un contratto di assegno tra l’attrice, la convenuta e __________.

Questa fattispecie costituisce quindi un indebito arricchimento giusta gli art.

62.

e segg. CO, dal momento che l’importo in questione è stato corrisposto senza

valido motivo (art. 62 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8.a edizione, Zurigo 2003,

n. 1470 e segg. in particolare 1477 e 1482; Schulin,

in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 10).

Come correttamente

ritenuto nel giudizio impugnato – considerato pure che questi punti non sono

stati contestati dall’appellante – anche le altre condizioni sono adempiute

nella fattispecie, ossia: un aumento degli attivi della convenuta, la quale ha

ricevuto l’importo erroneamente accreditatole, a danno di patrimonio

dell’attrice, la quale ne risulta impoverita.

Giustamente il Pretore ha

pure considerato che malgrado non appaia dalla presente procedura la richiesta

di Richelle Management all’attrice di un (nuovo) pagamento delle medesime

provvigioni già versate alla convenuta, questa è teoricamente sempre possibile

e comunque, quelle provvigioni non erano in realtà dovute. Si rileva inoltre

che l’esistenza e l’entità della pretesa che ha causato l’arricchimento è ad

ogni modo indipendente dall’impoverimento di colui che l’ha eseguita

indebitamente: non occorre infatti che vi sia uno spostamento diretto di

capitali tra creditore e debitore, ma determinante è quanto il debitore arricchito

ha ottenuto più in generale a danno altrui, sicché la pretesa di indebito

arricchimento potrebbe esistere addirittura anche senza un impoverimento della

parte che lo esegue (DTF 129 III 422 consid. 4 pag. 425, 119

II 40 consid. 2b; Gauch/Schluep/

Schmid/Rey, op. cit., n. 1566 e 1566a).

4.

Dato l’esito del ricorso, nella misura in cui è ammissibile

l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 148 CPC). All’appellata, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, va

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, l'appello 10 marzo 2004 di AP 1, __________ è

respinto.

2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia Fr. 1’250.-

b) spese Fr.

50.-

totale Fr.

1'300.-

già

anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla

AO 1, Vaduz, l’importo di Fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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