12.2004.54
contratto di assegno - prova indiziaria - indebito arricchimento
15 luglio 2005Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.54
Data decisione, Autorità:
15.07.2005, IICCA
Titolo:
contratto di assegno - prova indiziaria - indebito arricchimento
AZIONE IN RIPETIZIONE
PROVA INDIZIARIA
art. 62 CO
art. 466 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.54
Lugano
15 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 marzo
2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 122'000.- oltre a interessi al 5%
dal 1. agosto 2001, domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato
nella misura in cui fosse ammissibile, la reiezione della petizione e che il
Pretore, con decisione del 13 febbraio 2004, ha accolto ed ha messo a carico
della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 2'500.- e
l’ha condannata al pagamento di Fr. 8'500.- all’attrice a titolo di ripetibili.
Appellante la convenuta che, con atto del 10 marzo
2004, chiede, in riforma della decisione pretorile, la reiezione della
petizione mentre, con osservazioni 7 maggio 2004, l’attrice postula che
l’appello venga respinto con conferma della decisione pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
Ritenuto
Fatti
A. AO 1,
Vaduz, è una società anonima del gruppo __________ (in seguito detta AO 1) e __________,
BVI, (in seguito detta __________) era un’entità giuridica delle Isole Vergini
Britanniche, ora disciolta. Direttore unico di quest’ultima era __________, il
quale disponeva di corrispondente diritto di firma e rappresentanza. __________
era pure impiegato della AP 1 (ora AP 1; in seguito detta AP 1), con sede in
Lugano.
Il 25
marzo 1999 AO 1 ha stipulato con __________ un contratto secondo cui a
quest’ultima venivano riconosciute provvigioni a seguito della conclusione di
contratti di assicurazione sulla vita con AO 1. Per l’attività svolta da __________
nell’ambito di questa relazione contrattuale, il 25 ottobre 1999 e il 1.
dicembre 1999 AO 1 ha effettuato due bonifici bancari originariamente destinati
a __________ di rispettivamente Fr. 102'000.- e Fr. 20'000.- su un conto
intestato in realtà a AP 1 alla __________ Banca di Lugano (conto n. __________).
AO 1 ha
in seguito comunicato a AP 1 che i due citati pagamenti erano avvenuti per
errore, essendo gli stessi destinati a __________ e non avendo quest’ultima
autorizzato alcun versamento in mano di AP 1.
B. Falliti
i tentativi bonali di incasso dell’importo di Fr. 122'000.-, con petizione
dell’8 marzo 2002 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la sua condanna
al pagamento di Fr. 122'000.- oltre a interessi di mora del 5% dal 1. agosto 2001
a causa di indebito arricchimento di cui agli art. 62 e segg. CO. La convenuta
ha contestato integralmente la richiesta, sostenendo che vi sarebbe stato un
contratto di assegno secondo l’art. 466 CO, accettato per atti concludenti
dall’attrice in qualità di assegnata, dal momento che AP 1 vantava un credito
dell’ordine di Fr. 100'000.- nei confronti di __________, la quale avrebbe in
tal modo voluto estinguere il proprio debito. La causa del pagamento a AP 1
sarebbe quindi dimostrata per cui infondata sarebbe la pretesa per indebito
arricchimento.
C. Con
decisione del 13 febbraio 2004 il Pretore ha accolto integralmente la
petizione. In sintesi, egli ha anzitutto respinto la tesi della convenuta
secondo cui il pagamento delle provvigioni sarebbe avvenuto sulla base di un contratto
di assegno: secondo il giudice di prime cure, dagli atti non sarebbe emerso in
alcun modo che __________ abbia inteso pagare il debito nei confronti di AP 1
facendo accreditare a quest’ultima direttamente da parte dell’attrice le
provvigioni dovute a __________. Né risulterebbe dagli atti che l’attrice abbia
ricevuto e accettato il rapporto di assegno e che essa abbia agito quale
assegnata, nemmeno per atti concludenti. La tesi difensiva così come
presentata, basata su mere concordanze di date non sarebbe pertanto
probatoriamente concludente. Mancando la prova di altri rapporti contrattuali
tra le parti in causa, il Pretore ha quindi ritenuto che il pagamento fosse
avvenuto “sine causa”, anche per il fatto che l’attrice ha versato quanto
dovuto a __________ sul conto intestato alla convenuta alla __________ Banca e
ciò malgrado opposte istruzioni della convenuta all’attrice. A prescindere
dalla valutazione della testimonianza del teste __________, già impiegato della
convenuta e in rapporti poco buoni con la stessa – il teste è stato sentito
senza delazione di giuramento – il Pretore ha infine ritenute date tutte le condizioni
per la restituzione dell’indebito profitto. Inoltre, egli ha pure negato la
prescrizione della pretesa (eccezione del resto non sollevata dalla convenuta
nella risposta) e l’esistenza di un caso eccezionale ai sensi dell’art. 64 cpv.
1 CO.
D. Il
10 marzo 2004 la convenuta ha impugnato la decisione pretorile, di cui ha
chiesto la modifica nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse,
spese e ripetibili della prima e seconda istanza.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
Con
osservazioni del 7 maggio 2004 l’attrice ha postulato la reiezione
dell’appello.
Considerandi
in diritto:
1.
L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione
dell’appellante è data.
Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è
quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2.
L’appellante
contesta la sentenza del Pretore nella misura in cui egli ha ritenuto come non
provata l’esistenza di un rapporto di assegno, secondo cui __________
(assegnante) avrebbe autorizzato l’attrice (assegnata) ad effettuare il versamento
degli importi di complessivi Fr. 122'000.- direttamente sul conto della
convenuta (assegnataria). L’appellante ritiene infatti che, pur mancando le
prove dirette dell’esistenza di tale rapporto, essa avrebbe comunque provato
mediante prove indiziarie – fattura dell’appellante a __________ di Fr.
100'000.- (doc. 2) in concomitanza con il primo versamento di Fr. 102'000.- da
parte dell’appellata su un conto fino a quel momento sconosciuto all’appellata;
mancato rispetto delle istruzioni di pagamento impartite da __________
all’appellata (doc. O); maggior credito vantato da __________ verso l’appellata
per provvigioni maturate (doc. 3 e 4); utilizzo da parte di __________ degli
importi ricevuti dall’attrice per onorare impegni della convenuta (doc. 6) e
assenza di reclami di __________ a AP 1 per il rimborso di quanto percepito –
che il pagamento sarebbe avvenuto sulla base del contratto di assegno e quindi
la richiesta dell’attrice sarebbe senza fondamento. A torto.
2.1
A
prescindere dal presunto debito di Fr. 100'000.- di __________ nei confronti
dell’appellante all’epoca dei versamenti dell’attrice all’appellata, la cui
“verosimile esistenza” è stata ammessa dal Pretore, ma sulla quale si esprimono
seri dubbi (la fattura di cui al doc. 2 si riferisce al rapporto intercorso tra
l’appellante e __________ nell’ambito di un distinto rapporto contrattuale,
mentre dal doc. 3 risultano unicamente generiche pendenze di __________ nei confronti
dell’appellante), agli atti non vi sono comunque sufficienti indizi
determinanti e convergenti, come preteso dall’appellante, a comprova di una
relazione tra il pagamento effettuato dall’appellata e tali rapporti creditizi
tra __________ e la convenuta, ossia a dimostrazione dell’intenzione di __________
di pagare lo scoperto vantato dalla convenuta mediante le provvigioni maturate.
In effetti, al di là di
una vaga coincidenza di tempi, l’importo fatturato a __________ (Fr. 100'000.-)
non corrisponde a quanto corrisposto dall’attrice alla convenuta (Fr.
122'000.-), non avendo potuto l’istruttoria appurare anche una seconda fattura
della convenuta a __________ per Fr. 20'000.-.
2.2
Inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il riferimento bancario
relativo al conto sul quale sono pervenute le commissioni di __________ (conto
n. __________ __________ Banca Lugano) era già noto all’attrice sin dal momento
dell’apertura della relazione contrattuale con __________ (si vedano i
documenti “Formular für Provisionsvereinbarungen”, “Aenderung der
Provisionsvereinbarungen”, conteggio provvigione mese luglio 1999,
“Lohnabrechnung Monat Juni 1999”, “Ueberweisung 01.05.1999”, tutti contenuti
nel doc. T) e lo stesso conto bancario è stato utilizzato per eseguire il
versamento degli importi di Fr. 102'000.- e 20'000.- qui in contestazione.
Pertanto, è evidente che l’indicazione data il 21 settembre 1999 dalla
convenuta relativa alla corretta nuova relazione bancaria di __________ (doc.
O) non è stata presa in considerazione dall’attrice, la quale ha eseguito i due
versamenti citati sempre sulla stessa relazione bancaria già nota in precedenza.
2.3
Quanto all’asserito
maggior credito vantato da __________ nei confronti dell’attrice (Fr.
292'187.10, cfr. doc. 3 e 4), si rileva a questo proposito che l’appellante si
limita a riscrivere letteralmente nell’appello quanto già riferito con l’atto
di risposta, senza alcun riferimento alla circostanziata
motivazione contenuta nella decisione appellata, in chiaro dispregio di quanto
previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di
fatto e di diritto per i quali il giudizio impugnato sarebbe errato. La
mancanza totale nell’atto di appello di qualsiasi riferimento alla sentenza
impugnata rende il gravame su questo punto inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art. 309). Del resto, si osserva comunque che, come
correttamente rilevato dal pretore, dagli atti non risultano né indizi
né tantomeno prove concrete secondo cui l’attrice avrebbe ridotto ad arte il
credito di __________ in funzione delle pretese della convenuta nei suoi
confronti: tali pretese sono il risultato di precisi quanto complicati conteggi
di provvigioni illustrati dal teste __________ (cfr. verbale teste __________,
pag. 2), sui quali l’appellante nemmeno spende una parola e che nemmeno sono
validamente contestati.
2.4
È ben vero che
l’appellante ha comunque disposto dei soldi versati dall’appellata – ma non
solo (cfr. bonifici bancari in favore dell’appellante da parte di terzi (doc.
6) – ma questo fatto non rappresenta ancora la prova che __________ abbia inteso
pagare lo scoperto nei confronti dell’appellante facendo accreditare da parte
dell’appellata le provvigioni maturate in suo favore. Come emerge dalla
motivazione della decisione impugnata, sulla quale l’appellante nemmeno si
esprime, per cui già di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato
inammissibile su questo punto (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), l’utilizzo
cosciente di fondi ricevuti senza causa può avvenire per molteplici ragioni:
cattiva fede, compensazione interna, ecc., senza necessariamente portare alla
conclusione di un contratto di assegno, in concreto comunque nemmeno provato
(cfr. anche DTF 119 II 40 consid. 2b in fine).
2.5
L’appellante asserisce
per la prima volta in questa sede che la convenuta avrebbe ricevuto le provvigioni
quale rappresentante di Richelle Management e quindi a giusto titolo. Tale
affermazione non è in nessun modo suffragata da elementi probatori sufficienti,
nemmeno allegati dall’appellante e, così come esposta, è assolutamente priva di
fondamento e va senz’altro respinta.
2.6
Visto quanto precede,
non occorre quindi approfondire oltre il quesito di sapere se in concreto
poteva essere ritenuta ammissibile la prova indiziaria in difetto di asserite
prove dirette, dal momento che già la serie di indizi addotti, apprezzati,
classificati e vagliati con indirizzo critico, non permette, come giustamente rilevato
nella sentenza impugnata, di approdare alla convinzione dell’esistenza di un
rapporto di assegno nell’ambito di un apprezzamento globale delle risultanze
processuali, mancando la concordanza critica di circostanze affermative e una
convinzione logica delle stesse prevalente largamente sulla possibilità del
contrario (al proposito vedasi Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, m. 10 e segg. ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 58 e segg. ad art. 90, n.
163.
e riferimenti).
Alla luce di queste
considerazioni, non occorre nemmeno valutare l’attendibilità della
testimonianza del teste __________ e la rilevanza del doc. J, dal momento che
il Pretore ha fondato il proprio giudizio su altri elementi i quali, da soli,
bastano per ritenere fondata la pretesa avanzata dall’attrice nei confronti
della convenuta.
3.
Visto quanto
precede, a ragione il Pretore ha quindi ritenuto che i Fr. 122'000.- fossero
stati bonificati per errore dalla parte convenuta, mancando la prova
dell’esistenza di un contratto di assegno tra l’attrice, la convenuta e __________.
Questa fattispecie costituisce quindi un indebito arricchimento giusta gli art.
62.
e segg. CO, dal momento che l’importo in questione è stato corrisposto senza
valido motivo (art. 62 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8.a edizione, Zurigo 2003,
n. 1470 e segg. in particolare 1477 e 1482; Schulin,
in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 10).
Come correttamente
ritenuto nel giudizio impugnato – considerato pure che questi punti non sono
stati contestati dall’appellante – anche le altre condizioni sono adempiute
nella fattispecie, ossia: un aumento degli attivi della convenuta, la quale ha
ricevuto l’importo erroneamente accreditatole, a danno di patrimonio
dell’attrice, la quale ne risulta impoverita.
Giustamente il Pretore ha
pure considerato che malgrado non appaia dalla presente procedura la richiesta
di Richelle Management all’attrice di un (nuovo) pagamento delle medesime
provvigioni già versate alla convenuta, questa è teoricamente sempre possibile
e comunque, quelle provvigioni non erano in realtà dovute. Si rileva inoltre
che l’esistenza e l’entità della pretesa che ha causato l’arricchimento è ad
ogni modo indipendente dall’impoverimento di colui che l’ha eseguita
indebitamente: non occorre infatti che vi sia uno spostamento diretto di
capitali tra creditore e debitore, ma determinante è quanto il debitore arricchito
ha ottenuto più in generale a danno altrui, sicché la pretesa di indebito
arricchimento potrebbe esistere addirittura anche senza un impoverimento della
parte che lo esegue (DTF 129 III 422 consid. 4 pag. 425, 119
II 40 consid. 2b; Gauch/Schluep/
Schmid/Rey, op. cit., n. 1566 e 1566a).
4.
Dato l’esito del ricorso, nella misura in cui è ammissibile
l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 148 CPC). All’appellata, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, va
riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello 10 marzo 2004 di AP 1, __________ è
respinto.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 1’250.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
1'300.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla
AO 1, Vaduz, l’importo di Fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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