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Decisione

12.2004.59

licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione

25 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p.

203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è

tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e

successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso,

secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del

lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata

giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler,

op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro

può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del

lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner

Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).

Inoltre

un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di

licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate

circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il

licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva

del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337

CO).

Ed

è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.

5. La

datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 2002 (doc. 4) ha espresso alla

dipendente, in modo chiaro, che la sua presenza il giorno 2 agosto 2002 era

necessaria, negandole quindi implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare

a quel giorno le sue vacanze. Nemmeno, contrariamente alle affermazioni

dell'istante, le era stato concesso, in precedenza, una simile autorizzazione

ma, come appare dalle testimonianze __________ e __________, vi era stato un

rifiuto di principio con una tendenza possibilista espressa dal __________ mai

concretizzatasi perché l'autorizzazione della ditta a concedere libero

anticipatamente è, in definitiva, sempre stata negata. Del resto, con lettera

del 28 giugno 2002 (doc. 3), alla signora AP 1 venivano confermate le sue

future assenze per vacanze senza che vi fosse l'indicazione della giornata del

2 agosto e senza che qualsiasi richiesta di mutamento, come esplicitamente

fatto rilevare, fosse stata presentata e, ciò che conta, accordata.

La mancanza

della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una sua

intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa

collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il

venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso

reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente

favorite (teste __________).

Nemmeno

risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in

ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che

avesse espresso tale esigenza in funzione di poter prendere il bus che porta in

__________ già il primo agosto senza dover attendere la partenza successiva

dell'8 agosto. Ma anche se così fosse (e l'unico indizio riferito a questa

intenzione ma non ad una richiesta precisa in tal senso al datore di lavoro è

la testimonianza __________) nulla muta perché alla dipendente non mancava il

tempo per organizzarsi diversamente nelle sue assenze e nei suoi recuperi di

ore straordinarie, avvertendo di tale sua esigenza il datore di lavoro già al

momento in cui aveva scelto il periodo di vacanza agli inizi di marzo 2002

(cfr. doc. 2). Si può allora pensare che, già al momento della scelta del

periodo delle vacanze, l'istante, in cuor suo, avesse fatto affidamento

sull'ottenimento del giorno di libero durante il ponte dopo la festività del 1°

d'agosto.

La

decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002,

disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di

specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua

consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi

nella produzione (doc. 4), il licenziamento in tronco.

La

sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la situazione e le

risultanze di causa, va così confermata.

6. L'appellante AP 1 contesta pure l'ammontare delle ripetibili che il

primo giudice ha messo a suo carico poiché ritiene tale indennità eccessiva (Fr.

950.-) se confrontata con quella a carico della AP 2 (Fr. 350.-). Su questo

punto l'appello è irricevibile poiché manca qualsiasi indicazione in punto alla

somma della postulata riduzione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.

309 m. 10).

7. L'appello

di __________ AP 1 e della AP 2 è di conseguenza respinto.

Non si

prelevano, stante la procedura in materia di controversie derivanti dal

contratto di lavoro, tasse e spese mentre le appellanti sono tenute a versare

alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.

Per i quali motivi

visto l'art. 337 CO

dichiara e pronuncia

1. L'appello 15 marzo 2004 di __________AP 1 e della AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese, mentre le appellanti verseranno alla AO 1 l'importo

di Fr. 400.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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