12.2004.59
licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione
25 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.59
Data decisione, Autorità:
25.10.2004, IICCA
Titolo:
licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2004.59
Lugano
25 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2002.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 4
dicembre 2002, da
AP 1
e
AP 2
tutti rappr. dall'RA 1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
in materia di contratto di lavoro (indennità per
licenziamento ingiustificato) che il Segretario Assessore, con sentenza 30
dicembre 2003, ha integralmente respinto.
Appellanti le istanti, con appello 15 marzo 2004, le
quali chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l'istanza
e condannare la convenuta a versare a AP 1AP 1 l'importo di Fr. 3'892.30 e
un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO ed alla AP 2o l'importo di Fr.
3'919.60, mentre la convenuta, con osservazioni all'appello 2 aprile 2004 ne
chiede la reiezione.
Considerato che l'appello è stato introdotto
tempestivamente poiché l'intimazione della sentenza subito dopo la sua
emanazione è avvenuta in modo irrito ed il vizio è stato sanato con una
corretta notifica alla rappresentante delle parti solo in data 5 marzo 2004
(cfr. ordinanza di stessa data del Segretario Assessore).
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. AP 1, dipendente dal 1994 della AA 1, è stata licenziata, con
effetto immediato, il 2 agosto 2002 per non essersi presentata quel giorno al
lavoro.
La
lavoratrice ha contestato la legittimità del licenziamento affermando che aveva
chiesto di potersi assentare dal lavoro il venerdì 2 agosto - approfittando così
del precedente giorno festivo, per poter rientrare, già il 1 agosto nel proprio
paese d'origine in __________ dove avrebbe poi trascorso tre settimane di
vacanza, dal 5 al 26 agosto, già concordate - e che i responsabili della ditta
le avevano concesso tale facilitazione per poi revocargliela pochi giorni prima
della partenza. Partita ugualmente ne sono nate le conseguenze che ci occupano
e la sua domanda giudiziale con la quale chiede il versamento dell'importo di
Fr. 3'892.30 per la parte di stipendio del periodo di disdetta ordinaria non
coperti dall'assicurazione disoccupazione oltre ad un'indennità ai sensi
dell'art. 337c cpv. 3 CO e quella della AP 2 per un importo di Fr. 3'919.60
pari alle prestazioni erogate alla AP 1.
La ditta
convenuta si è opposta alle pretese delle istanti ritenendo il licenziamento
giustificato perché non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione ad
assentarsi già il 2 agosto, del resto mai formalmente richiesta.
2. Il
primo giudice, con il giudizio impugnato, ha ritenuto legittimo il
licenziamento immediato della AP 1, respingendo così le pretese di pagamento
del salario sino al termine ordinario di disdetta e dell'indennità ai sensi
dell'art. 337c cpv. 3 CO.
3. Le
istanti hanno chiesto la riforma del primo giudizio chiedendo l'accoglimento
delle loro pretese.
Delle
argomentazione delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive
argomentazioni di diritto.
4. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice
valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete,
in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).
In
materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze,
benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio,
una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF
Fatti
108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p.
203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è
tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e
successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso,
secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del
lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata
giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler,
op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro
può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del
lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner
Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).
Inoltre
un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di
licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate
circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il
licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva
del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337
CO).
Ed
è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.
5. La
datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 2002 (doc. 4) ha espresso alla
dipendente, in modo chiaro, che la sua presenza il giorno 2 agosto 2002 era
necessaria, negandole quindi implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare
a quel giorno le sue vacanze. Nemmeno, contrariamente alle affermazioni
dell'istante, le era stato concesso, in precedenza, una simile autorizzazione
ma, come appare dalle testimonianze __________ e __________, vi era stato un
rifiuto di principio con una tendenza possibilista espressa dal __________ mai
concretizzatasi perché l'autorizzazione della ditta a concedere libero
anticipatamente è, in definitiva, sempre stata negata. Del resto, con lettera
del 28 giugno 2002 (doc. 3), alla signora AP 1 venivano confermate le sue
future assenze per vacanze senza che vi fosse l'indicazione della giornata del
2 agosto e senza che qualsiasi richiesta di mutamento, come esplicitamente
fatto rilevare, fosse stata presentata e, ciò che conta, accordata.
La mancanza
della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una sua
intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa
collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il
venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso
reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente
favorite (teste __________).
Nemmeno
risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in
ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che
avesse espresso tale esigenza in funzione di poter prendere il bus che porta in
__________ già il primo agosto senza dover attendere la partenza successiva
dell'8 agosto. Ma anche se così fosse (e l'unico indizio riferito a questa
intenzione ma non ad una richiesta precisa in tal senso al datore di lavoro è
la testimonianza __________) nulla muta perché alla dipendente non mancava il
tempo per organizzarsi diversamente nelle sue assenze e nei suoi recuperi di
ore straordinarie, avvertendo di tale sua esigenza il datore di lavoro già al
momento in cui aveva scelto il periodo di vacanza agli inizi di marzo 2002
(cfr. doc. 2). Si può allora pensare che, già al momento della scelta del
periodo delle vacanze, l'istante, in cuor suo, avesse fatto affidamento
sull'ottenimento del giorno di libero durante il ponte dopo la festività del 1°
d'agosto.
La
decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002,
disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di
specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua
consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi
nella produzione (doc. 4), il licenziamento in tronco.
La
sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la situazione e le
risultanze di causa, va così confermata.
6. L'appellante AP 1 contesta pure l'ammontare delle ripetibili che il
primo giudice ha messo a suo carico poiché ritiene tale indennità eccessiva (Fr.
950.-) se confrontata con quella a carico della AP 2 (Fr. 350.-). Su questo
punto l'appello è irricevibile poiché manca qualsiasi indicazione in punto alla
somma della postulata riduzione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.
309 m. 10).
7. L'appello
di __________ AP 1 e della AP 2 è di conseguenza respinto.
Non si
prelevano, stante la procedura in materia di controversie derivanti dal
contratto di lavoro, tasse e spese mentre le appellanti sono tenute a versare
alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.
Per i quali motivi
visto l'art. 337 CO
dichiara e pronuncia
1. L'appello 15 marzo 2004 di __________AP 1 e della AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese, mentre le appellanti verseranno alla AO 1 l'importo
di Fr. 400.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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