12.2004.6
cauzione - azienda in Svizzera
8 marzo 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2004.6
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, IICCA
Titolo:
cauzione - azienda in Svizzera
CAUZIONE
FORO DEL DEBITORE DOMICILIATO ALL'ESTERO
art. 153 CPC-TI
art. 50 LEF
Incarto n.
12.2004.6
Lugano
8 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walser e Giani (in sostituzione della giudice Epiney
Colombo, esclusa)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.430
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9
luglio 2003 da
AA 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la quale l’attrice chiede la condanna del
convenuto al pagamento dell’importo di fr. 64'922,95 oltre interessi e spese
quale risarcimento del danno per difettosa esecuzione di un contratto
d’appalto;
domanda
alla quale il convenuto si è opposto, postulando, con istanza 25 settembre
2003, che l’attrice sia astretta alla prestazione di una cauzione processuale
ai sensi dell’art. 153 CPC;
domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il
Pretore, con decreto 12 dicembre 2003, ha integralmente accolto, ordinandole di
prestare una cauzione processuale di fr. 6'000.- e ponendo la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- a carico della parte convenuta;
appellante il convenuto che con appello 7 gennaio 2004
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di porre le spese a carico
dell’attrice;
appellante adesiva l’attrice che, con memoriale 3
febbraio 2004 chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di
respingere la domanda di cauzione;
mentre il
convenuto, con osservazioni 18 marzo 2004, postula la reiezione dell’appello
adesivo;
letti ed
esaminati gli atti di causa,
ritenuto
in fatto: che nel corso del 1999 AP 1 ha eseguito
dei lavori di sistemazione dei giardini pensili siti sopra il tetto delle
camere d’albergo __________;
che con
petizione 9 luglio 2003, la società AA 1, ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento della somma di fr. 64'922,95 quale risarcimento dei danni, sostenendo
che egli avrebbe eseguito in modo negligente i lavori, danneggiando
l’isolazione che proteggeva il tetto sottostante il giardino e causando
importanti infiltrazioni d’acqua nelle camere;
che, con
la risposta di causa, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,
postulando che l’attrice fosse astretta al pagamento di una cauzione
processuale di fr. 6'000.- ai sensi dell’art. 153 CPC perché domiciliata a
Panama, paese che non è al beneficio di una convenzione circa l’esonero della
prestazione di cauzione processuale;
che con
osservazioni 10 ottobre 2003 l’attrice si è opposta alla richiesta di cauzione,
argomentando che l’attrice opera tramite una propria succursale domiciliata a
Lugano, sicché non è da considerare domiciliata all’estero, ed inoltre che essa
è proprietaria di beni immobili nel nostro cantone onde controparte non avrebbe
difficoltà di ottenere il rimborso di spese e ripetibili;
che con
decreto 12 dicembre 2003 il Pretore, constatato che lo Stato di Panama non ha
ratificato la convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura
civile e neppure è al beneficio di trattati bilaterali o convenzioni
internazionali sottoscritte dalla Svizzera, ha ammesso l’istanza, ordinando
alla parte attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 6'000.- e
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- a carico
della parte convenuta;
che con
atto d’appello AP 1 ha censurato la decisione pretorile, rilevando che, nonostante
l’accoglimento integrale dell’istanza, il primo giudice, per una svista, ha
posto le spese a carico suo invece che dell’attrice risultata soccombente;
che con
osservazioni e appello adesivo 3 febbraio 2004 la AA 1 chiede la riforma del
decreto pretorile nel senso di respingere l’istanza di cauzione avversaria,
rimettendosi per contro al giudizio del tribunale d’appello per quanto riguarda
l’appello principale nell’ipotesi in cui l’appello adesivo non fosse accolto;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il
convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti una
cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, se
l'attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un
trattato internazionale;
che lo
scopo della cauzione processuale consiste nell’assicurare alla parte obbligata
a stare in causa il rimborso delle spese o delle ripetibili nel caso che la
controparte risultasse soccombente (Rep. 1985, pag. 143);
che è
pacifico che lo Stato di Panama, sede dell’attrice, non ha aderito alla
convenzione dell'Aia del 1. marzo 1954 relativa alla procedura civile e non ha
concluso alcun trattato bilaterale con la Svizzera riguardante l'esonero dal
pagamento della cauzione;
che di
principio l’attrice può pertanto essere astretta a versare la cauzione richiesta;
che a
mente dell’appellante adesiva non sarebbero date le premesse per obbligarla a
prestare la cauzione processuale perché giusta l’art. 50 LEF, per le
obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori
domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima e di
conseguenza controparte non avrebbe difficoltà di ottenere il rimborso di spese
e ripetibili, l’attrice essendo proprietaria di beni immobili nel nostro
cantone;
che, a
prescindere dalla questione se la possibilità di far capo all’art. 50 LEF possa
rendere inoperante l’art. 153 CPC, nel caso concreto la possibilità di escutere
il debitore in Svizzera non permette di ritenere garantito il rimborso delle
spese o delle ripetibili già per il fatto che nulla di concreto è dato a sapere
in merito alla consistenza dei beni immobili di proprietà del debitore, i cui
valori e aggravi non sono conosciuti;
che
quindi l’appello adesivo dev’essere respinto;
che, in
merito all’appello principale del convenuto, va rilevato che il Pretore, pur
avendo richiamato esplicitamente nei considerandi l’art. 148 CPC - in virtù del
quale il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese - nel
dispositivo ha poi caricato gli oneri processuali al convenuto, sebbene esso
sia risultato vincente;
che, non
essendo stato evocato motivo alcuno per dipartirsi dal principio della
soccombenza, si deve dedurne che il primo giudice è incorso in una svista e di
conseguenza l’appello va accolto, non senza rilevare che, trattandosi di errore
materiale di redazione, la questione avrebbe potuto essere evasa nella forma
dell’interpretazione (art. 339 CPC);
che le
spese dell’appello seguono la soccombenza, dove va rilevato che parte attrice
si è rimessa all’apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda l’appello
principale sicché non è soccombente nella relativa procedura, nella quale si
giustifica di non prelevare tasse né spese;
Per i quali motivi
Visti l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello
Fatti
7 gennaio 2004 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza il decreto 12 dicembre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è riformato nel modo seguente:
1. Invariato
Considerandi
2.
Invariato
3.
La
tassa del presente giudizio e le spese di complessivi fr. 300.-, da anticipare
come di rito, sono a carico della AA 1.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia né spese; non si assegnano ripetibili.
3.
L’appello adesivo 3 febbraio 2004 di AA 1 è respinto.
4.
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- sono poste a carico
dell’appellante adesivo che inoltre rifonderà a controparte fr. 400.- di
ripetibili.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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