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Decisione

12.2004.61

atto illecito - risarcimento del danno - contestazione di un certificato medico - fermo tecnico - spese legali preprocessuali - torto morale - riduzione per concolpa

14 giugno 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

18 marzo 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

23 febbraio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1.1 AO 1, __________, è

condannato a versare a AP 1, __________, l’importo di fr. 43'603.40 oltre

interessi al 5% dal 17 dicembre 1991.

1.2 Limitatamente

a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE

n. __________ dell’UE di Lugano.

Considerandi

II. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di

appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio de____________________

RA 1.

III. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’950.--

b)

spese fr. 50.--

T

o t a l e fr. 2’000.--

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico e per esso, al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, dello Stato per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico

dell’appellato, compensate le indennità di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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