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Decisione

12.2004.64

contratto di lavoro - licenziamento immediato - violazione di istruzioni - responsabilità del lavoratore per danno subito dal datore di lavoro (furto in una gioielleria)

11 novembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 24 settembre 2001 AA 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud per

ottenere la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'320.50 per lo

stipendio del mese di agosto 2001, di fr. 1'933.75 per la quota di tredicesima

del 2001, di fr. 4'641.- per lo stipendio nel periodo di preavviso e di

un'indennità indeterminata per licenziamento ingiustificato, riservandosi di

adeguare gli importi richiesti a dipendenza dell'evoluzione del suo stato di

salute. All'udienza del 5 novembre 2001 l'istante ha confermato le proprie

domande, alle quali si è opposta la convenuta, che ha chiesto il risarcimento

del danno da lei subito in seguito al furto, pari a fr. 1'846.85. AA 1to è rimasta

inabile al lavoro in seguito a malattia dal 3 settembre 2001 al 31 marzo 2002

per un disturbo da disadattamento e una reazione mista ansioso-depressiva. Il

15 settembre 2002 essa ha partorito. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande

di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi. La sentenza del 16 ottobre

2003, emanata dal nuovo segretario assessore della Pretura senza aver dato alle

parti la possibilità di comparire, ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LOG, è stata

dichiarata nulla da questa Camera il 3 novembre 2003 (inc. n. 12.2003.188), con

rinvio dell'incarto alla Pretura per nuovo giudizio.

C. Al

nuovo dibattimento finale indetto il 16 febbraio 2004 è comparsa solo la convenuta,

che si è in sostanza rimessa al contenuto del memoriale 28 maggio 2003,

precisando i motivi del licenziamento immediato. L'istante non è comparsa e ha

presentato un memoriale conclusivo il 26 gennaio 2004, nel quale ha chiesto il

pagamento di fr. 7'888.70 oltre a un'indennità per licenziamento ingiustificato

da determinare a cura del giudice. Statuendo il 25 marzo 2004, il segretario

assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 8'309.75 per stipendi e

assegni familiari e a fr. 2'800.- quale indennità per licenziamento

ingiustificato, da cui ha dedotto fr. 607.- a risarcimento del danno subito dal

datore di lavoro. Non sono state prelevate tasse né spese e la convenuta è

stata condannata a versare all'istante fr. 800.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorta con un appello del 7 aprile 2004 contro la sentenza del segretario

assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione

dell'istanza. AO 1 di respingere l'appello e con appello adesivo chiede

un'indennità per licenziamento ingiustificato non ridotta. Nelle sue

osservazioni all'appello adesivo del 10 maggio 2004 AP 1 ne chiede la

reiezione.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il segretario assessore ha accertato che l'istante aveva lavorato a

soddisfazione della datrice di lavoro fino al 13 agosto 2001, data alla quale

si è verificato nel negozio di Chiasso dove essa lavorava un furto di due

orologi Sector. Egli ha ritenuto che la lavoratrice aveva commesso una

leggerezza lasciando incustoditi due orologi in presenza di persone da lei

medesima definite "sospette" mentre stava occupandosi di un'altra

cliente, ma che tale violazione del dovere di diligenza non poteva essere

considerata grave al punto da giustificare un licenziamento immediato, visto

che essa gestiva da sola il negozio di gioielleria, sprovvisto di sistemi

automatici di sicurezza o sorveglianza. Il primo giudice ha pertanto dichiarato

ingiustificato il licenziamento immediato del 13 agosto 2001 e ha constatato

che in seguito alla malattia dichiaratasi il 3 settembre 2001 e alla gravidanza

terminatasi il 15 settembre 2002 il rapporto contrattuale era giunto a scadenza

il 31 marzo 2003. L'istante aveva quindi diritto allo stipendio lordo tra il 14

agosto e il 16 settembre 2001 in fr. 3'234.20, già dedotto l'importo di fr.

3'027.- lordo versato per lo stipendio fino al 13 agosto 2001 e la quota parte

di tredicesima mensilità (doc. 4), e inoltre al maggior costo da lei sopportato

in seguito al licenziamento per l'assicurazione malattia individuale in fr. 3'794.55

e agli assegni familiari in fr. 1'281.-. Il segretario assessore ha poi

riconosciuto all'istante un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr.

2'800.-, pari a un mese di stipendio lordo, dalla quale ha dedotto 2/3 del

valore degli orologi sottratti, ossia fr. 607.-, a parziale risarcimento del

danno fatto valere in compensazione dalla convenuta.

2. L'appellante

rimprovera al segretario assessore di non aver valutato correttamente

l'episodio avvenuto il 13 agosto 2001 e di non aver ammesso che vi era un

motivo grave per il licenziamento immediato. La convenuta adduce che in quel

frangente la dipendente ha abbandonato due orologi di ingente valore in mano a

due persone che essa medesima riteneva sospetti per andare a servire un'altra

cliente, uscendo per di più dal negozio in cui era sola. Dopo un episodio di

questo tipo, prosegue l'appellante, essa non poteva più avere fiducia in una

commessa che ha avuto un comportamento "sconcertante", poiché una

"commessa responsabile di un negozio di gioielleria non può essere

paragonata a una venditrice qualsiasi: il datore di lavoro le affida infatti

merce di ingente valore". La totale noncuranza dimostrata dall'istante nei

confronti dei beni di valore a lei affidati dimostra, secondo la convenuta, la

grave violazione dei doveri di diligenza della lavoratrice, ciò che

giustificava il licenziamento immediato e, di conseguenza, la reiezione totale

dell'istanza.

3. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351

consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata

solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti

sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il

giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127

Considerandi

III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti

dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E'

invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi

gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la

continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum

Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).

4.

Per

quanto risulta dall'istruttoria l'istante aveva lavorato a soddisfazione

dell'appellante fino al furto del 13 agosto 2001. Nella lettera del 20 agosto

2001.

la datrice di lavoro ha invero accennato a un altro episodio di

negligenza, in seguito al quale avrebbe avvertito la dipendente a prestare

"maggiore attenzione nello svolgimento delle sue mansioni" (doc. M),

che non ha trovato riscontro negli atti. L'istruttoria ha consentito di

accertare che come istruzioni alle commesse era stato "detto di non

lasciare i prodotti nelle mani dei clienti senza sorveglianza", come

riferito dalla testimone __________, contabile e impiegata di vendita della

convenuta (deposizione 3 dicembre 2001). Per quel che concerne l'episodio

all'origine del licenziamento immediato, il verbale steso dalla Polizia

cantonale il 13 agosto 2001 si limita a riportare quanto riferito dall'istante,

vale a dire che quel giorno alle 10.30 ignoti si sono impadroniti di due

orologi lasciati sul bancone (Sector SNL 450 da fr. 415.-, Sector SNL 540 da

fr. 495.-) "approfittando di un attimo di disattenzione della

commessa" (doc. IV richiamato). Le colleghe dell'istante hanno riferito

che quest'ultima aveva loro raccontato di aver mostrato due orologi Sector a

due persone che non la convincevano e che era andata a servire una terza

persona lasciando gli orologi in visione ai primi due clienti, scomparsi poi

con la merce (deposizione __________) quando lei uscì dal negozio per

identificare nella vetrina esterna l'orologio desiderato dalla terza persona

(deposizione __________, 3 dicembre 2001). L'istante ha dato in causa una

diversa versione dei fatti, sostenendo di aver mostrato i due orologi poi

sottratti a una cliente, alla quale stava presentando un terzo orologio quando

sono entrati due "malintenzionati" che si sono impossessati con

destrezza dei due orologi rimasti "per pochi secondi all'infuori della sua

sorveglianza visiva" (memoriale conclusivo del 23 maggio 2003), e

riconducendo il racconto da lei fatto alle colleghe al probabile stato di

confusione in cui era venuta a trovarsi dopo il traumatico evento.

5.

Come

che sia, è assodato che il 13 agosto 2001 l'istante lavorava da sola nel

negozio di via San Gottardo a Chiasso, dove la convenuta teneva una sola

commessa alla volta (deposizione __________), che si è trovata a gestire tre

clienti contemporaneamente e che ha lasciato incustoditi sul bancone due

orologi Sector del valore complessivo di fr. 910.-. La collega di lavoro

dell'istante ha invero affermato di non aver mai avuto particolari difficoltà

nel gestire la situazione, vale a dire nel trovarsi da sola nel negozio di

Chiasso, ma ha anche riferito che quando c'erano più clienti occorreva prestare

maggiore attenzione, poiché "mentre si sta servendo si perde la vista

sugli espositori dietro" (deposizione __________ i). In altre parole, in

presenza di più clienti la commessa presente da sola nella gioielleria della

convenuta a Chiasso e che si occupa di un cliente non è in grado di controllare

visivamente altre persone presenti nel locale. Venditrice senza particolari

responsabilità operative e con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'800.-,

notoriamente ai limiti inferiori della categoria, l'istante lavorava da sola in

una gioielleria di confine senza sistema di allarme e/o di vigilanza e il 13

agosto 2001 si è trovata con tre clienti da servire e/o sorvegliare

contemporaneamente. In simili circostanze la sua disattenzione nel lasciare

fuori dal suo controllo visivo i 2 orologi Sector, ancorché in presenza di

clienti da lei considerati "sospetti", non costituisce un motivo

grave tale da giustificare il licenziamento immediato. La conclusione alla

quale è giunto il primo giudice, che ha ritenuto ingiustificato il

licenziamento immediato, regge dunque alla critica e l'appello, infondato, deve

essere respinto.

6.

Nel

proprio appello adesivo l'istante non contesta il calcolo delle sue pretese

salariali in seguito al licenziamento ingiustificato né l'ammontare

dell'indennità attribuitale dal segretario assessore ai sensi dell'art. 337c

CO, pari a un mese di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver

ridotto di fr. 607.- l'indennità di fr. 2'800.- accordatale per licenziamento

ingiustificato e sostiene di non essere per nulla responsabile del danno subito

dalla datrice di lavoro, che aveva omesso ogni e qualsiasi misura di

prevenzione nella gioielleria.

7.

A

norma dell’art. 321 a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e

con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione

generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli

interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La

misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF

123.

III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al

rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il

lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del

lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe

pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler,

Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non

adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin,

op. cit. N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il

lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per

negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. N.

4.

all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il

principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO,

la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali,

nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due

elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la

sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di

provare l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al

giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di

apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il

danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II

349).

8.

Nella

fattispecie, come si è visto, la gioielleria di Chiasso era affidata a una sola

venditrice, che doveva occuparsi dei clienti e sorvegliare la merce senza poter

contare su dispositivi di allarme e/o di vigilanza a tutela della merce di

"ingente valore" e della propria incolumità fisica. La disattenzione

della venditrice ha provocato in concreto un danno di fr. 910.-, ma la sua

negligenza è lieve se si considera la scelta organizzativa della convenuta, che

ha omesso di prendere qualsiasi ragionevole misura di sicurezza nel negozio,

preferendo affidarsi alla sorveglianza dell'unica commessa presente. Non sono

quindi date in concreto le condizioni poste dall'art. 321e CO e a torto il

primo giudice ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato

attribuita all'istante. L'appello adesivo deve dunque essere accolto e

all'istante deve essere riconosciuta un'indennità non ridotta di fr. 2'800.- ai

sensi dell'art. 337c CO.

9.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà alla convenuta

un'equa indennità per ripetibili sia per l'appello principale che per quello

adesivo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

cpv. 1 CPC

pronuncia: 1. L’appello 7 aprile 2004 di __________ è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP

1 rifonderà a AA 1 l'importo di fr. 500.- per ripetibili di appello.

3. L'appello adesivo 26 aprile 2004 di AA 1 è accolto e di conseguenza

la sentenza impugnata è così riformata:

AP 1 è inoltre

condannata a versare a AA 1 l'importo di fr. 2'800.- più interessi al 5% dal 1°

aprile 2004.

4. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese per l'appello adesivo. AP 1 rifonderà

a AA 1 l'importo di fr. 300.- per ripetibili di appello.

5. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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