12.2004.64
contratto di lavoro - licenziamento immediato - violazione di istruzioni - responsabilità del lavoratore per danno subito dal datore di lavoro (furto in una gioielleria)
11 novembre 2004Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.64
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - licenziamento immediato - violazione di istruzioni - responsabilità del lavoratore per danno subito dal datore di lavoro (furto in una gioielleria)
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 321e CO
art. 337 CO
Incarto n.:
12.2004.64
Lugano
11 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2001.135
(mercedi e salari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa
con istanza 25 settembre 2001 da
AA 1
rappr. daRA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 6'250.25
oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2001 e un'indennità da stabilire ai sensi
dell'art. 337c cpv. 3 CO, con riserva di adeguamento, domande alle quali si è
opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto nella misura di
fr. 10'502.75 (fr. 8'309.75 a titolo di stipendio e risarcimento e fr. 2'193.-
a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato);
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 7 aprile 2004 chiede in riforma
del giudizio impugnato la reiezione integrale dell'istanza, con protesta di
ripetibili;
mentre
la convenuta con le osservazioni 26 aprile 2004 propone la reiezione
dell'appello e con appello adesivo chiede di aumentare a fr. 2'800.-
l'indennità per licenziamento ingiustificato;
opponendosi
l'appellante all'appello adesivo dell'istante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AP
1 è stata assunta il 14 giugno 1999 da AP 1 con uno stipendio mensile lordo di
fr. 2'700.- (doc. D). __________
Fatti
B. Con
istanza 24 settembre 2001 AA 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud per
ottenere la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'320.50 per lo
stipendio del mese di agosto 2001, di fr. 1'933.75 per la quota di tredicesima
del 2001, di fr. 4'641.- per lo stipendio nel periodo di preavviso e di
un'indennità indeterminata per licenziamento ingiustificato, riservandosi di
adeguare gli importi richiesti a dipendenza dell'evoluzione del suo stato di
salute. All'udienza del 5 novembre 2001 l'istante ha confermato le proprie
domande, alle quali si è opposta la convenuta, che ha chiesto il risarcimento
del danno da lei subito in seguito al furto, pari a fr. 1'846.85. AA 1to è rimasta
inabile al lavoro in seguito a malattia dal 3 settembre 2001 al 31 marzo 2002
per un disturbo da disadattamento e una reazione mista ansioso-depressiva. Il
15 settembre 2002 essa ha partorito. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande
di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi. La sentenza del 16 ottobre
2003, emanata dal nuovo segretario assessore della Pretura senza aver dato alle
parti la possibilità di comparire, ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LOG, è stata
dichiarata nulla da questa Camera il 3 novembre 2003 (inc. n. 12.2003.188), con
rinvio dell'incarto alla Pretura per nuovo giudizio.
C. Al
nuovo dibattimento finale indetto il 16 febbraio 2004 è comparsa solo la convenuta,
che si è in sostanza rimessa al contenuto del memoriale 28 maggio 2003,
precisando i motivi del licenziamento immediato. L'istante non è comparsa e ha
presentato un memoriale conclusivo il 26 gennaio 2004, nel quale ha chiesto il
pagamento di fr. 7'888.70 oltre a un'indennità per licenziamento ingiustificato
da determinare a cura del giudice. Statuendo il 25 marzo 2004, il segretario
assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 8'309.75 per stipendi e
assegni familiari e a fr. 2'800.- quale indennità per licenziamento
ingiustificato, da cui ha dedotto fr. 607.- a risarcimento del danno subito dal
datore di lavoro. Non sono state prelevate tasse né spese e la convenuta è
stata condannata a versare all'istante fr. 800.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorta con un appello del 7 aprile 2004 contro la sentenza del segretario
assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione
dell'istanza. AO 1 di respingere l'appello e con appello adesivo chiede
un'indennità per licenziamento ingiustificato non ridotta. Nelle sue
osservazioni all'appello adesivo del 10 maggio 2004 AP 1 ne chiede la
reiezione.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore ha accertato che l'istante aveva lavorato a
soddisfazione della datrice di lavoro fino al 13 agosto 2001, data alla quale
si è verificato nel negozio di Chiasso dove essa lavorava un furto di due
orologi Sector. Egli ha ritenuto che la lavoratrice aveva commesso una
leggerezza lasciando incustoditi due orologi in presenza di persone da lei
medesima definite "sospette" mentre stava occupandosi di un'altra
cliente, ma che tale violazione del dovere di diligenza non poteva essere
considerata grave al punto da giustificare un licenziamento immediato, visto
che essa gestiva da sola il negozio di gioielleria, sprovvisto di sistemi
automatici di sicurezza o sorveglianza. Il primo giudice ha pertanto dichiarato
ingiustificato il licenziamento immediato del 13 agosto 2001 e ha constatato
che in seguito alla malattia dichiaratasi il 3 settembre 2001 e alla gravidanza
terminatasi il 15 settembre 2002 il rapporto contrattuale era giunto a scadenza
il 31 marzo 2003. L'istante aveva quindi diritto allo stipendio lordo tra il 14
agosto e il 16 settembre 2001 in fr. 3'234.20, già dedotto l'importo di fr.
3'027.- lordo versato per lo stipendio fino al 13 agosto 2001 e la quota parte
di tredicesima mensilità (doc. 4), e inoltre al maggior costo da lei sopportato
in seguito al licenziamento per l'assicurazione malattia individuale in fr. 3'794.55
e agli assegni familiari in fr. 1'281.-. Il segretario assessore ha poi
riconosciuto all'istante un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr.
2'800.-, pari a un mese di stipendio lordo, dalla quale ha dedotto 2/3 del
valore degli orologi sottratti, ossia fr. 607.-, a parziale risarcimento del
danno fatto valere in compensazione dalla convenuta.
2. L'appellante
rimprovera al segretario assessore di non aver valutato correttamente
l'episodio avvenuto il 13 agosto 2001 e di non aver ammesso che vi era un
motivo grave per il licenziamento immediato. La convenuta adduce che in quel
frangente la dipendente ha abbandonato due orologi di ingente valore in mano a
due persone che essa medesima riteneva sospetti per andare a servire un'altra
cliente, uscendo per di più dal negozio in cui era sola. Dopo un episodio di
questo tipo, prosegue l'appellante, essa non poteva più avere fiducia in una
commessa che ha avuto un comportamento "sconcertante", poiché una
"commessa responsabile di un negozio di gioielleria non può essere
paragonata a una venditrice qualsiasi: il datore di lavoro le affida infatti
merce di ingente valore". La totale noncuranza dimostrata dall'istante nei
confronti dei beni di valore a lei affidati dimostra, secondo la convenuta, la
grave violazione dei doveri di diligenza della lavoratrice, ciò che
giustificava il licenziamento immediato e, di conseguenza, la reiezione totale
dell'istanza.
3. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351
consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata
solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti
sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il
giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127
Considerandi
III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti
dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E'
invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi
gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la
continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
4.
Per
quanto risulta dall'istruttoria l'istante aveva lavorato a soddisfazione
dell'appellante fino al furto del 13 agosto 2001. Nella lettera del 20 agosto
2001.
la datrice di lavoro ha invero accennato a un altro episodio di
negligenza, in seguito al quale avrebbe avvertito la dipendente a prestare
"maggiore attenzione nello svolgimento delle sue mansioni" (doc. M),
che non ha trovato riscontro negli atti. L'istruttoria ha consentito di
accertare che come istruzioni alle commesse era stato "detto di non
lasciare i prodotti nelle mani dei clienti senza sorveglianza", come
riferito dalla testimone __________, contabile e impiegata di vendita della
convenuta (deposizione 3 dicembre 2001). Per quel che concerne l'episodio
all'origine del licenziamento immediato, il verbale steso dalla Polizia
cantonale il 13 agosto 2001 si limita a riportare quanto riferito dall'istante,
vale a dire che quel giorno alle 10.30 ignoti si sono impadroniti di due
orologi lasciati sul bancone (Sector SNL 450 da fr. 415.-, Sector SNL 540 da
fr. 495.-) "approfittando di un attimo di disattenzione della
commessa" (doc. IV richiamato). Le colleghe dell'istante hanno riferito
che quest'ultima aveva loro raccontato di aver mostrato due orologi Sector a
due persone che non la convincevano e che era andata a servire una terza
persona lasciando gli orologi in visione ai primi due clienti, scomparsi poi
con la merce (deposizione __________) quando lei uscì dal negozio per
identificare nella vetrina esterna l'orologio desiderato dalla terza persona
(deposizione __________, 3 dicembre 2001). L'istante ha dato in causa una
diversa versione dei fatti, sostenendo di aver mostrato i due orologi poi
sottratti a una cliente, alla quale stava presentando un terzo orologio quando
sono entrati due "malintenzionati" che si sono impossessati con
destrezza dei due orologi rimasti "per pochi secondi all'infuori della sua
sorveglianza visiva" (memoriale conclusivo del 23 maggio 2003), e
riconducendo il racconto da lei fatto alle colleghe al probabile stato di
confusione in cui era venuta a trovarsi dopo il traumatico evento.
5.
Come
che sia, è assodato che il 13 agosto 2001 l'istante lavorava da sola nel
negozio di via San Gottardo a Chiasso, dove la convenuta teneva una sola
commessa alla volta (deposizione __________), che si è trovata a gestire tre
clienti contemporaneamente e che ha lasciato incustoditi sul bancone due
orologi Sector del valore complessivo di fr. 910.-. La collega di lavoro
dell'istante ha invero affermato di non aver mai avuto particolari difficoltà
nel gestire la situazione, vale a dire nel trovarsi da sola nel negozio di
Chiasso, ma ha anche riferito che quando c'erano più clienti occorreva prestare
maggiore attenzione, poiché "mentre si sta servendo si perde la vista
sugli espositori dietro" (deposizione __________ i). In altre parole, in
presenza di più clienti la commessa presente da sola nella gioielleria della
convenuta a Chiasso e che si occupa di un cliente non è in grado di controllare
visivamente altre persone presenti nel locale. Venditrice senza particolari
responsabilità operative e con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'800.-,
notoriamente ai limiti inferiori della categoria, l'istante lavorava da sola in
una gioielleria di confine senza sistema di allarme e/o di vigilanza e il 13
agosto 2001 si è trovata con tre clienti da servire e/o sorvegliare
contemporaneamente. In simili circostanze la sua disattenzione nel lasciare
fuori dal suo controllo visivo i 2 orologi Sector, ancorché in presenza di
clienti da lei considerati "sospetti", non costituisce un motivo
grave tale da giustificare il licenziamento immediato. La conclusione alla
quale è giunto il primo giudice, che ha ritenuto ingiustificato il
licenziamento immediato, regge dunque alla critica e l'appello, infondato, deve
essere respinto.
6.
Nel
proprio appello adesivo l'istante non contesta il calcolo delle sue pretese
salariali in seguito al licenziamento ingiustificato né l'ammontare
dell'indennità attribuitale dal segretario assessore ai sensi dell'art. 337c
CO, pari a un mese di stipendio lordo. Essa rimprovera al primo giudice di aver
ridotto di fr. 607.- l'indennità di fr. 2'800.- accordatale per licenziamento
ingiustificato e sostiene di non essere per nulla responsabile del danno subito
dalla datrice di lavoro, che aveva omesso ogni e qualsiasi misura di
prevenzione nella gioielleria.
7.
A
norma dell’art. 321 a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e
con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione
generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli
interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La
misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF
123.
III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al
rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il
lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del
lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe
pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 76). Violando tale dovere, il lavoratore non
adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin,
op. cit. N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il
lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per
negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit. N.
4.
all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il
principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO,
la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali,
nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due
elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la
sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di
provare l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al
giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di
apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il
danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II
349).
8.
Nella
fattispecie, come si è visto, la gioielleria di Chiasso era affidata a una sola
venditrice, che doveva occuparsi dei clienti e sorvegliare la merce senza poter
contare su dispositivi di allarme e/o di vigilanza a tutela della merce di
"ingente valore" e della propria incolumità fisica. La disattenzione
della venditrice ha provocato in concreto un danno di fr. 910.-, ma la sua
negligenza è lieve se si considera la scelta organizzativa della convenuta, che
ha omesso di prendere qualsiasi ragionevole misura di sicurezza nel negozio,
preferendo affidarsi alla sorveglianza dell'unica commessa presente. Non sono
quindi date in concreto le condizioni poste dall'art. 321e CO e a torto il
primo giudice ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato
attribuita all'istante. L'appello adesivo deve dunque essere accolto e
all'istante deve essere riconosciuta un'indennità non ridotta di fr. 2'800.- ai
sensi dell'art. 337c CO.
9.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per
mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà alla convenuta
un'equa indennità per ripetibili sia per l'appello principale che per quello
adesivo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 7 aprile 2004 di __________ è
respinto.
2.
Non si prelevano tasse di giustizia né spese. AP
1 rifonderà a AA 1 l'importo di fr. 500.- per ripetibili di appello.
3. L'appello adesivo 26 aprile 2004 di AA 1 è accolto e di conseguenza
la sentenza impugnata è così riformata:
AP 1 è inoltre
condannata a versare a AA 1 l'importo di fr. 2'800.- più interessi al 5% dal 1°
aprile 2004.
4. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese per l'appello adesivo. AP 1 rifonderà
a AA 1 l'importo di fr. 300.- per ripetibili di appello.
5. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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