12.2004.66
deposito giudiziale
13 maggio 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2004.66
Data decisione, Autorità:
13.05.2005, IICCA
Titolo:
deposito giudiziale
DEPOSITO DI DENAROO O DI ALTRE COSE FUNGIBILI
art. 96 CO
Incarto n.
12.2004.66
Lugano
13 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.88
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con istanza 3
febbraio 2004, da
AO 1
contro
AP 1
e
PI 1 e PI 2,
(questi ultimi rappr. da RA 1,)
con cui l’istante ha chiesto
l’autorizzazione a depositare in giudizio l’importo di Fr. 9'077.85, da cui
dedurre le tasse e le spese processuali;
domanda avversata da tutti i convenuti che chiedono il
versamento in loro rispettivo favore dell’importo di Fr. 10'000.-, senza
trattenuta alcuna;
il Pretore, con decisione del 31 marzo 2004, ha
accolto l’istanza ed ha messo a carico dei pretendenti la tassa di giustizia e
le spese di complessivi Fr. 100.-;
appellante il convenuto AP 1 con atto del 10 aprile
2004, con cui chiede, in riforma della decisione pretorile, la reiezione
dell’istanza;
l’istante
postula che l’appello venga respinto con conferma della decisione pretorile,
mentre i convenuti PI 1 e PI 2, con scritto del 17 maggio 2004 rinunciano a
formulare osservazioni e si rimettono alla decisione del Tribunale.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti.
Ritenuto
Fatti
A. AP 1,
PI 1 e PI 2 sono gli eredi della defunta __________, moglie del primo. Mediante
contratto di divisione ereditaria allestito dallAO 1 il 5 giugno 2003, gli
eredi hanno pattuito tra l’altro la tacitazione PI 1PI 2 con il pagamento ad
opera di AP 1 della somma di Fr. 20'000.-, di cui Fr. 10'000.- sono stati
pagati subito dopo la firma del contratto – e non sono oggetto di contestazione
– e Fr. 10'000.- avrebbero dovuto esser versati non appena effettuata la
vendita della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________,
costituita dell’appartamento già di proprietà dei coniugi AP 1 a __________.
In data 30 agosto 2003 AP 1 ha inviato uno scritto all’AO 1, che tra
l’altro si è anche occupato in qualità di notaio della rogazione dell’atto
notarile di compravendita del 24 giugno 2003 del citato appartamento, mediante
il quale dichiarava di non essere più intenzionato a versare l’importo di Fr.
10'000.- (seconda e ultima rata) ai PI 1 PI 2 a seguito di un contenzioso sorto
tra gli eredi e non ancora risolto, per motivi che qui non interessa
menzionare, e invitava altresì il notaio a non voler più effettuare nessun
versamento.
In
risposta a tale scritto, il 2 settembre 2003 l’AO 1 ha ribadito che dopo la
firma del contratto di divisione ereditaria, d’accordo tutti gli eredi, era
chiesto al notaio stesso di pagare l’importo in favore dei PI 1 PI 2,
utilizzando il saldo del prezzo incassato dalla vendita dell’appartamento. Egli
ha altresì ribadito che avrebbe provveduto al deposito giudiziale della somma
in questione.
B. Il
20 ottobre 2003 l’AO 1 ha inoltrato un’istanza alla Pretura di Lugano,
chiedente l’autorizzazione al deposito dell’importo di Fr. 9'077.85, ossia Fr.
10'000.- dal quale è stato dedotto un importo di Fr. 922.15 per spese e
competenze straordinarie del notaio a dipendenza dal contenzioso sorto tra le
parti.
L’istanza
è stata respinta con decreto del 22 gennaio 2004.
C. L’AO
1 ha proposto con istanza del 3 febbraio 2004 la medesima richiesta, come la
prima contestata dai tutti i convenuti, i quali hanno chiesto il versamento in
loro rispettivo favore dell’importo di Fr. 10'000.-, senza decurtazione per
onorari, spese e tasse di giustizia.
Con
decreto del 31 marzo 2004 il Pretore di Lugano ha accolto integralmente
l’istanza ed ha così autorizzato l’AO 1 al deposito sul conto del Tribunale
della somma di Fr. 9'077.85. Tassa di giustizia e spese per complessivi Fr.
100.- sono stati posti a carico dei pretendenti.
In sunto,
il Pretore ha considerato che, secondo quanto asserito dall’istante, i
convenuti avrebbero concordato che il pagamento dell’importo di Fr. 10'000.- a
saldo ai PI 1 PI 2 avvenisse tramite il notaio istante con i fondi depositati
presso quest’ultimo e derivanti dal ricavo della vendita dell’immobile a __________.
In date successive, il convenuto AP 1 avrebbe poi revocato il mandato al
notaio, visto il contenzioso sorto tra i convenuti. Vi sarebbe pertanto
incertezza sulla persona del creditore di tale importo, di cui entrambe le
parti fanno richiesta, e di conseguenza risulterebbero adempiute le condizioni
di cui all’art. 96 CO a giustificazione del deposito giudiziale dell’importo in
questione.
D. AP 1
il 10 aprile 2004 ha impugnato il decreto pretorile, di cui ha chiesto la
modifica nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e
ripetibili della prima e seconda istanza.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
Con
osservazioni del 19 maggio 2004 l’AO 1 chiede la conferma del decreto
pretorile, mentre i PI 1 PI 2 hanno rinunciato a presentare osservazioni,
rimettendosi al giudizio del Tribunale.
Considerandi
in diritto:
1.
L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 382 cpv. 1
CPC) e la legittimazione dell’appellante è data. Quanto alla motivazione
dell’appello, insufficiente a mente dell’istante, si rileva che l’applicazione
dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che fa obbligo all’appellante di motivare in
fatto e in diritto le domande pena la nullità del ricorso (art. 309 cpv. 5
CPC), non può essere troppo rigorosa, bastando ai fini della ricevibilità dell’appellazione
la concisa enunciazione dei motivi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309 m. 17 e 18). In concreto risultano dall’allegato di appello
sia le domande sia i motivi sommari per i quali l’appellante contesta la
decisione del giudice di prime cure, per cui i requisiti di cui al citato disposto
sono senz’altro adempiuti.
Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è
quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2.1
L’appellante
giudica errata la sentenza del Pretore in quanto a mente sua non vi sarebbe
motivo di incertezza sulla persona del creditore e quindi i requisiti per il
deposito giudiziale dell’importo litigioso non sarebbero dati. La somma di Fr.
10'000.- sarebbe quindi dovuta all’appellante, sia in applicazione delle
clausole del contratto di compravendita dell’appartamento a __________ – dal
quale risulta che il saldo della compravendita incassato fiduciariamente dal
notaio doveva essere versato allo stesso appellante – sia in applicazione del
contratto di divisione ereditaria stipulato dai convenuti – per il quale
l’importo di Fr. 10'000.- a liquidazione di ogni pretesa dei PI 1 PI 2 nella
successione della figlia __________ veniva a loro corrisposto “ad opera
dell’appellante”.
2.2
Secondo
l’art. 96 CO, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né
in confronto del creditore né di un suo rappresentante per un altro motivo dipendente
dalla persona del creditore o per un’incertezza non colposa sulla persona dello
stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso
di mora del creditore.
Presupposti
per l’applicazione di questa norma sono, dalla parte del debitore, la volontà e
l’offerta di adempimento. Quest’ultima condizione è tuttavia superflua quando
al debitore è già noto al momento dell’adempimento che tra i pretendenti vi è
una lite. Dalla parte del creditore, invece, deve sussistere – per quanto di
interesse per la presente fattispecie – un’incertezza riguardo alla sua
persona, ad esempio quando non vi è conoscenza del creditore (segnatamente a
seguito di cessioni plurime), o quando è controverso a chi spetti la pretesa
tra più pretendenti (cfr. anche l’art. 168 CO, caso specifico regolato
espressamente dalla legge; Weber,
in Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligation, 2. ed.,
Berna 2005, n. 11 e segg. ad art. 96; Schraner,
in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen, Zurigo
2000, n. 9 e segg. ad art. 96; Bernet,
in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione,
Basilea 2003, n. 3 ad art. 96; Gauch/Schluep/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 8. ed., Zürich
2003, n. 3210 e riferimenti ivi citati). Dubbi possono concernere la situazione
fattuale, l’efficacia e l’interpretazione di un negozio giuridico, come pure
questioni di diritto (Bernet, op.
cit. n. 18 ad art. 96).
L’incertezza
sulla persona del creditore deve in ogni caso essere non colposa, ossia la non
conoscenza del creditore non deve esser stata causata dal debitore stesso, ad
esempio mediante l’allestimento di un contratto non chiaro o impreciso, dal
quale più persone possono derivarne rispettivi e contrapposti diritti (Bernet, op. cit., n. 24 ad art. 96).
D’altro
canto, si rileva che il solo fatto che una pretesa sia controversa o il fatto
che esistano più pretendenti non giustifica ancora il deposito giudiziale ai
sensi dell’art. 96 CO: il debitore deve al contrario adoperarsi con la
diligenza richiesta dal caso concreto ai fini della determinazione dell’avente
diritto e solo qualora da un punto di vista oggettivo permangano seri e fondati
dubbi sulla persona del creditore la pretesa può essere depositata (Bernet, op. cit., n. 21 e 22 ad art.
96; Schraner, op. cit., n. 26 e
segg. ad art. 96 e riferimenti; cfr. anche DTF 119 II 27). A questo proposito e
per quanto attiene alla fattispecie, si rileva pure che un notaio deve
esaminare la situazione in modo completo ed esaustivo ed è autorizzato al
deposito giudiziale solo in circostanze eccezionali (Bernet, op. cit., n. 23 ad art. 96).
3.1
Nel
caso che ci occupa i convenuti il 5 giugno 2003 hanno stipulato il contratto di
divisione ereditaria che prevedeva il versamento ai PI 1 PI 2 a saldo di ogni
loro pretesa nella successione della figlia dell’importo di Fr. 20'000.-, di
cui Fr. 10'000.- corrisposti subito dopo la firma del contratto e i rimanenti
Fr. 10'000.- non appena venduto l’immobile a __________. La liquidazione dei PI
1.
PI 2 con il versamento di tali importi sarebbe avvenuta “ad opera del signor AP
1” (cfr. contratto di divisione ereditaria del 05.06.2003 punto II.1, doc. B).
Nessun mandato di pagamento all’istante risulta da questo contratto.
Dagli
altri atti di causa non emerge nulla riguardo al fatto – ritenuto per contro
dal Pretore, che ha preso siccome dimostrate le semplici allegazioni
dell’istante basate sui doc. C e D, comunque contestate chiaramente dal
convenuto – che contestualmente alla firma del contratto di divisione le parti
si sarebbero accordate per il pagamento del saldo di Fr. 10'000.- ai PI 1 PI 2
per il tramite del notaio mediante i fondi da esso incassati per conto del
convenuto AP 1 dalla compravendita dell’immobile a __________. Dallo scritto
del 30 agosto 2003 del convenuto AP 1 all’istante (doc. C) si desume unicamente
la conferma che a seguito della lite tra gli eredi egli non intendeva più
versare alcunché ai coeredi e invitava l’istante a non voler più effettuare
alcun versamento in loro favore. Ciò depone al più per l’esistenza di un
mandato di pagamento dato dal solo convenuto all’istante e non già di un
mandato congiunto di tutti gli eredi all’istante, come pretenderebbe quest’ultimo.
Del resto i PI 1 PI 2 nemmeno sostengono con chiarezza che essi avrebbero preso
accordi in questo senso con il notaio estensore del contratto di divisione. Si rileva
inoltre che tale accordo sarebbe anche in contraddizione con il contenuto del
contratto di divisione secondo cui il pagamento dell’importo residuo di Fr.
10'000.- sarebbe stato effettuato dal convenuto Ponzio ai PI 1 PI 2, ciò che
costituisce perlomeno un ulteriore indizio in favore della tesi
dell’appellante.
È ben
vero che allo scritto del 2 settembre 2003 (doc. D) in cui l’istante ribadiva
l’accordo raggiunto nel suo studio tra tutte le parti per il pagamento del
saldo direttamente da parte del notaio, il convenuto AP 1 non ha fatto
opposizione. D’altra parte, quest’ultimo il 23 settembre 2003 (doc. 2 dei PI 1 PI
2), dopo aver revocato il presunto mandato al notaio, ha ribadito direttamente
ai PI 1 PI 2 – inviando pure copia di tale missiva all’istante, che a tale atto
non ha reagito – che egli, quale debitore della prestazione nei confronti dei PI
1.
PI 2, non avrebbe più eseguito il pagamento. Occorre inoltre rilevare che
egli a quel momento non era patrocinato da un legale, per cui dalla sua mancata
contestazione dello scritto dell’istante non è possibile dedurre la prova della
fedefacenza di quanto asseritovi.
Visto
quanto precede, si deve pertanto concludere che il mandato di pagamento
dell’importo di Fr. 10'000.- è stato, se del caso, conferito al notaio dal solo
appellante, il quale lo ha revocato con lo scritto del 30 agosto 2003 (doc. C).
3.2
Il
contratto di compravendita dell’immobile di Bissone, dal suo canto, è chiaro e
non si presta ad interpretazioni. A tale contratto i PI 1 PI 2 sono totalmente
estranei, essendo le parti contrattuali il venditore, convenuto AP 1, e il
compratore, una terza persona. La clausola contrattuale n. 4.6 ultimo paragrafo
dell’atto pubblico di compravendita immobiliare del 24 giugno 2003 confezionato
dall’istante prevede che la rimanenza del prezzo di compravendita incassato dal
notaio dovrà essere riversata immediatamente al venditore, senza spese. È
quindi evidente che a questo titolo e per questo negozio giuridico il creditore
dell’importo di Fr. 10'000.- trattenuto dal notaio è unicamente il convenuto AP
1.
Nessuna incertezza a questo proposito può esistere sulla persona del
creditore.
Il fatto
che l’istante sia stato a conoscenza del contenzioso tra gli eredi, non
giustifica di per sé ancora il deposito dell’importo trattenuto, secondo la
dottrina e giurisprudenza citate sopra: egli rimane debitore nei confronti del
convenuto AP 1 della somma Fr. 10'000.-, non essendo stata dimostrata
l’esistenza di accordi ulteriori con tutti gli eredi, sulla destinazione di
tale importo, come già rilevato.
Nulla
muta che nel contratto di divisione ereditaria venga fatta menzione della
vendita dell’immobile, ritenuto che questa circostanza attiene semmai
unicamente al momento dell’adempimento di tale contratto da parte del convenuto
Ponzio, del tutto ininfluente ai fine della questione di sapere chi sia il
creditore dell’importo per il quale è stato richiesto il deposito giudiziale.
3.3
Si
osserva infine che l’appello andrebbe accolto anche per un altro motivo.
Infatti, secondo la dottrina, non vi è incertezza sulla persona del creditore
secondo l’art. 96 CO quando due o più creditori avanzano pretese nei confronti
di un debitore, ma che derivano da cause giuridiche diverse tra di loro (Schraner, op. cit., n. 19 ad art. 96).
In concreto, il convenuto AP 1 ritiene, a giusto titolo, di essere creditore
nei confronti del notaio, qui istante, per il rapporto instauratosi a seguito
della compravendita dell’immobile di __________ per il quale il notaio ha
incassato fiduciariamente il prezzo di compravendita. Dal canto loro, i __________
PI 2 pretendono il versamento di Fr. 10'000.- in applicazione del contratto di
divisione ereditaria. Essendo quindi diverse le cause per le quali i convenuti
richiedono il versamento in questione, non vi può essere incertezza sulla
persona del creditore, ma, al più, sulla pretesa stessa, ciò che tuttavia non
dà diritto al deposito giudiziale giusta il citato disposto di legge.
3.4
In
conclusione, per tutti questi motivi e contrariamente a quanto ritenuto nella
decisione impugnata, le condizioni di cui all’art. 96 CO non sono adempiute:
dal contratto di compravendita risulta che creditore dell’importo di Fr.
10'000.- è il convenuto AP 1, il quale, secondo il contratto di divisione ereditaria,
era tenuto a versare medesimo importo ai PI 2. Non essendovi altri mandati di
pagamento al notaio in favore dei PI 1 PI 2, né dal convenuto AP 1, né tantomeno
dai beneficiari stessi, o da tutti i convenuti, si deve ritenere che unico
creditore dell’importo trattenuto dal notaio è il convenuto AP 1.
Visto
l’esito dell’appello, ci si può esimere dall’esaminare la censura ricorsuale
relativa alla mancata assegnazione di un termine ai PI 1 PI 2 per proporre
l’azione di merito.
4.
Per le considerazioni sopra esposte discende che l’appello deve
essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso dei considerandi. Le
spese processuali di prima e di seconda istanza sono a carico dell’istante
quale parte soccombente (art. 148 CPC) che dovrà pure ripetibili, di prima
istanza, a tutte le controparti, anche ad AP 1 al quale, pur non rappresentato
da un legale, va riconosciuta una ridotta indennità non fosse altro per la
perdita di tempo nell’allestire le osservazioni all’istanza. Altrettanto vale
per l’appellante AP 1 nella procedura d’appello mentre non vengono per contro
attribuite indennità per ripetibili della procedura di appello ai PI 1 PI 2,
dal momento che essi hanno rinunciato a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
10 aprile 2004 di AP 1, __________, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1
e 2 della sentenza 31 marzo 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
3, sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr.100.- sono poste a carico
dell’istante. L’istante rifonderà ai convenuti PI 1 e PI 2 l’importo
complessivo di Fr. 300.- a titolo di ripetibili ed al convenuto AP 1 Fr. 150.-
per lo stesso titolo.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 200.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 250.-
già
anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’AO 1, che rifonderà
inoltre all’appellante AP 1 l’importo di Fr. 150.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
tutti rappr. da: RA 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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