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Decisione

12.2004.66

deposito giudiziale

13 maggio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1,

PI 1 e PI 2 sono gli eredi della defunta __________, moglie del primo. Mediante

contratto di divisione ereditaria allestito dallAO 1 il 5 giugno 2003, gli

eredi hanno pattuito tra l’altro la tacitazione PI 1PI 2 con il pagamento ad

opera di AP 1 della somma di Fr. 20'000.-, di cui Fr. 10'000.- sono stati

pagati subito dopo la firma del contratto – e non sono oggetto di contestazione

– e Fr. 10'000.- avrebbero dovuto esser versati non appena effettuata la

vendita della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________,

costituita dell’appartamento già di proprietà dei coniugi AP 1 a __________.

In data 30 agosto 2003 AP 1 ha inviato uno scritto all’AO 1, che tra

l’altro si è anche occupato in qualità di notaio della rogazione dell’atto

notarile di compravendita del 24 giugno 2003 del citato appartamento, mediante

il quale dichiarava di non essere più intenzionato a versare l’importo di Fr.

10'000.- (seconda e ultima rata) ai PI 1 PI 2 a seguito di un contenzioso sorto

tra gli eredi e non ancora risolto, per motivi che qui non interessa

menzionare, e invitava altresì il notaio a non voler più effettuare nessun

versamento.

In

risposta a tale scritto, il 2 settembre 2003 l’AO 1 ha ribadito che dopo la

firma del contratto di divisione ereditaria, d’accordo tutti gli eredi, era

chiesto al notaio stesso di pagare l’importo in favore dei PI 1 PI 2,

utilizzando il saldo del prezzo incassato dalla vendita dell’appartamento. Egli

ha altresì ribadito che avrebbe provveduto al deposito giudiziale della somma

in questione.

B. Il

20 ottobre 2003 l’AO 1 ha inoltrato un’istanza alla Pretura di Lugano,

chiedente l’autorizzazione al deposito dell’importo di Fr. 9'077.85, ossia Fr.

10'000.- dal quale è stato dedotto un importo di Fr. 922.15 per spese e

competenze straordinarie del notaio a dipendenza dal contenzioso sorto tra le

parti.

L’istanza

è stata respinta con decreto del 22 gennaio 2004.

C. L’AO

1 ha proposto con istanza del 3 febbraio 2004 la medesima richiesta, come la

prima contestata dai tutti i convenuti, i quali hanno chiesto il versamento in

loro rispettivo favore dell’importo di Fr. 10'000.-, senza decurtazione per

onorari, spese e tasse di giustizia.

Con

decreto del 31 marzo 2004 il Pretore di Lugano ha accolto integralmente

l’istanza ed ha così autorizzato l’AO 1 al deposito sul conto del Tribunale

della somma di Fr. 9'077.85. Tassa di giustizia e spese per complessivi Fr.

100.- sono stati posti a carico dei pretendenti.

In sunto,

il Pretore ha considerato che, secondo quanto asserito dall’istante, i

convenuti avrebbero concordato che il pagamento dell’importo di Fr. 10'000.- a

saldo ai PI 1 PI 2 avvenisse tramite il notaio istante con i fondi depositati

presso quest’ultimo e derivanti dal ricavo della vendita dell’immobile a __________.

In date successive, il convenuto AP 1 avrebbe poi revocato il mandato al

notaio, visto il contenzioso sorto tra i convenuti. Vi sarebbe pertanto

incertezza sulla persona del creditore di tale importo, di cui entrambe le

parti fanno richiesta, e di conseguenza risulterebbero adempiute le condizioni

di cui all’art. 96 CO a giustificazione del deposito giudiziale dell’importo in

questione.

D. AP 1

il 10 aprile 2004 ha impugnato il decreto pretorile, di cui ha chiesto la

modifica nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e

ripetibili della prima e seconda istanza.

Dei

motivi si dirà nei considerandi.

Con

osservazioni del 19 maggio 2004 l’AO 1 chiede la conferma del decreto

pretorile, mentre i PI 1 PI 2 hanno rinunciato a presentare osservazioni,

rimettendosi al giudizio del Tribunale.

Considerandi

in diritto:

1.

L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 382 cpv. 1

CPC) e la legittimazione dell’appellante è data. Quanto alla motivazione

dell’appello, insufficiente a mente dell’istante, si rileva che l’applicazione

dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che fa obbligo all’appellante di motivare in

fatto e in diritto le domande pena la nullità del ricorso (art. 309 cpv. 5

CPC), non può essere troppo rigorosa, bastando ai fini della ricevibilità dell’appellazione

la concisa enunciazione dei motivi (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 309 m. 17 e 18). In concreto risultano dall’allegato di appello

sia le domande sia i motivi sommari per i quali l’appellante contesta la

decisione del giudice di prime cure, per cui i requisiti di cui al citato disposto

sono senz’altro adempiuti.

Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è

quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

2.1

L’appellante

giudica errata la sentenza del Pretore in quanto a mente sua non vi sarebbe

motivo di incertezza sulla persona del creditore e quindi i requisiti per il

deposito giudiziale dell’importo litigioso non sarebbero dati. La somma di Fr.

10'000.- sarebbe quindi dovuta all’appellante, sia in applicazione delle

clausole del contratto di compravendita dell’appartamento a __________ – dal

quale risulta che il saldo della compravendita incassato fiduciariamente dal

notaio doveva essere versato allo stesso appellante – sia in applicazione del

contratto di divisione ereditaria stipulato dai convenuti – per il quale

l’importo di Fr. 10'000.- a liquidazione di ogni pretesa dei PI 1 PI 2 nella

successione della figlia __________ veniva a loro corrisposto “ad opera

dell’appellante”.

2.2

Secondo

l’art. 96 CO, se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né

in confronto del creditore né di un suo rappresentante per un altro motivo dipendente

dalla persona del creditore o per un’incertezza non colposa sulla persona dello

stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso

di mora del creditore.

Presupposti

per l’applicazione di questa norma sono, dalla parte del debitore, la volontà e

l’offerta di adempimento. Quest’ultima condizione è tuttavia superflua quando

al debitore è già noto al momento dell’adempimento che tra i pretendenti vi è

una lite. Dalla parte del creditore, invece, deve sussistere – per quanto di

interesse per la presente fattispecie – un’incertezza riguardo alla sua

persona, ad esempio quando non vi è conoscenza del creditore (segnatamente a

seguito di cessioni plurime), o quando è controverso a chi spetti la pretesa

tra più pretendenti (cfr. anche l’art. 168 CO, caso specifico regolato

espressamente dalla legge; Weber,

in Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligation, 2. ed.,

Berna 2005, n. 11 e segg. ad art. 96; Schraner,

in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen, Zurigo

2000, n. 9 e segg. ad art. 96; Bernet,

in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione,

Basilea 2003, n. 3 ad art. 96; Gauch/Schluep/Rey,

Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 8. ed., Zürich

2003, n. 3210 e riferimenti ivi citati). Dubbi possono concernere la situazione

fattuale, l’efficacia e l’interpretazione di un negozio giuridico, come pure

questioni di diritto (Bernet, op.

cit. n. 18 ad art. 96).

L’incertezza

sulla persona del creditore deve in ogni caso essere non colposa, ossia la non

conoscenza del creditore non deve esser stata causata dal debitore stesso, ad

esempio mediante l’allestimento di un contratto non chiaro o impreciso, dal

quale più persone possono derivarne rispettivi e contrapposti diritti (Bernet, op. cit., n. 24 ad art. 96).

D’altro

canto, si rileva che il solo fatto che una pretesa sia controversa o il fatto

che esistano più pretendenti non giustifica ancora il deposito giudiziale ai

sensi dell’art. 96 CO: il debitore deve al contrario adoperarsi con la

diligenza richiesta dal caso concreto ai fini della determinazione dell’avente

diritto e solo qualora da un punto di vista oggettivo permangano seri e fondati

dubbi sulla persona del creditore la pretesa può essere depositata (Bernet, op. cit., n. 21 e 22 ad art.

96; Schraner, op. cit., n. 26 e

segg. ad art. 96 e riferimenti; cfr. anche DTF 119 II 27). A questo proposito e

per quanto attiene alla fattispecie, si rileva pure che un notaio deve

esaminare la situazione in modo completo ed esaustivo ed è autorizzato al

deposito giudiziale solo in circostanze eccezionali (Bernet, op. cit., n. 23 ad art. 96).

3.1

Nel

caso che ci occupa i convenuti il 5 giugno 2003 hanno stipulato il contratto di

divisione ereditaria che prevedeva il versamento ai PI 1 PI 2 a saldo di ogni

loro pretesa nella successione della figlia dell’importo di Fr. 20'000.-, di

cui Fr. 10'000.- corrisposti subito dopo la firma del contratto e i rimanenti

Fr. 10'000.- non appena venduto l’immobile a __________. La liquidazione dei PI

1.

PI 2 con il versamento di tali importi sarebbe avvenuta “ad opera del signor AP

1” (cfr. contratto di divisione ereditaria del 05.06.2003 punto II.1, doc. B).

Nessun mandato di pagamento all’istante risulta da questo contratto.

Dagli

altri atti di causa non emerge nulla riguardo al fatto – ritenuto per contro

dal Pretore, che ha preso siccome dimostrate le semplici allegazioni

dell’istante basate sui doc. C e D, comunque contestate chiaramente dal

convenuto – che contestualmente alla firma del contratto di divisione le parti

si sarebbero accordate per il pagamento del saldo di Fr. 10'000.- ai PI 1 PI 2

per il tramite del notaio mediante i fondi da esso incassati per conto del

convenuto AP 1 dalla compravendita dell’immobile a __________. Dallo scritto

del 30 agosto 2003 del convenuto AP 1 all’istante (doc. C) si desume unicamente

la conferma che a seguito della lite tra gli eredi egli non intendeva più

versare alcunché ai coeredi e invitava l’istante a non voler più effettuare

alcun versamento in loro favore. Ciò depone al più per l’esistenza di un

mandato di pagamento dato dal solo convenuto all’istante e non già di un

mandato congiunto di tutti gli eredi all’istante, come pretenderebbe quest’ultimo.

Del resto i PI 1 PI 2 nemmeno sostengono con chiarezza che essi avrebbero preso

accordi in questo senso con il notaio estensore del contratto di divisione. Si rileva

inoltre che tale accordo sarebbe anche in contraddizione con il contenuto del

contratto di divisione secondo cui il pagamento dell’importo residuo di Fr.

10'000.- sarebbe stato effettuato dal convenuto Ponzio ai PI 1 PI 2, ciò che

costituisce perlomeno un ulteriore indizio in favore della tesi

dell’appellante.

È ben

vero che allo scritto del 2 settembre 2003 (doc. D) in cui l’istante ribadiva

l’accordo raggiunto nel suo studio tra tutte le parti per il pagamento del

saldo direttamente da parte del notaio, il convenuto AP 1 non ha fatto

opposizione. D’altra parte, quest’ultimo il 23 settembre 2003 (doc. 2 dei PI 1 PI

2), dopo aver revocato il presunto mandato al notaio, ha ribadito direttamente

ai PI 1 PI 2 – inviando pure copia di tale missiva all’istante, che a tale atto

non ha reagito – che egli, quale debitore della prestazione nei confronti dei PI

1.

PI 2, non avrebbe più eseguito il pagamento. Occorre inoltre rilevare che

egli a quel momento non era patrocinato da un legale, per cui dalla sua mancata

contestazione dello scritto dell’istante non è possibile dedurre la prova della

fedefacenza di quanto asseritovi.

Visto

quanto precede, si deve pertanto concludere che il mandato di pagamento

dell’importo di Fr. 10'000.- è stato, se del caso, conferito al notaio dal solo

appellante, il quale lo ha revocato con lo scritto del 30 agosto 2003 (doc. C).

3.2

Il

contratto di compravendita dell’immobile di Bissone, dal suo canto, è chiaro e

non si presta ad interpretazioni. A tale contratto i PI 1 PI 2 sono totalmente

estranei, essendo le parti contrattuali il venditore, convenuto AP 1, e il

compratore, una terza persona. La clausola contrattuale n. 4.6 ultimo paragrafo

dell’atto pubblico di compravendita immobiliare del 24 giugno 2003 confezionato

dall’istante prevede che la rimanenza del prezzo di compravendita incassato dal

notaio dovrà essere riversata immediatamente al venditore, senza spese. È

quindi evidente che a questo titolo e per questo negozio giuridico il creditore

dell’importo di Fr. 10'000.- trattenuto dal notaio è unicamente il convenuto AP

1.

Nessuna incertezza a questo proposito può esistere sulla persona del

creditore.

Il fatto

che l’istante sia stato a conoscenza del contenzioso tra gli eredi, non

giustifica di per sé ancora il deposito dell’importo trattenuto, secondo la

dottrina e giurisprudenza citate sopra: egli rimane debitore nei confronti del

convenuto AP 1 della somma Fr. 10'000.-, non essendo stata dimostrata

l’esistenza di accordi ulteriori con tutti gli eredi, sulla destinazione di

tale importo, come già rilevato.

Nulla

muta che nel contratto di divisione ereditaria venga fatta menzione della

vendita dell’immobile, ritenuto che questa circostanza attiene semmai

unicamente al momento dell’adempimento di tale contratto da parte del convenuto

Ponzio, del tutto ininfluente ai fine della questione di sapere chi sia il

creditore dell’importo per il quale è stato richiesto il deposito giudiziale.

3.3

Si

osserva infine che l’appello andrebbe accolto anche per un altro motivo.

Infatti, secondo la dottrina, non vi è incertezza sulla persona del creditore

secondo l’art. 96 CO quando due o più creditori avanzano pretese nei confronti

di un debitore, ma che derivano da cause giuridiche diverse tra di loro (Schraner, op. cit., n. 19 ad art. 96).

In concreto, il convenuto AP 1 ritiene, a giusto titolo, di essere creditore

nei confronti del notaio, qui istante, per il rapporto instauratosi a seguito

della compravendita dell’immobile di __________ per il quale il notaio ha

incassato fiduciariamente il prezzo di compravendita. Dal canto loro, i __________

PI 2 pretendono il versamento di Fr. 10'000.- in applicazione del contratto di

divisione ereditaria. Essendo quindi diverse le cause per le quali i convenuti

richiedono il versamento in questione, non vi può essere incertezza sulla

persona del creditore, ma, al più, sulla pretesa stessa, ciò che tuttavia non

dà diritto al deposito giudiziale giusta il citato disposto di legge.

3.4

In

conclusione, per tutti questi motivi e contrariamente a quanto ritenuto nella

decisione impugnata, le condizioni di cui all’art. 96 CO non sono adempiute:

dal contratto di compravendita risulta che creditore dell’importo di Fr.

10'000.- è il convenuto AP 1, il quale, secondo il contratto di divisione ereditaria,

era tenuto a versare medesimo importo ai PI 2. Non essendovi altri mandati di

pagamento al notaio in favore dei PI 1 PI 2, né dal convenuto AP 1, né tantomeno

dai beneficiari stessi, o da tutti i convenuti, si deve ritenere che unico

creditore dell’importo trattenuto dal notaio è il convenuto AP 1.

Visto

l’esito dell’appello, ci si può esimere dall’esaminare la censura ricorsuale

relativa alla mancata assegnazione di un termine ai PI 1 PI 2 per proporre

l’azione di merito.

4.

Per le considerazioni sopra esposte discende che l’appello deve

essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso dei considerandi. Le

spese processuali di prima e di seconda istanza sono a carico dell’istante

quale parte soccombente (art. 148 CPC) che dovrà pure ripetibili, di prima

istanza, a tutte le controparti, anche ad AP 1 al quale, pur non rappresentato

da un legale, va riconosciuta una ridotta indennità non fosse altro per la

perdita di tempo nell’allestire le osservazioni all’istanza. Altrettanto vale

per l’appellante AP 1 nella procedura d’appello mentre non vengono per contro

attribuite indennità per ripetibili della procedura di appello ai PI 1 PI 2,

dal momento che essi hanno rinunciato a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

10 aprile 2004 di AP 1, __________, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1

e 2 della sentenza 31 marzo 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione

3, sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr.100.- sono poste a carico

dell’istante. L’istante rifonderà ai convenuti PI 1 e PI 2 l’importo

complessivo di Fr. 300.- a titolo di ripetibili ed al convenuto AP 1 Fr. 150.-

per lo stesso titolo.

II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 200.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr. 250.-

già

anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’AO 1, che rifonderà

inoltre all’appellante AP 1 l’importo di Fr. 150.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

tutti rappr. da: RA 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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