12.2004.71
appello - parte non rappresentata - minor rigore formale - contratto di lavore - pretese al netto
25 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.71
Data decisione, Autorità:
25.03.2005, IICCA
Titolo:
appello - parte non rappresentata - minor rigore formale - contratto di lavore - pretese al netto
APPELLO
SALARIO
art. 322 CO
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.71
Lugano
25 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.304
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 11 novembre
2003 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’023.-
lordi a titolo di salario da aprile a giugno 2003;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con sentenza 2 aprile 2004 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 20 aprile 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a quanto
riconosciuto nei conteggi salariali, protestando le ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 6 maggio 2004 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro,
la società AP 1, ditta di famiglia attiva nel settore della revisione di
cisterne e di serbatoi, al pagamento di fr. 19’023.- lordi a titolo di salario
da aprile a giugno 2003, richiesta cui la convenuta si è opposta, adducendo che
l’istante, spesso assente dal posto di lavoro senza che tali assenze potessero
essere considerate vacanze, avrebbe avuto diritto a soli fr. 7'448.68 netti, sennonché,
avendo già beneficiato in precedenza di fr. 40'000.- a titolo di prestito rispettivamente
di anticipi salariali, importo che viene qui posto in compensazione, egli non
poteva vantare alcun credito nei suoi confronti.
2. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’istanza. Il giudice di
prime cure, rilevato che la convenuta non aveva provato che nella fattispecie
ricorressero le condizioni di legge per poter compensare il credito del
lavoratore o che a quest’ultimo fossero stati versati anticipi salariali, ha in
sostanza ritenuto che il giudizio sulla causa dipendeva pertanto,
esclusivamente, dalla risposta al quesito a sapere se l’istante avesse o meno
diritto all’intero salario per i mesi di maggio e giugno 2003, atteso che
quello di aprile era stato riconosciuto dalla convenuta. Non essendo stato
sufficientemente provato che l’istante aveva lavorato solo per 2 giorni nel
mese di maggio e per 13 giorni nel mese di giugno rispettivamente che a quel
momento egli aveva già beneficiato delle sue vacanze, il primo giudice ha concluso
che l’istante doveva senz’altro essere remunerato integralmente anche per quei
due mesi.
3. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a quanto riconosciuto
nei conteggi salariali, ovvero per fr. 7'448.68 netti. Essa ribadisce che i
documenti agli atti, in gran parte non contestati dalla controparte,
permettevano in particolare di confermare che l’istante non aveva assolutamente
lavorato dal 6 maggio al 3 giugno 2003 e che egli non aveva svolto altre mansioni
per lei. Il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso pure omesso di
considerare che l’istante era stato assente, dopo il 25 giugno, per infortunio.
4. Delle
osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. Contrariamente
a quanto preteso dall’istante, l’appello non può essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC per il motivo che la
controparte sembrerebbe essersi limitata a riproporre la propria versione dei
fatti senza confrontarsi, né in fatto né in diritto, con le motivazioni esposte
dal Pretore. In realtà le censure sollevate dalla convenuta, riassunte
sommariamente nel precedente consid. 3, permettono di stabilire con sufficiente
chiarezza in che misura il giudizio di prime cure sia contestato. Oltretutto,
in base alla giurisprudenza, andrebbe mostrata una certa indulgenza nel rigore
processuale nei confronti di una parte appellante non rappresentata da un
legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 1).
6. Passando
ora ad esaminare il merito della vertenza, si osserva innanzitutto che a questo
stadio della lite è ormai pacifico che la convenuta sia tenuta a corrispondere
all’istante l’intero salario per il mese di aprile 2003, in cui egli ha
lavorato regolarmente.
7. Litigioso
è unicamente il salario dovuto per i mesi di maggio e giugno 2003, che la
convenuta, sulla base dei suoi conteggi (doc. 3.3 e 4.2), vorrebbe riconoscere
solo limitatamente a 2 giorni rispettivamente 13 giorni di lavoro svolti, tanto
più che, dopo il 25 giugno, l’istante si era assentato per infortunio. La
censura è parzialmente fondata.
L’istruttoria
ha permesso di accertare che l’istante, nel mese di maggio, ha senz’altro lavorato
fino al giorno 7 compreso (ovvero i giorni 2, 5, 6 e 7): ciò è provato, oltre
che dai bollettini di lavoro, che attestano la sua presenza nei giorni 5 (doc.
2) e 7 maggio (doc. richiamata), dal fatto che con lettera 13 maggio 2003 (doc.
6) la convenuta aveva preso atto che l’istante, dopo aver regolarmente lavorato
il mese precedente (cfr. risposta p. 2), da una settimana aveva tuttavia interrotto
la sua attività. Nel mese di giugno, fino al giorno 25, l’istante ha lavorato
durante i 13 giorni ammessi dalla convenuta (il giorno 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 23, 24 e 25, cfr. doc. 2), risultando in pratica assente solo i
giorni 2 e 3, circostanza per altro confermata dalla lettera 3 giugno 2003 (doc.
7) con cui la convenuta confermava al legale di controparte di accettare che
questi riprendesse a lavorare l’indomani, nonché i giorni 9 e 20. Il fatto che
l’istante, in occasione del suo interrogatorio formale, possa aver dichiarato
di aver lavorato, con altre mansioni, anche durante i giorni in cui la sua
presenza non risultava dai bollettini di lavoro non modifica questo
accertamento, da una parte in quanto egli stesso non ha concretamente indicato -nè
ha proposto l’assunzione di prove atte ad accertare la circostanza (ad es. l’edizione
di fatture)- in quali date ciò sarebbe avvenuto e dall’altra poiché la
convenuta, che per altro si era già lamentata in tempi non sospetti (cfr.
lettera 12 giugno 2003, doc. 9) per le continue inadempienze del lavoratore,
attestate anche dal teste __________, sembra comunque aver già tenuto conto di
quella circostanza, atteso che nei 13 giorni lavorativi da lei ammessi per quel
mese ne risultano pur sempre 3 (e meglio i giorni 4, 5 e 6 giugno) in cui
l’istante era stato considerato al lavoro pur non essendovi alcun bollettino
(cfr. doc. 2A e doc. richiamata) che ne attestasse la presenza. Dal 25 al 30
giugno, per stessa ammissione della convenuta (conclusioni p. 4 e appello p. 3),
l’istante è risultato assente per infortunio, per cui, essendo egli assicurato
obbligatoriamente per questa assenza (cfr. in tal senso il doc. 15) senza che
sia stato accertato quali fossero le prestazioni versate dall’assicurazione, la
convenuta è tenuta a pagargli per quel periodo l’80% del salario (art. 324b CO),
ovvero, in concreto, come se egli avesse lavorato per 4 dei 5 giorni in questione.
In tali circostanze, ritenuto che i 4 giorni lavorativi da lui effettuati in
maggio (e meglio i giorni 2, 5, 6 e 7) sono compensati sostanzialmente dai 5
giorni da lui non lavorati in giugno (e meglio i giorni 2, 3, 9 e 20 cui va
aggiunto un ulteriore giorno a seguito della sua assenza per infortunio dopo il
giorno 25), non è arbitrario concludere che l’istante abbia complessivamente
lavorato, in quei due mesi, per circa un mese e un giorno. Non essendo stato
contestato in questa sede l’assunto del giudice di prime cure -per altro del
tutto corretto- secondo cui non era stato provato che l’istante avesse beneficiato
in precedenza dei 10.5 giorni di vacanza da lui maturati fino a quel momento
(cfr. doc. 4.2), ben si può ritenere che durante la sua assenza dal posto di
lavoro, di circa un mese meno un giorno, egli abbia usufruito di quelle
vacanze, così che, considerato che ogni mese comprende mediamente 21/22 giorni
lavorativi, può senz’altro essergli riconosciuto un ulteriore mezzo mese di
salario. In definitiva, per i mesi di maggio e giugno 2003, egli ha quindi diritto
ad un importo pari ad un mese e mezzo di salario.
8. Da
quanto precede si ha che, per il periodo in esame, all’istante devono essere
riconosciuti complessivamente 2 salari e mezzo. Ritenuto che, in base alla
giurisprudenza, il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente
importi al netto dei contributi sociali (per tante: II CCA 16 gennaio
1997 inc. n. 12.96.222; così pure l’istante a p. 8 e 9 delle conclusioni), il
salario mensile su cui calcolare le sue pretese non corrisponde a fr. 6'341.-
lordi, ma a fr. 5'224.88 netti (doc. 3.2). Il credito a suo favore può pertanto
essere stabilito in fr. 13'062.20 netti.
9. Non
si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita (art. 343 cpv. 2
e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 e 418 cpv. 1
lett. e CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
20 aprile 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 2 aprile 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariato il
Dispositivo
dispositivo n. 2, è così riformata:
1. In parziale accoglimento
dell’istanza, la ditta AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________,
la somma di fr. 13'062.20 netti.
3. La convenuta rifonderà all’istante fr. 1’300.-
per parti di ripetibili.
II. Non
si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 300.-
per parti di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- studio legale
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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