12.2004.78
contratto d'assicurazione - reticenza - termine per recedere - perenzione - abuso di diritto
23 giugno 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.78
Data decisione, Autorità:
23.06.2005, IICCA
Titolo:
contratto d'assicurazione - reticenza - termine per recedere - perenzione - abuso di diritto
BUONA FEDE
PERENZIONE
RETICENZA
art. 2 cpv. 2 CC
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2004.78
Lugano
23 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.42
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 22
maggio 2001 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto il ripristino di una
polizza assicurazione malattia collettiva della AP 1, Compagnia di
assicurazioni e l’accertamento che in base al medesimo contratto la polizza
assicurativa in oggetto non può essere disdetta dall’assicurazione per il 31
dicembre 2001;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 25 marzo 2004 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta che, con appello 29 aprile
2004, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere
integralmente la petizione;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. La
AO 1 è una società avente quale scopo la fabbricazione ed il commercio di
oggetti d’arredamento d’ogni genere. Soci gerenti sono F__________ G__________,
entrambi con diritto di firma individuale.
F__________
è stato vittima, il 23 giugno 1995, di un incidente della circolazione, a
seguito del quale ha sofferto di disturbi alla salute all’origine di
un’incapacità lavorativa totale fino al 15 gennaio 1996 ridotta in seguito al
50%. L’evento è stato preso a carico della SUVA, che ha erogato delle rendite.
AO 1,
rappresentata da F__________, ha sottoposto, il 1 dicembre 1998, una proposta
d’assicurazione per indennità giornaliere per malattia alla AP 1, AP 1 __________.
Compilando il “questionario sulla salute” relativo al dipendente F__________,
alle domande ni 1 (“al momento attuale accusa disturbi di salute, conseguenze
di infortuni..”), 2 (“si trova attualmente in cura o controllo medico o negli
ultimi anni ha consultato un medico”), 3 (“negli ultimi anni è stato inabile al
lavoro per più di 4 settimane”) e 4 (“la sua capacità lavorativa è attualmente
ridotta per motivi di salute e / o percepisce attualmente prestazioni (rendite
giornaliere…)”) è stato risposto negativamente.
La __________
- alla quale è in seguito subentrata AP 1 - ha quindi emesso la polizza in data
29 dicembre 1998.
La SUVA,
venuta a conoscenza che AO 1 aveva stipulato presso la AP 1 una polizza
malattia collettiva in caso di perdita di salario, con scritto 22 novembre 2000
le ha trasmesso copia di una decisione 2 agosto 2000 relativa a F__________. La
AP 1 ha quindi chiesto alla SUVA di poter prendere visione del relativo incarto,
poi inviatole il 9 gennaio 2001.
Con
scritto 7 febbraio 2001, la AP 1, rilevato che controparte aveva risposto in
modo inveritiero alle domande poste nel “questionario sulla salute”, ha
invocato la reticenza e dichiarato di recedere dal contratto con effetto al 1
gennaio 1999. Con successivo scritto 20 aprile 2001 la stessa ha poi precisato
che F__________ era escluso dall’assicurazione retroattivamente al 1 gennaio
1999 mentre l’assicurazione della AO 1, che giungeva a scadenza il 31 dicembre
2001, sarebbe stata disdetta per quella data, cosa fatta con lettera 15 giungo
2001.
2.
Con petizione 22 maggio 2001 AO 1 ha chiesto il
ripristino della polizza assicurazione malattia collettiva no 47.111808 della AP
1, nel senso che il dipendente F__________, 1953 resta incluso nel contratto a
far tempo dal 1 gennaio 1999 ed inoltre l’accertamento che in base al contratto
la polizza assicurativa in oggetto non può essere disdetta dalla convenuta con
il 31 dicembre 2001. L’attrice rileva avantutto di essersi limitata a firmare
in bianco la proposta d’assicurazione di cui trattasi, consegnandola a P__________
- attivo dapprima quale brooker assicurativo ed in seguito entrato alle
dipendenze della AP 1 - al quale essa aveva conferito mandato di occuparsi
delle questioni assicurative dell’azienda e che era a conoscenza del sinistro
di cui era rimasto vittima F__________ e dei problemi che ne erano seguiti. L’attrice
sostiene poi che la disdetta sarebbe da annullare poiché, la compagnia d’assicurazioni
avendo avuto conoscenza della reticenza già a seguito della lettera 22 novembre
2000 della SUVA, la decisione di recesso del 7 febbraio 2001 era tardiva in
quanto intervenuta dopo la decorrenza del termine di 4 settimane prescritto
dall’art. 6 LCA per recedere dal contratto in caso di reticenza.
3. Con
risposta 6 settembre 2001 la convenuta si è opposta alla petizione. Confermata
la reticenza dell’assicurato, quo alla tempestività della rescissione del
contratto essa rileva di aver potuto accertare l’esistenza della reticenza solo
esaminando l’incarto della SUVA, trasmessole il 9 gennaio 2001. Il recesso comunicato
a controparte il 7 febbraio 2001 rispetterebbe pertanto il termine di 4
settimane prescritto dalla LCA.
Con
le rispettive conclusioni entrambe le parti hanno confermato le proprie domande,
la convenuta ponendo in rilievo che l’ammissibilità dell’azione di accertamento
inoltrata da controparte dipende dall’esistenza di un interesse giuridico
immediato, questione da esaminare d’ufficio.
4. Con
il giudizio qui impugnato, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione.
Ammessa l’esistenza di un interesse sufficiente per poter proporre un’azione di
accertamento, egli ha poi rilevato che vi era stata reticenza da parte
dell’assicurato. Ha in seguito ritenuto non provato che i questionari fossero
stati firmati in bianco e rilevato che l’attrice era comunque responsabile per
le risposte date anche qualora avesse firmato il questionario in bianco. Il
primo giudice ha tuttavia ritenuto che gli elementi decisivi dell’esistenza di
una reticenza risultavano sufficientemente già dallo scritto 22 novembre 2000
della SUVA, sicché la decisione della convenuta di recedere, del 7 febbraio 2000
era tardiva, da cui la nullità della disdetta per reticenza. Il Pretore ha
invece ritenuto cessato il contratto al 31 dicembre 2001 perché validamente disdetto
per quella scadenza nei termini contrattuali.
5. Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta postula la reiezione
integrale della petizione, sostenendone la parziale irricevibilità per carenza
di interesse all’accertamento e ribadendo nel merito la tempestività del
recesso.
Considerato
In diritto: 6. Il
Pretore ha ammesso l’esistenza di un interesse all’accertamento, rilevando che
l’attrice doveva poter decidere se stipulare un’altra assicurazione malattia ed
inoltre sapere in che misura essa beneficiava di una protezione assicurativa.
L’appellante sostiene che, l’esistenza di un di un interesse giuridico
immediato non essendo mai stato allegato, il primo giudice avrebbe dovuto
respingere l’azione. Inoltre, ammettendo la validità della disdetta del
contratto per il 31 dicembre 2001, la domanda intesa ad accertare che F__________
rimaneva incluso nell’assicurazione sarebbe diventata priva d’interesse
giuridico, con la conseguenza che, dovendo siffatto interesse sussistere anche
al momento della sentenza, tale domanda andava dichiarata irricevibile.
Va qui
avantutto rilevato che con la risposta di causa la convenuta non si è
pronunciata in merito all’esistenza di un interesse giuridico dell’attrice
all’azione di accertamento, e neppure ne ha contestato l’esistenza in sede di
conclusioni, limitandosi a osservare che il giudice avrebbe dovuto esaminare
d’ufficio la questione. Così facendo essa ha di fatto delegato la questione al Pretore,
sicché è da chiedersi se in sede d’appello essa sia ancora legittimata a
sollevare contestazioni in merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 16).
La questione può tuttavia rimanere aperta perché l’appello va comunque accolto
nel merito e la petizione integralmente respinta.
7. Ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCA il proponente deve dichiarare per iscritto
all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio; in
base al secondo capoverso dello stesso articolo sono rilevanti tutti quei fatti
che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a concludere il
contratto o a concluderlo a determinate condizioni; giusta il terzo capoverso
della norma in rassegna, infine, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non
equivoche.
L’art.
6 LCA dispone poi che, se la persona tenuta a rilasciare la dichiarazione di
cui all’art. 4 LCA ha sottaciuto o dichiarato inesattamente un fatto rilevante
che conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore è legittimato a recedere dal
contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione. Il termine
di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA é unanimemente considerato un
termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l’estinzione
del diritto dell’assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (DTF 119
V 283; Nef, Commentario Basilese,
no 25 ad art. 6 LCA). Questo termine comincia a decorrere unicamente dal
momento in cui l’assicuratore é informato su tutti i punti che concernono la
reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo
insufficienti (DTF 119 V 283; Nef,
op. cit. ni 21 seg. ad art. 6 LCA), ed agisce in tempo utile l’assicuratore
che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle
indicazioni precise ed é receduto dal contratto appena le ha ricevute (DTF
118 II 333).
8. Ora,
dalla decisione 2 agosto 2000 della SUVA, inviata alla convenuta in data 22 novembre
2000, si evince come F__________ aveva subito un infortunio il 23 giugno 1995,
che gli aveva causato delle lesioni nella regione della spalla sinistra, al
rachide lombare ed al polso destro e che egli aveva chiesto l’intervento della
SUVA in relazione alle menzionate patologie. Non risultano invece la gravità
delle lesioni da lui subite né le conseguenze delle stesse sulla sua capacità
lavorativa. Non è di conseguenza possibile avere un quadro sufficientemente
chiaro della situazione, sicché la richiesta di informazioni rivolta
dall’appellante alla SUVA appariva senz’altro necessaria e opportuna al fine di
verificare l’incidenza del menzionato sinistro sullo stato di salute
dell’assicurato; ciò per avere sufficiente cognizione di causa e poter convenientemente
apprezzare la situazione nell’ottica dell’esistenza di una reticenza. Già per
questo motivo è da ritenere che il termine di 4 settimane per rescindere il
contratto in applicazione dell’art. 6 LCA non decorreva dalla menzionata
notifica, bensì dal momento in cui la AP 1 ha ricevuto le informazioni
richieste.
In
ogni modo gioverà ancora rilevare che l’appellante, nella comunicazione di
rescissione del contratto ha indicato che considerava reticenza la risposta
negativa alle domande inerenti lo stato di salute, precisando che trattavasi
segnatamente delle dichiarazioni di non aver subito disturbi alla salute,
conseguenze di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro,
facendo quindi riferimento ai quesiti 1 e 5. A prescindere dal fatto che la menzionata
decisione della SUVA non permette di comprendere la gravità dei disturbi alla
salute e delle conseguenze dell’infortunio, dalla medesima neppure si poteva
inferire l’esistenza di un’inabilità lavorativa al momento della sottoscrizione
della proposta d’assicurazione. Questo fatto risulta solo dall’esame
dell’incarto dalla SUVA.
Per
quel che ne è del modo di procedere della Compagnia, risulta che essa si è presto
attivata, chiedendo gli atti alla SUVA il 18 dicembre. L’incarto, rimesso alla
posta il 9 gennaio successivo, è stato da lei ricevuto non prima del 10 gennaio
e di conseguenza il termine di 4 settimane giungeva a scadenza non prima del 7
febbraio. Né si può sostenere che attendendo poco meno di un mese prima di
chiedere l’incarto alla SUVA, l’assicurazione abbia in qualche modo violato i
principi della buona fede, dal momento che questo suo atteggiamento non ha di
certo danneggiato l’assicurato e nemmeno le ha consentito di trarre vantaggi da
quel contratto d’assicurazione che ha in seguito disdetto. Il fatto di
attendere può essere giustificato da motivi di organizzazione interna della
Compagnia e, in ogni caso, non può essere assimilato ad un rifiuto cosciente di
informarsi sugli elementi costitutivi della reticenza che potrebbe allora,
perché costitutivo dell’abuso di diritto, essere assimilato alla conoscenza
effettiva (DTF 118 II 333 consid. 3c e 3d).
La
dichiarazione di recesso del 7 febbraio è quindi tempestiva e operante.
9. L’appellata eccepisce che all’appellante sarebbe preclusa la facoltà
di invocare la reticenza perché il questionario sullo stato di salute sarebbe
stato da lei firmato in bianco e compilato successivamente dall’ispettore
dell’assicurazione, il quale era a conoscenza dei mali che affliggevano F__________.
L’istruttoria
non ha permesso di accertare la firma in bianco della proposta d’assicurazione.
Al proposito P__________, sentito quale teste, non ricorda che ciò sia stato il
caso, e rileva che di regola egli compila il questionario sullo stato di salute
in presenza dell’interessato; quando invece eccezionalmente procede diversamente,
interpella comunque telefonicamente l’interessato stesso, inviandogli successivamente
copia del documento. P__________ ha poi negato di essere stato a conoscenza dei
problemi di salute che affliggono F__________ ricordando che questi, da lui
interpellato in merito alle indicazioni risultate errate, gli aveva risposto di
non aver indicato nulla circa i propri malanni perché “trattandosi di un
formulario per l’assicurazione malattia, pensava che le indicazioni riguardanti
degli infortuni non fossero determinanti” (verbale 15 settembre 2003),
affermazione quest’ultima che F__________ aveva ripetuta anche a A__________,
agente generale dell’appellante (verbale 12 novembre 2003).
Di
conseguenza non vi sono motivi per ritenere che l’appellante fosse a conoscenza
della situazione di reticenza e l’eccezione dell’appellata dev’essere respinta.
10. Visto
quanto precede, l’appello va accolto e la sentenza impugnata riformata nel
senso di respingere la petizione. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 29 aprile 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza 25 marzo 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è
così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, di fr. 105.-- sono poste a
carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 1’600.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 600.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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