12.2004.79
locazione - valore litigioso - disdetta per mora - inizio del termine di diffida - onere della prova
6 aprile 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2004.79
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, IICCA
Titolo:
locazione - valore litigioso - disdetta per mora - inizio del termine di diffida - onere della prova
OBBLIGO DEL CONDUTTORE
ONERE DELLA PROVA
VALORE DI CAUSA
art. 8 CC
art. 257d CO
art. 8 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.79
Lugano
6 aprile 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.43
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12/13 febbraio
2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1 Zurigo
rappr. da RA 2
in materia di locazione (contestazione della disdetta)
che il Segretario assessore ha respinto, con sentenza 19 aprile 2004,
accertando la validità della disdetta del rapporto di locazione tra le parti a
far tempo dal 31 maggio 2003.
Appellante la parte istante la quale, con appello 30
aprile 2004 chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso
dell’accoglimento delle sue richieste intese alla nullità, rispettivamente
all’annullamento, della disdetta e postula l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in appello, mentre la controparte, con osservazioni
12 maggio 2004, ne chiede sia la reiezione in ordine - siccome lo stesso non
sarebbe ricevibile in considerazione del valore di causa e dunque il rimedio di
diritto sarebbe semmai il ricorso per cassazione - che la reiezione nel merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
1. I coniugi AP 1 e __________ hanno concluso, il 6 luglio
2000, con il locatore signor AO 1 un contratto di locazione, di durata
indeterminata per un appartamento a __________, la cui pigione mensile si
elevava a Fr. 1’148.-, oltre spese accessorie di Fr. 90.- (cfr. doc. 1 e doc. A
inc. Pretura).
2. Il
locatore ha notificato, il 5 marzo 2003, al solo marito una diffida di pagamento
di Fr. 4’950.85, invitandolo a versare l’importo entro 30 giorni, giusta l’art.
257d CO (doc. F inc. Pretura); il 14 marzo 2003, a fronte di scoperti che si
elevavano ormai a Fr. 6'336.-, ha nuovamente diffidato i conduttori, questa volta
con due raccomandate inviate separatamente ad ognuno dei coniugi (doc. I e I1
inc. Pretura).
Fatti
I
conduttori hanno in seguito effettuato diversi versamenti (doc. O, P, P1
e P2 inc. Pretura) per Fr. 2’813.25.
Tramite
due moduli ufficiali, il locatore ha poi notificato a ciascun conduttore, il 18
aprile 2003, la disdetta del contratto di locazione, con effetto dal 31 maggio
2003 (doc. M e N inc. Pretura).
Essi,19
aprile 2003, hanno ancora versato complessivamente Fr. 2’124.- (doc. P2 inc.
Pretura) e, il 7 maggio 2003, Fr. 2’772.- (doc. Q inc. Pretura).
3. Il 15 maggio 2003 i conduttori hanno inoltrato un’istanza di
contestazione della disdetta con la quale, in sostanza, rilevavano di aver nel
frattempo saldato i debiti e osservavano che la disdetta sarebbe stata
contraria alla buona fede (art. 271 CO) ed inefficace poiché il suo invio
prematuro, in quanto spedita quando non erano ancora decorsi i trenta giorni
dalla ricezione della comminatoria del 14 marzo 2003. Respingendo
l’istanza, l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha
ritenuto che la disdetta non era abusiva, che la prematura intimazione non era
provata (onere che a sua mente spettava agli istanti).
4. La
sola signora AP 1, nel frattempo unica locataria poiché il marito aveva
lasciato l’abitazione coniugale, ha adito, con istanza
12 febbraio 2004 la Pretura di Bellinzona, postulando in via
principale l’accertamento della nullità della notifica di disdetta del 18
aprile 2003, in via subordinata l’annullamento.
L’istante
ha ripreso in sostanza le motivazioni poste in sede di conciliazione; in
particolare ha ribadito che la notifica della diffida del 14 marzo 2003 sarebbe
avvenuta solo dopo diversi giorni di giacenza della raccomandata e, in ogni
caso, dopo il 18 marzo 2003, con il che la disdetta del 18 aprile 2003
risulterebbe prematura e nulla. Le sue argomentazioni sono state contestate dalla
controparte all’udienza di discussione del 26 marzo 2004.
Il
Segretario assessore ha respinto l’istanza, con decisione 19 aprile 2004,
confermando la validità della disdetta con effetto al 31 maggio 2003, motivando
che la disdetta non era prematura - ritenuto anche in quella sede che la prova
incombesse all’istante - e nemmeno contraria alla buona fede.
5. Contro
questa decisione, l’istante è insorta, con appello 30 aprile 2004,
postulando nel merito la riforma dei dispositivi ai sensi delle domande già
poste dinanzi al giudice di prime cure e istando per l’ottenimento dell’assistenza
giudiziaria in sede d’appello.
Con
osservazioni 12 maggio 2004, l’appellato ritiene che l’appello sia da respingere,
in ordine, poiché non sarebbe raggiunto il valore di causa minimo e comunque
anche nel merito confermandosi nelle conclusioni del primo giudizio.
6. Giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, cui la competenza
per valore appartiene. L’art. 8 CPC prevede che il valore delle controversie
sulla validità o sulla continuazione di una locazione si determini cumulando i
canoni relativi al periodo controverso. Nel caso di una causa concernente la
validità di una disdetta è determinante, per il calcolo del valore litigioso,
il periodo durante il quale il contratto continua a sussistere nell’ipotesi che
la disdetta non sia valida; tale periodo si estende fino al momento in cui posa
essere data, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m.
1).
L’appellante
pone due domande: la nullità della disdetta ex art. 257d CO e l’annullamento
della stessa ex 271 CO.
Se la
disdetta non fosse materialmente valida, e dunque non sarebbe applicabile
l’art. 257d CO, la disdetta avrebbe potuto essere data secondo i termini del
contratto, il quale prevedeva una locazione a durata indeterminata con, dopo la
prima scadenza del 31 marzo 2001, rinnovo di 6 mesi in 6 mesi e previo
preavviso di disdetta di 6 mesi. Il contratto poteva pertanto essere disdetto
per il 30 settembre ed il 31 marzo, con preavviso di sei mesi. In concreto, nell’aprile
2003, non sarebbe stato possibile disdire il contratto per il 30 settembre 2003,
perché la disdetta avrebbe dovuta essere notificata al più tardi il 31 marzo
2003 ed allora il contratto avrebbe potuto essere disdetto, la prima volta dopo
la disdetta per mora, solo per il 31 marzo 2004, vale a dirsi dieci mesi
dopo la disdetta inizialmente prevista per il 31 maggio 2003. Al
momento del giudizio di prima istanza la pigione era di Fr. 1’386.-. al mese
(cfr. doc. Q inc. Pretura e decisione Ufficio di conciliazione
12 gennaio 2004), e di conseguenza il valore di causa, di almeno
13’860.-, rende il rimedio dell’appello ricevibile.
Anche
ammesso che il locatore avesse potuto dare una nuova disdetta per mora
immediatamente dopo quella ritenuta intempestiva e quindi, con un valore di
causa allora, di un solo mese di pigione, la contestazione della locataria
verte anche sull’abusività della stessa disdetta con il che tornerebbe
applicabile il ragionamento esposto in precedenza e, per l’art. 6 CPC, in
presenza di domande alternative o eventuali, fa stato quella di maggior valore.
2.1 Conformemente all’art. 257d CO, quando il conduttore è in mora al
pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può
impartirgli un termine di 30 giorni per il pagamento; se entro il termine il
pagamento non avviene, il locatore può recedere dal contratto con preavviso di
30 giorni almeno per la fine del mese. La disdetta della locazione, successiva
alla messa in mora del conduttore, può essere data solo dopo trascorso il
termine di pagamento pena, in caso contrario, l’inefficacia della stessa (DTF
121 III 156; NRCP 2004, 398 n. 12).
L’appellante osserva come la disdetta sia stata prematura. A sua
mente la diffida di pagamento del 14 marzo 2003, notificata a mezzo
raccomandata, è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale tanto da far sì
che il termine di 30 giorni sia iniziato a decorrere solo dopo il 18 marzo, con
il che la disdetta del 18 aprile 2003 sarebbe inefficace. L’appellante non è in
grado di comprovare tale affermazione, ma sostiene che comunque, giusta l’art.
8 CC, l’onere della prova, al proposito, incombe al locatore.
2.2 La
diffida porta la data del 14 marzo 2003 ma non è dato saper se è pure stata
spedita quel giorno. In ogni caso il termine di 30 giorni parte dal momento in
cui il conduttore riceve la diffida; determinante è il momento in cui il
destinatario prende effettivamente conoscenza della diffida, non quello in cui
essa entra nella sua sfera d’influenza (JdT 1994 I 205 cons. 2). Si tratta di
un’eccezione al principio della ricezione. Nel caso concreto, è provato
(nessuno lo contesta) che la raccomandata sia stata ritirata per cui non si può
ricorrere alla finzione del ritiro dopo il settimo giorno di giacenza; tuttavia
né l’appellante né l’appellato hanno provato la data effettiva del suo ritiro.
Non
essendo stata fornita tale prova, non è possibile sapere con certezza quando
gli inquilini ne hanno avuto conoscenza. Resta dunque da stabilire a chi debba
essere caricato l’onere probatorio riferito al momento in cui la messa in mora
è stata ritirata così da poter giudicare, nel caso concreto, a sfavore della
parte cui tale onere incombeva.
Giusta
l’art. 8 CC, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova. Tale articolo regola pure la conseguenza
dell’assenza della prova. La ripartizione dell’onere probatorio non dipende
dalla ripartizione del ruolo procedurale delle parti (DTF 118 II 521
cons. 3 b), ma deriva invece direttamente dal diritto materiale federale.
Nel caso specifico
spetta allo speditore, il quale vuole dedurre il suo diritto alla disdetta,
provare la data della ricezione della diffida, dalla quale decorre il termine
di trenta giorni (Lachat,
Commentaire Romand, Basilea 2003 ad art. 257d n. 6; Weber, Basler Kommentar, Basilea 2003, ad art. 257d n. 5).
L’appellante ha sempre
sostenuto che le raccomandate sarebbero rimaste in giacenza oltre il
18 marzo 2003. Incombeva quindi al qui appellato provare il fatto che
le raccomandate di messa in mora erano state ritirate prima del 18 marzo 2003 e
dunque che la sua disdetta fosse stata spedita dopo il decorso dei trenta
giorni e quindi non fosse prematura.
Infine, poco importa se
egli ha o meno contestato l’asserzione della locatrice sull’intempestività
della disdetta (cosa che, contrariamente alle affermazioni dell’appellante, è
avvenuta colla duplica), giacché l’onere probatorio gli incombeva comunque.
In sintesi, siccome il
locatore non ha provato che la disdetta era tempestiva, e non prematura,
l’appello deve essere accolto dovendosi constatare l’inefficacia della
risoluzione della locazione.
3. Dovendosi accogliere l’appello per i motivi che precedono torna
inutile discutere della nullità della disdetta per la pretesa violazione di
principi della buona fede.
4. L’assistenza
giudiziaria per la procedura d’appello può senz’altro essere concessa all’appellante
stante la sua precaria situazione economica (cfr. inc. DI.2004.76 della Pretura
di Bellinzona in materia di misure di protezione dell’unione coniugale dove
emerge chiaramente che la stessa non è in grado di provvedere con i mezzi
propri agli oneri di procedura ed alle spese di patrocinio) e l’esito per lei
positivo del merito di questa vertenza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 aprile 2004 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 aprile 2004 della Pretura di
Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza
12/13 febbraio 2004 è accolta e di conseguenza la disdetta della locazione 18
aprile 2003 di AO 1 è inefficace.
2 La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- sono poste a carico del
convenuto, che rifonderà all’istante Fr. 250.- per ripetibili.
Considerandi
II. La signora AP
1.
è ammessa al gratuito patrocinio per la procedura d’appello.
III. Le spese
della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia Fr.100.-
b) spese Fr.
50.
-
Totale Fr.150.-
sono poste a carico
dell’appellato, il quale rifonderà all’appellante Fr. 500.- per ripetibili della
sede d’appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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