12.2004.8
testimonianza - attendibilità - locazione - legittimazione passiva - spese e ripetibili
24 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.8
Data decisione, Autorità:
24.03.2005, IICCA
Titolo:
testimonianza - attendibilità - locazione - legittimazione passiva - spese e ripetibili
APPREZZAMENTO
PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI
SPESE E RIPETIBILI
TESTE O TESTIMONE
art. 90 CPC-TI
art. 148 CPC-TI
art. 404 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.8
Lugano
24 marzo 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di locazione -inc. n. LA.2002.00004 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 4- promossa con ricorso (recte: istanza) 3 gennaio 2002 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui i
ricorrenti (recte: istanti) hanno chiesto di respingere l’istanza presentata
dalla convenuta il 20 luglio 2001 innanzi all’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Massagno, domanda avversata dalla controparte, e che il
Segretario assessore, con sentenza 23 dicembre 2003, ha respinto in quanto
promossa da AO 2 ed accolto in quanto promossa da AO 1, accertando con ciò che
quest’ultima era subingredita quale subconduttrice nel contratto di
sublocazione con la convenuta e che il contratto di sublocazione era cessato a
far tempo dal 30 giugno 2001;
appellante
la convenuta con atto di appello 12 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e pertanto
di confermare la decisione 4 dicembre 2001 dell’Ufficio di conciliazione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
istanti con osservazioni 5 febbraio 2004 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 20 luglio 2001 AP 1, nella sua qualità di sublocatrice di alcuni locali
ad uso commerciale nello stabile denominato __________ a __________, ha chiesto
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno di accertare
che la disdetta con effetto immediato del contratto di sublocazione
significatale il 30 giugno 2001 da AO 1 (doc. C inc. UC) fosse dichiarata nulla
o inefficace rispettivamente fosse annullata siccome non data dall’effettivo
subconduttore AO 2 e in subordine che gli effetti della stessa, nel caso in cui
fosse considerata valida, fossero riportati, giusta l’art. 266d CO, al 31 marzo
2002.
L’Ufficio
di conciliazione, con decisione 4 dicembre 2001 (doc. A), ha parzialmente
accolto l’istanza, accertando che la disdetta di AO 1, ritenuta nuova
subconduttrice, era senz’altro valida ed operante con effetto al 29 marzo 2002.
2. Con
il ricorso (recte: istanza) in rassegna, avversato da AP 1, AO 2 e AO 1 hanno adito
la Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, chiedendo di respingere
l’istanza presentata innanzi all’Ufficio di conciliazione. Essi hanno in
sostanza addotto che lo scritto del 30 giugno 2001 (doc. C inc. UC) non
costituiva una disdetta, ma semplicemente la conferma scritta del fatto che le
parti, il precedente 20 giugno, si erano oralmente accordate, ex art. 115 CO,
per la cessazione anticipata, per la fine di quel mese, del contratto di
sublocazione.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha sostanzialmente fatto propria
la tesi degli istanti, confermata dalla testimonianza di __________. Respinta
l’istanza in quanto promossa da AO 2, cui è stata in concreto negata la
legittimazione attiva, egli l’ha pertanto accolta in quanto promossa AO 1,
accertando con ciò, tra le altre cose, che il contratto di sublocazione era
cessato a far tempo dal 30 giugno 2001. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le
spese di fr. 150.- sono state caricate alla convenuta, con l’obbligo di
rifondere agli istanti fr. 500.- per ripetibili.
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e di confermare dunque
la decisione 4 dicembre 2001 dell’Ufficio di conciliazione, contestando che la
testimonianza di __________, contraddetta da altre risultanze istruttorie e in
ogni caso da valutare con estrema cautela per il ruolo che essa fungeva in seno
agli istanti, fosse sufficiente per ammettere l’esistenza di un accordo volto
alla cessazione anticipata del contratto di sublocazione. Il giudice di prime
cure sarebbe per altro incorso in errore anche laddove aveva escluso che AO 2,
cui era stata negata la legittimazione attiva, potesse essere considerato
soccombente, ciò che in ogni caso imponeva di modificare la ripartizione delle
spese e delle ripetibili.
5. Delle
osservazioni con cui gli istanti postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Contrariamente
a quanto preteso dalla convenuta, nel caso di specie non vi è alcun valido
motivo per ritenere inattendibile la testimonianza di __________ e per dunque
far astrazione dalla stessa. Innanzitutto si osserva che al momento della sua
deposizione, avvenuta il 2 ottobre 2002, essa non era più, sin dal luglio
precedente, alle dipendenze di AO 1, società di cui AO 2 era il socio gerente
(cfr. doc. L inc. UC), sicché non si può assolutamente ritenere che essa avesse
un interesse nella lite o potesse “sentirsi in obbligo” di confermare la versione
della sua ex datrice di lavoro. Né si vede per quale ragione il fatto che essa,
in occasione della sua audizione, abbia confermato la sua dichiarazione scritta
26 settembre 2001 (doc. B) rispettivamente che il suo racconto sia stato
preciso, lineare e dettagliato -secondo la convenuta, fin troppo- possa
concorrere ad metterne in dubbio l’attendibilità. Quanto alle presunte
contraddizioni in cui essa sarebbe incorsa, le stesse non hanno in realtà
trovato alcuna conferma. Il fatto che essa abbia ricordato, nel corso della sua
audizione, che i clienti della convenuta non usavano particolare riguardo per
l’arredamento esposto e solevano appoggiare qualsiasi cosa sui mobili in esposizione,
adducendo che questo era stato uno dei motivi per cui la sua datrice di lavoro
aveva deciso di trasferirsi altrove, non è stato in effetti smentito dalle
dichiarazioni rilasciate da tre clienti della convenuta, per altro nemmeno
sentiti in sede testimoniale: __________ e __________ si sono limitati a riportare
circostanze con una connotazione temporale e materiale diversa da quella
indicata dalla teste, dichiarando che nel corso dell’ultima settimana del mese di
giugno 2001 -cioè successivamente all’incontro del 20 giugno in cui era stata
concordata la cessazione del contratto di sublocazione e quindi, evidentemente,
dopo che AO 1 aveva deciso di trasferirsi- essi ebbero a constatare, così
richiesti dalla convenuta, che il mobilio presente non era stato rovinato (doc.
4 e 5); __________, ha invece negato di aver utilizzato infrastrutture o
materiale di AO 1 (doc. 3): sennonché, essendo egli stato presente in loco, per
sua stessa ammissione, solo durante una sola settimana, oltretutto in epoca non
meglio definita, ciò non esclude che la mancanza di riguardo riferita dalla
teste possa comunque essere avvenuta ad opera di altri clienti della convenuta
e/o in un altro periodo. E neppure può infine essere seguita la convenuta
laddove afferma che la versione dei fatti resa in sede testimoniale sarebbe
contraria all’ordinario andamento delle cose, essendo inverosimile che in caso
di problemi tra le parti, essa potesse aver consentito a liberare gli istanti
dall’obbligo di pagarle le pigioni: a parte il fatto che l’esistenza di
problemi fra le parti non esclude a priori che esse possano essersi accordate
per una rescissione consensuale del contratto, va in ogni caso rilevato che gli
stessi si sono acuiti, diventando conflittuali, solo dopo la conclusione di
quell’accordo (cfr. teste __________) e in particolare a seguito dei rimproveri
mossi alla convenuta per aver danneggiato alcuni mobili (doc. 4 e 5, cfr. pure
doc. C inc. UC) rispettivamente dopo che AO 1 aveva inviato una fattura, poi
contestata dalla controparte, per l’acquisto di materiale ed altre prestazioni (doc.
E inc. UC, cfr. pure doc. C inc. UC).
In
tali circostanze, il giudizio con cui il primo giudice ha concluso per
l’esistenza di una rescissione consensuale del contratto di sublocazione con
effetto al 30 giugno 2001 può senz’altro essere confermato.
7. Merita
per contro di essere ammessa la censura con cui la convenuta rimprovera al Segretario
assessore di aver escluso che AO 2, cui era stata negata la legittimazione
attiva, potesse essere considerato soccombente. Il ricorso all’autorità
giudiziaria a seguito della decisione dell’Ufficio di conciliazione non deve
infatti essere inteso quale procedura d’appello, di verifica della pronuncia di
quest’ultimo, bensì quale azione giudiziaria a sé stante, indipendente da
quanto si è sviluppato nella procedura innanzi all’Ufficio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 ad art. 404), per cui in concreto, contrariamente a quanto
assunto dal giudice di prime cure, poco importa se la decisione di AO 2 di promuovere
questa causa accanto a AO 1 potesse essere dovuta al fatto che l’Ufficio di
conciliazione non aveva chiarito la sua posizione processuale, che in realtà
era del tutto chiara. Ciò impone di caricare a AO 2 metà della tassa di
giustizia e delle spese esatte in prima istanza (fr. 250.-) e di obbligarlo a
rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili, il cui ammontare può concretamente
essere fissato al di sotto dei limiti previsti dalla TOA (fr. 200.-), in quanto
la reiezione della causa da lui incoata è in definitiva avvenuta sulla base di
argomentazioni -la sua carente legittimazione attiva- non sollevate dalla
convenuta.
8. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
12 gennaio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 23 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia di
fr. 350.- e le spese di fr. 150.-, già anticipate dagli istanti, sono a carico
dell’istante AO 2 e della convenuta in ragione di metà ciascuno. L’istante AO 2
rifonderà alla convenuta fr. 200.- per ripetibili e per questo medesimo titolo
quest’ultima rifonderà all’istante AO 1 fr. 500.-.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di
fr. 80.- e spese di fr. 20.-), da anticiparsi dall’appellante, restano a suo
carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato AO 2. L’appellato
AO 2 rifonderà all’appellante fr. 50.- per ripetibili d’appello e per questo
medesimo titolo quest’ultima rifonderà all’appellata AO 1 fr. 300.-.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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