12.2004.81
rinuncia anticipata al contratto di compravendita per un autoveicolo Mercedes nuovo - risarcimento del danno - determinazione del mancato guadagno del venditore
15 luglio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2004.81
Data decisione, Autorità:
15.07.2005, IICCA
Titolo:
rinuncia anticipata al contratto di compravendita per un autoveicolo Mercedes nuovo - risarcimento del danno - determinazione del mancato guadagno del venditore
AUTOMOBILE / VEICOLO A MOTORE / AUTO
RISARCIMENTO IN CASO DI RECESSO
art. 97 CO
Incarto n.
12.2004.81
Lugano
15 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.287
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8
maggio 2002 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr.
16'065.90 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001 a titolo di pena
convenzionale per la rescissione anticipata di un contratto di compravendita e
il rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione interposta al PE n.
821276 dell’UE di Lugano, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il
Pretore, statuendo il 30 marzo 2004, ha accolto limitatamente all’importo di
fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001;
appellante
il convenuto, il quale con appello del 6 maggio 2004 chiede in riforma del
giudizio pretorile l’integrale reiezione dell’azione creditoria, con protesta
di spese e di ripetibili;
mentre
l’attrice propone di respingere l’appello nelle sue osservazioni del 15 giugno
2004, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO
1 e AP 1 hanno sottoscritto il 23 gennaio 2001 il contratto di compravendita n.121896
per un veicolo Mercedes S 400 CDI al prezzo di fr. 146’451.-, da pagare mediante
ripresa di un veicolo Mercedes S 500 LIM (doc. B). Tale contratto è stato
annullato il 6 giugno 2001 e sostituito dal contratto n. 122951 del 20 luglio 2001,
concluso tra AO 1 e __________ (SA) per la compravendita di un veicolo Mercedes
C 32 T AMG, al prezzo di fr. 115'246.-, da pagare in contanti alla consegna,
prevista circa il novembre 2001 (doc. A). AP 1 ha scritto il 16 ottobre 2001 alla
venditrice comunicando la rinuncia all’ordinazione del veicolo per mancata
costituzione della società (doc. C). AO 1 ha preso atto della rinuncia e con
lettera 19 ottobre 2001 ha chiesto il risarcimento previsto dalle condizioni
generali, pari al 15% del valore del veicolo (doc. D), inviando il 21 ottobre 2001
la fattura n. 269566 per fr. 16'065.90 (doc. E). Al rifiuto di AP 1, AO 1 gli
ha fatto spiccare dall’UE di __________ il PE __________ per l’importo di fr.
16'065.90 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001 (doc. G), al quale
l’escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. AO 1
si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere con petizione 8
maggio 2002 la condanna di AP 1 al versamento di fr. 16'065.90 oltre interessi
al 5% dal 22 novembre 2001 a titolo di pena convenzionale per la rescissione
anticipata del contratto di compravendita e il rigetto definitivo per tale
importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
Nella risposta del 3 luglio 2002 AP 1 ha eccepito la propria legittimazione
passiva e si è opposto all’azione sostenendo che l’attrice non aveva subito
alcun danno dalla rescissione anticipata del contratto. Nella replica del 21
agosto 2002 e nella duplica del 23 settembre 2002 le parti hanno confermato le
rispettive domande di giudizio. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale e hanno ribadito le loro domande di giudizio,
rimettendosi al contenuto delle conclusioni presentate il 22 e il 23 settembre
2003.
C. Statuendo
il 30 marzo 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato
il convenuto a versare all’attrice fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22
novembre 2001, rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese sono state
poste a carico dell’attrice per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con l’obbligo
di versare all’attrice fr. 1'200.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 maggi0 2004, con
il quale chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia
integralmente respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle osservazioni del
15 giugno 2004 AO 1 propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza
di primo grado.
e considerato
in diritto: 1. Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato che in seguito alla rinuncia anticipata
dell’acquirente l’attrice ha chiesto il versamento della penale prevista nelle
condizioni generali del contratto, pari al 15% del valore del veicolo. Egli ha
ritenuto che la pena convenzionale prevista dalle condizioni generali in caso
di ritardo dell’acquirente nel ritiro dell’autoveicolo non si applica in caso
di rinuncia anticipata al contratto, di modo che l’attrice può far valere solo
il risarcimento del danno inteso quale interesse positivo. In base all’istruttoria
egli ha poi constatato che nonostante avesse potuto vendere a un terzo il
veicolo a suo tempo acquistato dal convenuto, l’attrice aveva subito un mancato
guadagno pari al 13,1% del valore, ossia a fr. 13'486.-, per aver venduto un
veicolo in meno, appoggiandosi all’ordinario andamento delle cose. Ha infine
respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
convenuto e in ultima analisi ha accolto la petizione nella misura di fr.
13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001.
2. È
pacifico che il convenuto ha rinunciato anticipatamente al contratto di
compravendita (doc. C) e che la venditrice ha scelto di chiedere il
risarcimento del danno, da lei quantificato nella penale del 15% prevista dalle
condizioni generali del contratto (doc. D).
3. Il
convenuto rimprovera dapprima al primo giudice di aver eseguito una valutazione
insostenibile delle prove per non aver ammesso che il contratto di
compravendita era condizionato alla costituzione della __________ SA, come dimostrato
dalla deposizione di __________, testimone telefonico senza interessi nella
vertenza e quindi attendibile, ciò che non è il caso del testimone __________,
venditore alle dipendenze dell’attrice. Contesta poi che l’attrice abbia subito
un danno, avendo venduto il veicolo una settimana dopo la consegna al prezzo
fatturato dall’importatrice e sostiene infine al riguardo che il danno del
13,1% constatato dal Pretore è una cifra lorda, comprensiva delle spese
generali, mentre deve essere considerato l’utile netto da calcolare in base
alla cifra d’affari e in rapporto alle spese generali, ciò che l’attrice non ha
dimostrato, donde l’integrale reiezione dell’azione creditoria in riforma del
giudizio impugnato.
4. A
detta dell’appellante l’istruttoria avrebbe dimostrato che il contratto di
compravendita era condizionato alla costituzione della nota società anonima. L’argomentazione
non può essere esaminata in questa sede già per il fatto che il convenuto l’ha
proposta per la prima volta con le conclusioni di causa del 23 settembre 2003,
senza averla allegata nella risposta e nella duplica (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000 m. 23 ad art. 78). Essa non ha del
resto trovato riscontro nell’istruttoria. __________ ha invero riferito di aver
ascoltato una conversazione telefonica tra il convenuto e un interlocutore a
proposito di un veicolo e dei tempi di attesa per il suo acquisto, precisando
di non aver saputo il tipo di veicolo e il nome dell’interlocutore fino al
termine della telefonata, quando il convenuto glieli ha indicati (deposizione
29 aprile 2003, pag. 5). A prescindere dal fatto che tale deposizione ha un
limitato valore probatorio, trattandosi di fatti che il testimone ha appreso
dal convenuto medesimo, essa è anche in contrasto con quella resa da __________,
venditore dell’attrice, che ha negato di aver avuto con il convenuto una
conversazione telefonica di quel tenore (deposizione 22 maggio 2003 pag. 2 e
3). Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, il mero fatto che il
venditore sia alle dipendenze dell’attrice non è sufficiente per rendere
inattendibile la sua testimonianza. Per costante giurisprudenza, qualora
l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti o per altri motivi, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere
intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul
contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre
prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una
testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 90). In concreto nulla induce a ritenere
inveritiera la deposizione di __________, non bastando al riguardo il fatto che
il convenuto medesimo lo abbia minacciato di rifarsi su di lui in caso di
soccombenza in causa. L’apprezzamento delle prove operato dal Pretore non
presta dunque il fianco alla critica neppure se l’argomentazione fosse stata
sollevata con gli allegati preliminari.
5. L’appellante
ribadisce che l’attrice ha potuto rivendere subito il veicolo a un terzo e non
ha dunque subito alcun danno, non avendo provato che il nuovo acquirente
avrebbe acquistato un veicolo dello stesso tipo anche se avesse dovuto
attendere 6-8 mesi. La censura non ha trovato riscontro nell’istruttoria. I tempi
di attesa per il noto veicolo, lungi dall’essere di 6-8 mesi, erano stati stimati
a circa tre-quattro mesi (doc. A) e sono in concreto stati rispettati (doc. O,
P). La durata di 6-8 mesi è stata riferita da __________, il quale non ha tuttavia
sentito personalmente il nome del venditore né la marca del veicolo, e non può pertanto
essere considerato un testimone diretto, avendo potuto riportare solo quanto
raccontatogli dal convenuto. Del resto il venditore __________ non ricorda di
aver parlato di un periodo di attesa di 6-8 mesi (deposizione 22 maggio 2003,
pag. 3) e il contratto di compravendita del 20 luglio menziona solo la consegna
in novembre (doc. A), dopo un’attesa di 4 mesi. In simili circostanze, rientra
nell’ordinario andamento delle cose che un cliente sia disposto ad attendere
3-4 mesi la consegna di un veicolo particolare come quello oggetto del noto
contratto di compravendita, a maggior ragione se nuovo. La rinuncia del
convenuto all’acquisto del veicolo C 32 AMG ha di conseguenza comportato per
l’attrice un mancato guadagno, avendo di fatto essa venduto un veicolo in meno.
6. Le critiche
mosse dall’appellante alla determinazione del mancato guadagno subito
dall’attrice sono state formulate per la prima volta con le conclusioni del 23
settembre 2003. In sede di risposta, infatti, il convenuto aveva contestato la
pena convenzionale del 15% rivendicata dall’attrice con la petizione. La
venditrice ha in seguito addotto e documentato con la replica il proprio
margine di guadagno, pari al 13,1% (doc. O, doc. M), che il convenuto ha contestato
genericamente in sede di duplica. La censura sulla determinazione del mancato
guadagno si rivela dunque tardiva, siccome proposta solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 78). A ogni modo, la determinazione del
danno operata dal Pretore resisterebbe alla critica quand’anche la censura
fosse stata ricevibile. Il Pretore ha accertato che l’attrice aveva diritto al
risarcimento del danno nella forma dell’interesse positivo al contratto, comprensivo
del mancato guadagno, che ha determinato in fr. 13'486.-, pari allo sconto che
l’importatrice ha consentito all’attrice per l’acquisto del noto veicolo (doc.
O; deposizione rogatoriale __________, risposta n. 14, pag. 6). In caso di
rinuncia anticipata al contratto, la giurisprudenza ammette che la venditrice
può calcolare il suo mancato guadagno in modo astratto, deducendo dal prezzo di
vendita pattuito dell’oggetto il costo presumibile, senza dover provare la
composizione effettiva di quest’ultimo (SJ 1995 pag. 357 consid. 3 pag. 361). Ne
risulta che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
7. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e rimangono dunque a carico dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
6 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
400.
-
già
anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 900.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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