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Decisione

12.2004.81

rinuncia anticipata al contratto di compravendita per un autoveicolo Mercedes nuovo - risarcimento del danno - determinazione del mancato guadagno del venditore

15 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. AO 1

si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere con petizione 8

maggio 2002 la condanna di AP 1 al versamento di fr. 16'065.90 oltre interessi

al 5% dal 22 novembre 2001 a titolo di pena convenzionale per la rescissione

anticipata del contratto di compravendita e il rigetto definitivo per tale

importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.

Nella risposta del 3 luglio 2002 AP 1 ha eccepito la propria legittimazione

passiva e si è opposto all’azione sostenendo che l’attrice non aveva subito

alcun danno dalla rescissione anticipata del contratto. Nella replica del 21

agosto 2002 e nella duplica del 23 settembre 2002 le parti hanno confermato le

rispettive domande di giudizio. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato a

comparire al dibattimento finale e hanno ribadito le loro domande di giudizio,

rimettendosi al contenuto delle conclusioni presentate il 22 e il 23 settembre

2003.

C. Statuendo

il 30 marzo 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato

il convenuto a versare all’attrice fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22

novembre 2001, rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese sono state

poste a carico dell’attrice per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con l’obbligo

di versare all’attrice fr. 1'200.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 maggi0 2004, con

il quale chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia

integralmente respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle osservazioni del

15 giugno 2004 AO 1 propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza

di primo grado.

e considerato

in diritto: 1. Nella

fattispecie, il Pretore ha accertato che in seguito alla rinuncia anticipata

dell’acquirente l’attrice ha chiesto il versamento della penale prevista nelle

condizioni generali del contratto, pari al 15% del valore del veicolo. Egli ha

ritenuto che la pena convenzionale prevista dalle condizioni generali in caso

di ritardo dell’acquirente nel ritiro dell’autoveicolo non si applica in caso

di rinuncia anticipata al contratto, di modo che l’attrice può far valere solo

il risarcimento del danno inteso quale interesse positivo. In base all’istruttoria

egli ha poi constatato che nonostante avesse potuto vendere a un terzo il

veicolo a suo tempo acquistato dal convenuto, l’attrice aveva subito un mancato

guadagno pari al 13,1% del valore, ossia a fr. 13'486.-, per aver venduto un

veicolo in meno, appoggiandosi all’ordinario andamento delle cose. Ha infine

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal

convenuto e in ultima analisi ha accolto la petizione nella misura di fr.

13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001.

2. È

pacifico che il convenuto ha rinunciato anticipatamente al contratto di

compravendita (doc. C) e che la venditrice ha scelto di chiedere il

risarcimento del danno, da lei quantificato nella penale del 15% prevista dalle

condizioni generali del contratto (doc. D).

3. Il

convenuto rimprovera dapprima al primo giudice di aver eseguito una valutazione

insostenibile delle prove per non aver ammesso che il contratto di

compravendita era condizionato alla costituzione della __________ SA, come dimostrato

dalla deposizione di __________, testimone telefonico senza interessi nella

vertenza e quindi attendibile, ciò che non è il caso del testimone __________,

venditore alle dipendenze dell’attrice. Contesta poi che l’attrice abbia subito

un danno, avendo venduto il veicolo una settimana dopo la consegna al prezzo

fatturato dall’importatrice e sostiene infine al riguardo che il danno del

13,1% constatato dal Pretore è una cifra lorda, comprensiva delle spese

generali, mentre deve essere considerato l’utile netto da calcolare in base

alla cifra d’affari e in rapporto alle spese generali, ciò che l’attrice non ha

dimostrato, donde l’integrale reiezione dell’azione creditoria in riforma del

giudizio impugnato.

4. A

detta dell’appellante l’istruttoria avrebbe dimostrato che il contratto di

compravendita era condizionato alla costituzione della nota società anonima. L’argomentazione

non può essere esaminata in questa sede già per il fatto che il convenuto l’ha

proposta per la prima volta con le conclusioni di causa del 23 settembre 2003,

senza averla allegata nella risposta e nella duplica (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000 m. 23 ad art. 78). Essa non ha del

resto trovato riscontro nell’istruttoria. __________ ha invero riferito di aver

ascoltato una conversazione telefonica tra il convenuto e un interlocutore a

proposito di un veicolo e dei tempi di attesa per il suo acquisto, precisando

di non aver saputo il tipo di veicolo e il nome dell’interlocutore fino al

termine della telefonata, quando il convenuto glieli ha indicati (deposizione

29 aprile 2003, pag. 5). A prescindere dal fatto che tale deposizione ha un

limitato valore probatorio, trattandosi di fatti che il testimone ha appreso

dal convenuto medesimo, essa è anche in contrasto con quella resa da __________,

venditore dell’attrice, che ha negato di aver avuto con il convenuto una

conversazione telefonica di quel tenore (deposizione 22 maggio 2003 pag. 2 e

3). Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, il mero fatto che il

venditore sia alle dipendenze dell’attrice non è sufficiente per rendere

inattendibile la sua testimonianza. Per costante giurisprudenza, qualora

l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo

soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle

parti o per altri motivi, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere

intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul

contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre

prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una

testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 90). In concreto nulla induce a ritenere

inveritiera la deposizione di __________, non bastando al riguardo il fatto che

il convenuto medesimo lo abbia minacciato di rifarsi su di lui in caso di

soccombenza in causa. L’apprezzamento delle prove operato dal Pretore non

presta dunque il fianco alla critica neppure se l’argomentazione fosse stata

sollevata con gli allegati preliminari.

5. L’appellante

ribadisce che l’attrice ha potuto rivendere subito il veicolo a un terzo e non

ha dunque subito alcun danno, non avendo provato che il nuovo acquirente

avrebbe acquistato un veicolo dello stesso tipo anche se avesse dovuto

attendere 6-8 mesi. La censura non ha trovato riscontro nell’istruttoria. I tempi

di attesa per il noto veicolo, lungi dall’essere di 6-8 mesi, erano stati stimati

a circa tre-quattro mesi (doc. A) e sono in concreto stati rispettati (doc. O,

P). La durata di 6-8 mesi è stata riferita da __________, il quale non ha tuttavia

sentito personalmente il nome del venditore né la marca del veicolo, e non può pertanto

essere considerato un testimone diretto, avendo potuto riportare solo quanto

raccontatogli dal convenuto. Del resto il venditore __________ non ricorda di

aver parlato di un periodo di attesa di 6-8 mesi (deposizione 22 maggio 2003,

pag. 3) e il contratto di compravendita del 20 luglio menziona solo la consegna

in novembre (doc. A), dopo un’attesa di 4 mesi. In simili circostanze, rientra

nell’ordinario andamento delle cose che un cliente sia disposto ad attendere

3-4 mesi la consegna di un veicolo particolare come quello oggetto del noto

contratto di compravendita, a maggior ragione se nuovo. La rinuncia del

convenuto all’acquisto del veicolo C 32 AMG ha di conseguenza comportato per

l’attrice un mancato guadagno, avendo di fatto essa venduto un veicolo in meno.

6. Le critiche

mosse dall’appellante alla determinazione del mancato guadagno subito

dall’attrice sono state formulate per la prima volta con le conclusioni del 23

settembre 2003. In sede di risposta, infatti, il convenuto aveva contestato la

pena convenzionale del 15% rivendicata dall’attrice con la petizione. La

venditrice ha in seguito addotto e documentato con la replica il proprio

margine di guadagno, pari al 13,1% (doc. O, doc. M), che il convenuto ha contestato

genericamente in sede di duplica. La censura sulla determinazione del mancato

guadagno si rivela dunque tardiva, siccome proposta solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 78). A ogni modo, la determinazione del

danno operata dal Pretore resisterebbe alla critica quand’anche la censura

fosse stata ricevibile. Il Pretore ha accertato che l’attrice aveva diritto al

risarcimento del danno nella forma dell’interesse positivo al contratto, comprensivo

del mancato guadagno, che ha determinato in fr. 13'486.-, pari allo sconto che

l’importatrice ha consentito all’attrice per l’acquisto del noto veicolo (doc.

O; deposizione rogatoriale __________, risposta n. 14, pag. 6). In caso di

rinuncia anticipata al contratto, la giurisprudenza ammette che la venditrice

può calcolare il suo mancato guadagno in modo astratto, deducendo dal prezzo di

vendita pattuito dell’oggetto il costo presumibile, senza dover provare la

composizione effettiva di quest’ultimo (SJ 1995 pag. 357 consid. 3 pag. 361). Ne

risulta che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.

7. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC) e rimangono dunque a carico dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

6 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

400.

-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 900.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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